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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERA STEFANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CELIA TERESA ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._2 CERA STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONESI CP_1 C.F._3 GIAMPIERO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VERONESI GIAMPIERO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'11.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra le parti (1971) e (1968), celebrato il giorno 8-9- Parte_1 CP_1
2002, è nata il [...] la figlia . Con ricorso depositato il 7-2-2024 la moglie ha instaurato il Per_1 presente giudizio, si è costituito il marito e con sentenza parziale n. 1911/2024 è stata pronunciata la pagina 1 di 9 separazione fra le parti. La causa è proseguita con l'istruttoria, consistita in una ctu sulla capacità genitoriale delle parti e nell'acquisizione di documenti e di relazioni del Servizio Sociale. All'inizio del giudizio era stato altresì disposto l'ordine di protezione richiesto dalla moglie nei confronti del marito.
In corso di causa i rapporti fra le parti sono molto migliorati, tanto che già il ctu nelle conclusioni della relazione depositata il 18.3.2025 ha suggerito l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, conclusioni dettagliatamente spiegate e motivate all'udienza del 27.5.2025 in cui sono comparsi sia il ctu che i cc.tt.pp. e alla cui lettura integralmente si rinvia. Il nucleo familiare è stato preso in carico dal
Servizio Sociale e è stata presa in carico dalla e i percorsi e interventi, come descritti, da Per_1 Pt_2 ultimo, nella relazione del 9.12.2025, proseguono, con l'adesione dei genitori, confermata in udienza.
Le conclusioni concordate fra le parti e dettagliatamente riportate nel verbale di udienza dell'11.12.2025 non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore , garantendole un equo apporto di entrambe le Per_1 figure genitoriali. Fra le condizioni di separazione è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza dell'11.12.2025 e che di seguito si trascrivono:
“1) Preliminare di trasferimento immobiliare
6 sub 1) consenso ed oggetto
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor promette di CP_1 cedere e trasferire alla moglie che promette di accettare ed acquisire la quota di Parte_1 comproprietà in ragione di una metà pro-indiviso (la cui residua metà è già di proprietà della Pt_1 che diverrà così proprietaria dell'intero), del seguente immobile:
[...] porzione di immobile ad uso abitazione sito in Anzola dell'Emilia (Bologna), via Guermandi n.2/A costituito da appartamento al piano 2 composta da ingresso, cucina, due camere, disimpegno, ripostiglio, bagno e balconi, con annesse al piano terra una cantina ed un'autorimessa, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 45 con i mappali:
- 292 sub 9 ZC – cat.A/3 cl.4 vani 5 rend.€.593,93 via Cleto Guermandi n.2/A piano T-2 (quanto all'appartamento e alla cantina)
- 292 sub 10 ZC – cat.C/6 cl.3 mq.24 rend.€.141,30 via Cleto Guermandi n.2/A piano T (quanto all'autorimessa)
Confini: mura perimetrali dell'edificio, beni e beni e loro aventi Controparte_2 Persona_2 causa, salvi altri.
pagina 2 di 9 Come indicato nel rogito di provenienza infracitato del 2002 a ministero Notaio è compresa, Per_3 nella promessa di cessione, la proporzionale comproprietà condominiale delle parti comuni dello stabile tali per legge, destinazione o titolo, ed in particolare dell'area di sedime (foglio 45 mappale 292
E.U. mq.290), della corte annessa (foglio 45 mappale 333 sub 3) – della sede destinata a strada e da cedersi al Comune (mapp.333 sub 1) e dell'argine (mapp.333 sub 2) nonché dell'andito di ingresso e vano scale oltre al porticato (foglio 45 mappale 292 sub 8 e sub 7): elaborato planimetrico allegato alla den. di variaz. in data 6 febbraio 1997 n.B/00122 di prot); alla quota di porzione in oggetto è pure attribuito l'uso esclusivo del sovrastante sottotetto avente accesso diretto dall'unità oggetto di preliminare di cessione.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale sotto le lett. Sub A) e sub B) da considerarsi parte integrante e sostanziale.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
6 sub 2) provenienza la proprietà del bene in oggetto è pervenuta ai coniugi, prima del matrimonio, per acquisto con atto a ministero dott. Notaio in Bologna in data 25 febbraio 2002 n.305135/16649 di rep., Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate II Ufficio di Bologna l'1 marzo 2002 al n.973 serie 1V, trascritto l'1 marzo 2002 all'art.6851 e al n.9947 gen.
