TRIB
Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/12/2025, n. 6230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6230 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.15766/2023 di R.G.
tra
C.F.: – P.I.: Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede legale a Milano, in P.zza Tre Torri n. 3 (20145 -
MI), in persona del procuratore ad lites p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maria Menozzi
attrice e
società per azioni di diritto Olandese, con CP_1 sede secondaria in Italia, in persona dei procuratori speciali p.t., con gli avv.ti Augusto Azzini e Mariangela
IO
convenuta nonché
(C.F. Controparte_2
- P.IVA ) con sede in Torino, Via P.IVA_3 P.IVA_4
Corte d'Appello 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario
NC terza chiamata in causa
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice premettendo di avere stipulato una polizza di assicurazione con e a garanzia Controparte_3 Controparte_4 dell'immobile di proprietà degli stessi sito in Via Ghedda
67/M a Oriago di Mira (30034-VE); che in data 24.10.2018
l'immobile assicurato è rimasto danneggiato da un incendio che ha avuto origine nel capannone adiacente, di proprietà di che a causa dell'evento, ha indennizzato CP_1 il proprio assicurato versando il complessivo importo di
Euro 75.488,00, al netto di proporzionale, limiti, scoperti e franchigie di polizza;
che quale custode CP_1 dell'immobile nel quale si è originato l'incendio, è responsabile ex art. 2051 c.c., per i danni riportati dal rischio assicurato;
di essere pertanto legittimata ad agire in surrogazione ai sensi dell'art 1916 c.c. nei confronti di tanto premesso, l'attrice chiedeva di CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1 relativamente al sinistro per cui vi è causa, di accertare e dichiarare il diritto di surrogazione, e/o regresso e/o rivalsa di nei confronti di Parte_1 CP_1
per quanto liquidato da essa attrice in conseguenza
[...] del sinistro per cui vi è causa, per tutte le ragioni indicate in narrativa, e conseguentemente, condannare
[...] al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 complessivo importo di Euro 79.251,30 oltre interessi e pag. 2/10 rivalutazione monetaria. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.03.2024 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree, e
[...] formulando istanza di chiamata in causa di
[...]
Successivamente al deposito Controparte_2 delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva autorizzato la chiamata in causa di Controparte_2
, fissando udienza per la comparizione delle parti al
[...]
19.11.2024, poi rinviata d'ufficio al successivo
26.11.2024. In data 05.09.2024 si costituiva la terza chiamata, chiedendo il rigetto delle domande attoree, invocando gli stessi motivi allegati dalla convenuta.
La domanda attorea pare fondata nei limiti di seguito esposti.
2. E' fatto incontestato tra le parti che al momento dell'incendio la parte convenuta aveva la disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile da cui l'incendio si è propagato all'immobile di proprietà di e Controparte_3
La responsabilità ex art. 2051 Controparte_4
c.c. implica, appunto, la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, sicchè al proprietario dell'immobile sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui ha la custodia.
