Ordinanza collegiale 25 luglio 2023
Ordinanza collegiale 4 aprile 2024
Ordinanza collegiale 11 novembre 2024
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11325/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11325 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per il risarcimento
dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti dal Primo Caporal Maggiore (V.S.P.) dell’Esercito Italiano (in congedo) -OMISSIS-, a causa delle malattie/patologie – “Leucemia Mieloide Acuta in Chemioterapia”, “Sindrome Post Traumatica da Stress – Moderata” e “Bio-accumulo di xenobiotici” - dal medesimo asseritamente contratte a seguito del servizio prestato in occasione delle Missioni Internazionali di pace in SN – NA (dal 15.09.2001 al 29.11.2001), in Kosovo (dall’1.08.2003 al 29.11.2003), in Iraq (dall’1.09.2004 al 28.12.2004), in SN (dal 09.06.2005 al 15.12.2005) in qualità di militare in servizio dell’Esercito Italiano, alle dipendenze del Ministero della Difesa e dell’Esercito Italiano, per l’importo complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) o nella maggiore o minore somma che l’adito Tribunale vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’insorgenza della malattia sino a quella dell’effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni convenute alla corresponsione in favore del ricorrente della somma predetta con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia sino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché al rimborso di tutte le spese mediche sostenute a causa della malattia contratta dal militare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. CL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso tempestivamente proposto, il ricorrente, Primo Caporal Maggiore VSP in congedo, proponeva dinnanzi a questo TAR la causa dal medesimo inizialmente proposta dinnanzi al Tribunale ordinario di Roma (n. RG. -OMISSIS-), volta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni tutti - patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali - subiti a causa della patologia “Leucemia Mieloide Acuta”, che il militare affermava di avere contratto in ragione del servizio da lui prestato partecipando alle Missioni Internazionali di pace in SN – RZ (dal 15.09.2001 al 29.11.2001), in Kosovo (dall’1.08.2003 al 29.11.2003), in Iraq (dall’1.09.2004 al 28.12.2004), di nuovo in SN (dal 09.06.2005 al 15.12.2005).
Si rappresenta che, nel corso del giudizio civile, la difesa erariale proponeva ricorso preventivo di giurisdizione dinnanzi alle SS.UU. della Suprema Corte; tuttavia, il regolamento di giurisdizione instaurato veniva dichiarato estinto con ordinanza n. -OMISSIS- del 25 giugno 2015 delle SS.UU. della Corte di Cassazione che constatavano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia, ordinata al Ministero della Difesa con precedente provvedimento.
Preso atto di ciò il ricorrente promuoveva la causa risarcitoria dinnanzi a questo TAR, seguendo l’indirizzo ormai decisamente assunto dalla stessa Suprema Corte nel senso dell’affermazione della giurisdizione del G.A. (v. ordinanze delle SS.UU. n. 9667/2014 e n. 9573/2014) sulle controversie relative al risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali lamentati da militari direttamente interessati ovvero dai loro aventi causa “iure hereditario”, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. ovvero dell’art. 2087 cod. civ., in relazione ad attività di servizio svolte in ambienti (in particolare nei cc.dd. “teatri di guerra”), fortemente inquinati dall’uso di sostanze altamente tossiche per l’organismo, senza essere equipaggiati con idonee dotazioni di sicurezza e/o senza essere adeguatamente informati sui rischi connessi alla esposizione a sostanze chimiche ad alto rischio e presenti “in loco” (in primo luogo il tristemente famoso Uranio Impoverito).
Pertanto, con il gravame oggi in esame, parte ricorrente proponeva nuovamente la propria domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali asseritamente subiti a causa della suddetta patologia oncoematologica nonché delle ulteriori infermità sofferte e da ritenere connesse alla prima (e in ogni caso riconducibili alla medesima eziologia) e così definite: “Sindrome Post Traumatica da Stress – Moderata” e “Bioaccumulo di xenobiotici”.
Con i motivi aggiunti depositati in data 22.12.2021 parte ricorrente reiterava le proprie istanze risarcitorie allegando ulteriori elementi di prova e valutazione costituiti dalla relazione medico-legale di parte del 21.9.2021 (a firma della dott.ssa Rita Celli) e da un elaborato tecnico relativo all’analisi dei metalli rinvenuti nell’organismo del ricorrente a comprova della sua pregressa esposizione a minerali aerodispersi a contenuto tossico.
Egli ribadiva di avere contratto le patologie a causa del servizio prestato nelle missioni internazionali di pace sopra menzionate nelle quali aveva svolto l’incarico di “Operatore di Guerra Elettronica”.
Durante le missioni in SN RZ il ricorrente soggiornava presso la Caserma Tito Barrack di Sarajevo.
Nel 2006 veniva diagnosticata al ricorrente una “leucemia mieloide acuta (FAB-M4)” che lo costringeva a sottoporsi ad una lunga serie di visite, ricoveri e terapie (come documentato in atti) fino ad arrivare:
- in data 04/08/2008 alla emissione del Decreto n. -OMISSIS- della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva ove si legge: “il Direttore della Divisione… in conformità al suddetto parere decreta l’infermità leucemia mieloide acuta in chemioterapia… è SI dipendente da causa di servizio”;
- in data 06/08/2008 al Verbale Modello ML/B -OMISSIS- della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano che così si pronunciava: “la sottoscritta Commissione si è riunita per esprimere un giudizio su idoneità al servizio… in data 24.09.07 l’interessato è stato giudicato invalido totale e permanente al 100% con necessità di assistenza continua… giudizio diagnostico: 1) pregressa frattura falange intermedia 4° dito mano sx. 2) leucemia mieloide acuta trattata con autotrapianto di cellule staminali midollari… giudizio di idoneità: … è non idoneo permanentemente al SMI e al serv. d’ist. in modo assoluto. Da porre in congedo assoluto. Non idoneo nella riserva. Sì idoneo all’impiego, a domanda, nelle corrispondenti aree del pers. civile”.
