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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 - Palazzo Chierici 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46092 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46092 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46092 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46092 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento TARI, relativo agli anni di imposta 2019-2020-2021-2022 per omessa denuncia dell'immobile garage descritto nell'avviso notificato in data 2/1/2025 emesso dal
Comune di Catania per la somma complessiva di €. 1.207,00,
Eccepisce l'applicazione erronea del cumulo materiale delle sanzioni, essendo stata irrogata, per ciascuna annualità, una sanzione separata, pari al 100% dell'imposta; metodo errato, atteso che: le violazioni contestate sono della stessa natura denuncia TARI) e riferite al medesimo immobile, per cui trova applicazione il cumulo giuridico, ex art. 12, co. 5°, D.Lgs. 472/1997; inoltre l'avviso opposto è stato emesso senza previo contraddittorio, fornito al e senza preavviso di accertamento (con spese e compensi da liquidarsi con distrazione).
Il Comune di Catania, costituitosi, chiede il rigetto poiché in materia di cumulo delle sanzioni la Corte di
Cassazione (cfr. Cass ord. 18/07/2022 n.22477) ha così stabilito :”nell'ipotesi di più violazioni per omesso versamento dell'imposta relativa allo stesso immobile derivanti da identici accertamenti riferiti a più annualità successive si irroga una sanzione unitaria determinabile da parte del giudice in sede processuale“.
Rileva altresì che prima dell'emanazione di un avviso di accertamento avente per oggetto i tributi locali, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo anche considerando che tale adempimento è previsto solo per alcuni tributi, cosiddetti “armonizzati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Infondato è il motivo sub 2 non essendo necessario un preventivo avviso di accertamento.
L'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 pone infatti in capo al contribuente un obbligo di denuncia delle superfici tassabili (denuncia originaria) e per eventuali variazioni (denuncia di variazione). L'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà di procedere direttamente alla liquidazione ed iscrizione al ruolo sulla base dei ruoli (importi) degli anni precedenti, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione;
in questi casi non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (vedi Sez. 5, Sentenza n. 19120 del 28/09/2016, Rv. 641102 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060 - 01).
Solo ove non siano contestate le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente è possibile iscrivere a ruolo gli importi del tributo dovuto, senza un previo avviso di accertamento;
invece, quando la maggiore somma deriva dalla rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate dal contribuente deve ritenersi nulla la cartella di pagamento emessa senza un previo avviso di accertamento: "In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA 1), il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento e riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8165 del 26/03/2024, Rv. 670817 - 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015,
Rv. 637060 - 01 e Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015, Rv. 634466 - 01).
Questo principio risulta applicabile anche alla TARI, non essendoci incompatibilità di nessun genere, in relazione alla struttura, identica, dei due tributi Cass sez. trib., 22/07/2024 n.20037
Va invece accolto il rilievo relativo alle sanzioni applicabili.
La Cassazione ha costantemente affermato che l'istituto della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5,
D.Lgs. 472/1997 si applica alle sanzioni tributarie per tributi locali, comprese quelle per omessa denuncia, quando le violazioni sono della stessa indole e commesse in periodi d'imposta diversi.
In specie da ultimo Cass. 24234/2024 ha precisato che “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si è ritenuto applicabile il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma
5, cit. (così Cass., 8 aprile 2022, n. 11432; v., altresì, Cass., 18 luglio 2022, n. 22477; Cass., 14 luglio 2010,
n. 16526; Cass., 2 luglio 2009, n. 15554)” e che “ il principio del cumulo materiale, che prevede la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore del contribuente dal cd. cumulo giuridico, che consente l'applicazione di una sola sanzione maggiorata, nei casi di: 1) concorso formale (art. 12, comma
1), che si ha quando un soggetto con una sola azione viola più norme anche relative a tributi diversi;
2) concorso materiale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diverse volte;
3) progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»; 4) continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni « della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi». 5) rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (l'art. 12, comma 3). In particolare, la disposizione citata afferma che: "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi (comma 1, prima parte); soggiace alla stessa sanzione "chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo" (comma 2); si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi" (comma 5).
Per le annualità di cui si discute trattandosi di violazioni della stessa indole, relative al medesimo tributo, che sono state commesse in periodi di imposta diversi , in virtù del principio enunciato, in parziale accoglimento, va rideterminata la sanzione applicando quella base aumentata del doppio.
Le spese liquidate come in dispositivo avuto riguardo al parziale accoglimento vanno poste a carico del ricorrente nella misura del 50% e per la restante metà compensate.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso, dispone rideterminarsi la sanzione sulla base del regime della continuazione previsto dalla norma di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997 applicando quella base aumentata del doppio e rigetta nel resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento del 50% delle spese processuali che in tal misura liquida in complessivi € 400,00.
Così deciso in Catania il 9.1.1026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 - Palazzo Chierici 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46092 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46092 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46092 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46092 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento TARI, relativo agli anni di imposta 2019-2020-2021-2022 per omessa denuncia dell'immobile garage descritto nell'avviso notificato in data 2/1/2025 emesso dal
Comune di Catania per la somma complessiva di €. 1.207,00,
Eccepisce l'applicazione erronea del cumulo materiale delle sanzioni, essendo stata irrogata, per ciascuna annualità, una sanzione separata, pari al 100% dell'imposta; metodo errato, atteso che: le violazioni contestate sono della stessa natura denuncia TARI) e riferite al medesimo immobile, per cui trova applicazione il cumulo giuridico, ex art. 12, co. 5°, D.Lgs. 472/1997; inoltre l'avviso opposto è stato emesso senza previo contraddittorio, fornito al e senza preavviso di accertamento (con spese e compensi da liquidarsi con distrazione).
Il Comune di Catania, costituitosi, chiede il rigetto poiché in materia di cumulo delle sanzioni la Corte di
Cassazione (cfr. Cass ord. 18/07/2022 n.22477) ha così stabilito :”nell'ipotesi di più violazioni per omesso versamento dell'imposta relativa allo stesso immobile derivanti da identici accertamenti riferiti a più annualità successive si irroga una sanzione unitaria determinabile da parte del giudice in sede processuale“.
Rileva altresì che prima dell'emanazione di un avviso di accertamento avente per oggetto i tributi locali, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo anche considerando che tale adempimento è previsto solo per alcuni tributi, cosiddetti “armonizzati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Infondato è il motivo sub 2 non essendo necessario un preventivo avviso di accertamento.
L'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 pone infatti in capo al contribuente un obbligo di denuncia delle superfici tassabili (denuncia originaria) e per eventuali variazioni (denuncia di variazione). L'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà di procedere direttamente alla liquidazione ed iscrizione al ruolo sulla base dei ruoli (importi) degli anni precedenti, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione;
in questi casi non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (vedi Sez. 5, Sentenza n. 19120 del 28/09/2016, Rv. 641102 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060 - 01).
Solo ove non siano contestate le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente è possibile iscrivere a ruolo gli importi del tributo dovuto, senza un previo avviso di accertamento;
invece, quando la maggiore somma deriva dalla rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate dal contribuente deve ritenersi nulla la cartella di pagamento emessa senza un previo avviso di accertamento: "In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA 1), il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento e riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8165 del 26/03/2024, Rv. 670817 - 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015,
Rv. 637060 - 01 e Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015, Rv. 634466 - 01).
Questo principio risulta applicabile anche alla TARI, non essendoci incompatibilità di nessun genere, in relazione alla struttura, identica, dei due tributi Cass sez. trib., 22/07/2024 n.20037
Va invece accolto il rilievo relativo alle sanzioni applicabili.
La Cassazione ha costantemente affermato che l'istituto della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5,
D.Lgs. 472/1997 si applica alle sanzioni tributarie per tributi locali, comprese quelle per omessa denuncia, quando le violazioni sono della stessa indole e commesse in periodi d'imposta diversi.
In specie da ultimo Cass. 24234/2024 ha precisato che “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si è ritenuto applicabile il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma
5, cit. (così Cass., 8 aprile 2022, n. 11432; v., altresì, Cass., 18 luglio 2022, n. 22477; Cass., 14 luglio 2010,
n. 16526; Cass., 2 luglio 2009, n. 15554)” e che “ il principio del cumulo materiale, che prevede la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore del contribuente dal cd. cumulo giuridico, che consente l'applicazione di una sola sanzione maggiorata, nei casi di: 1) concorso formale (art. 12, comma
1), che si ha quando un soggetto con una sola azione viola più norme anche relative a tributi diversi;
2) concorso materiale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diverse volte;
3) progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»; 4) continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni « della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi». 5) rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (l'art. 12, comma 3). In particolare, la disposizione citata afferma che: "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi (comma 1, prima parte); soggiace alla stessa sanzione "chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo" (comma 2); si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi" (comma 5).
Per le annualità di cui si discute trattandosi di violazioni della stessa indole, relative al medesimo tributo, che sono state commesse in periodi di imposta diversi , in virtù del principio enunciato, in parziale accoglimento, va rideterminata la sanzione applicando quella base aumentata del doppio.
Le spese liquidate come in dispositivo avuto riguardo al parziale accoglimento vanno poste a carico del ricorrente nella misura del 50% e per la restante metà compensate.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso, dispone rideterminarsi la sanzione sulla base del regime della continuazione previsto dalla norma di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997 applicando quella base aumentata del doppio e rigetta nel resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento del 50% delle spese processuali che in tal misura liquida in complessivi € 400,00.
Così deciso in Catania il 9.1.1026