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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.588/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 29 aprile 2025 R.G.588/2023
Oggi 29 aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attore l'avv. Marco Congiu il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 588/2023 di R.G. promossa da
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Flumendosa n. 12 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Siniscola alla C.F._1 via Carbonia n. 7, presso e nello studio dell'avv. Marco Congiu ( ), C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(quali eredi di , Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1 [...]
(quali eredi di CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
), , , Per_2 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
(quali eredi di , (quale erede di , Persona_3 CP_13 Persona_4 [...]
, , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
, (quali eredi di ),
[...] Controparte_19 CP_20 Persona_5 CP_21
, (quali eredi di ,
[...] CP_22 CP_23 Persona_6
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nato a [...], il [...], residente in [...]
Flumendosa n. 12 (c.f. ), ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1 ultraventennale la proprietà del fabbricato sito nel comune di Siniscola alla via Flumendosa n. 12, distinto in catasto al F° 29, mapp. 567 sub. 9.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore del bene indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che è proprietario per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre 20 anni, del fabbricato posto al primo piano, sito nel comune di Siniscola, alla via Flumendosa n. 12, distinto in catasto al F° 29, mapp. 567 sub. 9, confinante con proprietà e Controparte_6
proprietà eredi Controparte_1
- detto fabbricato, insiste sul terreno sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 29, mapp. 363;
- nonostante il possesso ultraventennale esercitato dall'esponente, l'immobile di cui sopra, risulta intestati ancora a terze persone;
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 29.04.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attore da oltre vent'anni: in particolare lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, in particolare si è occupato della ristrutturazione del fabbricato, ha svolto lavori di intonaco interno ed esterno, sistemazione dei pavimenti e tinteggiatura sia interna che esterna, sostituito gli infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 2.4.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico
Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 29 aprile 2025 R.G.588/2023
Oggi 29 aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attore l'avv. Marco Congiu il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 588/2023 di R.G. promossa da
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Flumendosa n. 12 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Siniscola alla C.F._1 via Carbonia n. 7, presso e nello studio dell'avv. Marco Congiu ( ), C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(quali eredi di , Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1 [...]
(quali eredi di CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
), , , Per_2 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
(quali eredi di , (quale erede di , Persona_3 CP_13 Persona_4 [...]
, , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
, (quali eredi di ),
[...] Controparte_19 CP_20 Persona_5 CP_21
, (quali eredi di ,
[...] CP_22 CP_23 Persona_6
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nato a [...], il [...], residente in [...]
Flumendosa n. 12 (c.f. ), ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1 ultraventennale la proprietà del fabbricato sito nel comune di Siniscola alla via Flumendosa n. 12, distinto in catasto al F° 29, mapp. 567 sub. 9.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore del bene indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che è proprietario per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre 20 anni, del fabbricato posto al primo piano, sito nel comune di Siniscola, alla via Flumendosa n. 12, distinto in catasto al F° 29, mapp. 567 sub. 9, confinante con proprietà e Controparte_6
proprietà eredi Controparte_1
- detto fabbricato, insiste sul terreno sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 29, mapp. 363;
- nonostante il possesso ultraventennale esercitato dall'esponente, l'immobile di cui sopra, risulta intestati ancora a terze persone;
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 29.04.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attore da oltre vent'anni: in particolare lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, in particolare si è occupato della ristrutturazione del fabbricato, ha svolto lavori di intonaco interno ed esterno, sistemazione dei pavimenti e tinteggiatura sia interna che esterna, sostituito gli infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 2.4.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico
Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna