TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 2829/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cassino alla Via Molise n. 40, Parte_1 presso lo studio dell'avv.to Daniela Paolella, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cassino, Piazza
Labriola n. 49 e rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Giuseppe Caputo, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere iscritta nell'elenco dei coltivatori diretti dal 1972, di aver svolto con continuità l'attività di coltivatrice diretta dedicandosi alla coltivazione del foraggio e dei cereali e all'allevamento del bestiame, e di aver sviluppato, in tale contesto professionale, la malattia professionale
“spondilodiscoartrosi evidenza strumentale ad impegno funzionale”, riconosciuta dall' con provvedimento del 12.6.2015, ove l'istituto CP_2 ha accertato un grado di danno biologico pari al 6%;
- di aver presentato poi domanda di aggravamento per tale malattia, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 14%,
e di non essere stata tuttavia convocata a visita nel termine di 210 giorni dalla domanda;
- di aver contratto, nel medesimo contesto professionale, la malattia professionale “gonartrosi ed artroprotesi sx”, riconosciuta dall' con CP_2 provvedimento del 12.6.2015, ove l'istituto ha accertato un grado di danno biologico pari al 6%, unificando i postumi in un complessivo grado dell'11%;
- di aver presentato poi domanda di aggravamento per tale malattia, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 18%, respinta dall' che ha confermato il grado già riconosciuto;
CP_2
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, ritenendo inadeguata la valutazione svolta dall'istituto del danno scaturito dall'infortunio, come attestato dalla documentazione medica e dal consulente medico di parte;
- di aver scoperto un ulteriore peggioramento della patologia come da referto del 27.1.2023;
- di non aver ottenuto riscontro all'opposizione presentata nel termine di sessanta giorni.
2 Ciò premesso, stante il mancato riscontro positivo alle opposizioni proposte in via amministrativa, la parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire dichiarare che dall'aggravamento delle malattie professionali denunciate e riconosciute le è derivato un danno biologico permanente di grado complessivamente pari al 32%, come da relazione medico-legale di parte depositata in atti, e per l'effetto condannare l' convenuto al pagamento CP_2 delle prestazioni previste dalla legge nella misura prevista.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2 nel merito evidenziando la correttezza della quantificazione del grado di danno biologico, effettuata applicando corretti criteri medico-legali, e ha dunque chiesto l'integrale rigetto del ricorso o in subordine la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita per via documentale e per il tramite di CTU medico-legale. A seguito del deposito della relazione peritale definitiva da parte del CTU dr.ssa la causa è stata dunque discussa e decisa Per_1 all'esito della camera di consiglio con la presente pronuncia.
***
La domanda deve essere parzialmente accolta come di seguito specificato.
Nella fattispecie, si contesta la valutazione in merito alla gravità del danno biologico permanente residuato in capo alla ricorrente a seguito del denunciato aggravamento di due malattie professionali già riconosciute, per cui l' ha confermato la propria valutazione in merito all'insussistenza CP_2 di un aggravamento dei postumi.
La parte ricorrente chiede dunque accertarsi una lesione dell'integrità psico-fisica residuata di grado pari al 14%, per l'artrosi lombare con protrusioni discali multiple e pari al 18% per l'aggravamento della gonartrosi bilaterale, oltre alla valutazione unificata dei postumi in un complessivo grado del 32%.
***
3 Giova premettere che la malattia professionale è definibile come evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa ed è in rapporto causale con le prestazioni di lavoro. Differisce dall'infortunio per la causa, non violenta, ma lenta e progressiva. Il D.P.R. 1124/65 stabilisce, all'art. 3, che le malattie oggetto di copertura assicurativa , devono essere contratte CP_2 nell'esercizio o a causa delle lavorazioni tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (c.d. lavorazioni morbigene). Originariamente erano considerate di origine professionale solo le malattie indicate nell'elenco allegato al citato D.P.R., come modificato con D.P.R. 366/94, c.d. malattie tabellate, con l'aggiunta delle c.d. tecnopatie compatibili previste dalla L.
780/75, ossia la silicosi e l'asbestosi, derivanti da esposizione alle polveri, rispettivamente, di silicio e di amianto. Si è chiarito che, per tali patologie, sussiste una presunzione legale circa il nesso eziologico con l'attività lavorativa, ciò che solleva il prestatore di lavoro dal relativo onere della prova, potendo egli limitarsi ad allegare e dimostrare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Ai fini dell'esclusione della tutela assicurativa dovrà, in queste ipotesi, risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia, con onere in capo all'ente (ex plurimis, Cass.
26.7.2004 n. 14023 e Cass. 21.11.2016 n. 23653).
La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 179/88, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 1124/65 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione anche per malattie diverse da quelle specificate nelle tabelle. Con tale decisione, la Corte ha escluso il carattere tassativo delle malattie indennizzabili ed ammesso la possibilità, per il lavoratore, di dimostrare l'origine professionale anche di malattie ulteriori ovvero causate da lavorazioni non incluse nelle tabelle. Si è, così, dato avvio ad un sistema misto con la previsione, fra l'altro, della tutelabilità anche delle malattie ad eziologia c.d. multifattoriale, riconducibili cioè a fattori di nocività di diversa provenienza anche al di fuori degli ambienti di
4 lavoro ovvero a fattori genetici (fra le altre, Cass. 608837/09 e Cass.
5.8.2010 n. 18270 e Cass. 12.09.2019 n. 22837).
***
Ciò premesso al solo fine di inquadrare il contesto giuridico di riferimento relativo al ricorso in esame, va comunque precisato che nel caso di specie non risulta oggetto di controversia la natura professionale delle patologie, posto che l' ha pienamente riconosciuto la derivazione causale CP_1 liquidando anche le relative prestazioni adeguate al grado stimato, né ha svolto contestazioni in merito in sede di costituzione in giudizio, mentre è controversa tra le parti l'entità delle conseguenze scaturite dal decorso ingravescente di dette malattie, in termini di maggiore lesione dell'integrità psico-fisica subita dal ricorrente a fronte del denunciato aggravamento.
Essendo in contestazione nella fattispecie la mera quantificazione della percentuale di inabilità permanente residuata a carico della parte ricorrente, è stata disposta ed effettuata consulenza medico legale volta ad accertare i postumi residuati alla stessa e a verificare l'idoneità dell'accertamento compiuto dall' . CP_2
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa in risposta al quesito Per_1 posto, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti,
e sulla base delle argomentazioni in esposte nell'elaborato peritale a cui si fa rinvio, ha riscontrato l'effettivo aggravamento dei postumi invalidanti per entrambe le patologie, evidenziando “l'evidenza strumentale, per quanto riguarda la spondilodiscoartrosi ad impegno funzionale, di segni di sofferenza neurogena a distribuzione L5-S1 bilateralmente prevalenti a sinistra;
sintomatologia progressivamente ingravescente a carico del rachide lombosacrale ed interessamento radicolare”, e relativamente alla tecnopatia gonartrosi ed artroprotesi sx, “la presenza della condropatia femoro-tibiale di alto grado con riassorbimento dell'osso sub-condrale e conseguente intervento di impianto di protesi al ginocchio destro (26.04.2023) con la
5 presenza, all'obiettività, di limitazione antalgico-funzionale dell'articolarità, bilateralmente.”
Per ciò che attiene alla valutazione dei postumi, la consulente ha evidenziato l'applicazione del codice 193 per la prima patologia, stimando i postumi nella misura del 7% dalla data di aggravamento, e l'applicazione delle voci 275 e 276 e 281 per la gonartrosi bilaterali, giungendo a complessivo 10%; ha poi compiuto una valutazione di unificazione complessiva, giungendo a riconoscere i postumi nella misura totale del 16%
a far data dalla domanda per aggravamento.
Le argomentazioni poste alla base della consulenza risultano dunque corrette e adeguate, così come illustrato il procedimento logico che ha condotto alla valutazione degli stessi all'interno della forbice edittale consentita dai Codici tabellari di riferimento e ad esse può farsi integralmente rinvio, considerato peraltro che le parti non hanno avanzato alcuna critica ulteriore in merito in sede di osservazioni e di discussione.
***
Per quanto esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto con l'accertamento che in conseguenza dell'aggravamento della malattia professionale riconosciuta è conseguita una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella riconosciuta dall'Istituto e che dunque i postumi di tale malattia si sono aggravati e sono stimabili, dalla data della denuncia di aggravamento, nella misura del 16%; per l'effetto va disposta la conseguente condanna dell' a liquidare, in favore della parte ricorrente CP_2 medesima, la rendita vitalizia come prevista dall'art. 13 comma 2 del d.lgs.
38/2000, in misura corrispondente a quanto accertato e con la predetta decorrenza, oltre accessori come per legge.
In virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda, considerando che la richiesta era volta al riconoscimento di un aggravamento stimato nel
32%, e della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate per la metà tra le parti, e per la restante metà vanno poste a
6 carico dell' soccombente in via principale, liquidata come in CP_2 dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da ricondursi allo scaglione tra € 5.200 ed € 26.000 in considerazione del valore della rendita riconosciuta), e della limitata complessità della stessa per cui vanno applicate le dovute riduzioni sui parametri medi.
Vanno invece poste integralmente e definitivamente a carico dell' CP_2 resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, in considerazione della soccombenza sul capo della domanda relativo all'effettiva sussistenza dell'aggravamento, non rilevato dall'istituto in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che in conseguenza dell'aggravamento delle malattie professionali denunciate e riconosciute (malattia professionale n. 508028836 del 12.06.2015 e malattia professionale n. 508028838 del 12.06.2015) è conseguita a una lesione permanente all'integrità psico-fisica Parte_1 pari al 16%, determinata secondo le tabelle di cui al D.M. 12.7.2000 all'esito dell'unificazione dei postumi di tutte le patologie accertate, con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 27.2.2020;
- per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] liquidare, in favore della parte ricorrente, la rendita vitalizia di cui all'art. 13
D.Lgs. 38/2000 nella misura corrispondente, oltre accessori come per legge e con la predetta decorrenza;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna, l'
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di
€ 2.000,00, oltre all'IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
7 - competenze di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a definitivo carico dell' . CP_2
Così deciso in Cassino il 26/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
8