Sentenza 11 ottobre 2000
Massime • 1
La facoltà di proporre istanza di oblazione può essere esercitata esclusivamente dall'imputato, in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista della estinzione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il difensore, non munito di procura speciale, non fosse legittimato a proporre istanza di oblazione per conto dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2000, n. 11591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11591 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 11/10/2000
" PIERLUIGI ONORATO Consigliere SENTENZA
" VINCENZO DI NUBILA " " N. 3366
" LUIGI PICCIALLI " " REGISTRO GENERALE
" ALFREDO MARIA LOMBARDI " " N. 51536/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Carlo Gilli, difensore di fiducia di EL IU NG, n. il 24.3.1946 in Milano, ivi res. via Largo Settimio Severo int. 1, avverso la sentenza in data 27.9.1999 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, con la quale venne condannato alla pena di L. 800.000 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 21 della L. n. 319/76. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Carlo Gilli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in subordine, declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata ha affermato la colpevolezza del EL in ordine al reato ascrittogli per aver effettuato lo scarico delle acque reflue di un proprio insediamento produttivo senza la prescritta autorizzazione. Avverso la sentenza e l'ordinanza dibattimentale, con la quale è stata rigettata l'istanza di oblazione, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la censura con due motivi di gravame per violazione di legge ed illogicità della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente, premesso che l'istanza di oblazione, sottoscritta dal difensore, è stata rigettata in base al rilievo della mancata presenza dell'imputato al dibattimento e del fatto che il reato è prossimo a prescrizione, ne denuncia la illogicità, osservando che i motivi addotti dal giudicante sono del tutto inconferenti ai fini della decisione, dovendosi, peraltro, escludere che il difensore non fosse legittimato alla presentazione della relativa istanza, in quanto l'art. 99 c.p.p. attribuisce al difensore le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, ad eccezione di quelli espressamente riservati a quest'ultimo, quali l'istanza di definizione del procedimento con riti alternativi, l'istanza di rimessione del procedimento ovvero la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Con il secondo motivo si censura, per carenza di motivazione, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Il ricorso non è fondato.
Deve essere in primo luogo esclusa l'estinzione della contravvenzione, di cui alla contestazione, per prescrizione, come dedotto dal difensore del ricorrente nel corso della difesa orale. La natura permanente del reato di cui all'art. 21 della L. n. 319/76, è incontroversa e, peraltro, periodicamente riaffermata da questa Corte (sez. IV 9506488, Simontitti;
sez. III, 8808318, Mattuizzi;
8605215, Quirici).
Costituisce, altresì, principio di diritto consolidato che quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare solo la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado (sez. un. 11.11.1994, Polizzi). Orbene, nel capo di imputazione, contestato al EL con il decreto penale di condanna ed il successivo decreto di citazione a giudizio, risulta indicata solo la data dell'accertamento della condotta criminosa posta in essere, e, pertanto, la contestazione deve riferirsi anche al periodo successivo a quello dello accertamento medesimo e, nel caso di specie, fino alla emanazione del predetto decreto penale di condanna, in data 8.6.1998, da equipararsi in ordine agli effetti che qui interessano alla sentenza di primo grado.
Nè l'imputato, in sede di opposizione al decreto penale e in sede dibattimentale, ha contestato nulla sul punto, ne' ha dedotto il successivo ottenimento della autorizzazione ovvero la cessazione della attività produttiva di cui si tratta, sicché anche lo accertamento di merito, tenuto conto della natura continuativa di detta attività, deve essere riferito all'arco temporale conclusosi con l'emanazione del decreto penale, con la conseguenza che a decorrere dalla data del predetto decreto non è maturato il termine di prescrizione del reato (anni quattro e mesi sei).
È, altresì, infondato il primo motivo di gravame, con il quale si censura, sotto il profilo della illogicità della motivazione, il mancato accoglimento della istanza di oblazione sottoscritta dal difensore.
Tale istanza è, infatti, inammissibile.
Il riferimento del ricorrente al disposto di cui all'art. 99 c.p.p., che attribuisce al difensore i poteri e le facoltà che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo, è inconferente, ai fini interpretativi che se ne desumono e, cioè, della legittimazione del difensore, non munito di procura speciale, alla presentazione della istanza di oblazione nell'interesse dell'imputato.
I poteri e le facoltà cui si riferisce la norma citata sono, infatti, quelli attribuiti all'imputato dallo stesso codice di rito, al fine di assicurarne una più compiuta difesa, non ostacolata da rilievi di carattere formale.
Il diritto o la facoltà di oblazione, però, non è un istituto di natura processuale, in quanto costituisce una causa di estinzione del reato, ed è, perciò, disciplinata in via esclusiva dal codice penale in ordine alla individuazione del soggetto che deve proporre l'istanza, dei reati per cui è ammessa e della corrispondente entità delle somme dovute, nonché delle cause di esclusione soggettive ed oggettive, salvo il disposto di cui all'art. 141 disp. att. c.p.p., che regola il solo iter procedimentale della domanda proposta.
Orbene, sia l'art. 162 che il 162 bis c.p. attribuiscono al solo contravventore la facoltà di esercizio del corrispondente diritto. Pertanto, si palesa inconferente, al fine di sostenere la possibilità dell'esercizio della medesima facoltà da parte del difensore, il rilievo che il codice di rito non ne limiti espressamente l'esercizio all'imputato, in quanto il codice di rito non disciplina, se non nei limiti sopra indicati, la oblazione. Peraltro, proprio dai rilievi del ricorrente, in ordine ai limiti che l'esercizio da parte del difensore degli stessi poteri e delle stesse facoltà del proprio assistito incontra nel codice di rito (esemplificativamente: richiesta di giudizio abbreviato - art. 438, comma terzo, c.p.p.; applicazione della pena su richiesta delle parti
- art. 446, comma terzo, c.p.p.; rinuncia all'impugnazione - art.589, comma secondo, c.p.p.), si evince che la facoltà di oblazione non può essere esercitata dal difensore per conto dell'imputato. Risulta evidente, infatti, che in tutte le ipotesi sopra enunciate, in cui la scelta del rito o l'esercizio di una facoltà determina una rinuncia al diritto di difendersi dalla contestazione o, comunque, una compressione di tale diritto, il codice di procedura penale riserva esclusivamente all'imputato la facoltà di formulare la relativa richiesta.
Orbene, proprio l'oblazione implica necessariamente la rinuncia dell'imputato a far valere le proprie difese nei confronti della contestazione e, pertanto, si configura necessariamente quale diritto personalissimo, che può essere esercitato esclusivamente dalla persona (il contravventore) cui l'ordinamento lo attribuisce. Il secondo motivo di gravame è, invece, inammissibile. Emerge dall'esame del verbale di dibattimento di primo grado che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario non è stata chiesta, sicché la sentenza impugnata non può essere censurata per omessa motivazione sul punto. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente EL IU NG al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 11 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000