3. Infondate risultano le tesi della convenuta e della terza chiamata in causa secondo cui l'incendio sarebbe stato di origine dolosa. Tali parti, in sintesi, sostengono che il procedimento penale, sorto per accertare la sussistenza di eventuali reati connessi ai fatti oggetto di causa, sarebbe stato archiviato per essere rimasti ignoti pag. 3/10 gli autori del fatto;
che sarebbe stata rinvenuta la presenza di sostanze acceleranti all'interno dell'immobile di che sarebbero stati identificati due focolai CP_1 di innesco;
che le telecamere avrebbero ripreso l'introduzione di un terzo nell'immobile; che le telecamere avrebbero registrato l'accensione di una luce all'interno del capannone seguito poco dopo dall'insorgenza dell'incendio. Dal compendio probatorio, tuttavia, emerge l'infondatezza di tale prospettazione. Infatti il decreto di archiviazione recita espressamente: “gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, non consentono di dimostrare con certezza la natura dolosa dell'incendio avvenuto all'interno del capannone di via
Ghedda”. Gli accertamenti tecnici esperiti hanno evidenziato che “… le analisi sui reperti non hanno consentito di individuare liquidi o sostanze acceleranti, ossia tracce riconducibili ad un'azione volontaria di uno o più soggetti …” e hanno evidenziato che “… la circostanza che l'incendio ha interessato due zone distinte del magazzino potrebbe essere spiegata facendo riferimento
“alla propagazione, dal punto di innesco … dei gas caldi in copertura fino ad aver incendiato la zona con maggiore presenza di materiale combustibile” (cfr. relazione di intervento dei VVFF del 24 ottobre 2008)”. Ancora, le immagini delle telecamere poste all'esterno del negozio
(pg 27 e 37 - Fascicolo Penale) non Controparte_5 hanno rilevato l'accesso di alcuno nel capannone di proprietà della convenuta: “… da una prima visione dei filmati che riprendono il capannone nelle ore che precedono l'incendio, non si vede nulla di anomalo …”, come riferiscono i Carabinieri. Non vi è prova alcuna della pag. 4/10 natura e dell'origine della luce che sarebbe stata accesa nel capannone dato che in base all'immagine acquisita in atti non è possibile ritenere con certezza che si sia trattato proprio di una luce accesa all'interno del locale potendo trattarsi di una luce di emergenza attivatasi per il malfunzionamento dell'impianto elettrico, impianto non a norma e probabile causa dell'incendio come riferito a
Co sommarie informazioni da , oppure anche ad un primo focolare dell'incendio spontaneamente innescatosi, o il riflesso sul vetro di una luce esterna all'immobile. Si deve osservare, poi, che tanto la convenuta quanto la terza chiamata in causa, hanno sostenuto molto chiaramente che l'immobile non era dotato di un impianto elettrico funzionante. Il che, evidentemente, rende le tesi di tali parti intimamente contraddittorie e non razionalmente fondate. Non è neppure verosimile il fatto che qualcuno avrebbe avuto accesso nel capannone tra l'1.40 e l'1.59, che si sarebbe allontanato alle 2.03 e che abbia potuto appiccare l'incendio ripreso dalle immagini solo alle 2.29,
e quindi mezz'ora dopo. E tanto perché non vi è presenza di scasso di alcun accesso all'immobile, laddove la convenuta ha chiaramente affermato di aver cambiato le serrature di accesso dell'immobile dopo averne ottenuto il rilascio da parte di un terzo occupante. Inoltre, non vi è alcuna descrizione della dinamica e delle modalità dell'asserito fatto doloso, e soprattutto, in che modo sarebbe stato appiccato il fuoco, dovendosi considerare l'accertata assenza di “liquidi o sostanze acceleranti” e comunque di
“tracce riconducibili all'azione volontaria di uno o più soggetti”. Infine la convenuta e la terza chiamata hanno rappresentato il fatto che solo una delle finestre pag. 5/10 dell'immobile era stata lasciata aperta, lasciando così velatamente intendere che qualcuno si sia potuto introdurre da tale vano per appiccare l'incendio. Ma anche tale argomento è del tutto inadeguato a corroborare la tesi dell'incendio doloso ove si consideri che proprio su tale finestra era diretta la telecamera del negozio
[...]
(pg 37 - Fascicolo Penale), sicchè la CP_5 presenza di un terzo sarebbe stata senz'altro ripresa e registrata, il che non è stato. Oltretutto dal materiale fotografico in atti tale finestra era posta ad altezza tale, sia all'esterno che all'interno del capannone, da rendere impossibile la sua fruizione da parte di terzi malintenzionati. Non è nemmeno vero che all'interno del capannone ci fossero soltanto pellami e dunque materiali non infiammabile, come sostenuto dalla convenuta, giacchè il WU, sentito a sommarie informazioni, ha riferito, proprio al contrario, che vi era una notevole quantità di materiale altamente infiammabile e che l'impianto elettrico era gravemente difettoso.