In esito alla riforma per la patologia neoplastica (leucemia mieloide acuta) il ricorrente otteneva il reimpiego nei ruoli civili del Ministero della Difesa e, pertanto, attualmente presta servizio come assistente amministrativo presso la base dell’Aeronautica Militare di Capodichino.
L’infermità in parola, riconosciuta sì dipendente da causa di servizio, era classificata ai fini dell’equo indennizzo e della PPO nella 3^ categoria della Tabella A.
Il ricorrente ha inoltre riferito di essere stato riconosciuto “Vittima del dovere equiparato” ai sensi dell’art. 1 comma 564 della L. 266/2005.
Pertanto l’ex militare ha ottenuto tutti i benefici economici diretti e indiretti previsti dalla normativa in tema di pensione privilegiata ordinaria e della tutela delle “vittime del dovere equiparate” mediante appositi decreti dirigenziali.
Assume il ricorrente, nel ricorso in esame, che le patologie sofferte siano causalmente correlate alla sua esposizione a contaminazioni tossiche provocate dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti, causate dall'impatto ed esplosione delle munizioni all'uranio impoverito utilizzate nei teatri di guerra nei quali egli si è stato inviato, nei periodi di servizio prestati nelle missioni sopra menzionate, tenuto conto che, nell’espletamento dei servizi che gli venivano ordinati, lo stesso si trovava spesso all’aperto, a contatto con i più disparati tipi di armi e munizioni.
Detti fattori, uniti al grave indebolimento fisico dovuto allo stress e ai diversi vaccini somministratigli senza il rispetto dei protocolli medici, avrebbero purtroppo determinato i loro effetti dannosi sulla salute del ricorrente.
Sostiene l’ex militare che, nonostante fosse già all’epoca ampiamente nota (grazie alla letteratura medica specialistica e ai documenti ufficiali relativi all’uso di proiettili all’uranio impoverito in ambito militare) la grave nocività dell’esposizione dei militari alle micro e nano particelle di metalli pesanti, prodotte dalle esplosioni di bombe e munizioni all’uranio impoverito (utilizzate sia in SN che in Iraq), l’Amministrazione non avrebbe però predisposto adeguate misure di protezione (né informazioni adeguate al personale), idonee a prevenire l’insorgenza di “probabili” malattie neoplastiche.
In conclusione: ad avviso del ricorrente, è ravvisabile un comportamento negligente dell’Amministrazione intimata che non avrebbe adeguatamente tutelato l’incolumità psico-fisica del Caporal Maggiore -OMISSIS-.
Sulla base delle sopra esposte deduzioni e dell’abbondante documentazione prodotta, parte ricorrente ha domandato l’accertamento e la declaratoria di responsabilità del Ministero della Difesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, 2050 e 2087 cod. civ. (norme invocate, se del caso, anche in via alternativa) per avere omesso di informare il militare sui rischi ai quali si è poi trovato esposto per l’uso (anche pregresso) di Uranio Impoverito negli scenari di guerra in discorso, concausando in tal modo la nascita della patologia primaria e delle ulteriori connesse.
Per l’effetto, ha domandato la condanna della medesima Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale subiti, nella misura di complessivi euro 5.000.000,00 ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia da questo Giudice.
In via istruttoria ha richiesto CTU e di essere ammesso alla prova testimoniale.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa, che si è limitato a depositare comparsa di stile.
La Sezione, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 25.7.2023, ha ritenuto di disporre una prima verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare il nesso causale tra il danno biologico lamentato e l’attività di servizio nonché, in caso di esito affermativo sul nesso causale, per quantificare la percentuale di invalidità, derivante al ricorrente dalle patologie in discorso, la principale delle quali, peraltro, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio dalla stessa Amministrazione.
Il Verificatore veniva individuato nel Collegio Medico Legale della Difesa al quale si chiedeva di chiarire se, in base alle attuali conoscenze scientifiche, si poteva ritenere verosimile, o più probabile che non, che le patologie sofferte dal ricorrente, tenuto conto anche dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione, erano riconducibili al servizio prestato nelle missioni internazionali in SN, Kosovo ed Iraq ovvero se, al contrario, detto rapporto di causalità poteva essere ragionevolmente escluso.
In data 9 luglio 2024 è stata depositata la relazione del Verificatore il quale ha affermato:
(i) per quanto attiene la “sindrome post traumatica da stress – moderata” citata in ricorso, “non è stata prodotta alcuna documentazione medica che attesti detta patologia in capo al Sig. -OMISSIS-”;
- in relazione al “Bio-accumulo di xenobiotici” si rileva che, in quanto tale, l’infermità non viene meglio definita sotto il profilo nosologico dalla parte ricorrente, né vengono denunciati sintomi, pertanto non si hanno elementi per disquisire oltre non essendo stata riscontrata detta condizione.
Con riferimento, infine, alla “Leucemia Mieloide Acuta”, lo stesso Collegio Medico ha avanzato dei dubbi sulla sussistenza del nesso causale con l’attività di servizio svolta all’estero dal ricorrente.
Questo Collegio ha successivamente ritenuto di dover disporre ulteriore approfondimento tecnico sui temi controversi e, pertanto, ha provveduto alla nomina di un CTU individuato nella persona della dott.ssa Lucia Broccoli (specialista medico-legale) alla quale sono stati sottoposti i quesiti formulati sotto le lettere A) e B) della ordinanza collegiale dell’11.11.2024 n. -OMISSIS-come di seguito riportati:
A) accertare le conseguenze, in termini di danno biologico (danno biologico permanente e, se del caso, invalidità temporanea, tempo per tempo) determinate dall’insorgenza della sola patologia “Leucemia Mieloide Acuta”, con valutazione in termini di punteggio o di percentuale dell’incidenza di detto danno sull’integrità psico-fisica del ricorrente;
B) accertare l’incidenza della stessa patologia sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita dell’interessato e i presumibili riflessi di ordine soggettivo, rilevanti per la liquidazione del danno morale da parte di questo Tribunale.
