CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2702/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Calabria - Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/b 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 590/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230000467037000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare nulla la cartella opposta ed il sotteso ruolo, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia il Signor Ricorrente_1 si era opposto alla cartella di pagamento n. 13920230000467037000 - in ragione di € 650,00, oltre sanzioni e interessi - che era stata emessa per mancato pagamento del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso giurisdizionale R.G. n. 275/2020 che aveva proposto dinanzi al T.A.
R. della Calabria. Il contribuente aveva eccepito l'inesistenza della notifica per utilizzazione di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri e la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione si era costituita tardivamente per controdedure ed aveva chiamato in causa il T.A.R.
In seguito a interruzione e successiva riassunzione, era intervenuto quale terzo il T.A.R., il quale, con atto di costituzione, aveva allegato documentazione afferente alla notifica del presupposto invito al pagamento n. 244/20 prot. del 16 giugno 2020.
Erano seguite memorie illustrative del contribuente.
L'adita Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso ed aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Avverso quella decisione il contribuente proponeva appello per i seguenti motivi:
I. Violazione dell'art. 23, D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 39, D. Lgs. n. 112/1999, in quanto, essendosi l'AdER costituita tardivamente, non avrebbe più potuto chiamare utilmente in causa il terzo;
2. Violazione degli artt. 16, comma 3, D.L. 119/2018, 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 e dell'art. art.19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, nonché dell'art. 19, comma 3, D.
Lgs. n. 546/1992 per mancata prova della notifica degli atti presupposti, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, sibbene in formato “pdf”.
Chiedeva la riforma della sentenza nel senso di dichiarare nulla la cartella opposta ed il sotteso ruolo, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Il T.A.R. della Calabria si costituiva per controdedurre e chiedere il rigetto dell'altrui appello con riconoscimento di competenze e spese del giudizio.
All'udienza del 26 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale, la Corte osserva che il primo motivo dedotto è infondato.
Poiché AdER si era costituita tardivamente, la stessa, pur essendo ammissibile la sua costituzione, non avrebbe potuto validamente rivolgere istanza per la chiamata di terzo (il T.A.R. della Calabria). Detta istanza non ha avuto, in ogni caso, alcun seguito nel corso del giudizio di primo grado.
L'Ufficio giudiziario si costituiva a mezzo di intervento volontario, che può essere qualificato come autonomo, in quanto parte del rapporto tributario controverso ex art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 546/92 e, come tale, in quanto Ente impositore, non necessitava di alcuna chiamata in causa da parte all'Agenzia delle entrate -
Riscossione, né, tanto meno, di alcuna autorizzazione del giudice.
L'art. 14, comma 5, del Decreto legislativo richiamato prevede che l'atto di intervento sia notificato alle parti processuali, adempimento che non ha costituito oggetto di alcuna contestazione nel caso concreto, sicché deve ritenersi come acclarato in base al principio di non contestazione.
Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la costituzione del terzo, così come deve essere ritenuta utilizzabile la produzione documentale effettuata nell'atto di costituzione, che, in quanto tale, poteva (e doveva) essere utilizzata dalla Corte di primo grado. Il secondo motivo dedotto è parimenti infondato. Il vaglio della documentazione allegata dal T.A.R. induce a considerare valida la sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella. Va osservato a tale riguardo che la copia digitale depositata in formato pdf della consegna dell'invito al pagamento è stata fornita con le dovute modalità telematiche, oltre al fatto che reca la firma del dirigente, con connessa assunzione di responsabilità in ordine al contenuto e veridicità delle informazioni in essa contenute. Nessun vulnus è stato dedotto, del resto, in dipendenza del formato prescelto.
Stante la regolarità della notifica dell'invito al pagamento, nella non opposizione dello stesso e quindi nella definitività della pretesa, il ricorso introduttivo del giudizio, nei termini sopra riportati, deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stati dedotti vizi propri della stessa.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
La soccombenza postula la condanna alle spese di giudizio, che si liquidano, nei confronti del T.A.R., unica parte costituita nel presente grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Le spese per il presente grado di giudizio si liquidano in € 300,00 in favore del T.A.R. della Calabria, unica parte costituita in questo grado.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2702/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Calabria - Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/b 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 590/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230000467037000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare nulla la cartella opposta ed il sotteso ruolo, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia il Signor Ricorrente_1 si era opposto alla cartella di pagamento n. 13920230000467037000 - in ragione di € 650,00, oltre sanzioni e interessi - che era stata emessa per mancato pagamento del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso giurisdizionale R.G. n. 275/2020 che aveva proposto dinanzi al T.A.
