TAR Palermo, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 92
TAR
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione obbligo di provvedere

    La normativa di riferimento (art. 26 D.L. n. 50/2022 e successive modifiche) impone alla stazione appaltante l'obbligo di aggiornare i prezzi per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 e 2023, con riferimento alle offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. Sussiste l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in assenza di un'apposita istanza, in virtù dei principi di buona amministrazione e correttezza.

  • Inammissibile
    Assenza di lesività immediata

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha dimostrato un danno immediato, diretto e attuale derivante dalla richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi.

  • Rigettato
    Poteri amministrativi non ancora esercitati

    Non è possibile accogliere la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e la condanna al pagamento perché il procedimento non è stato ancora concluso con un atto amministrativo che definisca l'istruttoria e le difformità di conteggio, e il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 92
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 92
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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