4. Ora, la domanda ha individuato i presupposti di applicazione di tale norma nel fatto che l'immobile in cui l'incendio è scoppiato e da cui si è propagato, si trovava nella detenzione della convenuta. Ebbene, è costante l'interpretazione dell'art. 2051 cod. civ. nel senso che esso si applica non solo quando i danni sono derivati dal modo d'essere della cosa per sè idoneo a produrli, ma anche quando in essa comunque si ingenera il fattore che li determina: costante è altresì nella giurisprudenza il riferimento all'art.2051 cod. civ. nel caso di danni da incendio (Cass. 24.7.1963 n.
2055; 23.4.1964 n. 981; 6.5.1977 n. 1747; 8.6.1978 n. 2876;
pag. 6/10 25.11.1988 n. 6340,
Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 26/06/1997,
Sez. 3, Sentenza n. 7699 del 05/04/2011). Non spettava certo alla parte attrice dimostrare la causa dell'innesco dell'incendio. Infatti, ai fini dell'applicazione della norma sull'onere della prova, che distingue tra fatti costitutivi da un lato, impeditivi modificativi ed estintivi dall'altro, deve considerarsi sufficiente che una situazione di custodia sia in linea di principio postulabile in rapporto alla cosa da cui il danno è provato esser derivato. In proposito non pare inutile evidenziare che la distribuzione dell'onere della prova tra le parti si basa sulla tecnica della semplificazione analitica della fattispecie. Il significato di questa tecnica, rispetto ai fatti impeditivi, cioè agli elementi della fattispecie concreta coevi a quelli costitutivi e che valgono a paralizzarne l'efficacia, sta nel porre a carico dell'attore l'onere della prova dei soli fatti idonei per sè a produrre l'effetto, ponendo a carico del convenuto quello di dimostrare l'esistenza degli altri elementi della fattispecie concreta cui la stessa od altra norma attribuisce la portata di paralizzare l'efficacia dei primi. Secondo lo schema della fattispecie legale descritta dall'art. 2051 cod. civ., l'individuazione della causa da cui è derivato il fatto generatore del danno non è necessaria perché sia affermata la responsabilità del custode, è per contro sufficiente dimostrare che il danno è derivato da un fatto insito o prodottosi nella cosa: è sufficiente, in altri termini, che il danneggiato da incendio provi che l'incendio è sorto nella cosa soggetta all'altrui custodia, non il perché l'incendio è sorto. La
pag. 7/10 prova del perché, in quanto ciò serva a richiamare la responsabilità di altri o comunque ad escludere quella del custode, incombe a questi, nell'ambito della prova del caso fortuito come fatto impeditivo della responsabilità del custode. La prova della causa del fatto generatore del danno e, nel caso incendio, la prova della causa dell'incendio, ancorché in funzione dell'escludere in concreto la custodia e per questa via la responsabilità della convenuta, incombeva dunque su questa Pur volendo ammettere che l'incendio si sia sviluppato per cause ignote, vi è che l'immobile in custodia della convenuta si trovava in una situazione obiettivamente idonea a determinare, di fatto, un processo dannoso che, alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell'incendio medesimo per la presenza di materiale altamente infiammabile o per un impianto elettrico difettoso (come
Co riferito da ), ha indiscutibilmente contribuito, sotto il profilo eziologico, alla produzione del danno (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 07/02/2011,Sez. 3, Sentenza n.
17471 del 09/08/2007). E d'altronde, non basta, come paiono sostenere la convenuta e la terza chiamata, la possibile attribuzione dell'evento dannoso ad una causa fortuita, occorrendo, come è stato affermato in giurisprudenza, la certezza di tale causa
(ved. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 9404 del 25/09/1997,nn. 6340
/88, 1747/77, 981/64, 2055/63).
5. Venendo al quantum del credito dell'attrice si osserva che vi è prova del pagamento da parte sua della complessiva somma di € 75.488,00 in favore di a Controparte_3 titolo di indennizzo per la perdita subita. Tale somma deriva dalla quantificazione del danno effettuata dal pag. 8/10 c.t.u. designato nell'ambito del procedimento di A.T.P. n.
12386/2018 di r.g. instaurato a seguito di ricorso depositato da e Controparte_3 Controparte_7 nelle more della gestione del sinistro. Da tale premessa discende in primo luogo la fondatezza della domanda di condanna della parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 75.488,00, somma non soggetta a rivalutazione perché credito di valuta soggetto al principio nominalistico ed incrementabile solo degli interessi nella misura legale dalla data della domanda fino al saldo. Tutte le somme contemplate dal c.t.u., infatti, si pongono in rapporto immediato e diretto con l'evento dannoso in questione. In secondo luogo, però, proprio perché la c.t.u. è stata elaborata in una procedura a cui non hanno preso parte le controparti dell'odierno giudizio, rende non dovuta all'attrice la somma di € 3.763,30 sostenuta per le spese tecniche consistenti nel pagamento del compenso del proprio perito. Si tratta, infatti, di una spesa non causalmente ricollegabile alla lite in esame.
6. Va accolta la domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata in causa. La convenuta, infatti, ha prodotto la polizza di assicurazione in virtù della quale la terza chiamata è tenuta a tenerla indenne di quanto dovuto alla parte attrice.
7. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, seguono la soccombenza. Restano assorbite tutte le altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia seconda sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, così pag. 9/10 provvede:
1)ricondanna a pagare alla parte attrice la CP_1 somma complessiva di € 75.488,00 oltre interessi legali come in parte motiva;
2)condanna a rifondere alla parte attrice le CP_1 spese di lite liquidate in € 7.200,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre rimborso spese vive;
3)condanna la a Controparte_2 tenere indenne di quanto dovuto in base ai CP_1 capi che precedono;
4)condanna la a Controparte_2 rifondere a le spese di lite liquidate in € CP_1
7.200,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre rimborso spese vive sostenute per la chiamata in causa;
5)rigetta ogni altra domanda.
25.12.2025. Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.15766/2023 di R.G.
tra
C.F.: – P.I.: Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede legale a Milano, in P.zza Tre Torri n. 3 (20145 -
MI), in persona del procuratore ad lites p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maria Menozzi
attrice e
società per azioni di diritto Olandese, con CP_1 sede secondaria in Italia, in persona dei procuratori speciali p.t., con gli avv.ti Augusto Azzini e Mariangela
IO
convenuta nonché
(C.F. Controparte_2
- P.IVA ) con sede in Torino, Via P.IVA_3 P.IVA_4
Corte d'Appello 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario
NC terza chiamata in causa
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice premettendo di avere stipulato una polizza di assicurazione con e a garanzia Controparte_3 Controparte_4 dell'immobile di proprietà degli stessi sito in Via Ghedda
67/M a Oriago di Mira (30034-VE); che in data 24.10.2018
l'immobile assicurato è rimasto danneggiato da un incendio che ha avuto origine nel capannone adiacente, di proprietà di che a causa dell'evento, ha indennizzato CP_1 il proprio assicurato versando il complessivo importo di
Euro 75.488,00, al netto di proporzionale, limiti, scoperti e franchigie di polizza;
che quale custode CP_1 dell'immobile nel quale si è originato l'incendio, è responsabile ex art. 2051 c.c., per i danni riportati dal rischio assicurato;
di essere pertanto legittimata ad agire in surrogazione ai sensi dell'art 1916 c.c. nei confronti di tanto premesso, l'attrice chiedeva di CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1 relativamente al sinistro per cui vi è causa, di accertare e dichiarare il diritto di surrogazione, e/o regresso e/o rivalsa di nei confronti di Parte_1 CP_1
per quanto liquidato da essa attrice in conseguenza
[...] del sinistro per cui vi è causa, per tutte le ragioni indicate in narrativa, e conseguentemente, condannare
[...] al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 complessivo importo di Euro 79.251,30 oltre interessi e pag. 2/10 rivalutazione monetaria. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.03.2024 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree, e
[...] formulando istanza di chiamata in causa di
[...]
