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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
OC CH, EL
FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7074/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Di Associazione_1 Di AM - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1586/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9041403722-2020 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9041403722-2020 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9041403722-2020 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. TF9041403722/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno nei confronti dell'Resistente_1 Sant'DR di AM per l'anno d'imposta 2014, con recupero di IRES, IRAP e IVA per complessivi € 53.949, oltre interessi e sanzioni.
L'accertamento si fonda sulla ricostruzione induttiva del reddito d'impresa e del volume d'affari, basata su undici fatture emesse dall'associazione verso la Associazione_3 Onlus per prestazioni di servizio 118 (autisti e infermieri) presso postazioni di AM e Nocera Inferiore.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 1586/2024, ha accolto il ricorso dell'associazione, annullando l'atto e compensando le spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello per la riforma della decisione, deducendo:
- l'inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in sede contenziosa ai sensi degli artt. 32 DPR
600/73 e 51 DPR 633/72: i documenti (tabelle ANFFAS, attestazioni comunali, CCNL) non erano stati esibiti in sede amministrativa e sono stati introdotti tardivamente;
- l'errata qualificazione dell'attività come volontariato: le prestazioni fatturate non riguardano il trasporto malati ma la “messa a disposizione di personale” (autisti e infermieri) verso Associazione_3, con compensi forfetari parametrati alle ore di turnazione e alla qualifica, non alle spese effettive. D'altronde, la convenzione del 2012 prevede importi fissi (100 € per infermiere, 50 € per autista per 24 ore, più 250 € mensili per postazione), incompatibili con il concetto di rimborso spese e l'associazione è titolare di partita
IVA, non ha presentato dichiarazioni fiscali né modello EAS e non ha provato i requisiti di democraticità e trasparenza previsti dalla L. 266/91. L'iscrizione al registro regionale del volontariato non basta a qualificare l'ente come ONLUS ai fini fiscali e, ai sensi dell'art. 149 TUIR, l'ente perde la qualifica di non commerciale se svolge attività commerciale prevalente: le fatture per € 112.450 dimostrano attività remunerata;
- che è inapplicabile l'esenzione ex art. 10, DPR 633/72: le prestazioni non sono trasporto malati ma servizi resi a Associazione_3; le fatture non indicano il titolo di esenzione e sono state trattate contabilmente come “costi per servizi” da Associazione_3, confermando la natura imponibile;
- che la sentenza non ha considerato le contestazioni sull'indeterminatezza degli imponibili, l'assenza di prova dei rimborsi analitici, i prelievi in contanti dal conto dell'associazione, la mancata documentazione dei volontari.
Si è costituita l'associazione deducendo:
- l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità;
- la qualifica di ONLUS: l'associazione è iscritta al registro regionale del volontariato, condizione necessaria per le agevolazioni fiscali (art. 6 L. 266/91), svolge esclusivamente attività istituzionale
(servizio 118) (confermata da attestazioni comunali e convenzioni con Associazione_3 e ASL) e le somme percepite sono rimborsi spese, non corrispettivi: la convenzione e i prospetti di turnazione dimostrano la natura di rimborso;
- l'esenzione IVA: le prestazioni rientrano nell'art. 10, n. 15, DPR 633/72 (trasporto malati da parte di
ONLUS) ed è già stata riconosciuta l'esenzione per annualità analoghe (CTP Salerno 2019, CGT
Campania 2022).
- non opera la preclusione dell'art. 32 DPR 600/73 perché l'Ufficio non aveva richiesto espressamente i documenti;
inoltre, parte della documentazione era stata esibita in sede di adesione e l'art. 32 D.Lgs.
546/92 consente il deposito fino a 20 giorni prima dell'udienza;
- l'attività è svolta da volontari, con rimborsi parametrati alle spese vive e le fatture indicano operazioni esenti IVA e sono coerenti con la natura istituzionale del servizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile, avendo l'Ufficio chiaramente indicato tanto il petitum quanto la causa petendi fondante la sua richiesta, ma infondato.
A seguito di un controllo sull'attività di altra associazione, la Associazione_3 Onlus, l'Ufficio rilevava l'espletamento di servizi da parte della Resistente_1 S. DR di AM, odierna appellata, per un importo di € 112.450,00.
Sicché, in mancanza della documentazione chiesta (a causa di un denunciato furto), l'Agenzia ha ricostruito la contabilità della ricorrente, ricorrendo alle scritture contabili della Associazione_3 Onlus, la quale ha fornito undici fatture per l'anno 2014, l'estratto conto e la convenzione tra i due enti.
Ciò premesso, va ribadito che la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del
1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass. n. 26133 del 07/10/2024, Rv.
672605)
Tanto però, presuppone che la documentazione sia stata richiesta dall'Ufficio e, in concreto, non vi è prova che, per l'anno 2014, la documentazione prodotta dalla parte sia stata specificamente richiesta. E tanto impedisce l'operatività della sanzione indicata.
Nel merito, va premesso che la definizione di Ente non commerciale si ritrova nell'art. 73 comma 1, lett c) del Dpr n. 917 del 1986, che indica tre requisiti fondamentali: a) uno soggettivo: enti pubblici o privati diversi dalle società, b) uno territoriale: gli enti non commerciali mantengono nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale o amministrativa ovvero esercitano qui il loro oggetto principale;
c) uno economico: gli enti non commerciali non possono avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Sicché anche gli enti non commerciali possono svolgere attività commerciale e possono aprire la partita iva, purché non svolgano l'attività commerciale in modo esclusivo né in modo prevalente.
Ciò considerato, va ulteriormente rilevato come l'associazione ricorrente (riconosciuta formalmente come onlus) abbia svolto un attività di servizio destinata, sia pure per il tramite di altra associazione, al trasporto di malati nelle città di Nocera Inferiore e di AM. E lo abbia svolto in regime non commerciale, con conseguente applicabilità dell'esenzione indicata al comma 15 dell'art. 10 d.P.R. 633 del 1992 (che esonera dall'imposizione IVA le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS), sussistendone tutti i requisiti: a) il trasporto effettivo di malato o ferito attraverso un veicolo equipaggiato come ambulanza (sicché la sola messa a disposizione dell'ambulanza sola, senza trasporto, non consente l'esenzione); b) l'esecuzione da parte di impresa autorizzata o ONLUS. Ed in questi termini la risoluzione 114/E/2000 e la risoluzione 83/2006, che riconoscono l'esenzione solo per le prestazioni di trasporto sanitario reale: soccorso extraospedaliero — trasporto primario/secondario — trasferimento neonati a rischio — stazionamento in eventi.
Né può sostenersi che le prestazioni erogate da parte appellata alla Associazione_3 siano sostanzialmente riconducibili allo schema del “prestito di personale distaccato”. Parte appellata ha dato atto che, alla luce delle tabelle Anfass, un'attività svolta secondo i principi di economicità non avrebbe mai potuto effettuare il servizio alle condizioni economiche pattuite in Convenzione: le tariffe stabilite dalla Convenzione Associazione_3/Associazione_1 non sono neanche sufficienti a coprire i costi del servizio;
tanto permette logicamente di ritenere che il rimborso percepito, pur in funzione delle ore di turnazione e della qualifica dei volontari, non rappresenta il corrispettivo del servizio, ma il rimborso delle spese. D'altronde, il fine solidaristico può essere compatibile la previsione di un corrispettivo, purché non emerga, in tal modo, il perseguimento di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili (Cass. n. 18396 del 18/09/2015, Rv. 636522). Ai fini dell'applicazione del regime tributario di favore previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, infatti, non rileva la veste giuridica assunta dall'ente ma l'effettivo svolgimento di attività aventi natura solidaristica, quali la cessione di beni o la prestazioni di servizi riconducibili agli scopi associativi, effettuati verso corrispettivo nei confronti di soggetti svantaggiati o anche non svantaggiati, purché non si travalichi il limite del reperimento di fondi per finanziare l'attività solidaristica concretando un'attività avente fine di lucro (Cass. n. 9831 del 19/04/2017, Rv. 644094).
In ultimo, è appena il caso di rilevare come, sussistendo l'iscrizione nel registro, è onere dell'Ufficio dedurre, allegando le relative pattuizioni, l'assenza di democraticità.
L'appello deve essere, quindi, rigettato, ma la particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa spese del grado.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
OC CH, EL
FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7074/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Di Associazione_1 Di AM - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1586/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9041403722-2020 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9041403722-2020 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9041403722-2020 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. TF9041403722/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno nei confronti dell'Resistente_1 Sant'DR di AM per l'anno d'imposta 2014, con recupero di IRES, IRAP e IVA per complessivi € 53.949, oltre interessi e sanzioni.
L'accertamento si fonda sulla ricostruzione induttiva del reddito d'impresa e del volume d'affari, basata su undici fatture emesse dall'associazione verso la Associazione_3 Onlus per prestazioni di servizio 118 (autisti e infermieri) presso postazioni di AM e Nocera Inferiore.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 1586/2024, ha accolto il ricorso dell'associazione, annullando l'atto e compensando le spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello per la riforma della decisione, deducendo:
- l'inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in sede contenziosa ai sensi degli artt. 32 DPR
600/73 e 51 DPR 633/72: i documenti (tabelle ANFFAS, attestazioni comunali, CCNL) non erano stati esibiti in sede amministrativa e sono stati introdotti tardivamente;
- l'errata qualificazione dell'attività come volontariato: le prestazioni fatturate non riguardano il trasporto malati ma la “messa a disposizione di personale” (autisti e infermieri) verso Associazione_3, con compensi forfetari parametrati alle ore di turnazione e alla qualifica, non alle spese effettive. D'altronde, la convenzione del 2012 prevede importi fissi (100 € per infermiere, 50 € per autista per 24 ore, più 250 € mensili per postazione), incompatibili con il concetto di rimborso spese e l'associazione è titolare di partita
IVA, non ha presentato dichiarazioni fiscali né modello EAS e non ha provato i requisiti di democraticità e trasparenza previsti dalla L. 266/91. L'iscrizione al registro regionale del volontariato non basta a qualificare l'ente come ONLUS ai fini fiscali e, ai sensi dell'art. 149 TUIR, l'ente perde la qualifica di non commerciale se svolge attività commerciale prevalente: le fatture per € 112.450 dimostrano attività remunerata;
- che è inapplicabile l'esenzione ex art. 10, DPR 633/72: le prestazioni non sono trasporto malati ma servizi resi a Associazione_3; le fatture non indicano il titolo di esenzione e sono state trattate contabilmente come “costi per servizi” da Associazione_3, confermando la natura imponibile;
- che la sentenza non ha considerato le contestazioni sull'indeterminatezza degli imponibili, l'assenza di prova dei rimborsi analitici, i prelievi in contanti dal conto dell'associazione, la mancata documentazione dei volontari.
Si è costituita l'associazione deducendo:
- l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità;
- la qualifica di ONLUS: l'associazione è iscritta al registro regionale del volontariato, condizione necessaria per le agevolazioni fiscali (art. 6 L. 266/91), svolge esclusivamente attività istituzionale
(servizio 118) (confermata da attestazioni comunali e convenzioni con Associazione_3 e ASL) e le somme percepite sono rimborsi spese, non corrispettivi: la convenzione e i prospetti di turnazione dimostrano la natura di rimborso;
- l'esenzione IVA: le prestazioni rientrano nell'art. 10, n. 15, DPR 633/72 (trasporto malati da parte di
ONLUS) ed è già stata riconosciuta l'esenzione per annualità analoghe (CTP Salerno 2019, CGT
Campania 2022).
- non opera la preclusione dell'art. 32 DPR 600/73 perché l'Ufficio non aveva richiesto espressamente i documenti;
inoltre, parte della documentazione era stata esibita in sede di adesione e l'art. 32 D.Lgs.
546/92 consente il deposito fino a 20 giorni prima dell'udienza;
- l'attività è svolta da volontari, con rimborsi parametrati alle spese vive e le fatture indicano operazioni esenti IVA e sono coerenti con la natura istituzionale del servizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile, avendo l'Ufficio chiaramente indicato tanto il petitum quanto la causa petendi fondante la sua richiesta, ma infondato.
A seguito di un controllo sull'attività di altra associazione, la Associazione_3 Onlus, l'Ufficio rilevava l'espletamento di servizi da parte della Resistente_1 S. DR di AM, odierna appellata, per un importo di € 112.450,00.
Sicché, in mancanza della documentazione chiesta (a causa di un denunciato furto), l'Agenzia ha ricostruito la contabilità della ricorrente, ricorrendo alle scritture contabili della Associazione_3 Onlus, la quale ha fornito undici fatture per l'anno 2014, l'estratto conto e la convenzione tra i due enti.
Ciò premesso, va ribadito che la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del
1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass. n. 26133 del 07/10/2024, Rv.
672605)
Tanto però, presuppone che la documentazione sia stata richiesta dall'Ufficio e, in concreto, non vi è prova che, per l'anno 2014, la documentazione prodotta dalla parte sia stata specificamente richiesta. E tanto impedisce l'operatività della sanzione indicata.
Nel merito, va premesso che la definizione di Ente non commerciale si ritrova nell'art. 73 comma 1, lett c) del Dpr n. 917 del 1986, che indica tre requisiti fondamentali: a) uno soggettivo: enti pubblici o privati diversi dalle società, b) uno territoriale: gli enti non commerciali mantengono nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale o amministrativa ovvero esercitano qui il loro oggetto principale;
c) uno economico: gli enti non commerciali non possono avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Sicché anche gli enti non commerciali possono svolgere attività commerciale e possono aprire la partita iva, purché non svolgano l'attività commerciale in modo esclusivo né in modo prevalente.
Ciò considerato, va ulteriormente rilevato come l'associazione ricorrente (riconosciuta formalmente come onlus) abbia svolto un attività di servizio destinata, sia pure per il tramite di altra associazione, al trasporto di malati nelle città di Nocera Inferiore e di AM. E lo abbia svolto in regime non commerciale, con conseguente applicabilità dell'esenzione indicata al comma 15 dell'art. 10 d.P.R. 633 del 1992 (che esonera dall'imposizione IVA le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS), sussistendone tutti i requisiti: a) il trasporto effettivo di malato o ferito attraverso un veicolo equipaggiato come ambulanza (sicché la sola messa a disposizione dell'ambulanza sola, senza trasporto, non consente l'esenzione); b) l'esecuzione da parte di impresa autorizzata o ONLUS. Ed in questi termini la risoluzione 114/E/2000 e la risoluzione 83/2006, che riconoscono l'esenzione solo per le prestazioni di trasporto sanitario reale: soccorso extraospedaliero — trasporto primario/secondario — trasferimento neonati a rischio — stazionamento in eventi.
Né può sostenersi che le prestazioni erogate da parte appellata alla Associazione_3 siano sostanzialmente riconducibili allo schema del “prestito di personale distaccato”. Parte appellata ha dato atto che, alla luce delle tabelle Anfass, un'attività svolta secondo i principi di economicità non avrebbe mai potuto effettuare il servizio alle condizioni economiche pattuite in Convenzione: le tariffe stabilite dalla Convenzione Associazione_3/Associazione_1 non sono neanche sufficienti a coprire i costi del servizio;
tanto permette logicamente di ritenere che il rimborso percepito, pur in funzione delle ore di turnazione e della qualifica dei volontari, non rappresenta il corrispettivo del servizio, ma il rimborso delle spese. D'altronde, il fine solidaristico può essere compatibile la previsione di un corrispettivo, purché non emerga, in tal modo, il perseguimento di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili (Cass. n. 18396 del 18/09/2015, Rv. 636522). Ai fini dell'applicazione del regime tributario di favore previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, infatti, non rileva la veste giuridica assunta dall'ente ma l'effettivo svolgimento di attività aventi natura solidaristica, quali la cessione di beni o la prestazioni di servizi riconducibili agli scopi associativi, effettuati verso corrispettivo nei confronti di soggetti svantaggiati o anche non svantaggiati, purché non si travalichi il limite del reperimento di fondi per finanziare l'attività solidaristica concretando un'attività avente fine di lucro (Cass. n. 9831 del 19/04/2017, Rv. 644094).
In ultimo, è appena il caso di rilevare come, sussistendo l'iscrizione nel registro, è onere dell'Ufficio dedurre, allegando le relative pattuizioni, l'assenza di democraticità.
L'appello deve essere, quindi, rigettato, ma la particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa spese del grado.