R. della Calabria. Il contribuente aveva eccepito l'inesistenza della notifica per utilizzazione di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri e la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione si era costituita tardivamente per controdedure ed aveva chiamato in causa il T.A.R.
In seguito a interruzione e successiva riassunzione, era intervenuto quale terzo il T.A.R., il quale, con atto di costituzione, aveva allegato documentazione afferente alla notifica del presupposto invito al pagamento n. 244/20 prot. del 16 giugno 2020.
Erano seguite memorie illustrative del contribuente.
L'adita Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso ed aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Avverso quella decisione il contribuente proponeva appello per i seguenti motivi:
I. Violazione dell'art. 23, D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 39, D. Lgs. n. 112/1999, in quanto, essendosi l'AdER costituita tardivamente, non avrebbe più potuto chiamare utilmente in causa il terzo;
2. Violazione degli artt. 16, comma 3, D.L. 119/2018, 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 e dell'art. art.19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, nonché dell'art. 19, comma 3, D.
Lgs. n. 546/1992 per mancata prova della notifica degli atti presupposti, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, sibbene in formato “pdf”.
Chiedeva la riforma della sentenza nel senso di dichiarare nulla la cartella opposta ed il sotteso ruolo, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Il T.A.R. della Calabria si costituiva per controdedurre e chiedere il rigetto dell'altrui appello con riconoscimento di competenze e spese del giudizio.
All'udienza del 26 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale, la Corte osserva che il primo motivo dedotto è infondato.
Poiché AdER si era costituita tardivamente, la stessa, pur essendo ammissibile la sua costituzione, non avrebbe potuto validamente rivolgere istanza per la chiamata di terzo (il T.A.R. della Calabria). Detta istanza non ha avuto, in ogni caso, alcun seguito nel corso del giudizio di primo grado.
L'Ufficio giudiziario si costituiva a mezzo di intervento volontario, che può essere qualificato come autonomo, in quanto parte del rapporto tributario controverso ex art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 546/92 e, come tale, in quanto Ente impositore, non necessitava di alcuna chiamata in causa da parte all'Agenzia delle entrate -
Riscossione, né, tanto meno, di alcuna autorizzazione del giudice.
L'art. 14, comma 5, del Decreto legislativo richiamato prevede che l'atto di intervento sia notificato alle parti processuali, adempimento che non ha costituito oggetto di alcuna contestazione nel caso concreto, sicché deve ritenersi come acclarato in base al principio di non contestazione.
Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la costituzione del terzo, così come deve essere ritenuta utilizzabile la produzione documentale effettuata nell'atto di costituzione, che, in quanto tale, poteva (e doveva) essere utilizzata dalla Corte di primo grado. Il secondo motivo dedotto è parimenti infondato. Il vaglio della documentazione allegata dal T.A.R. induce a considerare valida la sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella. Va osservato a tale riguardo che la copia digitale depositata in formato pdf della consegna dell'invito al pagamento è stata fornita con le dovute modalità telematiche, oltre al fatto che reca la firma del dirigente, con connessa assunzione di responsabilità in ordine al contenuto e veridicità delle informazioni in essa contenute. Nessun vulnus è stato dedotto, del resto, in dipendenza del formato prescelto.
Stante la regolarità della notifica dell'invito al pagamento, nella non opposizione dello stesso e quindi nella definitività della pretesa, il ricorso introduttivo del giudizio, nei termini sopra riportati, deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stati dedotti vizi propri della stessa.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
La soccombenza postula la condanna alle spese di giudizio, che si liquidano, nei confronti del T.A.R., unica parte costituita nel presente grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Le spese per il presente grado di giudizio si liquidano in € 300,00 in favore del T.A.R. della Calabria, unica parte costituita in questo grado.