Successivamente al deposito Controparte_2 delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva autorizzato la chiamata in causa di Controparte_2
, fissando udienza per la comparizione delle parti al
[...]
19.11.2024, poi rinviata d'ufficio al successivo
26.11.2024. In data 05.09.2024 si costituiva la terza chiamata, chiedendo il rigetto delle domande attoree, invocando gli stessi motivi allegati dalla convenuta.
La domanda attorea pare fondata nei limiti di seguito esposti.
2. E' fatto incontestato tra le parti che al momento dell'incendio la parte convenuta aveva la disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile da cui l'incendio si è propagato all'immobile di proprietà di e Controparte_3
La responsabilità ex art. 2051 Controparte_4
c.c. implica, appunto, la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, sicchè al proprietario dell'immobile sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui ha la custodia.
3. Infondate risultano le tesi della convenuta e della terza chiamata in causa secondo cui l'incendio sarebbe stato di origine dolosa. Tali parti, in sintesi, sostengono che il procedimento penale, sorto per accertare la sussistenza di eventuali reati connessi ai fatti oggetto di causa, sarebbe stato archiviato per essere rimasti ignoti pag. 3/10 gli autori del fatto;
che sarebbe stata rinvenuta la presenza di sostanze acceleranti all'interno dell'immobile di che sarebbero stati identificati due focolai CP_1 di innesco;
che le telecamere avrebbero ripreso l'introduzione di un terzo nell'immobile; che le telecamere avrebbero registrato l'accensione di una luce all'interno del capannone seguito poco dopo dall'insorgenza dell'incendio. Dal compendio probatorio, tuttavia, emerge l'infondatezza di tale prospettazione. Infatti il decreto di archiviazione recita espressamente: “gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, non consentono di dimostrare con certezza la natura dolosa dell'incendio avvenuto all'interno del capannone di via
Ghedda”. Gli accertamenti tecnici esperiti hanno evidenziato che “… le analisi sui reperti non hanno consentito di individuare liquidi o sostanze acceleranti, ossia tracce riconducibili ad un'azione volontaria di uno o più soggetti …” e hanno evidenziato che “… la circostanza che l'incendio ha interessato due zone distinte del magazzino potrebbe essere spiegata facendo riferimento
“alla propagazione, dal punto di innesco … dei gas caldi in copertura fino ad aver incendiato la zona con maggiore presenza di materiale combustibile” (cfr. relazione di intervento dei VVFF del 24 ottobre 2008)”. Ancora, le immagini delle telecamere poste all'esterno del negozio
(pg 27 e 37 - Fascicolo Penale) non Controparte_5 hanno rilevato l'accesso di alcuno nel capannone di proprietà della convenuta: “… da una prima visione dei filmati che riprendono il capannone nelle ore che precedono l'incendio, non si vede nulla di anomalo …”, come riferiscono i Carabinieri. Non vi è prova alcuna della pag. 4/10 natura e dell'origine della luce che sarebbe stata accesa nel capannone dato che in base all'immagine acquisita in atti non è possibile ritenere con certezza che si sia trattato proprio di una luce accesa all'interno del locale potendo trattarsi di una luce di emergenza attivatasi per il malfunzionamento dell'impianto elettrico, impianto non a norma e probabile causa dell'incendio come riferito a
Co sommarie informazioni da , oppure anche ad un primo focolare dell'incendio spontaneamente innescatosi, o il riflesso sul vetro di una luce esterna all'immobile. Si deve osservare, poi, che tanto la convenuta quanto la terza chiamata in causa, hanno sostenuto molto chiaramente che l'immobile non era dotato di un impianto elettrico funzionante. Il che, evidentemente, rende le tesi di tali parti intimamente contraddittorie e non razionalmente fondate. Non è neppure verosimile il fatto che qualcuno avrebbe avuto accesso nel capannone tra l'1.40 e l'1.59, che si sarebbe allontanato alle 2.03 e che abbia potuto appiccare l'incendio ripreso dalle immagini solo alle 2.29,
