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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa MA MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 635 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(cf: ), nata ad [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Bernadette Baiamonte, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Mattarella n. 20, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore – cui è succeduta ex lege (cf e Controparte_2
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Gabriella Lattuca, presso il cui studio, sito a
Termini Imerese, c.so Umberto e Margherita n.115, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 247/2020, con la quale il Giudice di pace di Termini Imerese, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. proposta dall'odierna appellante, avverso la cartella di pagamento n. 29620130055041418000 (di cui l'appellante era venuta a conoscenza in seguito alla richiesta di estratto ruolo integrale a carico della stessa), relativa a somme di cui al ruolo n. 2013/3737 della – avente ad oggetto Controparte_3 sanzioni amministrative per violazioni del Cds ed emissioni di assegni a vuoto –, perché tardiva.
A fondamento del gravame, l'appellante rilevava preliminarmente che il Giudice di prime cure, travisando l'oggetto del contendere, avesse erroneamente qualificato l'azione proposta come opposizione a sanzione amministrativa, sottoposta a termini di decadenza, nonostante l'appellante avesse semplicemente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, non contestando nel merito la legittimità delle sanzioni irrogate.
Deduceva, altresì, la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., avendo il Giudice di primo grado statuito ultrapetita su un'eccezione preliminare di rito rilevata d'ufficio, senza preventivamente stimolare il contraddittorio in spregio al disposto dell'art.101 c.p.c.
Nel merito, rilevava la nullità della notifica della cartella di pagamento n. Parte_1
29620130055041418 e della intimazione di pagamento n. 29620179042476531000 – rispettivamente eseguite il 20.9.2013 e il 17.1.2018 –, ai sensi degli artt. 139 cpc e 26 d.P.R.
602/1973, poiché trasmesse mediante consegna a persona non legittimata a riceverle, ossia il proprio padre, , familiare non convivente pur risiedendo nel Persona_1 medesimo stabile dell'appellante.
Affermava in ogni caso la nullità delle predette notifiche – anche considerando il padre considerato familiare convivente –, per omesso invio della raccomandata informativa (c.d. can), presupposto indefettibile ai fini del loro perfezionamento.
Allegava, per altro verso, l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620179042476531000, poiché eseguita a mezzo di operatore postale non autorizzato ed all'epoca privo di licenza ex l. n. 124/2017 (IV).
In considerazione dell'inidoneità delle notifiche eseguite a produrre effetti interruttivi, eccepiva dunque l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella n.
29620130055041418000, stante il decorso del termine quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981.
Nella comparsa conclusionale invocava la cessazione della materia del contendere in ordine al ruolo n. 4209 in forza dell'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino ad e 1.000 €, affidati all' tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, ai Controparte_4 sensi dell'art. 1, co. 222-230, l.n. 197/2022.
Chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza appellata, “dichiarando nullo e/o con qualsivoglia statuizione annullabile, invalido, inesistente l'atto impugnato suindicato descritto in premessa e per gli effetti dichiarare non dovute le somme intimate per intervenuta prescrizione”.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, domandava il rigetto del gravame contestando l'intervenuta prescrizione del credito, attesa la regolarità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento n. 2962013005504141800 e della intimazione di pagamento n.
29620179042476531000.
Affermava a tale riguardo, che la consegna del secondo atto al padre dell'appellante, nella qualità di familiare convivente (come comprovato da certificazione anagrafica), era idonea a garantire il perfezionamento dell'iter notificatorio, non essendo necessario l'invio della raccomandata di informativa in seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 7 l. n.
890/1982, ad opera della l n. 205/2017.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.7.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti deve, innanzitutto, darsi conto che
[...]
è succeduta ex lege a , soggetto estinto ai sensi Controparte_2 Controparte_1 dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. 106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa “subentra, a titolo universale, nei Controparte_2 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ”, con decorrenza Controparte_1 dall'1 ottobre 2021, fenomeno questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici
(cfr. circolare;
cfr. Cass. n. 15869/2018 relativa ai rapporti tra QU e CP_1
). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi
[...] in ordine alla “ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)”, difetta “il potere da parte di questi di spendita del nome dell'ente subentrato a quello estinto per legge, che richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 749/2024; Cass. n. 13750/2023; Cass. n.