Prestato il giuramento di rito in data 28.11.2024, dirette le operazioni peritali nel rispetto del contradditorio, delle indicazioni impartite e delle scadenze assegnate da questo Giudice con la ordinanza sezionale del n. -OMISSIS- e con la successiva n. -OMISSIS-, il CTU nominato ha provveduto in data 20.8.2025 al deposito del proprio elaborato.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, conclusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda di servizio e quella clinica riguardanti l’odierno ricorrente possono riassumersi nei termini che seguono (vedi elaborato CTU pagg. 5 e 6).
Volontario in ferma breve dal 1999 nel 47° Reggimento fanteria ‘Ferrara’ di Barletta (BA), il ricorrente veniva trasferito dal settembre 1999 presso la Scuola di specializzazione ‘Cecchignola’ in Roma con l’incarico di telescriventista e poi, dal mese di aprile 2000, destinato al 33° Reggimento ‘Guerra elettronica’ di Treviso. Allega di essere stato inviato all’estero in missioni internazionali di pace precisando di essere stato inviato in SN RZ (dal 15 settembre 2001 al 29 novembre 2001), in Kosovo (dal 13 settembre 2002 al 29 novembre 2003), in Iraq (dal 1° settembre 2004 al 28 dicembre 2004), in SN (dal 09 giugno 2005 al 15 dicembre 2005).
Lo stesso si è intrattenuto nei suddetti teatri di guerra per circa 15 mesi complessivi.
Attualmente è assistente amministrativo di PE (Ministero Difesa) presso l’aeroporto di Capodichino con impegno di 36 ore settimanali, avendo ottenuto la riforma per inidoneità al servizio militare con passaggio nei ruoli civili.
La diagnosi di leucemia mieloide acuta veniva formulata nel 2006 breve tempo dopo il rientro del graduato dall’ultima missione in SN, a seguito del riscontro di significative alterazioni dei valori normali degli esami ematochimici routinari.
Seguito dall’ospedale Regina Elena, chemiotrattato (riferita terapia sperimentale), sottoposto ad autotrapianto, il ricorrente ha riferito la avvenuta remissione clinico-strumentale-laboratoristica della malattia ematoncologica sofferta.
Attualmente effettua controlli oncologici periodici ed esami diagnostici di varia natura nell’ambito del “follow up” (da svolgere con cadenza annuale), che gli è stato prescritto dai sanitari che lo seguono.
Nel 2008 gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della leucemia mieloide acuta e del disturbo depressivo reattivo (ascrivibilità della menomazione alla III categoria tabella A).
Il ricorrente è stato successivamente riconosciuto “vittima del dovere” nella misura del 70% (dopo il 2009) per la leucemia mieloide acuta e il disturbo ansioso depressivo reattivo.
2. Quanto alla sussistenza del nesso causale tra la principale patologia patita dal ricorrente e l’attività di servizio da questi svolta, con particolare riguardo alle missioni alle quali egli ha partecipato in diversi teatri di guerra (come visto, SN RZ, Iraq, Kosovo) il Collegio non ritiene di poter condividere l’assunto del Collegio Medico Legale della Difesa (Verificatore) secondo cui (sulla base di numerosi studi pubblicati che non pervengono ad evidenze certe in tema di sussistenza di un probabile nesso di causalità rispetto a contingenti militari di diverse nazionalità, impiegati in contesti di guerra, nei medesimi luoghi qui considerati) il nesso causale non sarebbe accertabile nella specie in quanto, “nel contesto valutativo medico-legale in cui siamo stati chiamati ad esprimere il nostro parere, non è possibile correlare causalmente la leucemia mieloide acuta diagnosticata alle attività di servizio documentate”.
Viceversa questo Collegio deve prendere atto, al riguardo, di quanto documentato dal ricorrente in ordine all’avvenuto riconoscimento della causa di servizio correlata alla leucemia mieloide, da parte del sopra menzionato Decreto n. -OMISSIS- della Direzione Generale delle Pensioni Militari che ha ritenuto che “l’infermità leucemia mieloide acuta in chemioterapia… è SI dipendente da causa di servizio”.
Ciò in conformità al parere del CVCS nr. -OMISSIS- emesso in data 16.06.2008 che è stato peraltro confermato dal successivo parere nr. -OMISSIS- del 16.01.2009, che ha accertato la dipendenza riconducendola alle “particolari condizioni ambientali e operative” a cui il Primo Caporal Maggiore -OMISSIS- è stato esposto in occasione del suo impiego in teatri operativi di missione all'estero (documentazione in atti e menzionata anche dal verificatore).
A seguito di questo secondo parere favorevole, nel mese di febbraio 2010, in applicazione dell’art. 2, comma 78, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, è stata attribuita al ricorrente la speciale elargizione “una tantum”.
Ciò posto, questo Collegio ritiene condivisibile l’affermazione giurisprudenziale secondo cui “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato sull'insorgere della patologia, onde sarebbe stato onere dell'Amministrazione dedurre e, conseguentemente, provare la sussistenza di altra diversa concausa. Detto onere non è stato in alcun modo assolto dal Ministero della Difesa nel presente giudizio. (…) Quanto alla valenza probatoria del menzionato decreto, ritiene la Corte che il contenuto dello stesso vada qualificato quale confessione stragiudiziale, con valenza anche nell'ambito dell'azione risarcitoria (...) (sent. Corte d'Appello di Roma n. 837/2017, pubblicata il 3.2.2017).
