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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17010 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. CE ET ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17143/2025 promossa da:
, nato in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 giusta delega in atti, dall'Avv. Loredana Leo (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Via Oslavia, 30, 00195, Roma ATTORE contro
Controparte_1
[...]
A TE (IRAN) Controparte_2 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti dell'Amministrazione in epigrafe sono state formulate le seguenti domande:
“In via cautelare ed urgente, con decreto, anche inaudita altera parte, ordinare all' CP_2
a Teheran la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto
[...]
d'ingresso per motivi familiari per il nucleo del ricorrente;
In via principale: ordinare all' a Teheran la formalizzazione della domanda di Controparte_2 visto per motivi familiari, secondo le più opportune e meno gravose per gli interessati modalità di invio che vorrà indicare la stessa;
CP_2
In via subordinata: si richiede venga sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine al seguente quesito: “Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con l'articolo 7 nonché con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una pagina 1 di 6 normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede che la domanda di visto venga presentata unicamente tramite sistema che richieda per l'accesso la connessione di un paese terzo rispetto al luogo dove si trovino i familiari, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso detto Stato terzo”.
Il tema del contendere è costituito, in sintesi, dal rifiuto dell' a Teheran di Controparte_2 consentire un metodo alternativo alla prenotazione online per mezzo della piattaforma
“Visametric”, accessibile unicamente attraverso connessione iraniana, ai fini della fissazione di un appuntamento per la procedura volta al rilascio del visto per ricongiungimento per motivi familiari in favore della madre e di tre fratelli minori del ricorrente, di cui uno con disabilità, cittadini afghani come il ricorrente e dimoranti in Afghanistan ancora attualmente. Tale nucleo familiare si era recato in Iran, ma la scadenza del visto, ottenuto per soli tre mesi, lo ha costretto a fare rientro in Afghanistan. La prescrizione dell' a Teheran di utilizzare esclusivamente la Controparte_2 suddetta modalità di prenotazione espone, dunque, i familiari del ricorrente all'onere di farsi carico di un nuovo espatrio.
Per l'istaurazione del contraddittorio e la trattazione unitaria del procedimento è stata disposta udienza a trattazione scritta (escludendo preliminarmente la possibilità di provvedere inaudita altera parte sulla domanda cautelare).
L'Amministrazione, costituita, ha concluso per il rigetto del ricorso, con argomenti incentrati sulla ritenuta necessità di confermare esclusivamente la modalità di prenotazione de qua allo scopo di assicurare un'ordinata ed imparziale gestione delle numerose richieste e delle correlate incombenze.
Con le note sostitutive d'udienza la parte ricorrente ha replicato alle difese di controparte ed insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorrente ha avuto il riconoscimento dello status di rifugiato ed ha avviato la procedura per il ricongiungimento quando era minorenne. Vi sono quindi due elementi che caratterizzano in suo favore la fattispecie in questione: l'essere egli un rifugiato e l'essere (stato) un minorenne che ha avviato il ricongiungimento con la madre e altri fratelli (anche questi minorenni).
Il potere dell'amministrazione di organizzare con margini di discrezionalità l'esercizio delle proprie funzioni trova un limite nella necessità di evitare modalità che risultino di fatto ostative all'esercizio del diritto al quale le funzioni medesime sono strumentali o comunque modalità irragionevoli per contrasto con la ratio delle funzioni e del diritto, qual è in questo caso il diritto ad ottenere - in presenza dei presupposti di legge - il ricongiungimento, diritto che implica necessariamente la possibilità di svolgere gli adempimenti prodromici, fra cui l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto.
L'ostatività o irragionevolezza va valutata in relazione alla fattispecie concreta. Nel caso in esame ricorrono le seguenti circostanze:
- si tratta di prossimi congiunti di una persona che ha già ottenuto in lo status di rifugiato e CP_2 che è arrivata in mediante aereo militare italiano in ragione della sua appartenenza ad una CP_2 famiglia che aveva collaborato con le autorità militari italiane in Afghanistan prima dell'insediamento del governo dei talebani;
pagina 2 di 6 - dal provvedimento che ha riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato risulta: i) che anche uno zio di costui ha avuto il riconoscimento dello status e che l'ingresso in mediante volo militare CP_2 ha riguardato anche altri parenti del ricorrente, dal lato paterno;
ii) che il fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato attiene al rischio di persecuzione per motivi politici derivante dal cambiamento di regime politico-istituzionale e dalla collaborazione della famiglia del ricorrente con il precedente regime e con le autorità italiane ed occidentali;
- il regime di governo in Afghanistan continua tuttora ad essere quello il cui insediamento ha determinato, come detto, i rischi di persecuzione per la famiglia del ricorrente, che hanno trovato riconoscimento nell'attribuzione dello status di rifugiato al ricorrente e ad uno zio e, ancor prima, nel trasporto in con aereo militare;
CP_2
- il ricorrente, essendo rifugiato e dato il motivo per il quale ha ricevuto il riconoscimento dello status, non può recarsi in Afghanistan, sicché deve essere ragionevolmente favorito, secondo la ratio della disciplina agevolatrice di cui all'art. 29-bis del T.U.I., il ricongiungimento con i suoi familiari in . CP_2
Pertanto, obbligare la madre e i fratelli minorenni del ricorrente a rivolgersi alle autorità afghane per ottenere un visto per l'Iran, per la sola ragione di poter entrare nel territorio di quest'ultimo Paese ed utilizzare una connessione telematica iraniana, risulta una prescrizione irragionevole e sostanzialmente ostativa nel caso in esame, giacché espone la madre del ricorrente (con i suoi figli minorenni, di cui uno disabile) ad oneri e pericoli che si pongono in contraddizione con le sopra rilevate esigenze di tutela e di facilitazione correlate allo status di rifugiato politico del ricorrente in . CP_2
Va ricordato che la domanda di ricongiungimento fatta da straniero titolare dello status di rifugiato (e in virtù dell'art. 22, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. n. 251/2007, modificato dal D.Lgs. n. 18/2014, dai soggetti titolari di protezione sussidiaria, che sono equiparati ai titolari di status di rifugiato anche con riguardo al ricongiungimento familiare) è caratterizzata da aspetti di evidente specialità (Cass. n. 27812/22), visto che il considerando 8 della direttiva 2003/1986/CE richiama la particolare attenzione che richiede la situazione dei rifugiati "in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare", che giustifica "condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare" (Cass. n. 20127/21).
3. A superiore conforto di quanto sin qui considerato vale evidenziare che, come osservato dalla parte ricorrente, la CGUE, con la sentenza 18 aprile 2023 resa nella causa C-1/23 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, ha stabilito “che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con l'articolo 7 nonché con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante, che sia stato in particolare riconosciuto come rifugiato, di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente per il loro luogo di residenza o di soggiorno all'estero, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso la suddetta sede, fatta salva la possibilità per tale Stato membro di richiedere la comparizione pagina 3 di 6 personale di tali familiari in una fase successiva della procedura di domanda di ricongiungimento familiare”.
I motivi di questa decisione della CGUE, qui da intendersi complessivamente richiamati, attengono proprio ai profili argomentativi sopra indicati nella presente sentenza. La Corte europea ha, invero, affermato, fra l'altro:
- che “sebbene l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 riconosca così agli Stati membri un margine discrezionale al riguardo [per determinare, da un lato, la persona autorizzata a presentare una domanda di ingresso e di soggiorno, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, e, dall'altro lato, le autorità competenti per registrare una siffatta domanda], tale discrezionalità non deve essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudichi l'obiettivo di tale direttiva e l'effetto utile della stessa”;
- che “per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 […] tale direttiva mira a favorire il ricongiungimento familiare”;
- che “la direttiva 2003/86 mira ad accordare, come risulta dal suo considerando 8, una protezione rafforzata ai cittadini di paesi terzi che abbiano ottenuto lo status di rifugiato […], dato che la loro situazione richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare”;
- che “le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta dai termini del considerando 2 e dall'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento di cui trattasi nell'interesse dei minori coinvolti e nell'ottica di favorire la vita familiare”;
- che “per quanto riguarda la situazione particolare dei rifugiati, […] l'assenza di qualsiasi flessibilità da parte dello Stato membro di cui trattasi, impedendo ai loro familiari di presentare una domanda di ricongiungimento familiare indipendentemente dalle circostanze, può avere come conseguenza […] che il loro ricongiungimento familiare possa quindi essere soggetto a condizioni supplementari più difficili da soddisfare […] in contrasto con l'obiettivo, ricordato al punto 43 della presente sentenza, di prestare un'attenzione particolare alla situazione dei rifugiati”;
- che “il requisito di comparizione personale al momento della presentazione di una domanda di ricongiungimento, senza che siano ammesse eccezioni a tale requisito per tener conto della situazione concreta nella quale si trovano i familiari del soggiornante e segnatamente del fatto che sia per loro impossibile o eccessivamente difficile soddisfare detto requisito, finisce con il rendere in pratica impossibile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, cosicché una siffatta normativa, applicata senza la flessibilità necessaria, pregiudica l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 e priva quest'ultima del suo effetto utile” nonché lede “il diritto al rispetto dell'unità familiare sancito dall'articolo 7 della Carta, se del caso in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della stessa”;
- che, svolgendosi la procedura di domanda di ricongiungimento familiare per fasi, “gli Stati membri possono chiedere la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase ulteriore di tale procedura, al fine, segnatamente, di verificare i vincoli familiari e l'identità degli interessati, senza che sia necessario, per il trattamento della domanda di ricongiungimento pagina 4 di 6 familiare, imporre la comparizione sin dal momento della presentazione della domanda”;
- che peraltro “qualora lo Stato membro richieda la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase ulteriore della procedura, tale Stato membro deve facilitare siffatta comparizione, segnatamente mediante l'emissione di documenti consolari o lasciapassare, e ridurre allo stretto necessario il numero di comparizioni”, sicché lo Stato medesimo deve prevedere “la possibilità di effettuare le verifiche dei vincoli familiari e dell'identità che necessitano la presenza di tali familiari alla fine della procedura e, se possibile, nello stesso momento in cui, se del caso, sono loro consegnati i documenti che autorizzano l'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato”.
Ebbene, data la struttura e la coerenza sistematica di un ordinamento giuridico, ciò che uno Stato non può stabilire legittimamente con atti normativi non può neppure essere legittimamente imposto attraverso semplici atti amministrativi;
e se occorre elasticità, in funzione delle circostanze del caso, con riguardo alle modalità di presentazione della domanda di ricongiungimento, a maggior ragione non può esservi rigidità assoluta in ordine alle modalità di prenotazione dell'appuntamento, posto che quest'ultimo è semplicemente un atto prodromico alla presentazione della domanda.
D'altra parte, la necessità di rivolgersi ad uffici diplomatico-consolari italiani siti al di fuori dell'Afghanistan ed in particolare in Iran non dipende dal ricorrente e/o dai suoi familiari.
4. Occorre, dunque, che l'Amministrazione resistente provveda a consentire, con modalità da essa determinate ma che non comportino l'allontanamento della madre e dei fratelli del ricorrente dal territorio afghano, la prenotazione dell'appuntamento e la presentazione della domanda per il ricongiungimento.
L'accoglimento della domanda giudiziale, accertando come ingiustificata la condotta tenuta dall'Amministrazione sino ad ora nei confronti degli interessati, giustifica ed anzi impone che quanto sopra avvenga al di fuori della cronologia ordinaria degli appuntamenti e delle pratiche consolari, sicché l'Amministrazione dovrà assicurare che la prenotazione dell'appuntamento e la presentazione della domanda possano avvenire nel più breve tempo possibile.
5. La presente decisione esaurisce la trattazione del ricorso anche in ordine alla domanda cautelare.
Posto che si tratta di questione nuova, in quanto nella sua specificità non è riconducibile ad indirizzi giurisprudenziali noti, è giustificata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dispone che l'Amministrazione resistente provveda a consentire, con modalità da essa determinate ma che non comportino l'allontanamento della madre e dei fratelli del ricorrente dal territorio afghano, la prenotazione dell'appuntamento e, a seguire, Parte_1 la presentazione della domanda per il ricongiungimento in questione entro trenta giorni dalla pagina 5 di 6 comunicazione della presente sentenza;
- dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 2 dicembre 2025
Il giudice
CE ET
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. CE ET ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17143/2025 promossa da:
, nato in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 giusta delega in atti, dall'Avv. Loredana Leo (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Via Oslavia, 30, 00195, Roma ATTORE contro
Controparte_1
[...]
