Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 13/04/2026, n. 6633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6633 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12236/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12236 del 2021, proposto da
IO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Busca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale
Mazzini n. 88;
contro
Comune di Castel San Pietro Romano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 2/2021 prot. 2567, notificata al ricorrente in data 09.09.2021, con la quale il Comune di Castel San Pietro Romano (RM), ha ingiunto alla Ditta EL IO di demolire – entro novanta giorni dalla data di notifica – le seguenti opere abusive: “manufatto ad uso residenziale, in totale difformità al Permesso di Costruire n. 3/2016 del 16/06/2016, composto di due piani con piano terra a forma di L delle dimensioni planimetriche principali di ml 12,50 x 10,00 per una superficie lorda di circa 113,00 mq, altezza media di ml 3,00 e piano primo di forma rettangolare delle dimensioni di ml 7,80 x 5,25 per una superficie lorda di circa mq 41,00 e altezza utile ml 2,80, per un volume complessivo di circa mc 495,00 realizzato con struttura portante con travi e pilastri in cemento armato, solaio intermedio e di copertura in laterocemento” ;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la Dottoressa IT CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il Sig. EL impugna l’ordinanza, i cui estremi sono riportati in epigrafe, con la quale il Comune intimato gli ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere abusive: “manufatto ad uso residenziale, in totale difformità al Permesso di Costruire n. 3/2016 del 16/06/2016, composto di due piani con piano terra a forma di L delle dimensioni planimetriche principali di ml 12,50 x 10,00 per una superficie lorda di circa 113,00 mq, altezza media di ml 3,00 e piano primo di forma rettangolare delle dimensioni di ml 7,80 x 5,25 per una superficie lorda di circa mq 41,00 e altezza utile ml 2,80, per un volume complessivo di circa mc 495,00 realizzato con struttura portante con travi e pilastri in cemento armato, solaio intermedio e di copertura in laterocemento” .
2. Il ricorso risulta affidato ai seguenti motivi di censura:
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 dpr 380/2001 e dell’art. 15 l.r. 15/08 – eccesso di potere per erroneità nei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria nonché difetto di chiarezza” .
I.1. L’ordinanza non preciserebbe le opere “nuove” asseritamente abusive, rispetto al permesso di costruire n 3/2016, non consentendo di valutare la proporzionalità della sanzione irrogata e di individuare con precisione le porzioni di immobile da rimuovere.
I.2. Inoltre non indica la porzione di terreno eventualmente da acquisire da parte dell’Amministrazione in caso di sua inadempienza e neanche la particella su cui grava l’immobile.
I.3. Infine, dal momento che il manufatto era già presente nel territorio in virtù di permesso di costruire 82/2014 e della successiva variante di cui al permesso di costruire 3/2016, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico alla demolizione.
II) “Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli art. 7, 8, 10 della legge 7.08.1990 n. 241. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento” .
L’ordinanza di demolizione è stata adottata senza garantire ai ricorrenti una fattiva partecipazione, in contrasto con le regole contenute nella legge 241/1990 nonché con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost.
3. Il Comune di Castel Romano non si è costituito in giudizio.
3.1. All’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16.05.2025, con ordinanza collegiale n. 16233 del 12.09.2025 sono stati disposti incombenti istruttori, ai quali il predetto Comune ha dato esecuzione con deposito documentale del 19.11.2025.
4. Infine all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13.02.2026, tenutasi in modalità da remoto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.1. Esso è privo di fondamento.
5. In primo luogo dalla documentazione versata in atti all’esito della disposta istruttoria emerge ictu oculi la difformità del manufatto rispetto ai titoli edilizi: il manufatto assentito era con un solo piano fuori terra ed una superficie complessiva di 41 mq con destinazione agricola, accatastato come deposito, mentre quello rinvenuto e contestato di due piani fuori terra: piano terra di 113 mq circa e primo piano di 41 mq, con destinazione residenziale.
Si tratta, perciò, di un manufatto del tutto differente, realizzato in totale difformità dai permessi di costruire. A tale proposito, infatti, secondo l’art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, “Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso”.
5.1. Legittimamente, pertanto, è stata fatta applicazione della citata disposizione normativa, che, per quanto qui interessa, per interventi in totale difformità da permesso di costruire, prevede la sanzione demolitoria, in concreto comminata.
6. Ciò costituisce espressione di attività vincolata, per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento, con la conseguente mancata partecipazione endoprocedimentale da parte degli interessati, non inficia la legittimità dell’ordinanza, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, secondo quanto disposto dall’art. 21 octies della l. n. 241/1990.
7. La descrizione puntuale del manufatto integra sufficiente motivazione, idonea ad identificare l’abuso, mentre solo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, in sede di acquisizione al patrimonio comunale, va individuata l’area da acquisire.
8. Né, a fronte di un acclarato abuso edilizio, per giunta eseguito in area vincolata senza i necessari nulla osta da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, era necessario esplicitare uno specifico interesse generale a demolire: infatti non vi era alcun legittimo affidamento da tutelare in ragione proprio della natura abusiva del manufatto.
9. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. In considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, stante la soccombenza del ricorrente, nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- nulla dispone sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT CA |
IL SEGRETARIO