Non sembra, invero, revocabile in dubbio neanche nella presente causa la portata confessoria di quanto esposto nel sopracitato parere n. -OMISSIS- del 16.1.2009 del Comitato di Verifica secondo cui la grave patologia “leucemia mieloide acuta M4” è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio in quanto “riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative cui è stato esposto il C.M.S. -OMISSIS-, equiparato, pertanto alle vittime del dovere” (vedi, in termini, TAR Lazio, sez. I-bis, 06/05/2024 n. 8901, par. 2 “diritto”; id., 09/07/2024 n. 13817).
3. La questione del nesso di causalità deve essere oggi esaminata anche alla luce della recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7ottobre 2025, n. 15 che, sebbene riguardante una controversia in tema mancato riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (e non un giudizio risarcitorio come il presente), fissa alcuni principi sulla prova del nesso causale e sulla distribuzione dell’onere della prova che possono ritenersi utili anche ai fini della presente decisione.
Secondo la citata Adunanza Plenaria, infatti, nel modificare l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, la legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228, ha enunciato in apertura il «fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi»; quindi, ha individuato i destinatari e i presupposti della riforma: «personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative», e quello «impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; ed infine la misura introdotta, consistente in una spesa autorizzata «di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».
Nel suo contenuto dispositivo la legge si è quindi limitata ad un’autorizzazione di spesa, ma - come aveva correttamente osservato l’ordinanza di rimessione - la sua portata sostanziale non può essere disconosciuta.
Di rilievo è, secondo l’Adunanza Plenaria in commento, la tipizzazione di un rischio professionale specifico, legato a «particolari condizioni ambientali od operative» e consistente nelle «infermità o patologie tumorali» insorte «in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura».
Può allora ritenersi che l’individuazione di un ‘rischio tipico e specifico’ per la salute è insito nello svolgimento di prestazioni lavorative in determinati contesti operativi ed esprime un nuovo paradigma nel sistema dell’equo indennizzo per dipendenza di malattia da causa di servizio, in cui essa è considerata sussistente direttamente dalla legge.
Sul punto la legge ha operato una valutazione astratta, con l’obiettivo di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e che trae fondamento sul piano razionale nelle acquisizioni della scienza medica e negli esiti delle indagini svolte in sede amministrativa, anche in sede internazionale, sulla pericolosità delle operazioni richieste al personale militare nell’ambito delle «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali», quali contesti lavorativi in cui si annidano rischi di contrarre patologie di carattere tumorale.
Nella prospettiva così delineatasi sono pertanto superabili i dubbi suscitati da un dato normativo mancante di elementi di sicuro ancoraggio per considerare innovato il sistema del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, come ha segnalato l’ordinanza di rimessione.
Nella linea interpretativa imperniata sulla valorizzazione dell’elemento finalistico “si desume che con essa si sia inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in considerazione delle acquisizioni scientifiche e più in generale della consapevolezza ormai raggiunta anche in sedi istituzionali circa la pericolosità per la salute umana dell’utilizzo a scopi bellici dell’uranio impoverito.” (Ad. Plen. n. 15 del 7.10.2025)
4. Sul punto vanno richiamate le risultanze di causa.
Da esse si ricava che l’impiego del prodotto, derivante dallo scarto del processo di arricchimento, se da un lato facilita la capacità offensiva degli armamenti, sotto il profilo della penetrazione di corpi corazzati, dall’altro lato comporta la dispersione nell’aria di particelle di metalli pesanti nocive per la salute umana, attraverso l’inalazione o l’ingestione.
Sul fenomeno sono state istituite commissioni parlamentari di inchiesta e sono stati elaborati studi e ricerche (prodotti da parte ricorrente).
Tuttavia, nonostante i progressi registratisi, non può dirsi raggiunto presso la comunità scientifica un consenso generalizzato sulla rilevanza causale dell’esposizione all’uranio impoverito rispetto a patologie tumorali, i cui fattori eziopatogenici possono essere plurimi e per lo più indeterminabili (questo è l’aspetto che ha condotto il primo verificatore a conclusioni negative sulla sussistenza del nesso causale)
Se ne ricava un quadro in cui non si può affermare con certezza o con alto grado di probabilità razionale, ma per converso nemmeno escludere, che l’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall’esplosione di proiettili all’uranio impoverito costituisca la causa delle neoplasie contratte dal personale militare impiegato in missioni NATO in cui si è fatto uso di tali ordigni.
Come osservato dalla Adunanza Plenaria “L’incertezza sul piano scientifico può pertanto essere individuata come la decisiva ragione della riforma legislativa, con la quale il rischio professionale è stato assunto ad elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per giungere al riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Nell’ambito dei normali rischi per la salute umana insiti nell’ambiente lavorativo, il legislatore ha tipizzato quelle «particolari condizioni ambientali od operative» alle quali fa riferimento l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, in cui il personale si sia trovato a svolgere il servizio, al seguito di «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» o in «poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; e che «in occasione o a seguito» del lavoro prestato in questi ambienti «abbia contratto infermità o patologie tumorali».
Nel descritto quadro normativo assume valore interpretativo il duplice riferimento all’occasionalità dell’esposizione al rischio insito nelle particolari condizioni ambientali o operative e alla correlazione meramente temporale («a seguito»).
La disposizione primaria ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (post hoc ergo propter hoc).
Pur se i limiti della conoscenza umana non hanno consentito di istituire un rapporto di causalità con certezza o alto grado di probabilità razionale, la legge - approvata dopo un maturo esame in sede parlamentare da parte della commissione di inchiesta appositamente istituita (agli atti di causa) - ha nondimeno considerato le risultanze delle osservazioni epidemiologiche dei reduci di missioni NATO e delle indagini svolte in ambito istituzionale ed ha attribuito rilevanza all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui a livello statistico segue la diagnosi di neoplasie.
Il legislatore ha così individuato un ‘rischio professionale specifico’ nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: «condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Aggiunge la sentenza dell’Adunanza Plenaria che “[…]Attraverso l’impiego del concetto di ‘rischio professionale specifico l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto.
Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa.” (Ad. Plen. 15/2015).
Per tutto quanto precede, in linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, ritiene questo Collegio che il militare è tenuto a dimostrare soltanto di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
Prova che può ritenersi fornita nella specie.
L’Amministrazione era invece onerata della prova contraria, la quale come precisato dalla citata sentenza della Plenaria si sostanzia nel dimostrare “una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».
Nessun elemento di prova in tal senso è stato prodotto dall’Amministrazione che si è limitata ad una costituzione in giudizio soltanto formale.
5. Svolti i chiarimenti che precedono sul nesso di causalità e sul danno biologico, nei limiti in cui esso può ritenersi accertato, il Collegio ritiene che, entro tali limiti, debba affermarsi la responsabilità dell’Amministrazione intesa come responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
Va anzitutto ricordata, al riguardo, la decisione del Consiglio di Stato sez. IV, 30 novembre 2020, n.7557, con la quale si è, con argomento condivisibile, affermato che, allorquando invia uomini in missione all’estero, l’Amministrazione della difesa è giuridicamente tenuta:
- ad informarsi preventivamente della concreta ed effettiva situazione (militare, politica, sociale, sanitaria, ambientale) del contesto operativo;
- ad accertarsi della piena idoneità psico-fisica dei militari, adottando tutte le opportune profilassi;
- a fornire al personale tutti gli strumenti di protezione individuale ragionevolmente utili al fine di prevenire i possibili rischi, ivi inclusi quelli connotati da una bassa probabilità statistica.
Nell’ipotesi di missioni all’estero (cosiddette “missioni di pace”), l’Amministrazione della difesa versa in una condizione di responsabilità “lato sensu” di posizione, cui fa eccezione il solo rischio oggettivamente imprevedibile - giuridicamente qualificabile alla stessa stregua del caso fortuito - ma in cui, viceversa, rientra il rischio da esposizione ad elementi che, benché non ancora scientificamente acclarati come sicuro fattore eziopatogenetico, ciò nonostante lo possano essere, secondo un giudizio di non implausibilità logico-razionale.
La “diligentia” cui è tenuta l’Amministrazione si situa dunque, in tali casi, ad un livello massimo. Infatti, se è incontestato il dovere giuridico del militare di esporsi al pericolo (ciò che, anzi, ne marca la differenza ontologica rispetto al dipendente civile dello Stato e ne giustifica, da un lato, la sottoposizione ad un rigido vincolo gerarchico, dall’altro, l’acquisizione di uno speciale status positivamente normato), tuttavia, non può affermarsi che sul militare gravi ogni tipo di rischio comunque conseguente alla sua presenza fisica nel teatro di operazioni.
Al dovere del militare di esporsi al pericolo “stricto sensu” bellico, infatti, si contrappone lo speculare dovere dell’Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, in primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto, affinché il pieno assolvimento della missione (valore di carattere prioritario, quale precipitato non solo del principio di efficacia dell'azione amministrativa, ma, prima ancora, del carattere “sacro” della difesa della Patria) non vulneri il diritto dei cittadini-soldati a non essere sottoposti a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che sono ex lege tenuti ad affrontare.
L’Amministrazione della difesa, quale Ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall’art. 2087 c.c., che impone a quanti ricorrano ad energie lavorative di terzi di adottare “misure” idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, a “tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La disposizione, che enuclea un dovere di protezione che arricchisce ex lege (cfr. art. 1374 c.c.) il rapporto obbligatorio riveniente dal contratto di lavoro, non ha una portata solo settoriale ma, al contrario, delinea un principio generale di tutela del prestatore di lavoro che si proietta prismaticamente in tutto l’ordinamento: come tale, integra un referente normativo e valoriale di impatto sistemico e, pertanto, trova applicazione anche nel caso del rapporto di impiego o, comunque, di servizio fra il militare e l’Amministrazione della difesa.
Ne consegue che, nel caso di invio di militari all’estero, l’Amministrazione è tenuta, prima di procedere all’esecuzione materiale della missione, ad una rigorosa analisi delle condizioni del contesto ambientale, ad una puntuale enucleazione dei possibili fattori di rischio e, quindi, ad una conseguente individuazione delle “misure” tecnico-operative concretamente disponibili, ragionevolmente implementabili e potenzialmente idonee ad eliminare o, comunque, ad attenuare il più possibile i rischi non stricto sensu bellici connessi all’impiego di militari nel teatro de quo.
Ciò è tanto più vero allorché la missione debba svolgersi in contesti operativi interessati da previ eventi bellici, come tali connotati da una poliedrica, imponderabile e multifattoriale pericolosità: nel caso di specie, in particolare, nelle zone della SN RZ, dell’Iraq e del Kosovo nelle quali il militare è stato impiegato erano state condotte campagne di bombardamenti, anche con uso di munizionamento pesante, con conseguente presenza, inter alia, di un potenziale e non implausibile rischio chimico/radiologico da inalazione/ingestione umana di particelle finissime di metalli pesanti, rimaste sospese nell’aria a seguito di esplosioni di obiettivi attinti da proiettili DU.
Tale rischio, per di più, è accentuato nei casi di immunodepressione: orbene, consta anche che i militari inviati in missione siano stati sottoposti ad un pesante protocollo di vaccinazioni, ciò che può con ogni ragionevolezza aver contribuito, insieme con il tipo di vita condotto in loco, ad indebolire le difese immunitarie.