36374/2022 in riferimento alla vicenda relativa a;
Cass. n. 12759/2022); Controparte_1
[…] una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all'attività processuale svolta dal procuratore nell'interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione, non certo nell'interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo;
in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell'ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata”
(Cass., n. 3475/2024).
Dunque, nel caso di specie, avendo conferito apposita Controparte_2 procura al difensore di , la sentenza sarà pronunciata nei confronti Controparte_1 del successore.
Ciò chiarito, va innanzitutto disattesa la tardività dell'opposizione ex art. 615, co. 1, cpc affermata dal Giudice di pace.
Sul punto, va ricordato che, nell'ambito della riscossione di crediti derivanti da violazioni del cds (o da sanzioni amministrative derivanti dall'emissione di assegni) – assoggettati alle forme tributarie –, il titolo esecutivo è costituito dal verbale di accertamento, quel provvedimento dell'amministrazione dotato di efficacia esecutiva che consente la formazione del ruolo esattoriale, che a sua volta costituisce titolo per l'esecuzione forzata.
Quest'ultimo è un elenco dei debitori e degli importi dai medesimi dovuti, formato dall'ente impositore in funzione esattiva;
anch'esso costituisce titolo esecutivo, assurgendo a presupposto essenziale dell'attività di riscossione, demandata all'agente della riscossione, che, sulla scorta del ruolo, forma la cartella esattoriale – ossia la trasposizione sintetica dell'iscrizione a ruolo che riguarda il singolo contribuente – e l'intimazione di pagamento.
Ebbene, la recente giurisprudenza ha chiarito i rimedi azionabili dal debitore destinatario di una pretesa di pagamento assoggettata alle forme della riscossione tributaria, derivante nello specifico da violazioni del codice della strada, che intenda contestare nello specifico la cartella di pagamento:
- l'opposizione cd recuperatoria, di cui all'art. 22 l. n. 689/1981 (oggi sostituito dall'art. 6 d.lgs. n. 150/2011), da proporre entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento a pena d'inammissibilità, volta a contestare l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni, l'invalidità della notifica, la tardività della notifica, ossia del mancato rispetto del termine di 90 giorni (ex art. 201 c. 1 C.d.S.);
- l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 – in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera a) dell'art. 57 D.P.R. n. 602/1972, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile – (in questi termini. Cass. n. 30094/2019, che invocando la pronuncia n. 22080/2017 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha chiarito:
“- per un verso, che l'opposizione alla cartella di pagamento o documento equivalente, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 7 (e, prima, in virtù della L. n. 689 del 1981, art. 22), e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione;
- per altro verso, che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti”).
Una volta ricondotta la presente controversia nell'ambito applicativo dell'art. 615 cpc, non avendo lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di Parte_1 pagamento, è necessario soffermarsi sulla questione posta a fondamento dell'opposizione proposta e, dunque, sull'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale, affermata dall'appellante sul presupposto della invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 29620130055041418000 (avvenuta il 20.09.2013) e dell'intimazione di pagamento n. 29620179042476531000 (avvenuta il 17.01.2018).
Invero, dall'esame della documentazione offerta da nel giudizio di Controparte_1 primo grado, si evince che la cartella di pagamento n. 29620130055041418000 sia stata regolarmente notificata il 20.9.2013 mediante raccomandata a.r. consegnata personalmente all'appellante (cfr. all. n. 2 alla produzione di nel giudizio di prime Controparte_1 cure). È utile a tale riguardo osservare che “In materia di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione avvenuto in una data certa è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. Pertanto, la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione, in ogni relata, del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali” (Cass., n. 33135/2023; vedi anche, Cass., n. 21533/2017, Cass., n. 12883/2020).
A differenti conclusioni deve, invero, pervenirsi in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620179042476531000, avvenuta il 17.1.2018 mediante consegnata al padre della destinataria (cfr. all. n. 3 alla produzione dell'agente di Riscossione nel giudizio di primo grado), ossia a persona non legittimata a riceverla ai sensi dell'art. 139 cpc e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, trattandosi di familiare non convivente, pur risiedendo nello stesso stabile (sito ad Altavilla Milicia in via Della Resurrezione n.1), come risulta inequivocabilmente dalla documentazione anagrafica prodotta da a Parte_1 corredo delle note ex art. 320 cpc.
Invero, in tema di notificazioni di atti tributari l'art. 60, co. 1, lettera b bis d.P.R. n.
600/1973, prevede che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
“L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.” (Cass., n.2868/2017).
Ancora “la disposizione in esame prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., n.
20863/2017; Cass., n. 2868/2017; Cass., n. 17235/2017; Cass., n. 2377/2022).
Dunque, nell'ipotesi di notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario,
l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, richiede l'invio di una lettera raccomandata di informativa che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.
Ebbene nel caso in esame, dalla relata di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620179042476531000, notificata in data 17.1.2018 e consegnata al padre (doc. 3 allegato alla produzione di nel giudizio di prime cure), non emerge alcuna Controparte_1 spedizione, da parte dell'agente notificatore, della raccomandata di informativa alla destinataria, al fine di informarla della avvenuta consegna a mani di soggetto rinvenuto presso la sua abitazione.
Ad avviso di chi giudica, la mancata spedizione della raccomandata di informativa ex art. art. 60 d.P.R. n. 600/73 – adempimento indefettibile in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario – determina il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio dell'intimazione di pagamento n. 29620179048430349000, venendo meno l'efficacia interruttiva dell'atto.
È utile precisare che nel caso di specie l'appellante non è incorsa in alcuna preclusione processuale atteso che, pur avendo solo alla seconda udienza dinanzi al Giudice di pace dedotto che il padre non è familiare convivente, si tratta di profilo agevolmente desumibile dalla documentazione ritualmente offerta a corredo della memoria ex art. 320 cpc, oltre che sussumibile nell'eccezione di prescrizione formulata nell'atto di citazione di primo grado e accertabile anche ex officio, nel perimetro delle domande proposte.
Va, dunque, affermata la prescrizione del credito consacrato nella cartella di pagamento. n.
29620130055041418000 notificata in data 20.9.2013, stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981 per sanzioni amministrative afferenti a violazioni del codice della strada ed emissione di assegni a vuoto.
Anche a non voler condividere le argomentazioni sin qui svolte, tale conclusione discende altresì dalla nullità delle notifiche di atti impositivi effettuate mediante operatore postale
[Cass., 2035/2014; Cass. n. 2922/2015; Cass. n. 6515/2018; Cass., S.U., 200/2020: “la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017"; Cass., n. 1357/2022: “si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011”; Cass., n. 15360/2020: “Il tenore letterale dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n.
58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.
261/1999”); Cass., n. 13984/2023].
Dunque, in mancanza della prova della licenza in capo a IV – operatore che ha eseguito la notifica –, la stessa deve in ogni caso considerarsi invalida.
Dalle argomentazioni che precedono discende la fondatezza dell'appello proposto da
, con conseguente accertamento di intervenuta prescrizione del Controparte_1 credito, restando assorbita la dedotta ricorrenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, disponendo il pagamento in favore dell'erario in relazione a quelle del giudizio di prime cure, stante l'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1 dello stato – non superata dalla richiesta di distrazione formulata dal difensore (Cass., S.U.
n. 8561/2021; Cass. n. 8294/2024) –, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in relazione al presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e in riforma della sentenza n. 247/2020 del Giudice di pace di Termini Imerese: Pt_1 accoglie l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 29620130055041418000 e l'intimazione di pagamento n.
29620179042476531000 in relazione alle somme di cui al ruolo n. 2013/3737 della CP_3
, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del Cds ed emissioni
[...] di assegni a vuoto;
dichiara la nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 29620179048430349000; dichiara, per l'effetto, la prescrizione del credito consacrato nella cartella di pagamento. n.
29620130055041418000; condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a rifondere a le spese del presente grado di giudizio e le liquida in Parte_1
€ 1.280,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado e le Parte_1 liquida in € 635,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario.