La quota promessa in cessione viene considerata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Costituisce oggetto della promessa cessione pro-quota tutto quanto, nulla escluso, è pervenuto al cedente con il predetto rogito relativamente al quale la signora già CP_1 Parte_1 comproprietaria, si dichiara edotta di tutti i patti, convenzioni, prescrizioni, obblighi e servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati.
6 sub 3) consistenza
La quota in oggetto verrà trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte promittente cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diritti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi pagina 3 di 9 ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze.
6 sub 4) garanzie e ipoteca
Il signor garantisce fin da ora il rilievo della parte promittente cessionaria in caso di CP_1 danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
Il signor garantisce fin da ora la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima CP_1 provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti
6 sub 5) dichiarazioni urbanistiche il signor si impegna, in sede di rogito per il trasferimento, a rendere tutte le CP_1 dichiarazioni agli effetti della vigente normativa urbanistica e, ad ogni buon conto, agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno
2001 n.380, la parte promittente cedente signor dichiara, fin da ora, che la costruzione CP_1 dell'edificio di cui è parte la porzione de qua, è stata effettuata in virtù ed in conformità a licenza di costruzione n.3324 rilasciata il 5 settembre 1972 (e successiva variante n.8985 del 13 dicembre 1976).
La parte promittente cedente dichiara, inoltre, fin da ora, che sono state realizzate CP_1 modifiche interne di cui alla D.I.A. prot.8695 in data 23 maggio 1996.
La stessa parte promittente cedente garantendo la regolarità urbanistica e catastale dei CP_1 beni oggetto del presente atto, dichiara altresì, fin da ora, che:
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi, siano essi licenze, autorizzazioni, concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
pagina 4 di 9 • l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
6 sub 6) conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il promittente cedente signor fin da ora: CP_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in
Catasto, in data 6 febbraio 1997 protocollo n.B00122 (quanto al sub 9) e in data 6 febbraio 1997 protocollo n.B 00123 (quanto al sub 10) che sia allegano sub A) e sub B)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte promittente cessionaria signora conferma fin da ora la dichiarazione di conformità dei dati catastali Parte_1
e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara fin da ora che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
6 sub 7) il signor si impegna, in sede di rogito per il trasferimento, a produrre CP_1
Attestazione di Prestazione Energetica in corso di validità e a rendere le dichiarazioni agli effetti della vigente normativa nonchè ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione
Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici.
6 sub 8) assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt.3 e 76 CP_1 Parte_1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge
4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), fin da ora dichiarano che:
a) per il trasferimento oggi promesso non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il trasferimento oggi promesso non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro. pagina 5 di 9 6 sub 9) rinuncia all' ipoteca legale
Il signor si obbliga fin da ora a rinunciare in sede di contratto definitivo ad eventuale CP_1 ipoteca legale nascesse dal trasferimento, oggi promesso, e dalla sua trascrizione con esonero del signor
Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
6 sub 10) effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, quanto pattuito dai coniugi in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, ferma la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art.2932 c.c.
Il presente verbale e la sentenza verranno trascritti ai fini e per gli effetti di cui all'art.2645-bis c.c
I coniugi e si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo CP_1 Parte_1 con rogito notarile, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio.
