Articolo 2 della Legge 31 marzo 1979, n. 92
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 aprile 1979
Art. 2.
Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilita' di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , si intende riferito alla sola tredicesima mensilita' corrisposta nell'anno 1977.
Le norme di cui all' articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilita' ne' ad altre eventuali mensilita' aggiuntive.
Entrata in vigore il 2 aprile 1979
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