e quindi mezz'ora dopo. E tanto perché non vi è presenza di scasso di alcun accesso all'immobile, laddove la convenuta ha chiaramente affermato di aver cambiato le serrature di accesso dell'immobile dopo averne ottenuto il rilascio da parte di un terzo occupante. Inoltre, non vi è alcuna descrizione della dinamica e delle modalità dell'asserito fatto doloso, e soprattutto, in che modo sarebbe stato appiccato il fuoco, dovendosi considerare l'accertata assenza di “liquidi o sostanze acceleranti” e comunque di
“tracce riconducibili all'azione volontaria di uno o più soggetti”. Infine la convenuta e la terza chiamata hanno rappresentato il fatto che solo una delle finestre pag. 5/10 dell'immobile era stata lasciata aperta, lasciando così velatamente intendere che qualcuno si sia potuto introdurre da tale vano per appiccare l'incendio. Ma anche tale argomento è del tutto inadeguato a corroborare la tesi dell'incendio doloso ove si consideri che proprio su tale finestra era diretta la telecamera del negozio
[...]
(pg 37 - Fascicolo Penale), sicchè la CP_5 presenza di un terzo sarebbe stata senz'altro ripresa e registrata, il che non è stato. Oltretutto dal materiale fotografico in atti tale finestra era posta ad altezza tale, sia all'esterno che all'interno del capannone, da rendere impossibile la sua fruizione da parte di terzi malintenzionati. Non è nemmeno vero che all'interno del capannone ci fossero soltanto pellami e dunque materiali non infiammabile, come sostenuto dalla convenuta, giacchè il WU, sentito a sommarie informazioni, ha riferito, proprio al contrario, che vi era una notevole quantità di materiale altamente infiammabile e che l'impianto elettrico era gravemente difettoso.
4. Ora, la domanda ha individuato i presupposti di applicazione di tale norma nel fatto che l'immobile in cui l'incendio è scoppiato e da cui si è propagato, si trovava nella detenzione della convenuta. Ebbene, è costante l'interpretazione dell'art. 2051 cod. civ. nel senso che esso si applica non solo quando i danni sono derivati dal modo d'essere della cosa per sè idoneo a produrli, ma anche quando in essa comunque si ingenera il fattore che li determina: costante è altresì nella giurisprudenza il riferimento all'art.2051 cod. civ. nel caso di danni da incendio (Cass. 24.7.1963 n.
2055; 23.4.1964 n. 981; 6.5.1977 n. 1747; 8.6.1978 n. 2876;
pag. 6/10 25.11.1988 n. 6340,
Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 26/06/1997,
Sez. 3, Sentenza n. 7699 del 05/04/2011). Non spettava certo alla parte attrice dimostrare la causa dell'innesco dell'incendio. Infatti, ai fini dell'applicazione della norma sull'onere della prova, che distingue tra fatti costitutivi da un lato, impeditivi modificativi ed estintivi dall'altro, deve considerarsi sufficiente che una situazione di custodia sia in linea di principio postulabile in rapporto alla cosa da cui il danno è provato esser derivato. In proposito non pare inutile evidenziare che la distribuzione dell'onere della prova tra le parti si basa sulla tecnica della semplificazione analitica della fattispecie. Il significato di questa tecnica, rispetto ai fatti impeditivi, cioè agli elementi della fattispecie concreta coevi a quelli costitutivi e che valgono a paralizzarne l'efficacia, sta nel porre a carico dell'attore l'onere della prova dei soli fatti idonei per sè a produrre l'effetto, ponendo a carico del convenuto quello di dimostrare l'esistenza degli altri elementi della fattispecie concreta cui la stessa od altra norma attribuisce la portata di paralizzare l'efficacia dei primi. Secondo lo schema della fattispecie legale descritta dall'art. 2051 cod. civ., l'individuazione della causa da cui è derivato il fatto generatore del danno non è necessaria perché sia affermata la responsabilità del custode, è per contro sufficiente dimostrare che il danno è derivato da un fatto insito o prodottosi nella cosa: è sufficiente, in altri termini, che il danneggiato da incendio provi che l'incendio è sorto nella cosa soggetta all'altrui custodia, non il perché l'incendio è sorto. La