A TE (IRAN) Controparte_2 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti dell'Amministrazione in epigrafe sono state formulate le seguenti domande:
“In via cautelare ed urgente, con decreto, anche inaudita altera parte, ordinare all' CP_2
a Teheran la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto
[...]
d'ingresso per motivi familiari per il nucleo del ricorrente;
In via principale: ordinare all' a Teheran la formalizzazione della domanda di Controparte_2 visto per motivi familiari, secondo le più opportune e meno gravose per gli interessati modalità di invio che vorrà indicare la stessa;
CP_2
In via subordinata: si richiede venga sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine al seguente quesito: “Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con l'articolo 7 nonché con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una pagina 1 di 6 normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede che la domanda di visto venga presentata unicamente tramite sistema che richieda per l'accesso la connessione di un paese terzo rispetto al luogo dove si trovino i familiari, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso detto Stato terzo”.
Il tema del contendere è costituito, in sintesi, dal rifiuto dell' a Teheran di Controparte_2 consentire un metodo alternativo alla prenotazione online per mezzo della piattaforma
“Visametric”, accessibile unicamente attraverso connessione iraniana, ai fini della fissazione di un appuntamento per la procedura volta al rilascio del visto per ricongiungimento per motivi familiari in favore della madre e di tre fratelli minori del ricorrente, di cui uno con disabilità, cittadini afghani come il ricorrente e dimoranti in Afghanistan ancora attualmente. Tale nucleo familiare si era recato in Iran, ma la scadenza del visto, ottenuto per soli tre mesi, lo ha costretto a fare rientro in Afghanistan. La prescrizione dell' a Teheran di utilizzare esclusivamente la Controparte_2 suddetta modalità di prenotazione espone, dunque, i familiari del ricorrente all'onere di farsi carico di un nuovo espatrio.
Per l'istaurazione del contraddittorio e la trattazione unitaria del procedimento è stata disposta udienza a trattazione scritta (escludendo preliminarmente la possibilità di provvedere inaudita altera parte sulla domanda cautelare).
L'Amministrazione, costituita, ha concluso per il rigetto del ricorso, con argomenti incentrati sulla ritenuta necessità di confermare esclusivamente la modalità di prenotazione de qua allo scopo di assicurare un'ordinata ed imparziale gestione delle numerose richieste e delle correlate incombenze.
Con le note sostitutive d'udienza la parte ricorrente ha replicato alle difese di controparte ed insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorrente ha avuto il riconoscimento dello status di rifugiato ed ha avviato la procedura per il ricongiungimento quando era minorenne. Vi sono quindi due elementi che caratterizzano in suo favore la fattispecie in questione: l'essere egli un rifugiato e l'essere (stato) un minorenne che ha avviato il ricongiungimento con la madre e altri fratelli (anche questi minorenni).
Il potere dell'amministrazione di organizzare con margini di discrezionalità l'esercizio delle proprie funzioni trova un limite nella necessità di evitare modalità che risultino di fatto ostative all'esercizio del diritto al quale le funzioni medesime sono strumentali o comunque modalità irragionevoli per contrasto con la ratio delle funzioni e del diritto, qual è in questo caso il diritto ad ottenere - in presenza dei presupposti di legge - il ricongiungimento, diritto che implica necessariamente la possibilità di svolgere gli adempimenti prodromici, fra cui l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto.
L'ostatività o irragionevolezza va valutata in relazione alla fattispecie concreta. Nel caso in esame ricorrono le seguenti circostanze:
- si tratta di prossimi congiunti di una persona che ha già ottenuto in lo status di rifugiato e CP_2 che è arrivata in mediante aereo militare italiano in ragione della sua appartenenza ad una CP_2 famiglia che aveva collaborato con le autorità militari italiane in Afghanistan prima dell'insediamento del governo dei talebani;
pagina 2 di 6 - dal provvedimento che ha riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato risulta: i) che anche uno zio di costui ha avuto il riconoscimento dello status e che l'ingresso in mediante volo militare CP_2 ha riguardato anche altri parenti del ricorrente, dal lato paterno;
ii) che il fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato attiene al rischio di persecuzione per motivi politici derivante dal cambiamento di regime politico-istituzionale e dalla collaborazione della famiglia del ricorrente con il precedente regime e con le autorità italiane ed occidentali;
- il regime di governo in Afghanistan continua tuttora ad essere quello il cui insediamento ha determinato, come detto, i rischi di persecuzione per la famiglia del ricorrente, che hanno trovato riconoscimento nell'attribuzione dello status di rifugiato al ricorrente e ad uno zio e, ancor prima, nel trasporto in con aereo militare;
CP_2
- il ricorrente, essendo rifugiato e dato il motivo per il quale ha ricevuto il riconoscimento dello status, non può recarsi in Afghanistan, sicché deve essere ragionevolmente favorito, secondo la ratio della disciplina agevolatrice di cui all'art. 29-bis del T.U.I., il ricongiungimento con i suoi familiari in . CP_2
Pertanto, obbligare la madre e i fratelli minorenni del ricorrente a rivolgersi alle autorità afghane per ottenere un visto per l'Iran, per la sola ragione di poter entrare nel territorio di quest'ultimo Paese ed utilizzare una connessione telematica iraniana, risulta una prescrizione irragionevole e sostanzialmente ostativa nel caso in esame, giacché espone la madre del ricorrente (con i suoi figli minorenni, di cui uno disabile) ad oneri e pericoli che si pongono in contraddizione con le sopra rilevate esigenze di tutela e di facilitazione correlate allo status di rifugiato politico del ricorrente in . CP_2
Va ricordato che la domanda di ricongiungimento fatta da straniero titolare dello status di rifugiato (e in virtù dell'art. 22, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. n. 251/2007, modificato dal D.Lgs. n. 18/2014, dai soggetti titolari di protezione sussidiaria, che sono equiparati ai titolari di status di rifugiato anche con riguardo al ricongiungimento familiare) è caratterizzata da aspetti di evidente specialità (Cass. n. 27812/22), visto che il considerando 8 della direttiva 2003/1986/CE richiama la particolare attenzione che richiede la situazione dei rifugiati "in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare", che giustifica "condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare" (Cass. n. 20127/21).
3. A superiore conforto di quanto sin qui considerato vale evidenziare che, come osservato dalla parte ricorrente, la CGUE, con la sentenza 18 aprile 2023 resa nella causa C-1/23 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, ha stabilito “che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con l'articolo 7 nonché con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante, che sia stato in particolare riconosciuto come rifugiato, di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente per il loro luogo di residenza o di soggiorno all'estero, e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso la suddetta sede, fatta salva la possibilità per tale Stato membro di richiedere la comparizione pagina 3 di 6 personale di tali familiari in una fase successiva della procedura di domanda di ricongiungimento familiare”.
I motivi di questa decisione della CGUE, qui da intendersi complessivamente richiamati, attengono proprio ai profili argomentativi sopra indicati nella presente sentenza. La Corte europea ha, invero, affermato, fra l'altro:
- che “sebbene l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 riconosca così agli Stati membri un margine discrezionale al riguardo [per determinare, da un lato, la persona autorizzata a presentare una domanda di ingresso e di soggiorno, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, e, dall'altro lato, le autorità competenti per registrare una siffatta domanda], tale discrezionalità non deve essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudichi l'obiettivo di tale direttiva e l'effetto utile della stessa”;
- che “per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 […] tale direttiva mira a favorire il ricongiungimento familiare”;
- che “la direttiva 2003/86 mira ad accordare, come risulta dal suo considerando 8, una protezione rafforzata ai cittadini di paesi terzi che abbiano ottenuto lo status di rifugiato […], dato che la loro situazione richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare”;
