Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto all'assegnazione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto all'assegnazione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.