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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 287/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B102912 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni appellante: Voglia codesta On.le Corte, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto: in via principale, annullare integralmente l'avviso di accertamento indicato in epigrafe per i motivi sopra esposti;
e in via subordinata, ridurre la pretesa impositiva e le sanzioni;
Vinte le spese e gli onorari, con IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Valore dichiarato ai fini CU € 27.715,00.
Conclusioni appellato: Si chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado voglia respingere l'atto di appello di controparte disponendo la conferma integrale della sentenza n. 805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova e dichiarando, per l'effetto, l'integrale legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dall'avviso di accertamento n. TL303B102912/2023 emesso per l'anno di imposta
2017, per IRES pari ad Euro 24.115 euro, IRAP pari ad euro 3.725 ed IVA pari ad Euro 22.105, per un recupero totale di imposte di 49.945 euro, oltre sanzioni ed interessi e così per complessivi euro 98.412,36.
L'Ufficio, dopo aver riscontrato che l'attività svolta dalla società non fosse quella dichiarata di “Commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria” bensì quella di commercio all'ingrosso di gioielleria, ha rideterminato il volume d'affari della società, recuperando a tassazione maggiori ricavi pari ad euro
100.476,73.
La contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, formulando motivi:
1. in via preliminare, la richiesta di produzione in giudizio della delega di firma in base alla quale è stato sottoscritto l'avviso di accertamento;
2. la violazione del contraddittorio ex art 5-ter d.lgs. 218/1997;
3. illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. 600/1973;
4. insussistenza del presupposto della grave incongruenza di cui all'art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993;
5. infondatezza nel merito della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando a vario titolo il ricorso della contribuente.
La Parte ha depositato memoria illustrativa.
Discussa la causa, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ha rigettato il ricorso con addebito di spese.
Successivamente la società ha iscritto appello presso questa Corte, contestando la sentenza di primo grado e formulando motivi:
-a) In via pregiudiziale: sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento: insiste sul fatto che le deleghe depositate da controparte non sono esaustive, atteso che citano integrazioni non prodotte.
-b) Violazione del contraddittorio ex art 5-ter d.lgs. 218/1997. Afferma che i primi giudici non hanno minimamente considerato la documentazione prodotta in vista dell'incontro in data 22.11.2023 in sede di contradditorio, non presa in considerazione dall'AdE in quella fase;
afferma che la documentazione era redatta secondo i criteri contabili dell'epoca (principio contabile OIC 34 in vigore dal 1° gennaio 2024 prevedevano il riporto delle componenti).
-c) Iillegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. 600/1973;
1. non sono state effettuate televendite, ma solo spot a 30 secondi;
2. vero che il maggiore cliente di Ricorrente_1 S.r.l. è la società con sede a Luogo_1 denominata
Società_1 S.r.l. esercente l'attività di commercio all'ingrosso di metalli preziosi, ma come si evince dalla visura camerale storica della Società_1 S.r.l. (all. 14 del ricorso di 1° grado) la stessa svolge anche l'attività di fonderia e come il suo amministratore ha confermato (con apposita dichiarazione (all. 15 del ricorso di 1° grado) le cessioni intervenute con la società ricorrente sono state tutte di rottami aurei, e non di “preziosi in ottimo/perfetto stato di qualità”. Tra l'altro, fatto non considerato dai primi giudici, l'acquisto di ORO USATO da parte di una FONDERIA come la Società_1 Metalli Preziosi S.r.l.
è in REVERSE CHARGE, per cui le dichiarazioni IVA della contribuente sono state erroneamente considerate.
3. Il fatto che la titolare signora Rappr_1 ha potuto risparmiare nella sua vita ben di più dei € 40.000 impiegati in data 29 giugno 2017 per finanziare la sua società è dimostrato dalla sua attività lavorativa, visto che ha lavorato per anni come lavoratrice dipendente part-time nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (come risulta dal suo estratto contributivo INPS (all. 17 del ricorso di 1° grado) e gode di pensione tedesca.