- che “le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta dai termini del considerando 2 e dall'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento di cui trattasi nell'interesse dei minori coinvolti e nell'ottica di favorire la vita familiare”;
- che “per quanto riguarda la situazione particolare dei rifugiati, […] l'assenza di qualsiasi flessibilità da parte dello Stato membro di cui trattasi, impedendo ai loro familiari di presentare una domanda di ricongiungimento familiare indipendentemente dalle circostanze, può avere come conseguenza […] che il loro ricongiungimento familiare possa quindi essere soggetto a condizioni supplementari più difficili da soddisfare […] in contrasto con l'obiettivo, ricordato al punto 43 della presente sentenza, di prestare un'attenzione particolare alla situazione dei rifugiati”;
- che “il requisito di comparizione personale al momento della presentazione di una domanda di ricongiungimento, senza che siano ammesse eccezioni a tale requisito per tener conto della situazione concreta nella quale si trovano i familiari del soggiornante e segnatamente del fatto che sia per loro impossibile o eccessivamente difficile soddisfare detto requisito, finisce con il rendere in pratica impossibile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, cosicché una siffatta normativa, applicata senza la flessibilità necessaria, pregiudica l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 e priva quest'ultima del suo effetto utile” nonché lede “il diritto al rispetto dell'unità familiare sancito dall'articolo 7 della Carta, se del caso in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della stessa”;
- che, svolgendosi la procedura di domanda di ricongiungimento familiare per fasi, “gli Stati membri possono chiedere la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase ulteriore di tale procedura, al fine, segnatamente, di verificare i vincoli familiari e l'identità degli interessati, senza che sia necessario, per il trattamento della domanda di ricongiungimento pagina 4 di 6 familiare, imporre la comparizione sin dal momento della presentazione della domanda”;
- che peraltro “qualora lo Stato membro richieda la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase ulteriore della procedura, tale Stato membro deve facilitare siffatta comparizione, segnatamente mediante l'emissione di documenti consolari o lasciapassare, e ridurre allo stretto necessario il numero di comparizioni”, sicché lo Stato medesimo deve prevedere “la possibilità di effettuare le verifiche dei vincoli familiari e dell'identità che necessitano la presenza di tali familiari alla fine della procedura e, se possibile, nello stesso momento in cui, se del caso, sono loro consegnati i documenti che autorizzano l'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato”.
Ebbene, data la struttura e la coerenza sistematica di un ordinamento giuridico, ciò che uno Stato non può stabilire legittimamente con atti normativi non può neppure essere legittimamente imposto attraverso semplici atti amministrativi;
e se occorre elasticità, in funzione delle circostanze del caso, con riguardo alle modalità di presentazione della domanda di ricongiungimento, a maggior ragione non può esservi rigidità assoluta in ordine alle modalità di prenotazione dell'appuntamento, posto che quest'ultimo è semplicemente un atto prodromico alla presentazione della domanda.
D'altra parte, la necessità di rivolgersi ad uffici diplomatico-consolari italiani siti al di fuori dell'Afghanistan ed in particolare in Iran non dipende dal ricorrente e/o dai suoi familiari.
4. Occorre, dunque, che l'Amministrazione resistente provveda a consentire, con modalità da essa determinate ma che non comportino l'allontanamento della madre e dei fratelli del ricorrente dal territorio afghano, la prenotazione dell'appuntamento e la presentazione della domanda per il ricongiungimento.
L'accoglimento della domanda giudiziale, accertando come ingiustificata la condotta tenuta dall'Amministrazione sino ad ora nei confronti degli interessati, giustifica ed anzi impone che quanto sopra avvenga al di fuori della cronologia ordinaria degli appuntamenti e delle pratiche consolari, sicché l'Amministrazione dovrà assicurare che la prenotazione dell'appuntamento e la presentazione della domanda possano avvenire nel più breve tempo possibile.
5. La presente decisione esaurisce la trattazione del ricorso anche in ordine alla domanda cautelare.
Posto che si tratta di questione nuova, in quanto nella sua specificità non è riconducibile ad indirizzi giurisprudenziali noti, è giustificata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dispone che l'Amministrazione resistente provveda a consentire, con modalità da essa determinate ma che non comportino l'allontanamento della madre e dei fratelli del ricorrente dal territorio afghano, la prenotazione dell'appuntamento e, a seguire, Parte_1 la presentazione della domanda per il ricongiungimento in questione entro trenta giorni dalla pagina 5 di 6 comunicazione della presente sentenza;
- dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 2 dicembre 2025
Il giudice
CE ET
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