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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, OR
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 957/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto N. 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00250-2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'atto di recupero con cui l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno ha ritenuto di richiedere alla parte la restituzione della quota parte di agevolazioni, irregolarmente compensate.
Il motivo di ricorso si fonda essenzialmente sul merito dell'interpretazione e dell'applicazione normativa in tema di Zona Franza AN e relative agevolazioni.
L'Ufficio, costituitosi, conferma la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
L'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ha istituito la Zona FR AN nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, introducendo specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva. In particolare, la norma prevede che le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo che esercitano la propria attività all'interno della suddetta Zona FR AN possano beneficiare dell'esenzione dalle imposte sui redditi fino all'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive fino all'importo di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica.
L'accesso a tali agevolazioni era subordinato alla dimostrazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi richiedenti, di aver subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato non inferiore al 25% nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 e il 31 dicembre 2016, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2015.
Al fine di garantire un più efficace controllo nell'erogazione dei benefici, l'agevolazione – sia in forma di esenzione fiscale sia di esonero contributivo – non operava mediante una diretta riduzione dell'imposta o del contributo dovuto, bensì attraverso il meccanismo della compensazione, da effettuarsi tramite la presentazione del modello F24, a scomputo delle imposte e dei contributi previdenziali agevolati.
L'agevolazione veniva determinata sulla base di un'istanza presentata secondo la modulistica predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla quale scaturiva un credito d'imposta compensabile, calcolato secondo la seguente formula:
Agevolazione = (Imposte sui Redditi + IRAP + IMU + Contributi Previdenziali e Assistenziali) × 2
Il calcolo dell'agevolazione teneva conto del maggiore tra gli importi relativi alle imposte e ai contributi dovuti negli anni 2015 e 2016.
Al fine di garantire il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai limiti previsti per gli aiuti “de minimis”, l'accesso alle agevolazioni era subordinato al limite massimo di euro 200.000,00 per ciascun beneficiario in tre anni. L'importo nominale del credito d'imposta concesso veniva registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza e monitoraggio degli aiuti pubblici.
Preliminarmente, occorre rilevare, come il legislatore, nel disciplinare il regime agevolativo in oggetto, abbia distinto l' “esenzione” dalle imposte dall' “esonero” dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, utilizzando due termini giuridici differenti per riferirsi a fattispecie diverse.
In particolare, nel sistema normativo tributario, il termine "esenzione" indica l'esclusione dall'obbligo di versamento di un tributo, con riferimento sia alle imposte dirette che a quelle indirette. Viceversa, nel contesto previdenziale e assistenziale, la disciplina normativa utilizza il termine "esonero" per indicare che il soggetto è dispensato dall'obbligo di versare i contributi previdenziali e assistenziali, che sono oneri di natura diversa dalle imposte. Tuttavia, sotto il profilo sostanziale, entrambi i benefici operano riducendo il carico economico per il contribuente e, nel caso specifico, rientrano nell'alveo delle agevolazioni concesse per favorire la ripresa economica delle imprese colpite dagli eventi sismici.
Inoltre, diversamente da quanto affermato dall'Ufficio, si ritiene che i contributi in esame non possano essere qualificati come “figurativi”, in quanto questi ultimi costituiscono contributi previdenziali accreditati dall'ente previdenziale competente (quale, ad esempio, l'INPS) in assenza di un effettivo versamento da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Essi sono finalizzati a garantire la continuità della copertura assicurativa e il riconoscimento di determinati periodi ai fini pensionistici. I contributi figurativi sono gratuiti, in quanto il loro accredito avviene senza alcun onere a carico del lavoratore, e rilevanti ai fini pensionistici. Il loro riconoscimento interviene in specifiche ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di procedere al normale versamento dei contributi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, periodi di disoccupazione indennizzata, cassa integrazione guadagni, congedi per maternità o paternità.
Nel caso di specie, il datore di lavoro ha provveduto a determinare l'ammontare dei contributi dovuti e a versarli mediante il modello F24, procedendo alla compensazione con le somme riconosciute a titolo di agevolazione. Pertanto, i contributi così versati non possono essere assimilati a quelli figurativi, trattandosi di contributi effettivamente corrisposti attraverso il meccanismo della compensazione con il credito d'imposta previsto dalla normativa vigente.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che l'utilizzo del credito d'imposta per la compensazione dei contributi previdenziali dia luogo ad una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR in quanto i contributi previdenziali, essendo deducibili dal reddito d'impresa, qualora non versati per effetto della compensazione, determinerebbero un incremento dell'imponibile, altrimenti si verificherebbe una duplicazione del beneficio fiscale.
Di contro, il ricorrente ritiene che tale impostazione conduca, di fatto, a una riduzione dell'agevolazione concessa, in contrasto con la ratio della norma agevolativa.
A sostegno della propria posizione, l'Agenzia delle Entrate richiama la risposta n. 90/2019 a un interpello, che, citando la circolare n. 36/E del 2015, afferma che la compensazione effettuata a scomputo delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi previdenziali costituisce una "modalità tecnica" volta a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) nel rispetto del limite delle risorse stanziate.
Da tale principio, l'Agenzia delle Entrate deduce che il contribuente aveva la facoltà di scegliere tra le diverse forme di agevolazione previste dall'articolo 46 del D.L. n. 50 del 2017 (esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). Tuttavia, una volta operata tale scelta, il contribuente sarebbe stato tenuto ad applicare la disciplina generale del reddito d'impresa, non essendo previste specifiche disposizioni derogatorie. Tale interpretazione non appare, tuttavia, condivisibile.
In primo luogo, la finalità della circolare n. 36/E del 2015 era esclusivamente quella di disciplinare le modalità operative di compensazione mediante il modello F24. In particolare, nella stessa circolare si afferma che: “Lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l'utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole
Zone Franche Urbane ha natura agevolativa in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed è, in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta). Ne deriva che non soggiace all'obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all'articolo 31 del decreto legge n. 78 del
2010.”
Ne consegue che la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, fondata sul richiamo alla citata risposta a interpello, risulta non pertinente, in quanto la circolare n. 36/E del 2015 si limita a disciplinare le modalità operative per la fruizione del credito d'imposta ed in particolare le problematiche connesse al visto di conformità, senza alcuna finalità interpretativa in ordine alla facoltà del contribuente di scegliere quali imposte o contributi compensare, né sulle conseguenze fiscali derivanti da tale scelta.
Inoltre, si osserva che, in presenza di debiti tributari o contributivi da versare, il contribuente potrebbe non disporre di un'effettiva libertà di scelta nell'utilizzo del credito d'imposta. In particolare, qualora l'impresa si trovi in una situazione di perdita fiscale, risulterebbe impossibilitata a compensare il credito con le imposte dirette, potendo di conseguenza destinarlo esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.
Sotto tale profilo, la disciplina normativa, nell'introdurre un meccanismo di compensazione più ampio, persegue l'obiettivo di garantire un'efficace fruizione dell'agevolazione, ampliando le possibilità di utilizzo del beneficio riconosciuto ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
La presenza di due distinte tipologie di debiti – tributari e contributivi – assume rilievo ai fini delle modalità di utilizzo del credito d'imposta e delle relative conseguenze fiscali. In particolare, qualora il contribuente disponga di sufficiente capienza per la compensazione con l'imposta sul reddito delle società (IRES), il credito può essere utilizzato integralmente senza incidere sulla base imponibile e, quindi, senza determinare alcuna ripresa fiscale.
Diversamente, nell'ipotesi in cui il contribuente, in assenza di debiti IRES da versare, utilizzi il credito per la compensazione dei contributi previdenziali, si genera un effetto impositivo ulteriore. Infatti, i contributi previdenziali, in quanto componenti negative deducibili dal reddito d'impresa, cessano di concorrere alla determinazione della base imponibile nel momento in cui vengono assolti mediante compensazione con il credito d'imposta. Ne deriva che, per effetto della conseguente variazione in aumento del reddito imponibile, si determina una maggiore imposta dovuta ai fini IRES, con una riduzione dell'effettivo vantaggio economico derivante dall'agevolazione.
