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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8243/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8243/2024, vertente
tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Creni e dell'avv. Federico Sinagra e DA EL, nato il 7 gennaio 1981 a Tivoli (Roma) con il patrocinio dell'avv. Paolo Coccanari
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e DA EL hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in Roma in data 14 febbraio 2017 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. 1 Le parti hanno formulato – e di seguito trascritte - conclusioni di cui alle note di trattazione scritta del 20 maggio 2025:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento essendo autosufficienti;
3) La casa coniugale di proprietà della signora resterà a questa Parte_1 assegnata, con quanto ivi contenuto il signor DA EL se ne è già allontanato asportando tutti i propri effetti e beni personali;
4) L'auto Audi Q5 sline T resterà in proprietà al signore EL DA, che provvederà a versare le restanti rate del finanziamento per l'acquisto;
5) Al fine di regolare i pregressi rapporti economici tra i coniugi e come elemento essenziale alla definizione della controversia il signor EL DA si impegna a saldare lo scoperto di conto, le spese di chiusura conto e tutte le altre spese, oltre agli interessi dovuti alla per il conto corrente Controparte_1 cointestato n. C 10000104642856 .
6) Nelle more il sig. DA EL ha provveduto a saldare lo scoperto di conto ed
a pagare le spese di chiusura conto e gli interessi passivi relativi al c/c bancario cointestato n.C10000104642857 a suo tempo intrattenuto dai coniugi presso
. Controparte_1
6) Voglia altresì ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al Suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro risulta essere venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. EL non può che rivelarsi Pt_1
intollerabile. Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione, ivi compreso il provvedimento di assegnazione
2 della casa coniugale, dato che tale istituto può applicarsi soltanto in presenza di figlia minori (cfr. art. 337 sexies c.c.), il che non ricorre nel caso di specie;
del resto, per quanto rappresentato dalle parti, la sig.ra è Pt_1
già proprietaria della casa coniugale sicché l'assegnazione in favore della stessa della medesima abitazione resta priva di effetti giuridici.
La causa deve poi proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, così come già disposto con separata ordinanza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il 3 Parte_1
maggio 1979 a Palestrina (RM) e DA EL, nato il [...] a
Tivoli (RM), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 14 febbraio
2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00007, Parte 1, Serie 47, Anno 2017;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 29 maggio 2025
Il Giudice estensore Stefano Calabria
Il Presidente MA NZ
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8243/2024, vertente
tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Creni e dell'avv. Federico Sinagra e DA EL, nato il 7 gennaio 1981 a Tivoli (Roma) con il patrocinio dell'avv. Paolo Coccanari
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e DA EL hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in Roma in data 14 febbraio 2017 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. 1 Le parti hanno formulato – e di seguito trascritte - conclusioni di cui alle note di trattazione scritta del 20 maggio 2025:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento essendo autosufficienti;
3) La casa coniugale di proprietà della signora resterà a questa Parte_1 assegnata, con quanto ivi contenuto il signor DA EL se ne è già allontanato asportando tutti i propri effetti e beni personali;
4) L'auto Audi Q5 sline T resterà in proprietà al signore EL DA, che provvederà a versare le restanti rate del finanziamento per l'acquisto;
5) Al fine di regolare i pregressi rapporti economici tra i coniugi e come elemento essenziale alla definizione della controversia il signor EL DA si impegna a saldare lo scoperto di conto, le spese di chiusura conto e tutte le altre spese, oltre agli interessi dovuti alla per il conto corrente Controparte_1 cointestato n. C 10000104642856 .
6) Nelle more il sig. DA EL ha provveduto a saldare lo scoperto di conto ed
a pagare le spese di chiusura conto e gli interessi passivi relativi al c/c bancario cointestato n.C10000104642857 a suo tempo intrattenuto dai coniugi presso
. Controparte_1
6) Voglia altresì ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al Suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro risulta essere venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. EL non può che rivelarsi Pt_1
intollerabile. Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione, ivi compreso il provvedimento di assegnazione
2 della casa coniugale, dato che tale istituto può applicarsi soltanto in presenza di figlia minori (cfr. art. 337 sexies c.c.), il che non ricorre nel caso di specie;
del resto, per quanto rappresentato dalle parti, la sig.ra è Pt_1
già proprietaria della casa coniugale sicché l'assegnazione in favore della stessa della medesima abitazione resta priva di effetti giuridici.
La causa deve poi proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, così come già disposto con separata ordinanza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il 3 Parte_1
maggio 1979 a Palestrina (RM) e DA EL, nato il [...] a
Tivoli (RM), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 14 febbraio
2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00007, Parte 1, Serie 47, Anno 2017;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 29 maggio 2025
Il Giudice estensore Stefano Calabria
Il Presidente MA NZ
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