pag. 7/10 prova del perché, in quanto ciò serva a richiamare la responsabilità di altri o comunque ad escludere quella del custode, incombe a questi, nell'ambito della prova del caso fortuito come fatto impeditivo della responsabilità del custode. La prova della causa del fatto generatore del danno e, nel caso incendio, la prova della causa dell'incendio, ancorché in funzione dell'escludere in concreto la custodia e per questa via la responsabilità della convenuta, incombeva dunque su questa Pur volendo ammettere che l'incendio si sia sviluppato per cause ignote, vi è che l'immobile in custodia della convenuta si trovava in una situazione obiettivamente idonea a determinare, di fatto, un processo dannoso che, alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell'incendio medesimo per la presenza di materiale altamente infiammabile o per un impianto elettrico difettoso (come
Co riferito da ), ha indiscutibilmente contribuito, sotto il profilo eziologico, alla produzione del danno (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 07/02/2011,Sez. 3, Sentenza n.
17471 del 09/08/2007). E d'altronde, non basta, come paiono sostenere la convenuta e la terza chiamata, la possibile attribuzione dell'evento dannoso ad una causa fortuita, occorrendo, come è stato affermato in giurisprudenza, la certezza di tale causa
(ved. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 9404 del 25/09/1997,nn. 6340
/88, 1747/77, 981/64, 2055/63).
5. Venendo al quantum del credito dell'attrice si osserva che vi è prova del pagamento da parte sua della complessiva somma di € 75.488,00 in favore di a Controparte_3 titolo di indennizzo per la perdita subita. Tale somma deriva dalla quantificazione del danno effettuata dal pag. 8/10 c.t.u. designato nell'ambito del procedimento di A.T.P. n.
12386/2018 di r.g. instaurato a seguito di ricorso depositato da e Controparte_3 Controparte_7 nelle more della gestione del sinistro. Da tale premessa discende in primo luogo la fondatezza della domanda di condanna della parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 75.488,00, somma non soggetta a rivalutazione perché credito di valuta soggetto al principio nominalistico ed incrementabile solo degli interessi nella misura legale dalla data della domanda fino al saldo. Tutte le somme contemplate dal c.t.u., infatti, si pongono in rapporto immediato e diretto con l'evento dannoso in questione. In secondo luogo, però, proprio perché la c.t.u. è stata elaborata in una procedura a cui non hanno preso parte le controparti dell'odierno giudizio, rende non dovuta all'attrice la somma di € 3.763,30 sostenuta per le spese tecniche consistenti nel pagamento del compenso del proprio perito. Si tratta, infatti, di una spesa non causalmente ricollegabile alla lite in esame.
6. Va accolta la domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata in causa. La convenuta, infatti, ha prodotto la polizza di assicurazione in virtù della quale la terza chiamata è tenuta a tenerla indenne di quanto dovuto alla parte attrice.
7. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, seguono la soccombenza. Restano assorbite tutte le altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia seconda sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, così pag. 9/10 provvede:
1)ricondanna a pagare alla parte attrice la CP_1 somma complessiva di € 75.488,00 oltre interessi legali come in parte motiva;
2)condanna a rifondere alla parte attrice le CP_1 spese di lite liquidate in € 7.200,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre rimborso spese vive;
3)condanna la a Controparte_2 tenere indenne di quanto dovuto in base ai CP_1 capi che precedono;
4)condanna la a Controparte_2 rifondere a le spese di lite liquidate in € CP_1
7.200,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre rimborso spese vive sostenute per la chiamata in causa;
5)rigetta ogni altra domanda.
25.12.2025. Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 10/10