Tale impostazione, così come interpretata dall'Amministrazione finanziaria, introduce un trattamento differenziato tra i contribuenti in ragione della tipologia di debito compensato, risultando neutrale nell'ipotesi di utilizzo del credito per il pagamento di tributi diretti, mentre determina un'immediata ripresa a tassazione nell'ipotesi di compensazione con contributi previdenziali, con conseguente riduzione dell'effettivo beneficio derivante dall'agevolazione.
Il ricorrente, in relazione alla contestata tassabilità della sopravvenienza attiva derivante dall'insussistenza del debito contributivo, eccepita dall'Ufficio, sostiene l'applicabilità del principio stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato “Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti”. La disposizione normativa citata prevede espressamente che: “ Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive”.
Di contro, l'Agenzia delle Entrate sostiene che non sia possibile estendere in via interpretativa l'ambito applicativo di una norma di carattere agevolativo.
In proposito, si osserva che l'articolo 47 del D.L. n. 189/2016 stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che i contributi connessi agli eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. La ratio della norma è quella di garantire un pieno sostegno alla ripresa economica delle imprese colpite dal sisma, escludendo da imposizione qualsiasi beneficio economico volto a compensare le perdite subite.
L'agevolazione fiscale riconosciuta alla società ricorrente risponde al medesimo principio di sostegno alla ripresa economica nei territori danneggiati dagli eventi calamitosi. La misura in esame, infatti, ha natura compensativa ed è finalizzata a riequilibrare il pregiudizio subito dall'impresa, determinato dalla contrazione del fatturato a seguito dell'evento sismico. Il contributo riconosciuto si concretizza nell'attribuzione di un credito d'imposta, la cui funzione è equiparabile, sotto il profilo sostanziale, a quella dei contributi, indennizzi e risarcimenti espressamente detassati dall'articolo 47 del D.L. n. 189/2016.
Peraltro, il richiamato articolo 46 del D.L. n. 50/2017, che disciplina le agevolazioni connesse alla Zona
FR AN nei territori colpiti dal sisma, richiama espressamente il D.L. n. 189/2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale e soggettivo di applicazione delle misure agevolative.
Una diversa interpretazione dell'articolo 47 del D.L. n. 189/2016, come quella prospettata dall'Amministrazione finanziaria, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 47 del D.L. n. 189/2016 e quelli che hanno usufruito delle agevolazioni previste per la Zona FR AN. Infatti, mentre il legislatore ha espressamente escluso dalla formazione del reddito i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria finirebbe per negare tale beneficio con riferimento al credito d'imposta riconosciuto nell'ambito della ZFU, pur trattandosi di una misura finalizzata al medesimo obiettivo di sostegno alle imprese colpite dal sisma.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il regime di detassazione previsto dall'articolo 47 del D.L. n.
189/2016 trovi applicazione anche con riferimento al credito d'imposta concesso nell'ambito della Zona
FR AN, in quanto tale misura rientra espressamente nel quadro normativo delineato dal D.L. n.
189/2016 per il sostegno delle imprese colpite dagli eventi sismici. Il richiamo operato dall'articolo 46 del
D.L. n. 50/2017 al D.L. n. 189/2016 conferma che entrambe le misure agevolative condividono il medesimo presupposto fattuale e finalità, ossia il ristoro delle perdite economiche subite dalle imprese nei territori danneggiati.
Per quanto attiene alla disciplina degli aiuti di Stato, si rileva che il contributo concesso è stato integralmente registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per il suo valore nominale. Ne consegue che l'eventuale detassazione non incide sui limiti stabiliti dalla normativa vigente, in quanto il valore dell'agevolazione è già stato interamente considerato ai fini del computo del massimale de minimis.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
La presenza di diverse interpretazioni in materia giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, OR
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 957/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto N. 81 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ503UC00250-2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'atto di recupero con cui l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno ha ritenuto di richiedere alla parte la restituzione della quota parte di agevolazioni, irregolarmente compensate.
