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Sentenza 14 aprile 2021
Sentenza 14 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2021, n. 14083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14083 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ON IR, nato a [...] il [...] 2. ON OV, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 17/11/2020 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore, avv. Michelangelo Morgera, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 23 ottobre 2020 nei confronti degli indagati IR ON e OV ON per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 6 Num. 14083 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 11/03/2021 Il sequestro era stato disposto, anche per equivalente, in relazione alle somme, costituenti profitto dell'appropriazione ad opera degli indagati, quali titolari di strutture alberghiere, riscosse a titolo di imposta di soggiorno per gli anni 2018 e 2019 (pari a 234.199,50 da parte di IR ON e a 108.522 da parte di OV ON). Il Tribunale del riesame escludeva che la nuova disciplina in tema di imposta di soggiorno introdotta dall'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla I. n. 77 del 2020 avesse determinato la aboliti° criminis del reato di peculato con riferimento alla fattispecie in esame con effetto retroattivo. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati, denunciando, a mezzo del comune difensore e con un unico atto, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 172, 178, 309, comma 8, cod. proc. pen. L'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame si è svolta il 17 novembre 2020 e l'avviso è stato notificato all'indagato OV ON soltanto il 16 novembre 2020, non rispettando quindi il termine dettato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. da computarsi secondo le regole di cui all'art. 172 cod. proc. pen. Tale violazione dà luogo a nullità assoluta ed insanabile. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 180 d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla I. n. 77 del 2020 e 2 cod. pen. Il Tribunale non ha considerato che, a seguito della novella normativa, il gestore della struttura ricettizia non riveste più la qualifica di incaricato di pubblico servizio, assumendo quella di soggetto passivo dell'obbligazione tributaria e non può più essere ritenuto responsabile del reato di peculato. La preoccupazione del Tribunale che la violazione rimanga priva di sanzione per coloro che hanno omesso il versamento prima della novella è comunque risolta dal Regolamento comunale del 2017 che prevedeva già all'epoca la sanzione amministrativa per l'omesso versamento della imposta di soggiorno. In ogni caso militano a favore della tesi della applicazione retroattiva della nuova norma che ha introdotto una aboliti° criminis numerose decisioni della giurisprudenza di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La norma che viene in applicazione è l'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., che stabilisce che "almeno tre giorni prima" dell'udienza camerale davanti al tribunale del riesame "l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta". Tale avviso, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, è dovuto anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta, ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore (Sez. U, n. 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960). In ogni caso, secondo un pacifico principio, con il quale il ricorrente non si confronta affatto, nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato Carlino, Rv. 220841). Nella specie, tale nullità non è stata eccepita dal difensore, restando pertanto sanata e non più deducibile. 3. Sono infondate le censure proposte da entrambi i ricorrenti relative al fumus commissi delícti. Sulle conseguenze derivanti dall'entrata in vigore della nuova disciplina sulla imposta di soggiorno (art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020) in relazione alle pregresse condotte commesse dal gestore di una struttura ricettiva che abbia omesso di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, qualificabili in precedenza ai sensi dell'art. 314 cod. pen., si è pronunciata questa Corte, affermando che esse devono ritenersi ancora rivestire rilevanza penale (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli;
Sez. 6, n. 30227 del 28/09/2020, Di Bono, Rv. 279724). In particolare, si è rilevato come, applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 2451 del 2007, Magera Rv. 238197, la novella non abbia comportato una "abolítio criminis", bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie, in specie sulla qualifica soggettiva del gestore (in precedenza, incaricato della riscossione della imposta;