Termini Imerese, 17 dicembre 2025
Il Giudice
MA MA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa MA MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 635 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(cf: ), nata ad [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Bernadette Baiamonte, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Mattarella n. 20, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore – cui è succeduta ex lege (cf e Controparte_2
p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Gabriella Lattuca, presso il cui studio, sito a
Termini Imerese, c.so Umberto e Margherita n.115, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 247/2020, con la quale il Giudice di pace di Termini Imerese, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. proposta dall'odierna appellante, avverso la cartella di pagamento n. 29620130055041418000 (di cui l'appellante era venuta a conoscenza in seguito alla richiesta di estratto ruolo integrale a carico della stessa), relativa a somme di cui al ruolo n. 2013/3737 della – avente ad oggetto Controparte_3 sanzioni amministrative per violazioni del Cds ed emissioni di assegni a vuoto –, perché tardiva.
A fondamento del gravame, l'appellante rilevava preliminarmente che il Giudice di prime cure, travisando l'oggetto del contendere, avesse erroneamente qualificato l'azione proposta come opposizione a sanzione amministrativa, sottoposta a termini di decadenza, nonostante l'appellante avesse semplicemente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, non contestando nel merito la legittimità delle sanzioni irrogate.
Deduceva, altresì, la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., avendo il Giudice di primo grado statuito ultrapetita su un'eccezione preliminare di rito rilevata d'ufficio, senza preventivamente stimolare il contraddittorio in spregio al disposto dell'art.101 c.p.c.
Nel merito, rilevava la nullità della notifica della cartella di pagamento n. Parte_1
29620130055041418 e della intimazione di pagamento n. 29620179042476531000 – rispettivamente eseguite il 20.9.2013 e il 17.1.2018 –, ai sensi degli artt. 139 cpc e 26 d.P.R.
602/1973, poiché trasmesse mediante consegna a persona non legittimata a riceverle, ossia il proprio padre, , familiare non convivente pur risiedendo nel Persona_1 medesimo stabile dell'appellante.
Affermava in ogni caso la nullità delle predette notifiche – anche considerando il padre considerato familiare convivente –, per omesso invio della raccomandata informativa (c.d. can), presupposto indefettibile ai fini del loro perfezionamento.
Allegava, per altro verso, l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620179042476531000, poiché eseguita a mezzo di operatore postale non autorizzato ed all'epoca privo di licenza ex l. n. 124/2017 (IV).
In considerazione dell'inidoneità delle notifiche eseguite a produrre effetti interruttivi, eccepiva dunque l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella n.
29620130055041418000, stante il decorso del termine quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981.
Nella comparsa conclusionale invocava la cessazione della materia del contendere in ordine al ruolo n. 4209 in forza dell'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino ad e 1.000 €, affidati all' tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, ai Controparte_4 sensi dell'art. 1, co. 222-230, l.n. 197/2022.
Chiedeva pertanto la riforma integrale della sentenza appellata, “dichiarando nullo e/o con qualsivoglia statuizione annullabile, invalido, inesistente l'atto impugnato suindicato descritto in premessa e per gli effetti dichiarare non dovute le somme intimate per intervenuta prescrizione”.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, domandava il rigetto del gravame contestando l'intervenuta prescrizione del credito, attesa la regolarità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento n. 2962013005504141800 e della intimazione di pagamento n.
29620179042476531000.
Affermava a tale riguardo, che la consegna del secondo atto al padre dell'appellante, nella qualità di familiare convivente (come comprovato da certificazione anagrafica), era idonea a garantire il perfezionamento dell'iter notificatorio, non essendo necessario l'invio della raccomandata di informativa in seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 7 l. n.
890/1982, ad opera della l n. 205/2017.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.7.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti deve, innanzitutto, darsi conto che
[...]
è succeduta ex lege a , soggetto estinto ai sensi Controparte_2 Controparte_1 dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. 106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa “subentra, a titolo universale, nei Controparte_2 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ”, con decorrenza Controparte_1 dall'1 ottobre 2021, fenomeno questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici
(cfr. circolare;
cfr. Cass. n. 15869/2018 relativa ai rapporti tra QU e CP_1
). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi
[...] in ordine alla “ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)”, difetta “il potere da parte di questi di spendita del nome dell'ente subentrato a quello estinto per legge, che richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 749/2024; Cass. n. 13750/2023; Cass. n.
36374/2022 in riferimento alla vicenda relativa a;
Cass. n. 12759/2022); Controparte_1
[…] una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all'attività processuale svolta dal procuratore nell'interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione, non certo nell'interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo;
in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell'ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata”
(Cass., n. 3475/2024).
Dunque, nel caso di specie, avendo conferito apposita Controparte_2 procura al difensore di , la sentenza sarà pronunciata nei confronti Controparte_1 del successore.
Ciò chiarito, va innanzitutto disattesa la tardività dell'opposizione ex art. 615, co. 1, cpc affermata dal Giudice di pace.
Sul punto, va ricordato che, nell'ambito della riscossione di crediti derivanti da violazioni del cds (o da sanzioni amministrative derivanti dall'emissione di assegni) – assoggettati alle forme tributarie –, il titolo esecutivo è costituito dal verbale di accertamento, quel provvedimento dell'amministrazione dotato di efficacia esecutiva che consente la formazione del ruolo esattoriale, che a sua volta costituisce titolo per l'esecuzione forzata.
Quest'ultimo è un elenco dei debitori e degli importi dai medesimi dovuti, formato dall'ente impositore in funzione esattiva;
anch'esso costituisce titolo esecutivo, assurgendo a presupposto essenziale dell'attività di riscossione, demandata all'agente della riscossione, che, sulla scorta del ruolo, forma la cartella esattoriale – ossia la trasposizione sintetica dell'iscrizione a ruolo che riguarda il singolo contribuente – e l'intimazione di pagamento.
Ebbene, la recente giurisprudenza ha chiarito i rimedi azionabili dal debitore destinatario di una pretesa di pagamento assoggettata alle forme della riscossione tributaria, derivante nello specifico da violazioni del codice della strada, che intenda contestare nello specifico la cartella di pagamento:
- l'opposizione cd recuperatoria, di cui all'art. 22 l. n. 689/1981 (oggi sostituito dall'art. 6 d.lgs. n. 150/2011), da proporre entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento a pena d'inammissibilità, volta a contestare l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni, l'invalidità della notifica, la tardività della notifica, ossia del mancato rispetto del termine di 90 giorni (ex art. 201 c. 1 C.d.S.);
- l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 – in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera a) dell'art. 57 D.P.R. n. 602/1972, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile – (in questi termini. Cass. n. 30094/2019, che invocando la pronuncia n. 22080/2017 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha chiarito:
“- per un verso, che l'opposizione alla cartella di pagamento o documento equivalente, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 7 (e, prima, in virtù della L. n. 689 del 1981, art. 22), e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione;
- per altro verso, che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti”).
Una volta ricondotta la presente controversia nell'ambito applicativo dell'art. 615 cpc, non avendo lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di Parte_1 pagamento, è necessario soffermarsi sulla questione posta a fondamento dell'opposizione proposta e, dunque, sull'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale, affermata dall'appellante sul presupposto della invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 29620130055041418000 (avvenuta il 20.09.2013) e dell'intimazione di pagamento n. 29620179042476531000 (avvenuta il 17.01.2018).
Invero, dall'esame della documentazione offerta da nel giudizio di Controparte_1 primo grado, si evince che la cartella di pagamento n. 29620130055041418000 sia stata regolarmente notificata il 20.9.2013 mediante raccomandata a.r. consegnata personalmente all'appellante (cfr. all. n. 2 alla produzione di nel giudizio di prime Controparte_1 cure). È utile a tale riguardo osservare che “In materia di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione avvenuto in una data certa è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. Pertanto, la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione, in ogni relata, del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali” (Cass., n. 33135/2023; vedi anche, Cass., n. 21533/2017, Cass., n. 12883/2020).
A differenti conclusioni deve, invero, pervenirsi in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620179042476531000, avvenuta il 17.1.2018 mediante consegnata al padre della destinataria (cfr. all. n. 3 alla produzione dell'agente di Riscossione nel giudizio di primo grado), ossia a persona non legittimata a riceverla ai sensi dell'art. 139 cpc e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, trattandosi di familiare non convivente, pur risiedendo nello stesso stabile (sito ad Altavilla Milicia in via Della Resurrezione n.1), come risulta inequivocabilmente dalla documentazione anagrafica prodotta da a Parte_1 corredo delle note ex art. 320 cpc.