Il motivo di ricorso si fonda essenzialmente sul merito dell'interpretazione e dell'applicazione normativa in tema di Zona Franza AN e relative agevolazioni.
L'Ufficio, costituitosi, conferma la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
L'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ha istituito la Zona FR AN nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, introducendo specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva. In particolare, la norma prevede che le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo che esercitano la propria attività all'interno della suddetta Zona FR AN possano beneficiare dell'esenzione dalle imposte sui redditi fino all'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive fino all'importo di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica.
L'accesso a tali agevolazioni era subordinato alla dimostrazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi richiedenti, di aver subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato non inferiore al 25% nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 e il 31 dicembre 2016, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2015.
Al fine di garantire un più efficace controllo nell'erogazione dei benefici, l'agevolazione – sia in forma di esenzione fiscale sia di esonero contributivo – non operava mediante una diretta riduzione dell'imposta o del contributo dovuto, bensì attraverso il meccanismo della compensazione, da effettuarsi tramite la presentazione del modello F24, a scomputo delle imposte e dei contributi previdenziali agevolati.
L'agevolazione veniva determinata sulla base di un'istanza presentata secondo la modulistica predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla quale scaturiva un credito d'imposta compensabile, calcolato secondo la seguente formula:
Agevolazione = (Imposte sui Redditi + IRAP + IMU + Contributi Previdenziali e Assistenziali) × 2
Il calcolo dell'agevolazione teneva conto del maggiore tra gli importi relativi alle imposte e ai contributi dovuti negli anni 2015 e 2016.
Al fine di garantire il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai limiti previsti per gli aiuti “de minimis”, l'accesso alle agevolazioni era subordinato al limite massimo di euro 200.000,00 per ciascun beneficiario in tre anni. L'importo nominale del credito d'imposta concesso veniva registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza e monitoraggio degli aiuti pubblici.
Preliminarmente, occorre rilevare, come il legislatore, nel disciplinare il regime agevolativo in oggetto, abbia distinto l' “esenzione” dalle imposte dall' “esonero” dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, utilizzando due termini giuridici differenti per riferirsi a fattispecie diverse.
In particolare, nel sistema normativo tributario, il termine "esenzione" indica l'esclusione dall'obbligo di versamento di un tributo, con riferimento sia alle imposte dirette che a quelle indirette. Viceversa, nel contesto previdenziale e assistenziale, la disciplina normativa utilizza il termine "esonero" per indicare che il soggetto è dispensato dall'obbligo di versare i contributi previdenziali e assistenziali, che sono oneri di natura diversa dalle imposte. Tuttavia, sotto il profilo sostanziale, entrambi i benefici operano riducendo il carico economico per il contribuente e, nel caso specifico, rientrano nell'alveo delle agevolazioni concesse per favorire la ripresa economica delle imprese colpite dagli eventi sismici.
Inoltre, diversamente da quanto affermato dall'Ufficio, si ritiene che i contributi in esame non possano essere qualificati come “figurativi”, in quanto questi ultimi costituiscono contributi previdenziali accreditati dall'ente previdenziale competente (quale, ad esempio, l'INPS) in assenza di un effettivo versamento da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Essi sono finalizzati a garantire la continuità della copertura assicurativa e il riconoscimento di determinati periodi ai fini pensionistici. I contributi figurativi sono gratuiti, in quanto il loro accredito avviene senza alcun onere a carico del lavoratore, e rilevanti ai fini pensionistici. Il loro riconoscimento interviene in specifiche ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di procedere al normale versamento dei contributi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, periodi di disoccupazione indennizzata, cassa integrazione guadagni, congedi per maternità o paternità.
