Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 122
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 23, D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 39, D. Lgs. n. 112/1999

    La costituzione del TAR è avvenuta a mezzo di intervento volontario, qualificato come autonomo, in quanto parte del rapporto tributario controverso. L'ente impositore non necessitava di chiamata in causa né di autorizzazione del giudice. L'atto di intervento è stato notificato alle parti processuali senza contestazioni.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 16, comma 3, D.L. 119/2018, 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 e dell'art. art.19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, nonché dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992

    La copia digitale depositata in formato pdf della consegna dell'invito al pagamento è stata fornita con le dovute modalità telematiche e reca la firma del dirigente. Nessun vulnus è stato dedotto in dipendenza del formato prescelto. Stante la regolarità della notifica dell'invito al pagamento e la sua non opposizione, il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 122
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo