TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 01/04/2026, n. 6068
TAR
Decreto cautelare 16 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
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TAR
Sentenza breve 1 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione. Violazione del Decreto Agrisolare e DEallegato Regolamento Operativo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di derivazione UE. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della azione amministrativa. Violazione dei principi di buona fede e correttezza. Violazione DEaffidamento del privato rispetto alla fruizione di benefici pubblici. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria e carente omessa motivazione, irragionevolezza e sproporzione. Sviamento

    Il Collegio ha rilevato seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli elenchi recanti le graduatorie di ammissione ai benefici per cui è causa. Il decreto ministeriale di approvazione dell'elenco dei beneficiari è atto presupposto rispetto all'esclusione impugnata ed era onere della ricorrente impugnarlo. L'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale. Il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti non è sufficiente a radicarne l'impugnazione. L'eventuale caducazione del provvedimento di esclusione GSE non produrrebbe effetti reali sulle posizioni dei beneficiari già ammessi, poiché i lavori sono stati eseguiti e i finanziamenti erogati.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione. Violazione del Decreto Agrisolare e DEallegato Regolamento Operativo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di derivazione UE. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della azione amministrativa. Violazione dei principi di buona fede e correttezza. Violazione DEaffidamento del privato rispetto alla fruizione di benefici pubblici. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria e carente omessa motivazione, irragionevolezza e sproporzione. Sviamento

    Il Collegio ha rilevato seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli elenchi recanti le graduatorie di ammissione ai benefici per cui è causa. Il decreto ministeriale di approvazione dell'elenco dei beneficiari è atto presupposto rispetto all'esclusione impugnata ed era onere della ricorrente impugnarlo. L'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale. Il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti non è sufficiente a radicarne l'impugnazione. L'eventuale caducazione del provvedimento di esclusione GSE non produrrebbe effetti reali sulle posizioni dei beneficiari già ammessi, poiché i lavori sono stati eseguiti e i finanziamenti erogati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 01/04/2026, n. 6068
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6068
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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