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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 6278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6278/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 18.6.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
LE LL e RA MA
e da
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 C.F._2 avv.ti LE LL e RA MA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni dei coniugi:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di sua proprietà sita in Padova, via Egidio Forcellini, 80.
pagina 1 di 4 2. I genitori hanno concordato un calendario delle visite che garantisca al figlio di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori e un collocamento paritetico tra gli stessi. Il calendario delle visite è così suddiviso:
- Durante il periodo scolastico (da settembre a giugno compresi) alternerà Per_1 un mese con la mamma e un mese con il papà. All'interno del mese, il genitore non collocatario terrà il figlio un weekend ogni 15 giorni, da sabato mattina a domenica sera. Entrambi i genitori si impegnano, nel mese in cui non hanno la collocazione del figlio, a mantenere i contatti con attraverso telefonate/ videochiamate Per_1 quotidiane, nonché visite previo avviso al genitore collocatario almeno un giorno prima.
- Durante le vacanze scolastiche estive (da luglio a settembre compresi), Per_1 trascorrerà ogni mese due settimane con un genitore e le successive due con l'altro genitore, in via alternata. Salvo diverso accordo tra i genitori, la madre andrà in vacanza con il figlio nelle due settimane centrali di agosto.
3. Le festività di Natale saranno suddivise tra genitori secondo il seguente calendario:
rimarrà con la madre dalla fine della scuola al 29 dicembre, con il padre Per_1 dal 30 dicembre fino al ritorno a scuola.
4. I genitori concorderanno di anno in anno, entro il mese di febbraio come saranno trascorse da le vacanze di Pasqua. Per quanto riguarda le festività e Per_1 eventuali “ponti scolastici”, resterà con il genitore collocatario del giorno Per_1 infrasettimanale o del weekend in cui cade la Festività o il ponte.
5. I genitori provvederanno, ciascuno per una quota pari al 50%, alle spese ordinarie e straordinarie (individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova) per
, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio le quali, invece, saranno Per_1 sostenute integralmente da ciascun genitore per il tempo in cui terrà con sé il figlio.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro per iscritto la spesa sostenuta allegando giustificativo;
l'altro genitore dovrà manifestare eventuale giustificato dissenso per iscritto entro i 15 giorni successivi, in difetto la spesa si intenderà accettata e il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo al sostenimento della spesa.
6. L'assegno unico universale verrà percepito da Controparte_1
7. I coniugi si impegnano sin da ora a rilasciarsi reciprocamente l'autorizzazione per il documento del figlio valido per l'espatrio.
pagina 2 di 4 8. I signori e dichiarano di essere provvisti di Controparte_2 Controparte_1 adeguati redditi propri e di non pretendere alcunché reciprocamente a titolo di mantenimento.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso depositato in data 18.6.2025, e , Controparte_1 CP_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Padova il 30.5.2008, che dall'unione coniugale era nato il figlio , in data 26.5.2011, che con decreto in Per_1 data 18.9.2019 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 10.10.2025 per l'udienza cartolare del 4.11.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è documentato che con decreto in data 12/18.9.2019 è stata omologata la separazione personale dei coniugi ed è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi in detto procedimento, che i coniugi non hanno ripreso la convivenza e che non vi è stata riconciliazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni oggetto dell'accordo dei coniugi, riportate in premessa, che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti, e non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio minore.
Attesa la natura del procedimento e la comune difesa dei coniugi, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Padova da e in data 30.5.2008, trascritto nel Registro degli Controparte_1 Controparte_2
Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.104, parte II, serie A - anno 2008;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti riportati in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6278/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 18.6.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
LE LL e RA MA
e da
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 C.F._2 avv.ti LE LL e RA MA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni dei coniugi:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di sua proprietà sita in Padova, via Egidio Forcellini, 80.
pagina 1 di 4 2. I genitori hanno concordato un calendario delle visite che garantisca al figlio di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori e un collocamento paritetico tra gli stessi. Il calendario delle visite è così suddiviso:
- Durante il periodo scolastico (da settembre a giugno compresi) alternerà Per_1 un mese con la mamma e un mese con il papà. All'interno del mese, il genitore non collocatario terrà il figlio un weekend ogni 15 giorni, da sabato mattina a domenica sera. Entrambi i genitori si impegnano, nel mese in cui non hanno la collocazione del figlio, a mantenere i contatti con attraverso telefonate/ videochiamate Per_1 quotidiane, nonché visite previo avviso al genitore collocatario almeno un giorno prima.
- Durante le vacanze scolastiche estive (da luglio a settembre compresi), Per_1 trascorrerà ogni mese due settimane con un genitore e le successive due con l'altro genitore, in via alternata. Salvo diverso accordo tra i genitori, la madre andrà in vacanza con il figlio nelle due settimane centrali di agosto.
3. Le festività di Natale saranno suddivise tra genitori secondo il seguente calendario:
rimarrà con la madre dalla fine della scuola al 29 dicembre, con il padre Per_1 dal 30 dicembre fino al ritorno a scuola.
4. I genitori concorderanno di anno in anno, entro il mese di febbraio come saranno trascorse da le vacanze di Pasqua. Per quanto riguarda le festività e Per_1 eventuali “ponti scolastici”, resterà con il genitore collocatario del giorno Per_1 infrasettimanale o del weekend in cui cade la Festività o il ponte.
5. I genitori provvederanno, ciascuno per una quota pari al 50%, alle spese ordinarie e straordinarie (individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova) per
, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio le quali, invece, saranno Per_1 sostenute integralmente da ciascun genitore per il tempo in cui terrà con sé il figlio.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro per iscritto la spesa sostenuta allegando giustificativo;
l'altro genitore dovrà manifestare eventuale giustificato dissenso per iscritto entro i 15 giorni successivi, in difetto la spesa si intenderà accettata e il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo al sostenimento della spesa.
6. L'assegno unico universale verrà percepito da Controparte_1
7. I coniugi si impegnano sin da ora a rilasciarsi reciprocamente l'autorizzazione per il documento del figlio valido per l'espatrio.
pagina 2 di 4 8. I signori e dichiarano di essere provvisti di Controparte_2 Controparte_1 adeguati redditi propri e di non pretendere alcunché reciprocamente a titolo di mantenimento.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso depositato in data 18.6.2025, e , Controparte_1 CP_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Padova il 30.5.2008, che dall'unione coniugale era nato il figlio , in data 26.5.2011, che con decreto in Per_1 data 18.9.2019 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 10.10.2025 per l'udienza cartolare del 4.11.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è documentato che con decreto in data 12/18.9.2019 è stata omologata la separazione personale dei coniugi ed è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi in detto procedimento, che i coniugi non hanno ripreso la convivenza e che non vi è stata riconciliazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni oggetto dell'accordo dei coniugi, riportate in premessa, che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti, e non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio minore.
Attesa la natura del procedimento e la comune difesa dei coniugi, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Padova da e in data 30.5.2008, trascritto nel Registro degli Controparte_1 Controparte_2
Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.104, parte II, serie A - anno 2008;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti riportati in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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