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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2072/2025 V.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di separazione”, vertente tra:
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariateresa Petta;
C.F._2
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 concordemente dedotto che: a) con decreto di omologa n. 4297/2016 del 02.05.2016, emesso in seno al procedimento rubricato al n. 118/2016 R.G., l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi odierni istanti alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale resterà nell'esclusiva disponibilità della moglie, anche perché la stessa ne è proprietaria;
3. Parte_1
verserà a la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili entro il giorno dieci
[...] Parte_2 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, a titolo di mantenimento della stessa;
4.
Relativamente agli aspetti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro, e con reciproca soddisfazione, ogni rapporto di dare-avere, ed espressamente dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altro”; b) quanto all'assegno di mantenimento nella predetta sede riconosciuto in favore della , quest'ultima è diventata economicamente autonoma in quanto percettrice Pt_2 di pensione, mentre il subirà a breve una diminuzione delle proprie entrate in quanto in Parte_1 procinto di andare in pensione.
Tanto premesso, hanno richiesto la modifica dell'accordo di separazione testé trascritto, congiuntamente invocando la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente previsto in €
300,00 mensili in favore della Pt_2
1 Disposta la trasmissione degli atti, il p.m. in sede ha espresso parere favorevole il 24.11.2025.
2. Ritiene questo Collegio che la domanda con cui i coniugi istanti hanno concordemente invocato la modifica delle condizioni di separazione (già omologate dall'intestato Tribunale con decreto n.
4297/2016 del 02.05.2016) sia fondata e debba, pertanto, essere accolta giacché non contraria a norme imperative, motivo per cui - in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti - va disposta la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente previsto a carico del ed in favore Parte_1 della con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo Pt_2 del presente giudizio.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2072/2025 V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, prende atto dell'accordo con cui le parti - a parziale modifica delle condizioni di separazione precedentemente omologate da questo Tribunale - hanno convenuto per la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente previsto a carico del ed in Parte_1 favore della con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso Pt_2 introduttivo del presente giudizio.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2072/2025 V.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di separazione”, vertente tra:
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariateresa Petta;
C.F._2
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 concordemente dedotto che: a) con decreto di omologa n. 4297/2016 del 02.05.2016, emesso in seno al procedimento rubricato al n. 118/2016 R.G., l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi odierni istanti alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale resterà nell'esclusiva disponibilità della moglie, anche perché la stessa ne è proprietaria;
3. Parte_1
verserà a la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili entro il giorno dieci
[...] Parte_2 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, a titolo di mantenimento della stessa;
4.
Relativamente agli aspetti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro, e con reciproca soddisfazione, ogni rapporto di dare-avere, ed espressamente dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altro”; b) quanto all'assegno di mantenimento nella predetta sede riconosciuto in favore della , quest'ultima è diventata economicamente autonoma in quanto percettrice Pt_2 di pensione, mentre il subirà a breve una diminuzione delle proprie entrate in quanto in Parte_1 procinto di andare in pensione.
Tanto premesso, hanno richiesto la modifica dell'accordo di separazione testé trascritto, congiuntamente invocando la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente previsto in €
300,00 mensili in favore della Pt_2
1 Disposta la trasmissione degli atti, il p.m. in sede ha espresso parere favorevole il 24.11.2025.
2. Ritiene questo Collegio che la domanda con cui i coniugi istanti hanno concordemente invocato la modifica delle condizioni di separazione (già omologate dall'intestato Tribunale con decreto n.
4297/2016 del 02.05.2016) sia fondata e debba, pertanto, essere accolta giacché non contraria a norme imperative, motivo per cui - in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti - va disposta la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente previsto a carico del ed in favore Parte_1 della con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo Pt_2 del presente giudizio.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 2072/2025 V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, prende atto dell'accordo con cui le parti - a parziale modifica delle condizioni di separazione precedentemente omologate da questo Tribunale - hanno convenuto per la revoca dell'assegno di mantenimento originariamente previsto a carico del ed in Parte_1 favore della con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso Pt_2 introduttivo del presente giudizio.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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