Inoltre, la circostanza che Forze Armate di Paesi Alleati avessero dotato il proprio personale operante nelle missioni in discorso con dispositivi di protezione individuale ed avessero, inoltre, predisposto specifiche procedure volte a minimizzare il rischio da esposizione ad agenti patogeni dispersi nell’ambiente rileva per due ordini di considerazioni:
- il ricorso a tali dispositivi di protezione ed a tali procedure indica che altri Alleati, coinvolti nella stessa missione, ritenevano concreto o, comunque, astrattamente possibile il rischio alla salute derivante dall’esposizione a residui di combustione di metalli pesanti;
- il ricorso a tali dispositivi ed a tali procedure poteva rappresentare, in una doverosa ottica precauzionale, un elemento di tutela per il personale inviato in missioni come quelle nelle quali il ricorrente è stato coinvolto, a fronte di un costo economico e di uno sforzo logistico oggettivamente relativi, rispetto a quelli necessari per l’apprestamento e lo svolgimento della missione.
L’Amministrazione non può neppure invocare, quale fattore ostativo al riconoscimento della propria responsabilità, la mancanza di una chiara evidenza scientifica circa il carattere oncogenetico dell’esposizione umana a residui di combustione di metalli pesanti, in primis DU; per quanto già esposto nel precedente paragrafo: la prova liberatoria non può consistere semplicemente nell’invocare il fattore causale ignoto, ma deve giungere a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l’evento di danno.
Altrimenti detto, nel quadro di una responsabilità contrattuale posta a garanzia di beni primari, nell’ambito di un ordinamento di settore connotato dall’insindacabilità degli ordini, nel contesto di una missione in un teatro operativo interessato da recenti eventi bellici ed ancora pervaso da plurimi, insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava sull’Amministrazione e non sul singolo militare (fin qui la citata decisione del Consiglio di Stato n.7557/2020; vedi altresì, per analoghe argomentazioni: Cons. Stato sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; id. sez. II, 7 ottobre 2021, n.6684; id. sez. II, 3 novembre 2023, n. 9544).
6. Alla luce degli elementi di fatto acquisiti in corso di causa e dei principi sopra delineati, il Collegio ritiene dunque che siano stati provati: l’evento di danno; le sue conseguenze sulla integrità fisio-psichica del ricorrente; il nesso di causalità rispetto ai fatti di servizio dedotti come generatori del danno e, infine, l’addebito all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. (vedi il superiore par. 5), dell’evento di danno e delle sue conseguenze menomanti permanenti (integranti il complessivo danno non patrimoniale subito), che hanno inciso, da un lato, sulla integrità psico-fisica (danno biologico) e, dall’altro, sulla sfera morale del danneggiato, in termini di sofferenza soggettiva interiore.
6.1. A quest’ultimo riguardo merita piena condivisione l’accertamento medico-legale compiuto dal CTU dott.ssa Broccoli in ordine al valore percentuale al quale deve parametrarsi il danno biologico correlato all’evolversi della malattia oncologica e alle cure alle quali il paziente si è dovuto sottoporre.
Afferma il CTU che nelle ‘Linee guida per la valutazione civilistica del danno biologico’ edite dalla Società Italiana di medicina legale (SIMLA) nel 2016 e nella tabella definitiva SIMLA 2025 ufficialmente inserita nel Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto superiore di Sanità, la condizione menomativa riportata nella diagnosi medico-legale è riconducibile “a cavallo” delle voci tabellari seguenti:
(i) Neoplasie maligne efficacemente trattate mediante chemio-, radio ormonoterapia e/o chirurgia radicale, con prognosi favorevole a 5 anni, con moderate ripercussioni anatomo- funzionali: 11-20% (SIMLA, 2016);
(ii) Neoplasie maligne non metastatizzate con prognosi sfavorevole a 5 anni nonostante il trattamento medico e/o chirurgico già espletato, con rilevanti ripercussioni anatomo-funzionali: 21-35% (SIMLA, 2016).
Va precisato, aggiunge il CTU, che nella tabella definitiva SIMLA 2025 relativamente alle “Menomazioni della funzione emolinfo-immunitaria” non è citata la menomazione in diagnosi, che - dunque - è da ricondurre alla precedente pubblicazione della società scientifica, secondo un procedimento per analogia ed equivalenza.
In aggiunta, il CTU ricorda che la valutazione del danno biologico permanente, se effettuata sulla base delle voci contenute all’interno delle tabelle INAIL di cui al D.Lgs. 38/2000, con riferimento al codice menomativo 133, prevede:
“Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia: fino a 30%”.
Quanto esposto fin qui ha portato l’Ausiliario a concludere che il danno biologico permanente del sig. -OMISSIS-, riferibile alla sola “Leucemia Mieloide Acuta, tipo M4 (con inversione del cromosoma 16 e un'anomalia cromosomica addizionale indicata come +22 (LMA-M4 con inv16 e +22), sottoposta ad autotrapianto in prima remissione clinica (I RC, 2007) previo regime di condizionamento con chemioterapici (TT-CTX), in follow up a cadenza biennale, con attuale remissione completa di malattia)”, secondo i parametri di riferimento medico-legali è pari al 30% (trentapercento).
6.2. Relativamente al secondo quesito posto dal Collegio circa “l’incidenza della stessa patologia sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita dell’interessato e i presumibili riflessi di ordine soggettivo, rilevanti per la liquidazione del danno morale da parte di questo Tribunale” va considerato, secondo il CTU, che “la patologia in diagnosi ha certamente avuto un chiaro impatto psicologico sul sig. -OMISSIS-, sia per la sua natura oncologica sia per le terapie sintomatiche e sostitutive che sono state approntate e che hanno determinato periodi di isolamento (per immunosoppressione) e di ospedalizzazione protratta. Questa compromissione dell’omeostasi psichica e del funzionamento personale e sociale, immancabilmente connessa alla patologia di base in fase attiva, è attendibilmente correlabile anche alle modificazioni della sfera lavorativa del soggetto.
