CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1169/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15330/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK705P101461 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrenti: rinuncia al ricros, con compensazione dele spese
Resistente:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Le contribuenti Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate DP III di Roma, con il quale l'Ufficio ha accertato l'omesso pagamento dell'IRPEF sui redditi da fabbricati del loro dante causa Ricorrente_3 per l'anno di imposta 2020, derivanti dai contratti di locazione sottoscritti in data 15.11.2018 in regime ordinario e il 12.9.2016 in regime di cedolare secca, rideterminando l'imposta dovuta.
Le ricorrenti hanno rilevato che la locazione di cui al contratto stipulato il 12.9.2016 era cessata il 15.12.2017, a seguito di convalida di sfratto per morosità del conduttore, e il bene era stato rilasciato in favore del Ricorrente_3 in data 1.7.2019.
Per tali ragioni, chiedono l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'esecutività dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate DP III di Roma si è costituita in giudizio, rilevando di aver provveduto in sede di autotutela al parziale sgravio della pretesa tributaria per la parte concernente il contratto di locazione del
12.9.2016 e confermando la legittimità dell'accertamento in relazione all'altro contratto di locazione.
L'Agenzia ha, pertanto, chiesto che venga dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto per il resto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza fissata per la decisione sulla sospensione del ricorso la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensione e chiesto la trattazione nel merito.
Il giudice ha autorizzato la trattazione del merito, in assenza della parte resistente.
Il difensore delle ricorrenti ha rinunciato al giudizio proposto, stante l'annullamento della pretesa impositiva impugnata.
Il giudice, preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio.
La spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 26.1.2026 Il Giudice monocratico
LI D'TI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15330/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK705P101461 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrenti: rinuncia al ricros, con compensazione dele spese
Resistente:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Le contribuenti Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate DP III di Roma, con il quale l'Ufficio ha accertato l'omesso pagamento dell'IRPEF sui redditi da fabbricati del loro dante causa Ricorrente_3 per l'anno di imposta 2020, derivanti dai contratti di locazione sottoscritti in data 15.11.2018 in regime ordinario e il 12.9.2016 in regime di cedolare secca, rideterminando l'imposta dovuta.
Le ricorrenti hanno rilevato che la locazione di cui al contratto stipulato il 12.9.2016 era cessata il 15.12.2017, a seguito di convalida di sfratto per morosità del conduttore, e il bene era stato rilasciato in favore del Ricorrente_3 in data 1.7.2019.
Per tali ragioni, chiedono l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'esecutività dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate DP III di Roma si è costituita in giudizio, rilevando di aver provveduto in sede di autotutela al parziale sgravio della pretesa tributaria per la parte concernente il contratto di locazione del
12.9.2016 e confermando la legittimità dell'accertamento in relazione all'altro contratto di locazione.
L'Agenzia ha, pertanto, chiesto che venga dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto per il resto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza fissata per la decisione sulla sospensione del ricorso la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensione e chiesto la trattazione nel merito.
Il giudice ha autorizzato la trattazione del merito, in assenza della parte resistente.
Il difensore delle ricorrenti ha rinunciato al giudizio proposto, stante l'annullamento della pretesa impositiva impugnata.
Il giudice, preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio.
La spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 26.1.2026 Il Giudice monocratico
LI D'TI