4.la situazione di residuo dei preziosi a fine anno ove è partitamente indicata l'“argenteria usata lotti n° 13”
e l'“oreficeria/gioielleria usata lotti n° 32” non è generica, ma redatta secondo i principi contabili vigenti nel
2017 e, allo stesso modo, è il principio contabile OIC 34 in vigore dal 1° gennaio 2024” a non richiedere un grado di specificità ulteriore fra i rottami di metalli preziosi (che la contribuente ha comunque preferito distinguere in auriferi e non auriferi)
-d) infondatezza nel merito della pretesa: La corretta qualificazione dell'attività esercitata non è quella di commercio all'ingrosso, che implicherebbe transazioni recanti l'acquisto di grandi volumi di prodotto (ossia una condizione che non si è mai verificata nel caso di specie, e risulta per tabulas della contabilità) e la successiva rivendita in altrettanti grandi volumi, ma più propriamente quella di “compro-oro”, che corrisponde esattamente all'attività esercitata dal negozio Ricorrente_1.
Si costituisce l'Ufficio, che -richiamando le difese di primo grado-insiste per la conferma della prima sentenza
La Società supporta poi le proprie tesi con memoria illustrativa, con la quale: evidenzia la non utilizzabilità dei documenti prodotti in secondo grado in tema di delega, considerato che è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, non munita di attestazione di conformità all'originale”; insiste sul fatto che l'avviso non motiva in ordine ai chiarimenti offerti dalla parte;
riafferma che la società non può essere considerata operatore all'ingrosso, atteso che svolge solo attività di "compro-oro": acquista preziosi usati da privati consumatori per poi cederli, come rottami destinati alla fusione, a operatori specializzati (per la maggior parte a Società_1); i margini di ricarico applicati alla vendita di rottami non possono essere gli stessi di quelli applicati alla vendita di gioielli finiti ad altro rivenditore.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
-A) Quanto alla pregiudiziale di cui al punto a): la stessa appare infondata. Al fine della verifica della validità della delega in base alla quale il funzionario D.R.E. ha sottoscritto il 14.12.23 l'atto impugnato, l'Ufficio ha prodotto in giudizio(1° grado) come allegato n. 5 la “Tabella A allegata alla Disposizione di Servizio n.
17/2023” del 3 aprile 2023 avente efficacia -evidenzia parte privata- fino mal 30.09.23. l'Ufficio ha prodotto in giudizio (1° grado) come allegato n. 3 alle controdeduzioni anche la “Disposizione di Servizio n. 54/2023” che dispone “La proroga fino al 31 marzo 2024 delle deleghe di firma in vigore, conferite con la disposizione di servizio n. 17/2023 e successivamente integrate con disposizioni di servizio 22/2023, 29/2023 e 44/2023”.
La società oppone che dette integrazioni (dalle quali risulta che nessuna integrazione ha riguardato la delega in oggetto) sono state depositate irritualmente solo in secondo grado e ne contesta la deducibilità. La Corte osserva che anche a prescindere dalle integrazioni, la produzione della Disposizione di Servizio n. 54 /2023 si palesa come sufficiente per avallare la validità della delega, atteso che dispone la proroga delle deleghe fino al 31.03.2024 e quindi il potere di firma del funzionario dr. Nominativo_2 sottoscrittore dell'avviso era sussistente.
-B) Quanto al motivo di cui al punto b), (Violazione del contraddittorio ex art 5-ter d.lgs. 218/1997) lo stesso appare infondato. La società deduce che i primi giudici (e i verbalizzanti) non hanno tenuto conto del fatto che dopo la proposta di adesione del 15.11.2023 essa ha prodotto nuovi documenti (conto 9.01.222 Ricavi
Vendite Usato e 9.01.000 Ricavi Vendite Italia, dai quali si poteva desumere che beni usati e rottami auriferi erano registrati separatamente, contrariamente a quanto in avviso). Di detta produzione l verbalizzanti hanno preso atto nel verbale del 22.11.23, ma contestualmente hanno preso atto anche del fatto che la società non aderiva alla proposta di cui al verbale 15.11.23. L'Ufficio richiama l'art. 5 ter comma 3 D. Lgs. 218/1997 per il quale -in caso di mancata adesione- l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio (nella fattispecie quello in data 15.11.2023); essendosi conclusa la proposta di adesione con il rifiuto, l'ulteriore documentazione è stata comunque esaminata e valutata in avviso, come risulta dalla lettura dello stesso.