a seguito della novella, responsabile del versamento della imposta). Pertanto, le norme che hanno modificato lo status dei gestori delle strutture ricettizie, facendoli diventare responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno, non possono considerarsi integratrici della norma penale, né possono operare retroattivamente. C 3 Replicando quanto osservato dalle Sezioni Unite, sopra citate, ciò significa che alla diversa qualità della persona si collegano due diversi statuti (anche per quanto riguarda il trattamento penale) e che al cambiamento della qualità consegue il cambiamento dello statuto, il quale non può operare retroattivamente. 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/03/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore, avv. Michelangelo Morgera, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 23 ottobre 2020 nei confronti degli indagati IR ON e OV ON per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 6 Num. 14083 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 11/03/2021 Il sequestro era stato disposto, anche per equivalente, in relazione alle somme, costituenti profitto dell'appropriazione ad opera degli indagati, quali titolari di strutture alberghiere, riscosse a titolo di imposta di soggiorno per gli anni 2018 e 2019 (pari a 234.199,50 da parte di IR ON e a 108.522 da parte di OV ON). Il Tribunale del riesame escludeva che la nuova disciplina in tema di imposta di soggiorno introdotta dall'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla I. n. 77 del 2020 avesse determinato la aboliti° criminis del reato di peculato con riferimento alla fattispecie in esame con effetto retroattivo. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati, denunciando, a mezzo del comune difensore e con un unico atto, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 172, 178, 309, comma 8, cod. proc. pen. L'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame si è svolta il 17 novembre 2020 e l'avviso è stato notificato all'indagato OV ON soltanto il 16 novembre 2020, non rispettando quindi il termine dettato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. da computarsi secondo le regole di cui all'art. 172 cod. proc. pen. Tale violazione dà luogo a nullità assoluta ed insanabile. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 180 d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla I. n. 77 del 2020 e 2 cod. pen. Il Tribunale non ha considerato che, a seguito della novella normativa, il gestore della struttura ricettizia non riveste più la qualifica di incaricato di pubblico servizio, assumendo quella di soggetto passivo dell'obbligazione tributaria e non può più essere ritenuto responsabile del reato di peculato. La preoccupazione del Tribunale che la violazione rimanga priva di sanzione per coloro che hanno omesso il versamento prima della novella è comunque risolta dal Regolamento comunale del 2017 che prevedeva già all'epoca la sanzione amministrativa per l'omesso versamento della imposta di soggiorno. In ogni caso militano a favore della tesi della applicazione retroattiva della nuova norma che ha introdotto una aboliti° criminis numerose decisioni della giurisprudenza di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La norma che viene in applicazione è l'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., che stabilisce che "almeno tre giorni prima" dell'udienza camerale davanti al tribunale del riesame "l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta". Tale avviso, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, è dovuto anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta, ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore (Sez. U, n. 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960). In ogni caso, secondo un pacifico principio, con il quale il ricorrente non si confronta affatto, nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato Carlino, Rv. 220841). Nella specie, tale nullità non è stata eccepita dal difensore, restando pertanto sanata e non più deducibile. 3. Sono infondate le censure proposte da entrambi i ricorrenti relative al fumus commissi delícti. Sulle conseguenze derivanti dall'entrata in vigore della nuova disciplina sulla imposta di soggiorno (art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020) in relazione alle pregresse condotte commesse dal gestore di una struttura ricettiva che abbia omesso di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, qualificabili in precedenza ai sensi dell'art. 314 cod. pen., si è pronunciata questa Corte, affermando che esse devono ritenersi ancora rivestire rilevanza penale (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli;
Sez. 6, n. 30227 del 28/09/2020, Di Bono, Rv. 279724). In particolare, si è rilevato come, applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 2451 del 2007, Magera Rv. 238197, la novella non abbia comportato una "abolítio criminis", bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie, in specie sulla qualifica soggettiva del gestore (in precedenza, incaricato della riscossione della imposta;
a seguito della novella, responsabile del versamento della imposta). Pertanto, le norme che hanno modificato lo status dei gestori delle strutture ricettizie, facendoli diventare responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno, non possono considerarsi integratrici della norma penale, né possono operare retroattivamente. C 3 Replicando quanto osservato dalle Sezioni Unite, sopra citate, ciò significa che alla diversa qualità della persona si collegano due diversi statuti (anche per quanto riguarda il trattamento penale) e che al cambiamento della qualità consegue il cambiamento dello statuto, il quale non può operare retroattivamente. 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/03/2021.