TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2020 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Randacio, giusta Parte_1 Parte_2
delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che è affetta da Controparte_1
“deterioramento mentale senile con disorientamento globale, aprassia dell'abbigliamento, turbe
del comportamento, scarsa consapevolezza delle proprie necessità e dei propri atti. Punteggio MMSE: 9,2/30 Punteggio ADL: 2/6 Punteggio IADL: 0/8. Trattasi di persona totalmente
dipendente da terzi per i propri bisogni quotidiani e per l'amministrazione del proprio patrimonio”
(cfr. certificato medico redatto dal dott. specialista in neurologia in data Persona_1
10.07.2024). Da altro certificato medico risulta che “All'esame psichico la sig.ra è risultata CP_1
vigile, in grado di sostenere una conversazione (competenza che la espone al rischio che venga
sottovalutato il deficit), ma è apparsa in grado di comprendere solo superficialmente la situazione
di visita medica. Si è mostrata inoltre sostanzialmente disorientata nel tempo (ha affermato di
essere nel 1938), parzialmente disorientata nello spazio, non essendo in grado di definire la
posizione di Varazze in modo accettabile, un po' meglio per quanto riguarda le persone vicino a
lei. (…) Non emergono invece segni o sintomi di disturbo di rilievo psichiatrico, che non risultano
peraltro in anamnesi. (…) Allo scopo di precisare e rivalutare il deficit ho sottoposto la signora
al test MOCA, un test finalizzato alla rilevazione di deficit cognitivi in diverse aree. Il test ha CP_1
dato un risultato fortemente indicativo di un grave deficit cognitivo (un risultato di 10/30 laddove il
cut off per normalità è di 26/30) confermando di fatto anche in questo caso la valutazione del
collega neurologo” (cfr. certificato redatto dal dott. specialista in psichiatria in Persona_2
data 30.12.2024). Ascoltata all'udienza del 06.12.2024, l'interdicenda non ha risposto ad alcune delle domande che le sono state poste, dimostrando di non avere alcuna cognizione spazio-
temporale ed è parsa, in generale, molto confusa, ad esempio non ricordando il nome di uno dei suoi figli.
Occorre valutare, ora, quale strumento risulti più adeguato per garantire un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e di Cassazione.
La Corte di Cassazione, (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la
Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata),
ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3,e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perchè a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è
consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale),
che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata). È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice
Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art.591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”).
Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c.,
e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutela to (es.
residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il
quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presen za di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi.
Nella specie, come accertato dalla documentazione medica versata in atti e dall'esame giudiziale reso, non sarebbe in grado di provvedere autonomamente alla gestione Controparte_1 della propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un'assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata nè di rilasciare un consenso informato;
un amministratore o un curatore non potrebbe sostituirsi ad nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione Controparte_1
di ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita.
Ritiene, pertanto il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che,
nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, risultando lo strumento della amministrazione di sostegno a tali fini,
strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale.
Quanto alla nomina del tutore, in assenza di parenti che si siano resi disponibili a ricoprire l'incarico e tenuto conto dell'indicazione fornita dalla stessa interdicenda, ritiene il Collegio di nominare tutore l'Avv. MARISA DELFINO e protutore l'Avv. FLORIANA AISONI.
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, respinta ogni diversa istanza, così provvede;
pronuncia l'interdizione nei confronti di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
nomina tutore della medesima l'Avv. MARISA DELFINO;
nomina protutore della medesima l'Avv. FLORIANA AISONI.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 10.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Mele dott. Alberto Princiotta