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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/11/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2226/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CAVALLIN ILARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. CAVALLIN ILARIA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. GIANNTONIO AN MA, elettivamente domiciliata in VIA SICILIA 46 APRILIA presso il difensore avv. GIANNTONIO
AN MA
RESISTENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso il ricorrente domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi la resistente, pur aderendo alla domanda divorzile, concludeva in modo difforme sulle ulteriori condizioni.
All'udienza del 12 novembre 2025 per la rimessione della causa al collegio per la sentenza definitiva, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, essendo le condizioni congiunte conformi a legge e all'interesse della prole.
Va, quindi, disposto: - la revoca dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico della sig.ra e a favore del sig. del 50% da marzo CP_1 Pt_1
2020 e per il 100% da ottobre 2021; - il padre corrisponderà entro e non oltre il 5 di ogni mese, alla sig.ra a mezzo bonifico CP_1
bancario, così come già sta facendo, la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo l'indice Per_1
ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di latina del 20.6.2019; - quanto alla casa coniugale, sita in
Aprilia (LT) in via Sacida n. 11A, censita al NCEU presso il medesimo
Comune composta da: appartamento al piano T, foglio 139 particella 3832 sub. 2 cat. A/7 classe 2, 7 vani rendita € 777,27, Foglio 139 particella 3832 sub. 5 cat. F/3 consistente nel rustico dello stesso fabbricato;
il sig. Pt_1
si obbliga a rilevare la quota parte di proprietà della sig.ra
[...] CP_1
pari al 50%, con la corresponsione della somma di €. 85.000,00
(ottontacinquemila/00) che si impegna a versare in una unica soluzione al rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre mesi sei dalla sentenza di divorzio;
- il sig. , attesa la somma indicata e Controparte_2
corrisposta alla sig.ra per la cessione, a suo favore, della CP_1
quota della casa famigliare, che tutte le spese relative all'immobile a qualunque titolo, causa o ragione, ivi comprese tasse imposte o lavori necessari e urgenti, necessarie sino al rogito notarile restano a suo totale carico senza alcun contributo da parte della sig.ra che è manlevata CP_1
dalle stesse;
- il sig. concorda con la sig.ra Parte_1 CP_1
che tutte le spese necessarie a qualunque titolo per la cessione della
[...]
quota di proprietà di quest'ultima a favore dello stesso resteranno a suo totale carico senza alcun contributo da parte della sig.ra - lo stesso si CP_1
impegna, in caso di vendita dell'immobile, successivamente a quanto previsto nelle precedenti condizioni, quando ne sarà l'unico proprietario, a destinare il 50% del ricavato in favore delle figlie, ciascuna in misura del
25% sul totale;
- Il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
dichiarano, alla realizzazione di tutte le condizioni di cui sopra, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo causa o ragione ivi compresa la somma di € 10.000,00 oggetto di prestito in favore della sig.ra contro la quale il sig. rinuncia a qualunche Parte_2 Pt_1
eventuale tipo di azione avendo regolarizzato la stessa con la sig.ra CP_1
nonché le somme richieste a restituzione dei contributi di
[...]
mantenimento per le figlie e la prima da marzo 2020 la Per_1 Per_2 seconda da ottobre 2021, già versati e non dovuti dalla sig.ra CP_1
al sig. relativamente agli anni riportati nella
[...] Parte_1
domanda giudiziale di cui alla presente fattispecie, avendo lo stesso dichiarato che le figlie non erano più con lui;
- la sig.ra rinuncia CP_1
alla domanda formulata in giudizio - ed alla pretesa sottesa nel merito - di ripetizione delle somme corrisposte al sig. a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento per le figlie, ovvero “la somma di € 11.050,00 relativa agli assegni di mantenimento ricevuti per le figlie e la prima da Per_1 Per_2
marzo 2020 la seconda da ottobre 2021”; - ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, attesa la reciproca autonomia economica;
- le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa e di ritenersi pienamente soddisfatti degli accordi raggiunti”.
Spese compensate in ragione dell'accordo delle parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dispone la revoca dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico della sig.ra e a favore del sig. del 50% da marzo 2020 e per il CP_1 Pt_1
100% da ottobre 2021, dispone che i rapporti tra la parti a seguito dello scioglimento del matrimonio disposto con sentenza non definitiva siano regolati alle condizioni indicate in parte motiva, compensa le spese.
Latina, 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2226/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CAVALLIN ILARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. CAVALLIN ILARIA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. GIANNTONIO AN MA, elettivamente domiciliata in VIA SICILIA 46 APRILIA presso il difensore avv. GIANNTONIO
AN MA
RESISTENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso il ricorrente domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi la resistente, pur aderendo alla domanda divorzile, concludeva in modo difforme sulle ulteriori condizioni.
All'udienza del 12 novembre 2025 per la rimessione della causa al collegio per la sentenza definitiva, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, essendo le condizioni congiunte conformi a legge e all'interesse della prole.
Va, quindi, disposto: - la revoca dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico della sig.ra e a favore del sig. del 50% da marzo CP_1 Pt_1
2020 e per il 100% da ottobre 2021; - il padre corrisponderà entro e non oltre il 5 di ogni mese, alla sig.ra a mezzo bonifico CP_1
bancario, così come già sta facendo, la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia rivalutabile annualmente secondo l'indice Per_1
ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di latina del 20.6.2019; - quanto alla casa coniugale, sita in
Aprilia (LT) in via Sacida n. 11A, censita al NCEU presso il medesimo
Comune composta da: appartamento al piano T, foglio 139 particella 3832 sub. 2 cat. A/7 classe 2, 7 vani rendita € 777,27, Foglio 139 particella 3832 sub. 5 cat. F/3 consistente nel rustico dello stesso fabbricato;
il sig. Pt_1
si obbliga a rilevare la quota parte di proprietà della sig.ra
[...] CP_1
pari al 50%, con la corresponsione della somma di €. 85.000,00
(ottontacinquemila/00) che si impegna a versare in una unica soluzione al rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre mesi sei dalla sentenza di divorzio;
- il sig. , attesa la somma indicata e Controparte_2
corrisposta alla sig.ra per la cessione, a suo favore, della CP_1
quota della casa famigliare, che tutte le spese relative all'immobile a qualunque titolo, causa o ragione, ivi comprese tasse imposte o lavori necessari e urgenti, necessarie sino al rogito notarile restano a suo totale carico senza alcun contributo da parte della sig.ra che è manlevata CP_1
dalle stesse;
- il sig. concorda con la sig.ra Parte_1 CP_1
che tutte le spese necessarie a qualunque titolo per la cessione della
[...]
quota di proprietà di quest'ultima a favore dello stesso resteranno a suo totale carico senza alcun contributo da parte della sig.ra - lo stesso si CP_1
impegna, in caso di vendita dell'immobile, successivamente a quanto previsto nelle precedenti condizioni, quando ne sarà l'unico proprietario, a destinare il 50% del ricavato in favore delle figlie, ciascuna in misura del
25% sul totale;
- Il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
dichiarano, alla realizzazione di tutte le condizioni di cui sopra, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo causa o ragione ivi compresa la somma di € 10.000,00 oggetto di prestito in favore della sig.ra contro la quale il sig. rinuncia a qualunche Parte_2 Pt_1
eventuale tipo di azione avendo regolarizzato la stessa con la sig.ra CP_1
nonché le somme richieste a restituzione dei contributi di
[...]
mantenimento per le figlie e la prima da marzo 2020 la Per_1 Per_2 seconda da ottobre 2021, già versati e non dovuti dalla sig.ra CP_1
al sig. relativamente agli anni riportati nella
[...] Parte_1
domanda giudiziale di cui alla presente fattispecie, avendo lo stesso dichiarato che le figlie non erano più con lui;
- la sig.ra rinuncia CP_1
alla domanda formulata in giudizio - ed alla pretesa sottesa nel merito - di ripetizione delle somme corrisposte al sig. a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento per le figlie, ovvero “la somma di € 11.050,00 relativa agli assegni di mantenimento ricevuti per le figlie e la prima da Per_1 Per_2
marzo 2020 la seconda da ottobre 2021”; - ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, attesa la reciproca autonomia economica;
- le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa e di ritenersi pienamente soddisfatti degli accordi raggiunti”.
Spese compensate in ragione dell'accordo delle parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dispone la revoca dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico della sig.ra e a favore del sig. del 50% da marzo 2020 e per il CP_1 Pt_1
100% da ottobre 2021, dispone che i rapporti tra la parti a seguito dello scioglimento del matrimonio disposto con sentenza non definitiva siano regolati alle condizioni indicate in parte motiva, compensa le spese.
Latina, 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino