Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 8017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8017 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05665/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5665 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, non costituito in giudizio;
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
A) Della ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente notificata, avente a oggetto “Ordinanza di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria a seuito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione”, con cui il Responsabile del Settore III del Comune di Marigliano ha ingiunto al ricorrente: “la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 2.000,00 (dicasi euro duemila/00) a seguito dell'accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato originario dei luoghi n. -OMISSIS- come si evince dal rapporto del Comando di P.M. prot. n. -OMISSIS-”;
B) Del silenzio diniego formatosi ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 relativamente alla istanza di accertamento di conformità prot. n. -OMISSIS-.
C) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento:
1) Alla ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato originario dei luoghi n. -OMISSIS- del 17/03/2020, mai notificata al ricorrente e di cui pertanto si ignora il contenuto;
2) Al verbale di inottemperanza prot. n. -OMISSIS-, mai notificato al ricorrente e di cui pertanto si ignora il contenuto;
3) Al rapporto del Comando di P.M. prot. n. -OMISSIS-, mai comunicato al ricorrente e di cui pertanto si ignora il contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. CO De RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
α Con ricorso notificato il 18/11/2022 il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento:
A dell’ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente notificata, avente a oggetto “ Ordinanza di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione ”, con cui il Responsabile del Settore III del Comune di Marigliano ha ingiunto al ricorrente: “la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 2.000,00 (dicasi euro duemila/00) a seguito dell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato originario dei luoghi n. -OMISSIS- come si evince dal rapporto del Comando di P.M. prot. n. -OMISSIS-” ;
B Del silenzio diniego formatosi ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 relativamente alla istanza di accertamento di conformità prot. n. -OMISSIS-.
C Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento:
Alla ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato originario dei luoghi n. -OMISSIS- del 17/03/2020, mai notificata al ricorrente e di cui pertanto si ignora il contenuto;
Al verbale di inottemperanza prot. n. -OMISSIS-, mai notificato al ricorrente e di cui pertanto si ignora il contenuto;
Al rapporto del Comando di P.M. prot. n. -OMISSIS-, mai comunicato al ricorrente e di cui pertanto si ignora il contenuto.
β Il gravame è affidato ai seguenti motivi di impugnazione, enunciati seguendo ordine e numerazione data dal ricorrente in relazione all’ordine degli atti impugnati.
1) Sul provvedimento impugnato sub A) sono articolate quattro censure.
1.A) Violazione degli artt. 21-bis della l. n. 241/1990 e 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere – Sviamento – Insussistenza dei presupposti.
Si afferma che la sanzione pecuniaria irrogata presuppone l’avvenuta notificazione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e la decorrenza infruttuosa del termine di 90 giorni per la sua ottemperanza. Ma tale ordinanza non è mai stata notificata al ricorrente, il provvedimento limitativo non ha acquistato efficacia nei suoi confronti ai sensi dell’art. 21-bis l. 241/1990 e il termine per demolire non ha mai iniziato a decorrere. Mancando il presupposto dell’inottemperanza, la sanzione è priva di fondamento.
1.B) Violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Violazione degli artt. 42 e 97 Cost. – Travisamento – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere – Violazione dei principi generali in materia di procedimenti sanzionatori – Indeterminatezza dell’atto.
Si censura l'Ordinanza di sanzione pecuniaria per vizio di motivazione e indeterminatezza ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990. L'atto impugnato non specifica in alcun modo la consistenza della presunta abusività delle opere né indica le norme urbanistiche violate. Tale omessa indicazione configura un difetto di motivazione che preclude al ricorrente la piena conoscenza dell' iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, impedendo l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
1.C) Violazione dell’art. 21-bis della l. n. 241/1990 – Violazione degli artt. 31, comma 4-bis, e 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere – Sviamento – Insussistenza dei presupposti
Si sostiene l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio (A) per violazione del principio di preclusione del potere repressivo in pendenza di sanatoria. Con l'istanza prot. n. 5141 del 22/02/2021, è stato infatti avviato dal ricorrente un procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, nella pendenza di tale procedimento, all'Amministrazione è preclusa l'adozione o l'attuazione di provvedimenti sanzionatori. Il Comune ha invece dato attuazione a un'ordinanza di demolizione (supra C.1) che doveva ritenersi superata o caducata per effetto della successiva istanza di sanatoria non ancora decisa con provvedimento espresso. L’irrogazione della sanzione in tale contesto rende l’atto illegittimo.
1.D) Illegittimità derivata rispetto al provvedimento impugnato sub B).
Si deduce l'illegittimità derivata del provvedimento sanzionatorio (A) rispetto al vizio che inficia il Silenzio-Diniego formatosi sull'istanza di Accertamento di Conformità (B). Sussistendo un inequivoco rapporto di connessione per presupposizione, l'annullamento dell'atto presupposto (B), basato sui vizi denunciati nel successivo motivo 2.A (Insussistenza dei Presupposti per il diniego), comporta l'automatica illegittimità e il conseguente annullamento dell'atto dipendente (A). In altre parole poiché la sanzione pecuniaria si riferisce agli stessi manufatti oggetto dell’istanza di accertamento di conformità, ogni vizio che inficia il silenzio-diniego formatosi su tale istanza si rifletterebbe, in via derivata, sull’ordinanza sanzionatoria.
2) Sul provvedimento impugnato sub B) sono articolate due censure.
2.A) Violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del giusto procedimento di legge – Violazione del P.R.G. vigente alla data del 23 aprile 2021 – Violazione dell’art. 25 del PUC vigente – Eccesso di potere – Sviamento – Insussistenza dei presupposti.
Si impugna il Silenzio-Diniego formatosi sull'istanza di Accertamento di Conformità (B) per insussistenza dei presupposti di fatto e violazione delle norme urbanistiche. Si dimostra la sanabilità dell'opera in quanto conforme al regime della doppia conformità. L'area ricade in ZTO periurbana agricola con un indice di edificabilità di 0,03 mc/mq. e presenta una dimensione di 443,7 mc, risultando pertanto perfettamente compatibile per dimensioni e destinazione d'uso con le previsioni sia del vecchio PRG sia del PUC vigente. Il diniego implicito è dunque viziato per insussistenza dei presupposti di diritto.
1.E) Illegittimità derivata rispetto al provvedimento impugnato sub C.1)
Si deduce, altresì, l'illegittimità derivata del provvedimento sanzionatorio (A) per essere stato adottato sul falso presupposto della notifica al ricorrente dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- (C.1), come già esposto in punto di fatto e nel Motivo 1.A. La sanzione presuppone cioè la validità e l’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Ogni vizio che colpisce tale ordinanza si riverbera pertanto, in via derivata, sull’atto sanzionatorio.
3) Sul provvedimento impugnato sub C.1) è articolata una censura.
2.A) Violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere – Sviamento – Insussistenza dei presupposti.
L’ordinanza di demolizione n. 90 del 17 marzo 2020 non è mai stata notificata al ricorrente né è stata esibita nonostante apposita richiesta del 17 ottobre 2021. L’ordine di demolizione, in quanto atto recettizio, non ha acquistato efficacia e non ha prodotto effetti giuridici nei confronti del destinatario. Per tali motivi il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
γ Allega inoltre il ricorrente che l’ente è rimasto inerte rispetto anche ad un’istanza di accesso a mezzo pec del 17.10.2021 sempre rivolta ad acquisire gli atti presupposti all’ordinanza sanzionatoria impugnata.
δ Il Comune non si è costituito in giudizio.
ε Fissata l’udienza di merito straordinaria del 5 dicembre 2025 per la trattazione, la ricorrente ha presentato memoria nella quale insiste per l’annullamento di tutti gli atti impugnati ma richiamando solo due dei motivi di ricorso “1) Violazione artt. 21-bis della l. n. 241/1990 e 31 comma 4 bis del d.p.r. n. 380/2001 – violazione art. 97 cost. – violazione del giusto procedimento di legge – eccesso di potere - sviamento – insussistenza dei presupposti.” e “2) Violazione art. 31 comma 4 bis d.p.r. 380/2001 - violazione art. 3 della legge n. 241/1990 - violazione artt. 42 e 97 cost. - travisamento – difetto di istruttoria – eccesso di potere - violazione dei principi generali in materia di procedimenti sanzionatori – violazione del giusto procedimento - inesistenza dei presupposti – indeterminatezza dell’atto” nei quali si lamenta che il provvedimento sanzionatorio non sia stato preceduto dalla dovuta notifica dell’ordine di demolizione n. -OMISSIS- e degli atti connessi e si presenti privo di motivazione in ordine all’identificazione dei pretesi abusi.
ζ Alla data fissata la causa è stata introitata in decisione.
DIRITTO
2.1 Va riepilogato che con il composito gravame descritto sopra in Fatto il ricorrente impugna i due provvedimenti che afferma essergli noti e cioè l’ordinanza n. -OMISSIS- ex art. 31 comma 4 bis, d.p.r. n. 380/2001 ed il silenzio diniego formatosi ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 relativamente alla istanza di accertamento di conformità prot. n. -OMISSIS-.
2.2 Assume poi il ricorrente di non aver mai avuto legale conoscenza -nonostante apposita istanza di accesso- degli atti presupposti alla citata ordinanza n. 163/2022 e cioè l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 17/03/2020, il verbale di inottemperanza prot. n. -OMISSIS-, il rapporto del Comando di P.M. prot. n. -OMISSIS- che dichiara comunque di impugnare senza però alcun pratico seguito, ignorandone i contenuti e non formulando alcuna censura,.
2.3 Su tali basi articola 7 motivi (riepilogati analiticamente supra sub β) riconducibili a due ordini di censure: quelle basate sull’omessa notifica degli atti presupposti all’ordinanza n. 163/2022 e quelle basate sugli effetti dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità n. -OMISSIS-.
2.4 Nella memoria finale (v.si supra sub ε) egli richiama poi i soli motivi basati sulla mancata notifica degli atti presupposti del provvedimento sanzionatorio ex art. 31 comma 4 bis, D.p.r. n. 380/2001 e non gli altri, senza però formalizzare rinuncia ad essi.
2.5 Ciò detto emerge l’inconsistenza del blocco dei motivi fondati sull’istanza di accertamento di conformità n. -OMISSIS- esitata, pacificamente, in un silenzio diniego per inutile decorso dei 60 giorni previsti per pronunciarsi su di essa, ne consegue che qualsiasi censura sul diniego formatosi sarebbe ovviamente preclusa dall’avvenuto decorso -alla data di proposizione del ricorso (18.11.2022)- del relativo termine di impugnazione (scaduto nel mese di giugno 2021).
2.6 Il ricorrente invoca, del resto, l’effetto preclusivo che l’istanza ex art. 36 TUED produrrebbe sull’assunzione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi riguardanti gli stessi immobili oggetto dell’istanza, quali quello sanzionatorio impugnato, rispetto al cui scrutinio di legittimità assume però evidente priorità logica la questione della mancata notifica degli atti presupposti (in primis l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 17/03/2020) denunciata in ricorso.
2.7 Va qui ricordato che il Comune non si è costituito in giudizio, benchè ritualmente raggiunto da notifica del ricorso a mezzo posta certificata sull’indirizzo PEC protocollo@pec. comunemarigliano.it (risultato corrispondente a quelli dell’ente e censito tra gli indirizzi validi sul sito AGID).
2.8 La mancata costituzione del Comune di Marigliano, che avrebbe dovuto offrire la prova contraria all’affermazione del ricorrente, non ha consentito una completa valutazione della vicenda e non può che condurre a ritenere acquisita la circostanza della mancata conoscenza da parte del sanzionato dei provvedimenti dai quali scaturiva il dovere oggetto di sanzione.
Quest’omissione rende perciò illegittimo l’atto sanzionatorio impugnato.
3 Conclusivamente il ricorso è parzialmente fondato relativamente ai motivi 1A, 1B, 1E e 2° sì da determinare l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-. Resta fermo invece l’ormai consolidato silenzio diniego sull’istanza prot. n. -OMISSIS- di accertamento di conformità ex art 36 TUED.
3.1 La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite che restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione relativamente ai motivi 1A, 1B, 1E e 2A e per l’effetto annulla l’ordinanza n. -OMISSIS- e conferma il diniego formatosi per silentium sull’istanza prot. n. -OMISSIS- di accertamento di conformità ex art 36 TUED.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
CO De RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De RT | AO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.