CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25609 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO RI SE AN nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 26/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG GI Riccardi, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio;
I,‘ Penale Sent. Sez. 1 Num. 25609 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Prima sezione della Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 19136/2022 emessa da questa Prima sezione penale in data 12 gennaio 2022, accoglieva l'istanza di ricusazione proposta dai difensori e procuratori speciali di GI NI RI nei confronti dei giudici dott.ssa ID CA e dott.ssa Gilda RO nell'ambito del procedimento penale n. 2239/2014 R.G.N.R. pendente innanzi al Tribunale di Vibo AL e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia degli atti a contenuto probatorio compiuti dal 5 marzo 2021 (data di deposito della motivazione della sentenza pregiudicante). Osservava la Corte territoriale che le dottoresse CA e RO, componenti del collegio giudicante nel processo c.d. "operazione Nemea" (n. 849/17 R.G.N.R.) relativo alla cosca RI, avevano già incidentalmente espresso una valutazione di merito in ordine alla posizione associativa dell'RI, presentandolo come figura apicale dell'omonimo sodalizio mafioso. In particolare, dalla lettura della sentenza "Nemea" emergeva che il Tribunale di Vibo AL aveva ritenuto provata l'esistenza della cosca RI anche valorizzandone la contrapposizione rispetto all'associazione capeggiata dall'RI, dando ingresso ad alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di testi di polizia giudiziaria aventi ad oggetto proprio il ruolo dell'istante nella persistente faida con i RI. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NI GI RI, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 34 e 42 cod. proc. pen. in relazione all'errata individuazione della decorrenza della causa di incompatibilità dal 5 marzo 2021, nonché in ordine all'efficacia del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare. La Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente l'art. 34 cod. proc. pen., individuando la decorrenza della causa di incompatibilità nella data di deposito della motivazione della sentenza "Nemea"; ad avviso della difesa, invece, i giudici avrebbero dovuto dichiarare l'inefficacia dell'attività probatoria già a partire dal 13 gennaio 2021, data dell'udienza in cui il Presidente del collegio aveva dato atto della richiesta di astensione presentata dalle dottoresse CA e RO (richiesta poi rigettata alla successiva udienza del 19 gennaio 2021). La dichiarazione di inefficacia, peraltro, avrebbe dovuto travolgere anche l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa il 3 febbraio 2021. 3. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta incompatibilità delle dottoresse CA e RO, nonché in ordine alla declaratoria di inefficacia degli atti a contenuto probatorio. 3.1. Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente censura l'apparenza della motivazione addotta dalla Corte territoriale, in quanto, ai fini di una dichiarazione di incompatibilità, non sarebbe di per sé dirimente la mera valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine all'omicidio di TO RI e ai reciproci propositi omicidiari di EO RI e dell'RI. 2 Sul punto, il Procuratore generale precisa anche che la vicenda omicidiaria narrata dai collaboratori risaliva al 6 agosto 1996 e si collocava, pertanto, al di fuori del periodo temporale oggetto del capo di imputazione per cui si procedeva nei confronti dell'RI, che prendeva le mosse dal giorno 10 novembre 2003. In definitiva, i sommari riferimenti alle vicende richiamate dal Tribunale di Vibo AL nel processo "Nemea" avrebbero avuto il solo fine di dimostrare l'indole criminale di EO RI (imputato in quel giudizio), senza comportare alcuna valutazione di merito della posizione dell'RI, la quale, peraltro, sarebbe stata tanto complessa da non poter essere affrontata in poche battute. 3.2. Con il secondo motivo, sono contestate la genericità ed erroneità della declaratoria di inefficacia degli atti a contenuto probatorio a far data dal 5 marzo 2021. La Corte territoriale non avrebbe adempiuto alla preliminare attività di verifica sui singoli atti compiuti in dibattimento, necessaria non solo per individuare quelli aventi natura probatoria, ma soprattutto al fine di verificare - come imposto dalla giurisprudenza - se negli stessi fosse ravvisabile un contributo di tipo decisorio da parte dei Giudici ricusati. In particolare, ad avviso del Procuratore generale ricorrente, l'analisi dei verbali delle udienze in cui erano stati escussi i testi e i collaboratori avrebbe permesso alla Corte d'appello di appurare che il Collegio composto dalle dottoresse CA e RO non aveva esercitato alcun potere decisionale in merito alla posizione dell'RI. La Corte di appello, peraltro, avrebbe deciso senza aver esaminato, in quanto illeggibile, il contenuto del CD ROM allegato dalla difesa alla memoria in data 6 luglio 2022. 4. La difesa dell'RI ha depositato memorie e "note di replica", con allegati, insistendo nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale per difetto di specificità; tale richiesta sarebbe, inoltre, giustificata dal fatto per cui l'Organo dell'accusa aveva censurato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione, vizio che, secondo Sez. U, n. 42792 del 2001 (ric. Policastro), precluderebbe la possibilità per la Corte di cassazione di rivestire il ruolo di giudice "anche del fatto" e, quindi, di accedere agli atti processuali. Nel merito, secondo la difesa, anche la Corte d'appello - così come la Procura - avrebbe avuto a disposizione gli atti e sugli stessi avrebbe effettuato le necessarie valutazioni, come si evince dalla stessa ordinanza impugnata, in cui il Collegio dà atto di aver letto la memoria depositata il 6 luglio 2022; l'eventuale indisponibilità degli atti alla data del 23 agosto 2022, pertanto, non avrebbe inciso in alcun modo sulla valutazione compiuta nella camera di consiglio del 26 luglio 2022. Si riportano, infine, alcuni punti salienti della sentenza pregiudicante, in cui i Giudici ricusati avrebbero anticipato la valutazione di merito circa la posizione dell'RI. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza va annullata per le ragioni che seguono. 3 1. Occorre premettere, in linea generale, che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845). Da quanto premesso consegue che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato,, ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347). Il Supremo Consesso nomofilattico ha, ulteriormente, chiarito che l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone ed altro, Rv. 232067). 2. Come si vede, momento cruciale della valutazione dei presupposti della ricusazione di un giudice è la verifica della sussistenza di un identico fatto storico oggetto di accertamento nel procedimento pregiudicante e in quello pregiudicato. Sull'argomento, si richiama la ricca elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi, per quanto qui rileva, con riferimento al reato associativo mafioso, anche in funzione del ne bis in idem. In numerosi arresti, è stato, in particolare, affermato: - che l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/2/2022, P.G. in proc. Laudani, Rv. 283371); - che, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti;
occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo 4 stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 2, n. 8697 del 18/1/2005, Romito, Rv. 230791); - che sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorché nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni (Sez. 6, n. 48691 del 5/10/2016, Maesano, Rv. 268226); - che, in tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto" non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione (Sez. 6, n. 49921 del 25/1/2018, dep. 2/11/2018, Costantino, Rv. 274287). 3. Alla luce dei richiamati criteri valutativi, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non abbia permesso di chiarire, in modo compiuto, se e per quali ragioni potesse ravvisarsi un rapporto di piena identità (o di pregnante interferenza) tra l'associazione di stampo 'ndranghetista oggetto di valutazione "incidentale", implicante il ruolo "apicale" di RI, nel procedimento pregiudicante "Nemea" e quella oggetto di accertamento nel processo, in tesi pregiudicato, cd. "Rinascita-Scott", pendente dinanzi al Tribunale di Vibo AL. Trattasi di argomento verosimilmente dato per scontato dalla Corte di merito, la cui motivazione appare connotata da osservazioni non sufficientemente meditate. Occorre, d'altro canto, ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito: l'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Assinnata, Rv. 233394). Anche sotto questo profilo l'ordinanza impugnata deve reputarsi carente, poiché in essa ci si è limitati a evidenziare, quale dato sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, il carattere "incidentale" della valutazione della posizione dell'RI nel procedimento pregiudicante - desunta dallo scontro con la omonima cosca apprezzato dal giudice della cognizione ai fini della prova dell'esistenza dell'antagonista cosca RI - senza che sia stato precisato, come necessario, se si sia trattato o meno di una valutazione "indebita". Le rilevate lacune motivazionali giustificano, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, investita del compito di colmare le carenze stigmatizzate alla luce dei criteri più sopra ricordati. 4. Nel giudizio di rinvio, la Corte designata, nel caso in cui dovesse addivenire a nuova decisione di accoglimento dell'istanza di ricusazione dei giudici CA e RO, dovrà, peraltro, tener presente, con esattezza, il principio affermato da Sez. U, n. 37207 del 16/7/2020, 5 Gerbino, Rv. 280116, in forza del quale l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci. A tale riguardo, deve rimarcarsi che gli atti in questione andranno indicati in modo specifico e non solo genericamente richiamati nei termini formulati dal giudice a quo nell'ordinanza gravata. Inoltre, diversamente da quanto deciso nel medesimo provvedimento, la data "spartiacque" a partire dalla quale andranno valutati e selezionati gli atti, compiuti dal giudice "pregiudicante", suscettibili di conservare efficacia, deve coincidere con quella di emissione della sentenza decidente il giudizio "pregiudicante", poiché è con la deliberazione e non con il deposito della motivazione che viene ad essere fissato l'ipotetico "pre-giudizio" di merito potenzialmente riflettentesi sul processo successivo. Nella specie, pertanto, la data, per quanto risulta dagli atti, deve essere individuata in quella del 27 ottobre 2020, in cui venne data lettura del dispositivo al termine del processo cd. "Nemea" celebratosi dinanzi al Tribunale di Vibo AL. Le ulteriori censure sviluppate dalle parti ricorrenti devono reputarsi assorbite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid:. te
lette le conclusioni del PG GI Riccardi, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio;
I,‘ Penale Sent. Sez. 1 Num. 25609 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Prima sezione della Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 19136/2022 emessa da questa Prima sezione penale in data 12 gennaio 2022, accoglieva l'istanza di ricusazione proposta dai difensori e procuratori speciali di GI NI RI nei confronti dei giudici dott.ssa ID CA e dott.ssa Gilda RO nell'ambito del procedimento penale n. 2239/2014 R.G.N.R. pendente innanzi al Tribunale di Vibo AL e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia degli atti a contenuto probatorio compiuti dal 5 marzo 2021 (data di deposito della motivazione della sentenza pregiudicante). Osservava la Corte territoriale che le dottoresse CA e RO, componenti del collegio giudicante nel processo c.d. "operazione Nemea" (n. 849/17 R.G.N.R.) relativo alla cosca RI, avevano già incidentalmente espresso una valutazione di merito in ordine alla posizione associativa dell'RI, presentandolo come figura apicale dell'omonimo sodalizio mafioso. In particolare, dalla lettura della sentenza "Nemea" emergeva che il Tribunale di Vibo AL aveva ritenuto provata l'esistenza della cosca RI anche valorizzandone la contrapposizione rispetto all'associazione capeggiata dall'RI, dando ingresso ad alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di testi di polizia giudiziaria aventi ad oggetto proprio il ruolo dell'istante nella persistente faida con i RI. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NI GI RI, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 34 e 42 cod. proc. pen. in relazione all'errata individuazione della decorrenza della causa di incompatibilità dal 5 marzo 2021, nonché in ordine all'efficacia del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare. La Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente l'art. 34 cod. proc. pen., individuando la decorrenza della causa di incompatibilità nella data di deposito della motivazione della sentenza "Nemea"; ad avviso della difesa, invece, i giudici avrebbero dovuto dichiarare l'inefficacia dell'attività probatoria già a partire dal 13 gennaio 2021, data dell'udienza in cui il Presidente del collegio aveva dato atto della richiesta di astensione presentata dalle dottoresse CA e RO (richiesta poi rigettata alla successiva udienza del 19 gennaio 2021). La dichiarazione di inefficacia, peraltro, avrebbe dovuto travolgere anche l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa il 3 febbraio 2021. 3. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta incompatibilità delle dottoresse CA e RO, nonché in ordine alla declaratoria di inefficacia degli atti a contenuto probatorio. 3.1. Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente censura l'apparenza della motivazione addotta dalla Corte territoriale, in quanto, ai fini di una dichiarazione di incompatibilità, non sarebbe di per sé dirimente la mera valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine all'omicidio di TO RI e ai reciproci propositi omicidiari di EO RI e dell'RI. 2 Sul punto, il Procuratore generale precisa anche che la vicenda omicidiaria narrata dai collaboratori risaliva al 6 agosto 1996 e si collocava, pertanto, al di fuori del periodo temporale oggetto del capo di imputazione per cui si procedeva nei confronti dell'RI, che prendeva le mosse dal giorno 10 novembre 2003. In definitiva, i sommari riferimenti alle vicende richiamate dal Tribunale di Vibo AL nel processo "Nemea" avrebbero avuto il solo fine di dimostrare l'indole criminale di EO RI (imputato in quel giudizio), senza comportare alcuna valutazione di merito della posizione dell'RI, la quale, peraltro, sarebbe stata tanto complessa da non poter essere affrontata in poche battute. 3.2. Con il secondo motivo, sono contestate la genericità ed erroneità della declaratoria di inefficacia degli atti a contenuto probatorio a far data dal 5 marzo 2021. La Corte territoriale non avrebbe adempiuto alla preliminare attività di verifica sui singoli atti compiuti in dibattimento, necessaria non solo per individuare quelli aventi natura probatoria, ma soprattutto al fine di verificare - come imposto dalla giurisprudenza - se negli stessi fosse ravvisabile un contributo di tipo decisorio da parte dei Giudici ricusati. In particolare, ad avviso del Procuratore generale ricorrente, l'analisi dei verbali delle udienze in cui erano stati escussi i testi e i collaboratori avrebbe permesso alla Corte d'appello di appurare che il Collegio composto dalle dottoresse CA e RO non aveva esercitato alcun potere decisionale in merito alla posizione dell'RI. La Corte di appello, peraltro, avrebbe deciso senza aver esaminato, in quanto illeggibile, il contenuto del CD ROM allegato dalla difesa alla memoria in data 6 luglio 2022. 4. La difesa dell'RI ha depositato memorie e "note di replica", con allegati, insistendo nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale per difetto di specificità; tale richiesta sarebbe, inoltre, giustificata dal fatto per cui l'Organo dell'accusa aveva censurato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione, vizio che, secondo Sez. U, n. 42792 del 2001 (ric. Policastro), precluderebbe la possibilità per la Corte di cassazione di rivestire il ruolo di giudice "anche del fatto" e, quindi, di accedere agli atti processuali. Nel merito, secondo la difesa, anche la Corte d'appello - così come la Procura - avrebbe avuto a disposizione gli atti e sugli stessi avrebbe effettuato le necessarie valutazioni, come si evince dalla stessa ordinanza impugnata, in cui il Collegio dà atto di aver letto la memoria depositata il 6 luglio 2022; l'eventuale indisponibilità degli atti alla data del 23 agosto 2022, pertanto, non avrebbe inciso in alcun modo sulla valutazione compiuta nella camera di consiglio del 26 luglio 2022. Si riportano, infine, alcuni punti salienti della sentenza pregiudicante, in cui i Giudici ricusati avrebbero anticipato la valutazione di merito circa la posizione dell'RI. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza va annullata per le ragioni che seguono. 3 1. Occorre premettere, in linea generale, che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845). Da quanto premesso consegue che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato,, ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347). Il Supremo Consesso nomofilattico ha, ulteriormente, chiarito che l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone ed altro, Rv. 232067). 2. Come si vede, momento cruciale della valutazione dei presupposti della ricusazione di un giudice è la verifica della sussistenza di un identico fatto storico oggetto di accertamento nel procedimento pregiudicante e in quello pregiudicato. Sull'argomento, si richiama la ricca elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi, per quanto qui rileva, con riferimento al reato associativo mafioso, anche in funzione del ne bis in idem. In numerosi arresti, è stato, in particolare, affermato: - che l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/2/2022, P.G. in proc. Laudani, Rv. 283371); - che, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti;
occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo 4 stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 2, n. 8697 del 18/1/2005, Romito, Rv. 230791); - che sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorché nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni (Sez. 6, n. 48691 del 5/10/2016, Maesano, Rv. 268226); - che, in tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto" non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione (Sez. 6, n. 49921 del 25/1/2018, dep. 2/11/2018, Costantino, Rv. 274287). 3. Alla luce dei richiamati criteri valutativi, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non abbia permesso di chiarire, in modo compiuto, se e per quali ragioni potesse ravvisarsi un rapporto di piena identità (o di pregnante interferenza) tra l'associazione di stampo 'ndranghetista oggetto di valutazione "incidentale", implicante il ruolo "apicale" di RI, nel procedimento pregiudicante "Nemea" e quella oggetto di accertamento nel processo, in tesi pregiudicato, cd. "Rinascita-Scott", pendente dinanzi al Tribunale di Vibo AL. Trattasi di argomento verosimilmente dato per scontato dalla Corte di merito, la cui motivazione appare connotata da osservazioni non sufficientemente meditate. Occorre, d'altro canto, ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito: l'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Assinnata, Rv. 233394). Anche sotto questo profilo l'ordinanza impugnata deve reputarsi carente, poiché in essa ci si è limitati a evidenziare, quale dato sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, il carattere "incidentale" della valutazione della posizione dell'RI nel procedimento pregiudicante - desunta dallo scontro con la omonima cosca apprezzato dal giudice della cognizione ai fini della prova dell'esistenza dell'antagonista cosca RI - senza che sia stato precisato, come necessario, se si sia trattato o meno di una valutazione "indebita". Le rilevate lacune motivazionali giustificano, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, investita del compito di colmare le carenze stigmatizzate alla luce dei criteri più sopra ricordati. 4. Nel giudizio di rinvio, la Corte designata, nel caso in cui dovesse addivenire a nuova decisione di accoglimento dell'istanza di ricusazione dei giudici CA e RO, dovrà, peraltro, tener presente, con esattezza, il principio affermato da Sez. U, n. 37207 del 16/7/2020, 5 Gerbino, Rv. 280116, in forza del quale l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci. A tale riguardo, deve rimarcarsi che gli atti in questione andranno indicati in modo specifico e non solo genericamente richiamati nei termini formulati dal giudice a quo nell'ordinanza gravata. Inoltre, diversamente da quanto deciso nel medesimo provvedimento, la data "spartiacque" a partire dalla quale andranno valutati e selezionati gli atti, compiuti dal giudice "pregiudicante", suscettibili di conservare efficacia, deve coincidere con quella di emissione della sentenza decidente il giudizio "pregiudicante", poiché è con la deliberazione e non con il deposito della motivazione che viene ad essere fissato l'ipotetico "pre-giudizio" di merito potenzialmente riflettentesi sul processo successivo. Nella specie, pertanto, la data, per quanto risulta dagli atti, deve essere individuata in quella del 27 ottobre 2020, in cui venne data lettura del dispositivo al termine del processo cd. "Nemea" celebratosi dinanzi al Tribunale di Vibo AL. Le ulteriori censure sviluppate dalle parti ricorrenti devono reputarsi assorbite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid:. te