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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1585 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Natale Ermenegildo Morrone;
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 C.F._2 in atti, dall'Avv. Mirko Saginario
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di AS
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 25.08.2015 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Rossano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Corigliano-Rossano, Anno 2015, Numero 44, Parte II, Serie A); dal matrimonio sono nati due figli: (il 17.06.2009) e (il Persona_1 Persona_2
06.11.2004).
Con decreto del 06.04.2023, il Tribunale di AS ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti nel corso del giudizio. Con ricorso depositato in data 01.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni adottate dal Tribunale di
AS con decreto di omologa del 06.04.2023, nel proc. n. 1678/2022 R.G.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 06.04.2023 il
Tribunale di AS ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa emesso all'esito della separazione trasformata da giudiziale in consensuale, sopra richiamato, in base al quale la separazione dei coniugi è stata dichiarata alle condizioni di seguito trascritte: “1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con abitazione presso il padre con diritto della madre di vederlo quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore;
3) i genitori trascorreranno con il figlio minore, alternativamente, il Natale e il
Capodanno nonché l'epifania un anno con il padre e un anno con la madre. Durante le feste pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) la madre potrà trascorrere con il figlio minore un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui il minore resterà con madre;
Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse del minore;
5) la casa coniugale resterà assegnata al sig. Parte_1
6) dispone che corrisponda un assegno mensile di € 200,00 quale Parte_2
contributo per il mantenimento del figlio minore e di quello maggiorenne non ancora autosufficiente, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.;
7) il predetto genitore concorra al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, previo accordo tra i genitori;
8) Le parti concedono reciprocamente il consenso per il rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio.”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
25.08.2015 nel Comune di Rossano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano, Anno 2015, Numero 44, Parte II,
Serie A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1585 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Natale Ermenegildo Morrone;
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 C.F._2 in atti, dall'Avv. Mirko Saginario
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di AS
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 25.08.2015 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Rossano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Corigliano-Rossano, Anno 2015, Numero 44, Parte II, Serie A); dal matrimonio sono nati due figli: (il 17.06.2009) e (il Persona_1 Persona_2
06.11.2004).
Con decreto del 06.04.2023, il Tribunale di AS ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti nel corso del giudizio. Con ricorso depositato in data 01.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni adottate dal Tribunale di
AS con decreto di omologa del 06.04.2023, nel proc. n. 1678/2022 R.G.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 06.04.2023 il
Tribunale di AS ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa emesso all'esito della separazione trasformata da giudiziale in consensuale, sopra richiamato, in base al quale la separazione dei coniugi è stata dichiarata alle condizioni di seguito trascritte: “1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con abitazione presso il padre con diritto della madre di vederlo quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore;
3) i genitori trascorreranno con il figlio minore, alternativamente, il Natale e il
Capodanno nonché l'epifania un anno con il padre e un anno con la madre. Durante le feste pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) la madre potrà trascorrere con il figlio minore un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui il minore resterà con madre;
Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse del minore;
5) la casa coniugale resterà assegnata al sig. Parte_1
6) dispone che corrisponda un assegno mensile di € 200,00 quale Parte_2
contributo per il mantenimento del figlio minore e di quello maggiorenne non ancora autosufficiente, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.;
7) il predetto genitore concorra al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, previo accordo tra i genitori;
8) Le parti concedono reciprocamente il consenso per il rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio.”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
25.08.2015 nel Comune di Rossano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano, Anno 2015, Numero 44, Parte II,
Serie A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola