Art. 34.
La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.
Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.
La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.
Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.