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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/09/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4002/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c iscritto al n.r.g. 4002/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. con l'Avv. GIULIA DOSSO, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'Avv. LUCIANO Parte_2 C.F._2
BARATELLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
OGGETTO: Modifica delle condizioni di mantenimento della prole (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Con ricorso congiuntamente depositato in data 03.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente:
“1) pronunciare in favore del signor la revoca dell'onere di contribuzione al man- Parte_1 tenimento ordinario della figlia con decorrenza dal mese di maggio 2025, risultando CP_1 la stessa occupata a tempo indeterminato ed economicamente autosufficiente;
2) pronunciare in favore di entrambi i genitori la revoca dell'onere di contribuzione al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie in favore della figlia , specifi- CP_1 cate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, con decorrenza dal mese di maggio 2025, risultando la stessa occupata a tempo indeterminato ed economicamente autosufficiente;
1 3) pronunciare in favore del signor la revoca dell'onere di far fronte ai costi relati- Parte_1 vi alla gestione e manutenzione della vettura Peugeot 207 in uso alla figlia , nonché a quel- CP_1 le inerenti a future ed ulteriori vetture che la ragazza dovesse acquistare, il tutto con decorrenza dal mese di maggio 2025, risultando la stessa occupata a tempo indeterminato ed economicamente autosufficiente;
4) compensare parzialmente le spese legali tra le parti, con onere in capo al signor Parte_1 di concorrere a quelle poste a carico della signora mediante un con- Parte_2 tributo di Euro 500,00= oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Avvocato Luciano Bara- telli in veste di antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che: con decreto reso in data 18.10.2022 (pubblicato in data 19.10.2022) questo Tribunale in conformità alle richieste congiunte delle parti disponeva (tra l'altro) che:
“1) “Il padre si obbliga entro il giorno 15 di ogni mese a versare alla madre, con cui la ragazza convive stabilmente, un contributo al mantenimento della figlia sino all'indipendenza economica della stessa, mediante bonifico bancario sul conto già noto, nella misura di € 500,00, somma indi- cizzata ISTAT;
2) Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere all' l'assegno unico e universale Pt_1 Parte_2 CP_2 nella misura del 100%, se di spettanza, in quanto genitore collocatario della prole;
3) I genitori si impegnano a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive sostenute nell'interesse della figlia, come meglio specificate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Restano escluse dalla ripartizione al 50% le spe- se relative all'autovettura Peugeot 207 donata dal padre alla figlia che resteranno a carico dello stesso;
4) Il sig. si impegna a consegnare entro il 15 ottobre di ogni anno il proprio ISEE al- Pt_1 la sig.ra ai fini della consegna all'Istituto Universitario frequentato da per Parte_2 CP_1 il calcolo della retta scolastica che verrà pagata entro le scadenze previste previo bonifico antici- pato al genitore che effettuerà il pagamento da parte dell'altro genitore […]”; successivamente alla pronuncia del decreto sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473 bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare il raggiungimento da parte di dell'autosufficienza CP_1 economica (v. doc. 4);
2 rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
rilevato che non vi sono figli minorenni;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni relative alla regolamentazione del mantenimento della prole come da accordo sopra riportato, che qui si intende recepito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 05.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c iscritto al n.r.g. 4002/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. con l'Avv. GIULIA DOSSO, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'Avv. LUCIANO Parte_2 C.F._2
BARATELLI, presso il cui studio ha eletto domicilio
OGGETTO: Modifica delle condizioni di mantenimento della prole (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Con ricorso congiuntamente depositato in data 03.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente:
“1) pronunciare in favore del signor la revoca dell'onere di contribuzione al man- Parte_1 tenimento ordinario della figlia con decorrenza dal mese di maggio 2025, risultando CP_1 la stessa occupata a tempo indeterminato ed economicamente autosufficiente;
2) pronunciare in favore di entrambi i genitori la revoca dell'onere di contribuzione al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie in favore della figlia , specifi- CP_1 cate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano, con decorrenza dal mese di maggio 2025, risultando la stessa occupata a tempo indeterminato ed economicamente autosufficiente;
1 3) pronunciare in favore del signor la revoca dell'onere di far fronte ai costi relati- Parte_1 vi alla gestione e manutenzione della vettura Peugeot 207 in uso alla figlia , nonché a quel- CP_1 le inerenti a future ed ulteriori vetture che la ragazza dovesse acquistare, il tutto con decorrenza dal mese di maggio 2025, risultando la stessa occupata a tempo indeterminato ed economicamente autosufficiente;
4) compensare parzialmente le spese legali tra le parti, con onere in capo al signor Parte_1 di concorrere a quelle poste a carico della signora mediante un con- Parte_2 tributo di Euro 500,00= oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Avvocato Luciano Bara- telli in veste di antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che: con decreto reso in data 18.10.2022 (pubblicato in data 19.10.2022) questo Tribunale in conformità alle richieste congiunte delle parti disponeva (tra l'altro) che:
“1) “Il padre si obbliga entro il giorno 15 di ogni mese a versare alla madre, con cui la ragazza convive stabilmente, un contributo al mantenimento della figlia sino all'indipendenza economica della stessa, mediante bonifico bancario sul conto già noto, nella misura di € 500,00, somma indi- cizzata ISTAT;
2) Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere all' l'assegno unico e universale Pt_1 Parte_2 CP_2 nella misura del 100%, se di spettanza, in quanto genitore collocatario della prole;
3) I genitori si impegnano a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive sostenute nell'interesse della figlia, come meglio specificate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Restano escluse dalla ripartizione al 50% le spe- se relative all'autovettura Peugeot 207 donata dal padre alla figlia che resteranno a carico dello stesso;
4) Il sig. si impegna a consegnare entro il 15 ottobre di ogni anno il proprio ISEE al- Pt_1 la sig.ra ai fini della consegna all'Istituto Universitario frequentato da per Parte_2 CP_1 il calcolo della retta scolastica che verrà pagata entro le scadenze previste previo bonifico antici- pato al genitore che effettuerà il pagamento da parte dell'altro genitore […]”; successivamente alla pronuncia del decreto sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473 bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare il raggiungimento da parte di dell'autosufficienza CP_1 economica (v. doc. 4);
2 rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
rilevato che non vi sono figli minorenni;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni relative alla regolamentazione del mantenimento della prole come da accordo sopra riportato, che qui si intende recepito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 05.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
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