In altri termini, il decorso della malattia che ha determinato un lungo periodo di inabilità con rinunce e impedimenti personali e nello sfogo sociale, la necessità di trattamenti invasivi in sede ospedaliera, le modifiche del contesto di lavoro correlate alla malattia, portano a ritenere che la sofferenza morale/interiore lesione/menomazione-correlata (temporanea e rispetto alla invalidità permanente) è qualificabile come media.
6.3. Pertanto, esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il sig. -OMISSIS-, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, esposte le precedenti considerazioni medico legali, fornite le dovute osservazioni sui rilievi svolti dal CTP che ha dedotto la necessità che il danno morale fosse da ritenere “massimo” e non “medio”, così l’elaborato peritale depositato in data 20.8.2025 (doc. 3) ha risposto ai quesiti posti da questo Collegio:
A) Il danno biologico permanente del sig. -OMISSIS-, riferibile alla sola “Leucemia Mieloide Acuta, tipo M4, con inversione del cromosoma 16 e un'anomalia cromosomica addizionale indicata come +22 (LMA-M4 con inv16 e +22), sottoposta ad autotrapianto in prima remissione clinica (I RC, 2007) previo regime di condizionamento con chemioterapici (TT-CTX), in follow up a cadenza biennale, con attuale remissione completa di malattia”, secondo i barèmes di riferimento medico-legali è pari al 30% (trentapercento).
B) I fattori che compongono il danno morale del sig. -OMISSIS-, suscettibili di valutazione complessiva con precipuo riferimento ai criteri scientifici proposti dalla Società italiana di medicina legale e delle Assicurazioni, portano a ritenere che la sofferenza morale/interiore lesione/menomazione-correlata sia qualificabile come di grado medio.
Su quest’ultimo aspetto il CTU ha ritenuto di NON poter accogliere la richiesta del CTP di parte attrice di esprimere una percentuale indicativa della sofferenza psico – fisica patita dal sig. -OMISSIS-.
Seguendo, invece, l’indirizzo della SIMLA, si è provveduto a qualificare il grado di detta sofferenza secondo i citati criteri di analisi/categorie qualificanti della percezione interiore e della sofferenza morale permanenti correlate a menomazione nella persona.
Ad avviso del CTU: Nel caso in esame:
- il dolore è assente e/o richiede terapie occasionali;
- la condizione clinica del sig. -OMISSIS- non richiede attività diagnostiche o terapia continue; anzi, allo stato il sig. -OMISSIS- effettua controlli clinici annuali (assimilabili a sporadici). Non vi è necessità di uso di presidi;
- le ricadute della invalidità permanente sono state valorizzate, ad avviso della scrivente CTU, tenendo in giusto conto che la menomazione è “costantemente percepita con ricadute nei rapporti interpersonali” e comporta tutt’oggi rinunce “minime continue/ medie”.
7. Alla luce di quanto precede questo Collegio può dunque concludere che sia stata ampiamente motivata e sia condivisibile la conclusione del CTU secondo il quale la patologia principale sofferta dal ricorrente (leucemia mieloide acuta), si sia cristallizzata in un danno biologico permanente valutabile nella misura del 30%.
Si concorda anche con la precedente relazione del Collego Medico Legale (dep. 28.11.2024), limitatamente alla parte in cui (ultima pagina) evidenzia che:
(i) per quanto attiene la “sindrome post traumatica da stress – moderata” citata in ordinanza, non è stata prodotta alcuna documentazione medica che attesti detta patologia in capo al Sig. -OMISSIS-;
(ii) in relazione al “Bio-accumulo di xenobiotici” si rileva che, in quanto tale, non viene meglio definita sotto il profilo nosologico dalla parte ricorrente, né vengono denunciati sintomi, pertanto non si hanno elementi per disquisire oltre non essendo stata riscontrata detta condizione.
Il danno deve quindi essere riconosciuto e risarcito limitatamente alla leucemia mieloide acuta.
8. Alla luce degli elementi di fatto acquisiti in corso di causa e dei principi sopra delineati, il Collegio ritiene che siano stati provati: l’evento di danno; le sue conseguenze sulla integrità fisio-psichica del ricorrente; il nesso di causalità rispetto ai fatti di servizio dedotti come generatori del danno e, infine, l’addebito all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
L’evento di danno e le sue conseguenze menomanti permanenti (integranti il complessivo danno non patrimoniale subito) hanno inciso, da un lato, sulla integrità psico-fisica (danno biologico) e, dall’altro, sulla sfera morale del danneggiato, in termini di sofferenza soggettiva interiore.
In particolare il danno biologico, comprensivo del profilo dinamico-relazione (vale a dire del c.d. danno alla vita di relazione o “esistenziale”) è da quantificare nella misura complessiva di 30 punti percentuali secondo la valutazione medico-legale svolta dal CTU.
Sulla base dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale offerti dalle Tabelle del Tribunale di Milano (ed. 2024), che il Collegio ritiene di applicare nel caso di specie, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale più recente, si separa l’importo liquidato per il "danno biologico" dal cosiddetto “incremento per sofferenza soggettiva”.
Applicando detti criteri al caso di specie si deve muovere:
(i) dall’età del soggetto danneggiato al momento della manifestarsi della grave e menomante malattia che, come confermato dal CTU in base alla disamina della documentazione sanitaria in atti, veniva diagnosticata nel 2006 quando il ricorrente aveva soltanto 24 anni (essendo nato il [...]); malattia ben presto stabilizzatasi visto che già nel 2008 l’interessato si vedeva riconosciuta, al termine del relativo iter, la causa di servizio per l’infermità (leucemia mieloide acuta in chemioterapia);
(ii) dalla percentuale di invalidità permanente accertata (30 punti percentuali).
In base alle tabelle milanesi (ed. 2024) il punto base del danno biologico corrispondente a tale percentuale di invalidità e all’età del danneggiato “illo tempore” (anni 24) è pari ad Euro 5.007,00.
Con riguardo alla fattispecie che ci occupa, è stato affrontato dalla CTU anche il problema del livello del danno morale soggettivo (sofferenza, patimento interiore ecc. legati all’evoluzione della malattia) sofferto dall’interessato, come emergente dalla ricostruzione della vicenda clinica.
Il CTU, come detto, è pervenuto ad una valutazione complessiva della sofferenza morale interiore, correlata al danno biologico, “di grado medio”, avendo ritenuto che “in nessun caso, la modulazione dell’incidenza dei diversi “score aggettivali” al caso concreto consente di pervenire ad un giudizio finale di sofferenza morale di grado diverso dal medio” (CTU pag. 14). Con spiegazione argomentata e condivisibile, invero, il professionista ha evidenziato, in particolare, che: “Nel caso in esame: il dolore è assente e/o richiede terapie occasionali; la condizione clinica del sig. -OMISSIS- non richiede attività diagnostiche o terapia continue; anzi, allo stato il sig. -OMISSIS- effettua controlli clinici annuali (assimilabili a sporadici). Non vi è necessità di uso di presidi. Le ricadute della invalidità permanente sono state valorizzate, ad avviso della scrivente CTU, tenendo in giusto conto che la menomazione è “costantemente percepita con ricadute nei rapporti interpersonali” e comporta tutt’oggi rinunce “minime continue/ medie”.
Pertanto: non si procede alla liquidazione di alcun aumento o diminuzione in relazione a quanto indicato nella Tabella milanese in relazione al danno da sofferenza soggettiva interiore e, quindi, facendo riferimento alla quinta colonna della tabella milanese (in altri termini, moltiplicando il suddetto punto base di euro Euro 5.007,00 per la percentuale di invalidità accertata, pari a 30 e poi applicando sull’importo così ottenuto il demoltiplicatore di 0,885 previsto per l’età in questione) si ottiene l’importo complessivo di Euro 132.939,00 a titolo di danno biologico comprensivo della componente dinamico-relazionale.
Giova ulteriormente chiarire che, con riferimento alla personalizzazione, la ordinanza “decalogo” della Suprema Corte (n. 7513 del 2018) al punto 7 afferma che “in presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Giova evidenziare altresì che, “a differenza di quanto esposto innanzi sulla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva correlata al danno biologico standard, quando il giudice procede alla personalizzazione del danno riconducibile ad "aspetti dinamico-relazionali personali”, il giudice valuterà circostanze di fatto che sono tutte peculiari di quella specifica vittima.
Conseguentemente, la parte dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza. (vedi, nei termini anzidetti, Tribunale di Milano, sez. X, 05/10/2022, n.7670)
In mancanza di prova circa elementi personalizzanti e peculiari e ritenuto, sul piano del “danno morale” che lo stesso va collocato ad un livello (come detto) non “elevato” (o “drammatico”) ma “medio” il danno non patrimoniale si esaurisce, nella specie, nel suddetto danno biologico nella misura del 30 % e, quindi, spetta al ricorrente, a titolo risarcitorio, l’importo di Euro 132.939,00.
Resta inteso che, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato 1/2018), l’Amministrazione avrà diritto di procedere alla decurtazione, dall’ammontare risarcitorio suddetto, di tutte le somme già corrisposte e da corrispondere al danneggiato, per obbligo di legge, a titolo di indennità e adeguamento pensionistico “privilegiato”, in quanto somme ammesse in conseguenza del riconoscimento della causa di servizio in capo al ricorrente.
9. In conclusione, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata al ricorrente dal servizio prestato e la responsabilità in capo all’Amministrazione intimata per l’insorgenza dell’infermità de qua, si liquida, in favore del ricorrente, la somma complessiva di Euro 132.939,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Sono dovuti sulla somma così liquidata gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al dì dell’effettivo soddisfo.
Non sono riconosciute ulteriori voci di danno, in particolare, i danni patrimoniali in quanto solo genericamente invocati dal ricorrente senza alcuna precisa allegazione né sull’an né sul quantum.
Le spese di lite, secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono poste a carico del Ministero della Difesa e sono liquidate in dispositivo.
Sono, infine, poste per l’intero a carico dello stesso Ministero le spese e i compensi della CTU così come definitivamente liquidati dalla dott.ssa Broccoli con la nota allegata alla relazione di CTU depositata e, pertanto, nella misura di complessivi Euro 4.000,00 oltre IVA e oneri tutti di legge.
Nulla per la Verificazione in assenza di richiesta di compenso da parte dell’organismo pubblico incaricato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti in epigrafe proposti:
- lo accoglie e, per l’effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata al ricorrente dal servizio da questi prestato e la responsabilità in capo all’Amministrazione intimata per l’insorgenza dell’infermità, condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-che liquida nella somma complessiva di euro di Euro 132.939,00 (centotrentaduemilanovecentotrentanove/00), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- pone integralmente a carico del Ministero della Difesa le spese della consulenza tecnica d’ufficio da corrispondere alla dott.ssa Lucia Broccoli che si liquidano nella misura di complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA ed ogni ulteriore onere di legge, detratti gli acconti eventualmente già ricevuti dal CTU;
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del ricorrente nella somma complessiva di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del quindici per cento e rimborso del contributo unificato anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
CL OR, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL OR | AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.