Invero, in tema di notificazioni di atti tributari l'art. 60, co. 1, lettera b bis d.P.R. n.
600/1973, prevede che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
“L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.” (Cass., n.2868/2017).
Ancora “la disposizione in esame prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., n.
20863/2017; Cass., n. 2868/2017; Cass., n. 17235/2017; Cass., n. 2377/2022).
Dunque, nell'ipotesi di notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario,
l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, richiede l'invio di una lettera raccomandata di informativa che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.
Ebbene nel caso in esame, dalla relata di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620179042476531000, notificata in data 17.1.2018 e consegnata al padre (doc. 3 allegato alla produzione di nel giudizio di prime cure), non emerge alcuna Controparte_1 spedizione, da parte dell'agente notificatore, della raccomandata di informativa alla destinataria, al fine di informarla della avvenuta consegna a mani di soggetto rinvenuto presso la sua abitazione.
Ad avviso di chi giudica, la mancata spedizione della raccomandata di informativa ex art. art. 60 d.P.R. n. 600/73 – adempimento indefettibile in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario – determina il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio dell'intimazione di pagamento n. 29620179048430349000, venendo meno l'efficacia interruttiva dell'atto.
È utile precisare che nel caso di specie l'appellante non è incorsa in alcuna preclusione processuale atteso che, pur avendo solo alla seconda udienza dinanzi al Giudice di pace dedotto che il padre non è familiare convivente, si tratta di profilo agevolmente desumibile dalla documentazione ritualmente offerta a corredo della memoria ex art. 320 cpc, oltre che sussumibile nell'eccezione di prescrizione formulata nell'atto di citazione di primo grado e accertabile anche ex officio, nel perimetro delle domande proposte.
Va, dunque, affermata la prescrizione del credito consacrato nella cartella di pagamento. n.
29620130055041418000 notificata in data 20.9.2013, stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981 per sanzioni amministrative afferenti a violazioni del codice della strada ed emissione di assegni a vuoto.
Anche a non voler condividere le argomentazioni sin qui svolte, tale conclusione discende altresì dalla nullità delle notifiche di atti impositivi effettuate mediante operatore postale
[Cass., 2035/2014; Cass. n. 2922/2015; Cass. n. 6515/2018; Cass., S.U., 200/2020: “la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017"; Cass., n. 1357/2022: “si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011”; Cass., n. 15360/2020: “Il tenore letterale dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n.
58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.
261/1999”); Cass., n. 13984/2023].
Dunque, in mancanza della prova della licenza in capo a IV – operatore che ha eseguito la notifica –, la stessa deve in ogni caso considerarsi invalida.
Dalle argomentazioni che precedono discende la fondatezza dell'appello proposto da
, con conseguente accertamento di intervenuta prescrizione del Controparte_1 credito, restando assorbita la dedotta ricorrenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, disponendo il pagamento in favore dell'erario in relazione a quelle del giudizio di prime cure, stante l'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1 dello stato – non superata dalla richiesta di distrazione formulata dal difensore (Cass., S.U.
n. 8561/2021; Cass. n. 8294/2024) –, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in relazione al presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e in riforma della sentenza n. 247/2020 del Giudice di pace di Termini Imerese: Pt_1 accoglie l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 29620130055041418000 e l'intimazione di pagamento n.
29620179042476531000 in relazione alle somme di cui al ruolo n. 2013/3737 della CP_3
, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del Cds ed emissioni
[...] di assegni a vuoto;
dichiara la nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 29620179048430349000; dichiara, per l'effetto, la prescrizione del credito consacrato nella cartella di pagamento. n.
29620130055041418000; condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a rifondere a le spese del presente grado di giudizio e le liquida in Parte_1
€ 1.280,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado e le Parte_1 liquida in € 635,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario.
Termini Imerese, 17 dicembre 2025
Il Giudice
MA MA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.