Nel caso di specie, il datore di lavoro ha provveduto a determinare l'ammontare dei contributi dovuti e a versarli mediante il modello F24, procedendo alla compensazione con le somme riconosciute a titolo di agevolazione. Pertanto, i contributi così versati non possono essere assimilati a quelli figurativi, trattandosi di contributi effettivamente corrisposti attraverso il meccanismo della compensazione con il credito d'imposta previsto dalla normativa vigente.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che l'utilizzo del credito d'imposta per la compensazione dei contributi previdenziali dia luogo ad una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR in quanto i contributi previdenziali, essendo deducibili dal reddito d'impresa, qualora non versati per effetto della compensazione, determinerebbero un incremento dell'imponibile, altrimenti si verificherebbe una duplicazione del beneficio fiscale.
Di contro, il ricorrente ritiene che tale impostazione conduca, di fatto, a una riduzione dell'agevolazione concessa, in contrasto con la ratio della norma agevolativa.
A sostegno della propria posizione, l'Agenzia delle Entrate richiama la risposta n. 90/2019 a un interpello, che, citando la circolare n. 36/E del 2015, afferma che la compensazione effettuata a scomputo delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi previdenziali costituisce una "modalità tecnica" volta a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) nel rispetto del limite delle risorse stanziate.
Da tale principio, l'Agenzia delle Entrate deduce che il contribuente aveva la facoltà di scegliere tra le diverse forme di agevolazione previste dall'articolo 46 del D.L. n. 50 del 2017 (esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). Tuttavia, una volta operata tale scelta, il contribuente sarebbe stato tenuto ad applicare la disciplina generale del reddito d'impresa, non essendo previste specifiche disposizioni derogatorie. Tale interpretazione non appare, tuttavia, condivisibile.
In primo luogo, la finalità della circolare n. 36/E del 2015 era esclusivamente quella di disciplinare le modalità operative di compensazione mediante il modello F24. In particolare, nella stessa circolare si afferma che: “Lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l'utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole
Zone Franche Urbane ha natura agevolativa in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed è, in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta). Ne deriva che non soggiace all'obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all'articolo 31 del decreto legge n. 78 del
2010.”
Ne consegue che la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, fondata sul richiamo alla citata risposta a interpello, risulta non pertinente, in quanto la circolare n. 36/E del 2015 si limita a disciplinare le modalità operative per la fruizione del credito d'imposta ed in particolare le problematiche connesse al visto di conformità, senza alcuna finalità interpretativa in ordine alla facoltà del contribuente di scegliere quali imposte o contributi compensare, né sulle conseguenze fiscali derivanti da tale scelta.
Inoltre, si osserva che, in presenza di debiti tributari o contributivi da versare, il contribuente potrebbe non disporre di un'effettiva libertà di scelta nell'utilizzo del credito d'imposta. In particolare, qualora l'impresa si trovi in una situazione di perdita fiscale, risulterebbe impossibilitata a compensare il credito con le imposte dirette, potendo di conseguenza destinarlo esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.
Sotto tale profilo, la disciplina normativa, nell'introdurre un meccanismo di compensazione più ampio, persegue l'obiettivo di garantire un'efficace fruizione dell'agevolazione, ampliando le possibilità di utilizzo del beneficio riconosciuto ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
La presenza di due distinte tipologie di debiti – tributari e contributivi – assume rilievo ai fini delle modalità di utilizzo del credito d'imposta e delle relative conseguenze fiscali. In particolare, qualora il contribuente disponga di sufficiente capienza per la compensazione con l'imposta sul reddito delle società (IRES), il credito può essere utilizzato integralmente senza incidere sulla base imponibile e, quindi, senza determinare alcuna ripresa fiscale.
Diversamente, nell'ipotesi in cui il contribuente, in assenza di debiti IRES da versare, utilizzi il credito per la compensazione dei contributi previdenziali, si genera un effetto impositivo ulteriore. Infatti, i contributi previdenziali, in quanto componenti negative deducibili dal reddito d'impresa, cessano di concorrere alla determinazione della base imponibile nel momento in cui vengono assolti mediante compensazione con il credito d'imposta. Ne deriva che, per effetto della conseguente variazione in aumento del reddito imponibile, si determina una maggiore imposta dovuta ai fini IRES, con una riduzione dell'effettivo vantaggio economico derivante dall'agevolazione.
Tale impostazione, così come interpretata dall'Amministrazione finanziaria, introduce un trattamento differenziato tra i contribuenti in ragione della tipologia di debito compensato, risultando neutrale nell'ipotesi di utilizzo del credito per il pagamento di tributi diretti, mentre determina un'immediata ripresa a tassazione nell'ipotesi di compensazione con contributi previdenziali, con conseguente riduzione dell'effettivo beneficio derivante dall'agevolazione.
Il ricorrente, in relazione alla contestata tassabilità della sopravvenienza attiva derivante dall'insussistenza del debito contributivo, eccepita dall'Ufficio, sostiene l'applicabilità del principio stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato “Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti”. La disposizione normativa citata prevede espressamente che: “ Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive”.
Di contro, l'Agenzia delle Entrate sostiene che non sia possibile estendere in via interpretativa l'ambito applicativo di una norma di carattere agevolativo.
In proposito, si osserva che l'articolo 47 del D.L. n. 189/2016 stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che i contributi connessi agli eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. La ratio della norma è quella di garantire un pieno sostegno alla ripresa economica delle imprese colpite dal sisma, escludendo da imposizione qualsiasi beneficio economico volto a compensare le perdite subite.
L'agevolazione fiscale riconosciuta alla società ricorrente risponde al medesimo principio di sostegno alla ripresa economica nei territori danneggiati dagli eventi calamitosi. La misura in esame, infatti, ha natura compensativa ed è finalizzata a riequilibrare il pregiudizio subito dall'impresa, determinato dalla contrazione del fatturato a seguito dell'evento sismico. Il contributo riconosciuto si concretizza nell'attribuzione di un credito d'imposta, la cui funzione è equiparabile, sotto il profilo sostanziale, a quella dei contributi, indennizzi e risarcimenti espressamente detassati dall'articolo 47 del D.L. n. 189/2016.
Peraltro, il richiamato articolo 46 del D.L. n. 50/2017, che disciplina le agevolazioni connesse alla Zona
FR AN nei territori colpiti dal sisma, richiama espressamente il D.L. n. 189/2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale e soggettivo di applicazione delle misure agevolative.
Una diversa interpretazione dell'articolo 47 del D.L. n. 189/2016, come quella prospettata dall'Amministrazione finanziaria, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 47 del D.L. n. 189/2016 e quelli che hanno usufruito delle agevolazioni previste per la Zona FR AN. Infatti, mentre il legislatore ha espressamente escluso dalla formazione del reddito i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria finirebbe per negare tale beneficio con riferimento al credito d'imposta riconosciuto nell'ambito della ZFU, pur trattandosi di una misura finalizzata al medesimo obiettivo di sostegno alle imprese colpite dal sisma.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il regime di detassazione previsto dall'articolo 47 del D.L. n.
189/2016 trovi applicazione anche con riferimento al credito d'imposta concesso nell'ambito della Zona
FR AN, in quanto tale misura rientra espressamente nel quadro normativo delineato dal D.L. n.
189/2016 per il sostegno delle imprese colpite dagli eventi sismici. Il richiamo operato dall'articolo 46 del
D.L. n. 50/2017 al D.L. n. 189/2016 conferma che entrambe le misure agevolative condividono il medesimo presupposto fattuale e finalità, ossia il ristoro delle perdite economiche subite dalle imprese nei territori danneggiati.
Per quanto attiene alla disciplina degli aiuti di Stato, si rileva che il contributo concesso è stato integralmente registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per il suo valore nominale. Ne consegue che l'eventuale detassazione non incide sui limiti stabiliti dalla normativa vigente, in quanto il valore dell'agevolazione è già stato interamente considerato ai fini del computo del massimale de minimis.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
La presenza di diverse interpretazioni in materia giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Spese compensate.