Art. 17.
I carrelli autotrasportatori ed elevatori funzionanti a gas di petrolio liquefatti, operanti all'interno degli stabilimenti e non abilitati a circolare su strada, possono essere dotati di serbatoi mobili per il cui riempimento continueranno ad essere utilizzati gas di petrolio liquefatti che abbiano assolto l'imposta di fabbricazione nella misura prevista per l'uso di autotrazione.
Tali serbatoi devono essere riempiti presso le raffinerie o presso i depositi di cui all' articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405 , e su di essi si deve applicare un apposito dispositivo fiscale stabilito dalla amministrazione finanziaria.
I carrelli autotrasportatori ed elevatori funzionanti a gas di petrolio liquefatti, operanti all'interno degli stabilimenti e non abilitati a circolare su strada, possono essere dotati di serbatoi mobili per il cui riempimento continueranno ad essere utilizzati gas di petrolio liquefatti che abbiano assolto l'imposta di fabbricazione nella misura prevista per l'uso di autotrazione.
Tali serbatoi devono essere riempiti presso le raffinerie o presso i depositi di cui all' articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405 , e su di essi si deve applicare un apposito dispositivo fiscale stabilito dalla amministrazione finanziaria.