CASS
Ordinanza 30 novembre 2020
Ordinanza 30 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/11/2020, n. 33780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33780 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: AG TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33780 Anno 2020 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 21/10/2020 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. VA GU chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP di Asti del 26 novembre 2012, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente - che neppure enuclea specifici profili di censura, deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. - si limita a rivendicare l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, del quale propone una ricostruzione del tutto singolare laddove postula una inesistente prosecuzione finalistica del falso, omettendo anche solo di rappresentare quali argomenti, suscettibili di determinare un diverso epilogo decisorio, sarebbero stati prospettati e dalla Corte territoriale, invece, ignorati, ponendo la doglianza nell'alveo dell'aspecificità. In particolare, l'omesso esame di un motivo d'impugnazione può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente, gravando sul ricorrente che di siffatta omissione si dolga il relativo onere di deduzione;
onere rimasto, nel caso di specie, del tutto inevaso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33780 Anno 2020 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 21/10/2020 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. VA GU chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP di Asti del 26 novembre 2012, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente - che neppure enuclea specifici profili di censura, deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. - si limita a rivendicare l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, del quale propone una ricostruzione del tutto singolare laddove postula una inesistente prosecuzione finalistica del falso, omettendo anche solo di rappresentare quali argomenti, suscettibili di determinare un diverso epilogo decisorio, sarebbero stati prospettati e dalla Corte territoriale, invece, ignorati, ponendo la doglianza nell'alveo dell'aspecificità. In particolare, l'omesso esame di un motivo d'impugnazione può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente, gravando sul ricorrente che di siffatta omissione si dolga il relativo onere di deduzione;
onere rimasto, nel caso di specie, del tutto inevaso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA