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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90028131 72 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90028131 72 IVA-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90028131 72 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino ed all'ADER, la società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in base a n. 1 avviso di accertamento e due successive indimazioni di pagamento notificate in forza del medesimo avviso di accertamento (come dettagliatamente indicato in ricorso e nell'atto impugnato) relativi al medesimo anno d'imposta (2015) per l'importo complessivo di € 35.046,00, per omessi pagamenti di tributi (Ires, Iva, Irap) con sanzioni, interessi ed accessori di legge.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) inesistenza dell'obbligazione tributaria, atteso che la sentenza della CTP di Avellino n. 282/3/2021 depositata in data 16.3.21 aveva definito il giudizio instaurato dal ricorrente avverso l'avviso di accertamento dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesa la definizione in sede di mediazione della controversia;
-2) inesistenza del presupposto impositivo per l'erronea ed illegittima contestazione della deducibilità dei costi contenuta nell'avviso di accertamento in esame;
-3) difetto di motivazione con violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, attesa la mancata allegazione della sentenza oggetto dell'accordo raggiunto in mediazione;
-4) mancato adeguamento dell'Ufficio alla predetta sentenza nella determinazione delle somme iscritte al ruolo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato è stato legittimamente emesso.
Tale atto reca il richiamo all'avviso di accertamento emesso per l'anno 2025 ed a due successive intimazioni di pagamento emesse sulla base del medesimo atto.
Si tratta di atti conosciuti dal contribuente, in quanto a lui notificati nelle seguenti date: in data 28.12.19, in data 25.10.21 ed in data 27.5.22.
Si tratta evidentemente di una riscossione frazionata effettuata ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992.
Infatti, le risultanze istruttorie versate in atti dimostrano che la sentenza n. 4161/04/21 della CTP di Avellino sopra dettagliatamente indicata, da un lato, ha definito la causa cristallizzando l'accordo di mediazione, e, dall'altro lato, ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna ricorrente nella parte in cui non è stato raggiunto un accordo con l'Ufficio (cfr. copia della sentenza CTP AV n. 282/3/2021 in atti). Dunque, in perfetta adesione alla decisione contenuta nella sentenza, l'Ufficio ha intimato alal ricorrente il pagamento delle somme relative alla parte dell'avviso di accertamento per la quale il ricorso è stato rigettato.
La predetta sentenza, essendo oramai definitiva per mancata impugnazione, preclude l'esame del motivo di ricorso attinente alla legittimità dell'avviso di accertamento.
Quanto, infine, all'ultima intimazione di pagamento in ordine cronologico, meglio sopra indicata, va detto che essa ha ad oggetto somme iscritte al ruolo a seguito dell'inadempimento della ricorrente rispetto all'obbligo di versamento rateale delle somme cristallizzate nell'accordo di mediazione raggiunto con l'Ufficio in relazione all'avviso di accertamento.
Al riguardo, giova rilevare che nessuna eccezione e/o contestazione è stata sollevata dalla ricorrente circa l'inadempimento constestato dall'AdE resistente.
Infine, priva di pregio è la generica eccezione di difetto di motivazione , atteso che l'atto impugnato contiene la chiara e dettagliata indicazione degli atti presupposti. Non sussiste alcun obbligo di allegazione di atti, in forza dei quali le somme sono state iscritte al ruolo, se trattasi di atti entrati nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità della ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica su tale interpretazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente in tema di motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. ord. 5112/2025).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90028131 72 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90028131 72 IVA-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90028131 72 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino ed all'ADER, la società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in base a n. 1 avviso di accertamento e due successive indimazioni di pagamento notificate in forza del medesimo avviso di accertamento (come dettagliatamente indicato in ricorso e nell'atto impugnato) relativi al medesimo anno d'imposta (2015) per l'importo complessivo di € 35.046,00, per omessi pagamenti di tributi (Ires, Iva, Irap) con sanzioni, interessi ed accessori di legge.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) inesistenza dell'obbligazione tributaria, atteso che la sentenza della CTP di Avellino n. 282/3/2021 depositata in data 16.3.21 aveva definito il giudizio instaurato dal ricorrente avverso l'avviso di accertamento dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesa la definizione in sede di mediazione della controversia;
-2) inesistenza del presupposto impositivo per l'erronea ed illegittima contestazione della deducibilità dei costi contenuta nell'avviso di accertamento in esame;
-3) difetto di motivazione con violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, attesa la mancata allegazione della sentenza oggetto dell'accordo raggiunto in mediazione;
-4) mancato adeguamento dell'Ufficio alla predetta sentenza nella determinazione delle somme iscritte al ruolo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato è stato legittimamente emesso.
Tale atto reca il richiamo all'avviso di accertamento emesso per l'anno 2025 ed a due successive intimazioni di pagamento emesse sulla base del medesimo atto.
Si tratta di atti conosciuti dal contribuente, in quanto a lui notificati nelle seguenti date: in data 28.12.19, in data 25.10.21 ed in data 27.5.22.
Si tratta evidentemente di una riscossione frazionata effettuata ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992.
Infatti, le risultanze istruttorie versate in atti dimostrano che la sentenza n. 4161/04/21 della CTP di Avellino sopra dettagliatamente indicata, da un lato, ha definito la causa cristallizzando l'accordo di mediazione, e, dall'altro lato, ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna ricorrente nella parte in cui non è stato raggiunto un accordo con l'Ufficio (cfr. copia della sentenza CTP AV n. 282/3/2021 in atti). Dunque, in perfetta adesione alla decisione contenuta nella sentenza, l'Ufficio ha intimato alal ricorrente il pagamento delle somme relative alla parte dell'avviso di accertamento per la quale il ricorso è stato rigettato.
La predetta sentenza, essendo oramai definitiva per mancata impugnazione, preclude l'esame del motivo di ricorso attinente alla legittimità dell'avviso di accertamento.
Quanto, infine, all'ultima intimazione di pagamento in ordine cronologico, meglio sopra indicata, va detto che essa ha ad oggetto somme iscritte al ruolo a seguito dell'inadempimento della ricorrente rispetto all'obbligo di versamento rateale delle somme cristallizzate nell'accordo di mediazione raggiunto con l'Ufficio in relazione all'avviso di accertamento.
Al riguardo, giova rilevare che nessuna eccezione e/o contestazione è stata sollevata dalla ricorrente circa l'inadempimento constestato dall'AdE resistente.
Infine, priva di pregio è la generica eccezione di difetto di motivazione , atteso che l'atto impugnato contiene la chiara e dettagliata indicazione degli atti presupposti. Non sussiste alcun obbligo di allegazione di atti, in forza dei quali le somme sono state iscritte al ruolo, se trattasi di atti entrati nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità della ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica su tale interpretazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente in tema di motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. ord. 5112/2025).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.