6 sub 11) richiesta di esenzioni fiscali
I coniugi e intendono avvalersi, sia per il presente atto e per la sua CP_1 Parte_1 trascrizione che per il rogito notarile di trasferimento e per la sua trascrizione dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo
1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il trasferimento, oggi promesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.”.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con provvedimento del 14.10.2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati e ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dalle parti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, del Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dl Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 4 dicembre 2025). Spese compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
A – dà atto che per accordo fra le parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, mantenendo la vigilanza sul nucleo famigliare da parte del servizio pagina 6 di 9 sociale;
il Servizio, fino alla maggiore età di vigilerà sulla situazione attraverso una presa in Per_1 carico integrata con il Servizio di NPIA e la psicologa privata Dr.ssa e attiverà tutti gli Tes_1 interventi necessari a tutela di : intervento dell'educativa domiciliare presso entrambi i Per_1 genitori, regolarità negli incontri con la dr.ssa anche in considerazione del necessario CP_3 monitoraggio della terapia farmacologica seguita dalla minore, e proseguimento del percorso espressivo presso la NPIA;
valutazione e gestione, in accordo con la famiglia e la , dell'attuale Pt_2 ritiro scolastico di e valutazione del passaggio al Servizio adulti;
con invito ai genitori a Per_1 comprendere maggiormente il disagio della figlia e ad affidarsi alle indicazioni del Servizio, nell'interesse della minore;
2) la casa familiare, sita in Anzola dell'Emilia (Bologna) in via Guermandi n.2/A, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnata a Parte_1
3) il marito corrisponderà mensilmente la somma di Euro 550,00 a favore di CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario della figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT;
4) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, determinate secondo la previsione di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, verranno suddivise al 50% tra le parti;
5) il padre potrà liberamente frequentare la figlia minore accordandosi con la CP_1 Per_1 medesima;
in mancanza di accordi la frequentazione avverrà secondo quanto stabilito dal tribunale adito, ovvero: durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 giorni di ferie col padre e indicativamente altrettanti con la madre, in periodi da concordar fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di contrasto negli anni dispari decide il padre e negli anni pari la madre;
durante le vacanze natalizie e pasquali si seguirà il calendario ordinario, i genitori alterneranno fra loro le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, nonché Pasqua e Pasquetta;
in caso di contrasto negli anni dispari decide il padre e negli anni pari la madre;
durante l'anno scolastico salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori – o direttamente tra il padre e – la figlia Per_1 starà col padre a fine settimana alternati il sabato o la domenica, nonché un giorno infrasettimanale, dalla fine dell'orario scolastico fino a dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà entro le 21 a casa della madre;
potrà pernottare a casa del padre nella notte seguente alle giornate Per_1 infrasettimanali di spettanza del padre, ovvero potranno essere introdotti i fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera dopo cena, previa verifica da parte del Servizio Sociale dell'idoneità dell'alloggio paterno e comunque solo se tale organizzazione sia gradita alla figlia;
6) Preliminare di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e pagina 7 di 9 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor promette di CP_1 cedere e trasferire alla moglie che promette di accettare ed acquisire la quota di Parte_1 comproprietà in ragione di una metà pro-indiviso (la cui residua metà è già di proprietà della Pt_1 che diverrà così proprietaria dell'intero), del seguente immobile: porzione di immobile ad uso
[...] abitazione sito in Anzola dell'Emilia (Bologna), via Guermandi n.2/A costituito da appartamento al piano 2 composta da ingresso, cucina, due camere, disimpegno, ripostiglio, bagno e balconi, con annesse al piano terra una cantina ed un'autorimessa, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 45 con i mappali: - 292 sub 9 ZC – cat.A/3 cl.4 vani 5 rend.€.593,93 via Cleto Guermandi n.2/A piano T-2 (quanto all'appartamento e alla cantina) - 292 sub 10 ZC – cat.C/6 cl.3 mq.24 rend.€.141,30 via Cleto Guermandi n.2/A piano T (quanto all'autorimessa). Confini: mura perimetrali dell'edificio, beni e beni e loro aventi causa, salvi altri.” “ è compresa, nella Controparte_2 Persona_2 promessa di cessione, la proporzionale comproprietà condominiale delle parti comuni dello stabile tali per legge, destinazione o titolo, ed in particolare dell'area di sedime (foglio 45 mappale 292 E.U. mq.290), della corte annessa (foglio 45 mappale 333 sub 3) – della sede destinata a strada e da cedersi al Comune (mapp.333 sub 1) e dell'argine (mapp.333 sub 2) nonché dell'andito di ingresso e vano scale oltre al porticato (foglio 45 mappale 292 sub 8 e sub 7): elaborato planimetrico allegato alla den. di variaz. in data 6 febbraio 1997 n.B/00122 di prot); alla quota di porzione in oggetto è pure attribuito l'uso esclusivo del sovrastante sottotetto avente accesso diretto dall'unità oggetto di preliminare di cessione”; “l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al verbale dell'11.12.2025 sotto le lett. Sub A) e sub B)”; “All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione;
la proprietà del bene in oggetto è pervenuta ai coniugi, prima del matrimonio, per acquisto con atto a ministero dott. Notaio in Bologna in data 25 febbraio 2002 n.305135/16649 di rep., Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate II Ufficio di Bologna l'1 marzo 2002 al n.973 serie 1V, trascritto l'1 marzo 2002 all'art.6851 e al n.9947 gen.”; “la quota in oggetto verrà trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte promittente cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze;
il signor garantisce fin da ora il CP_1 rilievo della parte promittente cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata pagina 8 di 9 dal fornire qualsivoglia documentazione. il signor garantisce fin da ora la piena CP_1 proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti”; il tutto come concordato dalle parti, previsto nel verbale dell'udienza dell'11.12.2025 dalle stesse sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
7) spese legali e di ctu integralmente compensate;
B) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERA STEFANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CELIA TERESA ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._2 CERA STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONESI CP_1 C.F._3 GIAMPIERO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VERONESI GIAMPIERO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'11.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra le parti (1971) e (1968), celebrato il giorno 8-9- Parte_1 CP_1
2002, è nata il [...] la figlia . Con ricorso depositato il 7-2-2024 la moglie ha instaurato il Per_1 presente giudizio, si è costituito il marito e con sentenza parziale n. 1911/2024 è stata pronunciata la pagina 1 di 9 separazione fra le parti. La causa è proseguita con l'istruttoria, consistita in una ctu sulla capacità genitoriale delle parti e nell'acquisizione di documenti e di relazioni del Servizio Sociale. All'inizio del giudizio era stato altresì disposto l'ordine di protezione richiesto dalla moglie nei confronti del marito.
In corso di causa i rapporti fra le parti sono molto migliorati, tanto che già il ctu nelle conclusioni della relazione depositata il 18.3.2025 ha suggerito l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, conclusioni dettagliatamente spiegate e motivate all'udienza del 27.5.2025 in cui sono comparsi sia il ctu che i cc.tt.pp. e alla cui lettura integralmente si rinvia. Il nucleo familiare è stato preso in carico dal
Servizio Sociale e è stata presa in carico dalla e i percorsi e interventi, come descritti, da Per_1 Pt_2 ultimo, nella relazione del 9.12.2025, proseguono, con l'adesione dei genitori, confermata in udienza.
Le conclusioni concordate fra le parti e dettagliatamente riportate nel verbale di udienza dell'11.12.2025 non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore , garantendole un equo apporto di entrambe le Per_1 figure genitoriali. Fra le condizioni di separazione è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza dell'11.12.2025 e che di seguito si trascrivono:
“1) Preliminare di trasferimento immobiliare
6 sub 1) consenso ed oggetto
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor promette di CP_1 cedere e trasferire alla moglie che promette di accettare ed acquisire la quota di Parte_1 comproprietà in ragione di una metà pro-indiviso (la cui residua metà è già di proprietà della Pt_1 che diverrà così proprietaria dell'intero), del seguente immobile:
[...] porzione di immobile ad uso abitazione sito in Anzola dell'Emilia (Bologna), via Guermandi n.2/A costituito da appartamento al piano 2 composta da ingresso, cucina, due camere, disimpegno, ripostiglio, bagno e balconi, con annesse al piano terra una cantina ed un'autorimessa, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 45 con i mappali:
- 292 sub 9 ZC – cat.A/3 cl.4 vani 5 rend.€.593,93 via Cleto Guermandi n.2/A piano T-2 (quanto all'appartamento e alla cantina)
- 292 sub 10 ZC – cat.C/6 cl.3 mq.24 rend.€.141,30 via Cleto Guermandi n.2/A piano T (quanto all'autorimessa)
Confini: mura perimetrali dell'edificio, beni e beni e loro aventi Controparte_2 Persona_2 causa, salvi altri.
pagina 2 di 9 Come indicato nel rogito di provenienza infracitato del 2002 a ministero Notaio è compresa, Per_3 nella promessa di cessione, la proporzionale comproprietà condominiale delle parti comuni dello stabile tali per legge, destinazione o titolo, ed in particolare dell'area di sedime (foglio 45 mappale 292
E.U. mq.290), della corte annessa (foglio 45 mappale 333 sub 3) – della sede destinata a strada e da cedersi al Comune (mapp.333 sub 1) e dell'argine (mapp.333 sub 2) nonché dell'andito di ingresso e vano scale oltre al porticato (foglio 45 mappale 292 sub 8 e sub 7): elaborato planimetrico allegato alla den. di variaz. in data 6 febbraio 1997 n.B/00122 di prot); alla quota di porzione in oggetto è pure attribuito l'uso esclusivo del sovrastante sottotetto avente accesso diretto dall'unità oggetto di preliminare di cessione.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale sotto le lett. Sub A) e sub B) da considerarsi parte integrante e sostanziale.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
6 sub 2) provenienza la proprietà del bene in oggetto è pervenuta ai coniugi, prima del matrimonio, per acquisto con atto a ministero dott. Notaio in Bologna in data 25 febbraio 2002 n.305135/16649 di rep., Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate II Ufficio di Bologna l'1 marzo 2002 al n.973 serie 1V, trascritto l'1 marzo 2002 all'art.6851 e al n.9947 gen.
La quota promessa in cessione viene considerata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Costituisce oggetto della promessa cessione pro-quota tutto quanto, nulla escluso, è pervenuto al cedente con il predetto rogito relativamente al quale la signora già CP_1 Parte_1 comproprietaria, si dichiara edotta di tutti i patti, convenzioni, prescrizioni, obblighi e servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati.
6 sub 3) consistenza
La quota in oggetto verrà trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte promittente cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diritti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi pagina 3 di 9 ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze.
6 sub 4) garanzie e ipoteca
Il signor garantisce fin da ora il rilievo della parte promittente cessionaria in caso di CP_1 danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
Il signor garantisce fin da ora la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima CP_1 provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti
6 sub 5) dichiarazioni urbanistiche il signor si impegna, in sede di rogito per il trasferimento, a rendere tutte le CP_1 dichiarazioni agli effetti della vigente normativa urbanistica e, ad ogni buon conto, agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno
2001 n.380, la parte promittente cedente signor dichiara, fin da ora, che la costruzione CP_1 dell'edificio di cui è parte la porzione de qua, è stata effettuata in virtù ed in conformità a licenza di costruzione n.3324 rilasciata il 5 settembre 1972 (e successiva variante n.8985 del 13 dicembre 1976).
La parte promittente cedente dichiara, inoltre, fin da ora, che sono state realizzate CP_1 modifiche interne di cui alla D.I.A. prot.8695 in data 23 maggio 1996.
La stessa parte promittente cedente garantendo la regolarità urbanistica e catastale dei CP_1 beni oggetto del presente atto, dichiara altresì, fin da ora, che:
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi, siano essi licenze, autorizzazioni, concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
pagina 4 di 9 • l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
6 sub 6) conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il promittente cedente signor fin da ora: CP_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in
Catasto, in data 6 febbraio 1997 protocollo n.B00122 (quanto al sub 9) e in data 6 febbraio 1997 protocollo n.B 00123 (quanto al sub 10) che sia allegano sub A) e sub B)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte promittente cessionaria signora conferma fin da ora la dichiarazione di conformità dei dati catastali Parte_1
e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara fin da ora che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
6 sub 7) il signor si impegna, in sede di rogito per il trasferimento, a produrre CP_1
Attestazione di Prestazione Energetica in corso di validità e a rendere le dichiarazioni agli effetti della vigente normativa nonchè ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione
Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici.
6 sub 8) assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt.3 e 76 CP_1 Parte_1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge
4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), fin da ora dichiarano che:
a) per il trasferimento oggi promesso non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il trasferimento oggi promesso non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro. pagina 5 di 9 6 sub 9) rinuncia all' ipoteca legale
Il signor si obbliga fin da ora a rinunciare in sede di contratto definitivo ad eventuale CP_1 ipoteca legale nascesse dal trasferimento, oggi promesso, e dalla sua trascrizione con esonero del signor
Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
6 sub 10) effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, quanto pattuito dai coniugi in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, ferma la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art.2932 c.c.
Il presente verbale e la sentenza verranno trascritti ai fini e per gli effetti di cui all'art.2645-bis c.c
I coniugi e si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo CP_1 Parte_1 con rogito notarile, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio.
6 sub 11) richiesta di esenzioni fiscali
I coniugi e intendono avvalersi, sia per il presente atto e per la sua CP_1 Parte_1 trascrizione che per il rogito notarile di trasferimento e per la sua trascrizione dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo
1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il trasferimento, oggi promesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.”.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con provvedimento del 14.10.2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati e ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dalle parti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, del Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dl Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 4 dicembre 2025). Spese compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
A – dà atto che per accordo fra le parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, mantenendo la vigilanza sul nucleo famigliare da parte del servizio pagina 6 di 9 sociale;
il Servizio, fino alla maggiore età di vigilerà sulla situazione attraverso una presa in Per_1 carico integrata con il Servizio di NPIA e la psicologa privata Dr.ssa e attiverà tutti gli Tes_1 interventi necessari a tutela di : intervento dell'educativa domiciliare presso entrambi i Per_1 genitori, regolarità negli incontri con la dr.ssa anche in considerazione del necessario CP_3 monitoraggio della terapia farmacologica seguita dalla minore, e proseguimento del percorso espressivo presso la NPIA;
valutazione e gestione, in accordo con la famiglia e la , dell'attuale Pt_2 ritiro scolastico di e valutazione del passaggio al Servizio adulti;
con invito ai genitori a Per_1 comprendere maggiormente il disagio della figlia e ad affidarsi alle indicazioni del Servizio, nell'interesse della minore;
2) la casa familiare, sita in Anzola dell'Emilia (Bologna) in via Guermandi n.2/A, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnata a Parte_1
3) il marito corrisponderà mensilmente la somma di Euro 550,00 a favore di CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario della figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT;
4) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, determinate secondo la previsione di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, verranno suddivise al 50% tra le parti;
5) il padre potrà liberamente frequentare la figlia minore accordandosi con la CP_1 Per_1 medesima;
in mancanza di accordi la frequentazione avverrà secondo quanto stabilito dal tribunale adito, ovvero: durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 giorni di ferie col padre e indicativamente altrettanti con la madre, in periodi da concordar fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di contrasto negli anni dispari decide il padre e negli anni pari la madre;
durante le vacanze natalizie e pasquali si seguirà il calendario ordinario, i genitori alterneranno fra loro le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, nonché Pasqua e Pasquetta;
in caso di contrasto negli anni dispari decide il padre e negli anni pari la madre;
durante l'anno scolastico salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori – o direttamente tra il padre e – la figlia Per_1 starà col padre a fine settimana alternati il sabato o la domenica, nonché un giorno infrasettimanale, dalla fine dell'orario scolastico fino a dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà entro le 21 a casa della madre;
potrà pernottare a casa del padre nella notte seguente alle giornate Per_1 infrasettimanali di spettanza del padre, ovvero potranno essere introdotti i fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera dopo cena, previa verifica da parte del Servizio Sociale dell'idoneità dell'alloggio paterno e comunque solo se tale organizzazione sia gradita alla figlia;
6) Preliminare di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e pagina 7 di 9 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor promette di CP_1 cedere e trasferire alla moglie che promette di accettare ed acquisire la quota di Parte_1 comproprietà in ragione di una metà pro-indiviso (la cui residua metà è già di proprietà della Pt_1 che diverrà così proprietaria dell'intero), del seguente immobile: porzione di immobile ad uso
[...] abitazione sito in Anzola dell'Emilia (Bologna), via Guermandi n.2/A costituito da appartamento al piano 2 composta da ingresso, cucina, due camere, disimpegno, ripostiglio, bagno e balconi, con annesse al piano terra una cantina ed un'autorimessa, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 45 con i mappali: - 292 sub 9 ZC – cat.A/3 cl.4 vani 5 rend.€.593,93 via Cleto Guermandi n.2/A piano T-2 (quanto all'appartamento e alla cantina) - 292 sub 10 ZC – cat.C/6 cl.3 mq.24 rend.€.141,30 via Cleto Guermandi n.2/A piano T (quanto all'autorimessa). Confini: mura perimetrali dell'edificio, beni e beni e loro aventi causa, salvi altri.” “ è compresa, nella Controparte_2 Persona_2 promessa di cessione, la proporzionale comproprietà condominiale delle parti comuni dello stabile tali per legge, destinazione o titolo, ed in particolare dell'area di sedime (foglio 45 mappale 292 E.U. mq.290), della corte annessa (foglio 45 mappale 333 sub 3) – della sede destinata a strada e da cedersi al Comune (mapp.333 sub 1) e dell'argine (mapp.333 sub 2) nonché dell'andito di ingresso e vano scale oltre al porticato (foglio 45 mappale 292 sub 8 e sub 7): elaborato planimetrico allegato alla den. di variaz. in data 6 febbraio 1997 n.B/00122 di prot); alla quota di porzione in oggetto è pure attribuito l'uso esclusivo del sovrastante sottotetto avente accesso diretto dall'unità oggetto di preliminare di cessione”; “l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al verbale dell'11.12.2025 sotto le lett. Sub A) e sub B)”; “All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione;
la proprietà del bene in oggetto è pervenuta ai coniugi, prima del matrimonio, per acquisto con atto a ministero dott. Notaio in Bologna in data 25 febbraio 2002 n.305135/16649 di rep., Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate II Ufficio di Bologna l'1 marzo 2002 al n.973 serie 1V, trascritto l'1 marzo 2002 all'art.6851 e al n.9947 gen.”; “la quota in oggetto verrà trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte promittente cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze;
il signor garantisce fin da ora il CP_1 rilievo della parte promittente cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata pagina 8 di 9 dal fornire qualsivoglia documentazione. il signor garantisce fin da ora la piena CP_1 proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti”; il tutto come concordato dalle parti, previsto nel verbale dell'udienza dell'11.12.2025 dalle stesse sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
7) spese legali e di ctu integralmente compensate;
B) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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