La Corte osserva che tale procedura appare corretta.
insussistenza dei presupposti di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. 600/1973; illegittimità della pretesa) lo stesso appare infondato.
__Quanto alla effettuazione non di televendite, ma solo di passaggi pubblicitari di 30 secondi, la società produce e-mail 01.12.2023 di Società_2, che attesta l'effettuazione di spot di 30 secondi. Va rilevato, però, che in avviso (inciso non contestato in appello) viene riportato il contenuto della memoria di parte privata prodotta in data 07/09/2023, verbalizzato in sede di contraddittorio (verbale del 07/09/2023 prot. Nr.
210745/2023) ove si afferma che “la società effettuava televendite registrate e trasmesse presso la sede delle emittenti Società_2 e Società_5 e la merce venduta tramite televendita veniva affidata al servizio corriere “Società_3 spa” il quale consegnava la merce e saldava tramite bonifico bancario”; Il fatto che fossero trasmesse televendite sulle emittenti locali è altresì confermato dall'oggetto delle fatture passive emesse da diverse emittenti televisive (Società_2: fatture mensili aventi ad oggetto “Televendite mese agosto 2017/ mese luglio 2017/giugno 2017/maggio 2017 ecc…”; Società_6: fatture periodiche aventi ad oggetto
“Televendite della durata di 30 minuti sulla ns emittente Società_4 periodo dal…..dal….”; Società_5
“Televendite messa in onda da 30 minuti nei giorni lun-mar-mer-giov nel periodo dal …. al ….”; Società_7: fatture periodiche aventi ad oggetto “Televendite effettuate nel mese di….”). Televendite peraltro ampiamente pubblicizzate (tuttora) nel sito internet della società; tanto considerato, appare incongruente quanto affermato dalla società in e-mail 12/09/2023 in risposta a richiesta di chiarimenti da parte dei verbalizzanti (trascritta in avviso), laddove afferma che “nel 2017 la società ha effettuato pubblicità presso le emittenti in questione e non televendite”. Va detto che tale condotta non coerente posta in essere dalla parte rende impossibile la tracciabilità dell'iter della merce venduta tramite televendita con conseguente presumibile occultamento di ricavi e inattendibilità della contabilità.
__Quanto al fatto che la società Società_1 srl sia stata indubitabilmente il maggiore cliente della società accertata, l'Ufficio rileva che essa esercita commercio all'ingrosso di metalli preziosi;
la società accertata evidenzia come da visura camerale storica (prodotta) risulta che la Società_1 esercitasse anche attività di fonderia, per cui l'assunto dell'Ufficio secondo il quale le vendite sarebbero state all'ingrosso di preziosi non è fondato. Inoltre rileva come la Società_1 abbia emesso fatture in regime di reverse charge, tipico dell'acquisto di oro usato per fonderia. Pertanto, la contabilità non sarebbe da ritenere inattendibile e non ricorrerebbero i presupposti per per procedere ad accertamento analitico-induttivo ex art.39 c.1 lett.d
DPR 600/1973. Per contro, l'Ufficio rileva come lo svolgimento in prevalenza di attività di commercio all'ingrosso di preziosi, sia dimostrato dal fatto che principale cliente della società appellante è Società_1, la quale svolge attività di commercio all'ingrosso di gioielli e orologeria ed ha acquistato dalla società accertata per Euro 390.555,00 (a fronte di ricavi totali pari ad Euro 535.987,00). A ciò aggiunge che dal materiale fotografico della Società_1 risultano vendite di preziosi in ottimo stato e non rottami. La sproporzione è evidente. La contabilità che attesta un reddito societario di € 1.739,00 a fronte di ricavi dichiarati pari a
€ 535.989,00 non pare credibile.
__Quanto all'apporto (€ 40.000) alla società effettuato dalla signora Rappr_1 che non avrebbe giustificato, secondo l'Uffficio, la provenienza di tale somma, va osservato che il rilievo appare fondato;
ella -unica socia e legale rappresentante della società accertata- non ha presentato dichiarazioni e non risulta aver percepito redditi;
gli ultimi redditi dichiarati con Mod. 730, per € 4.423,00, risalgono all'anno di imposta 2006 dopodiché non risultano più presentate dichiarazioni. Parte privata afferma che la signora ha percepito rediti prima e pensione poi in conseguanza di lavoro prestato all'estero, ma non è stato prodotto alcun documento attestate l'ammontare dei risparmi della stessa, se non un documento in lingua tedesca, recante la data del 2011, attestante probabilmente l'esistenza di una pensione di non meglio specificata entità.
__Quanto alle percentuali di ricarico applicate dall'Ufficio, considerato che pressoché tutto il volumedi affari non è dato dalla vendita al dettaglio, correttamente l'Ufficio ha proceduto alla rielaborazione e ricalcolo dello studio di settore utilizzando il modello WM31U (che pare rispecchiare la reale attività della società accertata) che ha dato esito di non coerenza ivi compresa la percentuale di ricarico. Il ricarico applicato al costo del venduto della merce usata è stato applicato nella misura minima del 1,15%; il ricarico applicato al costo del venduto della merce nuova -ovviamente diverso rispetto alla merce usata- è stato individuato e calcolato nella media (2,465) tra il ricarico massimo, 3,78, ed il ricarico minimo, 1,15 contemplati nello studio di settore ricalcolato WM31U. Le percentuali applicate -contenute sostanzialmente nei minimi- sembrano appropriate.
-D) Tanto ritenuto e considerato, l'appello è infondato. La sentenza di primo grado va confermata. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza;
calcolate al minimo di scaglione di cui al D.M. 147/2022 vanno liquidate in € 2.796,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello; conferma la sentenza di primo grado;
condanna parte appellante alla rifusione delle spese all'appellato nella misura di € 2.796,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 287/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B102912 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni appellante: Voglia codesta On.le Corte, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto: in via principale, annullare integralmente l'avviso di accertamento indicato in epigrafe per i motivi sopra esposti;
e in via subordinata, ridurre la pretesa impositiva e le sanzioni;
Vinte le spese e gli onorari, con IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Valore dichiarato ai fini CU € 27.715,00.
Conclusioni appellato: Si chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado voglia respingere l'atto di appello di controparte disponendo la conferma integrale della sentenza n. 805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova e dichiarando, per l'effetto, l'integrale legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dall'avviso di accertamento n. TL303B102912/2023 emesso per l'anno di imposta
2017, per IRES pari ad Euro 24.115 euro, IRAP pari ad euro 3.725 ed IVA pari ad Euro 22.105, per un recupero totale di imposte di 49.945 euro, oltre sanzioni ed interessi e così per complessivi euro 98.412,36.
L'Ufficio, dopo aver riscontrato che l'attività svolta dalla società non fosse quella dichiarata di “Commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria” bensì quella di commercio all'ingrosso di gioielleria, ha rideterminato il volume d'affari della società, recuperando a tassazione maggiori ricavi pari ad euro
100.476,73.
La contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, formulando motivi:
1. in via preliminare, la richiesta di produzione in giudizio della delega di firma in base alla quale è stato sottoscritto l'avviso di accertamento;
2. la violazione del contraddittorio ex art 5-ter d.lgs. 218/1997;
3. illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. 600/1973;
4. insussistenza del presupposto della grave incongruenza di cui all'art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993;
5. infondatezza nel merito della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando a vario titolo il ricorso della contribuente.
La Parte ha depositato memoria illustrativa.
Discussa la causa, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ha rigettato il ricorso con addebito di spese.
Successivamente la società ha iscritto appello presso questa Corte, contestando la sentenza di primo grado e formulando motivi:
-a) In via pregiudiziale: sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento: insiste sul fatto che le deleghe depositate da controparte non sono esaustive, atteso che citano integrazioni non prodotte.
-b) Violazione del contraddittorio ex art 5-ter d.lgs. 218/1997. Afferma che i primi giudici non hanno minimamente considerato la documentazione prodotta in vista dell'incontro in data 22.11.2023 in sede di contradditorio, non presa in considerazione dall'AdE in quella fase;
afferma che la documentazione era redatta secondo i criteri contabili dell'epoca (principio contabile OIC 34 in vigore dal 1° gennaio 2024 prevedevano il riporto delle componenti).
-c) Iillegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. 600/1973;
1. non sono state effettuate televendite, ma solo spot a 30 secondi;
2. vero che il maggiore cliente di Ricorrente_1 S.r.l. è la società con sede a Luogo_1 denominata
Società_1 S.r.l. esercente l'attività di commercio all'ingrosso di metalli preziosi, ma come si evince dalla visura camerale storica della Società_1 S.r.l. (all. 14 del ricorso di 1° grado) la stessa svolge anche l'attività di fonderia e come il suo amministratore ha confermato (con apposita dichiarazione (all. 15 del ricorso di 1° grado) le cessioni intervenute con la società ricorrente sono state tutte di rottami aurei, e non di “preziosi in ottimo/perfetto stato di qualità”. Tra l'altro, fatto non considerato dai primi giudici, l'acquisto di ORO USATO da parte di una FONDERIA come la Società_1 Metalli Preziosi S.r.l.
è in REVERSE CHARGE, per cui le dichiarazioni IVA della contribuente sono state erroneamente considerate.
3. Il fatto che la titolare signora Rappr_1 ha potuto risparmiare nella sua vita ben di più dei € 40.000 impiegati in data 29 giugno 2017 per finanziare la sua società è dimostrato dalla sua attività lavorativa, visto che ha lavorato per anni come lavoratrice dipendente part-time nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (come risulta dal suo estratto contributivo INPS (all. 17 del ricorso di 1° grado) e gode di pensione tedesca.
4.la situazione di residuo dei preziosi a fine anno ove è partitamente indicata l'“argenteria usata lotti n° 13”
e l'“oreficeria/gioielleria usata lotti n° 32” non è generica, ma redatta secondo i principi contabili vigenti nel
2017 e, allo stesso modo, è il principio contabile OIC 34 in vigore dal 1° gennaio 2024” a non richiedere un grado di specificità ulteriore fra i rottami di metalli preziosi (che la contribuente ha comunque preferito distinguere in auriferi e non auriferi)
-d) infondatezza nel merito della pretesa: La corretta qualificazione dell'attività esercitata non è quella di commercio all'ingrosso, che implicherebbe transazioni recanti l'acquisto di grandi volumi di prodotto (ossia una condizione che non si è mai verificata nel caso di specie, e risulta per tabulas della contabilità) e la successiva rivendita in altrettanti grandi volumi, ma più propriamente quella di “compro-oro”, che corrisponde esattamente all'attività esercitata dal negozio Ricorrente_1.
Si costituisce l'Ufficio, che -richiamando le difese di primo grado-insiste per la conferma della prima sentenza
La Società supporta poi le proprie tesi con memoria illustrativa, con la quale: evidenzia la non utilizzabilità dei documenti prodotti in secondo grado in tema di delega, considerato che è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, non munita di attestazione di conformità all'originale”; insiste sul fatto che l'avviso non motiva in ordine ai chiarimenti offerti dalla parte;
riafferma che la società non può essere considerata operatore all'ingrosso, atteso che svolge solo attività di "compro-oro": acquista preziosi usati da privati consumatori per poi cederli, come rottami destinati alla fusione, a operatori specializzati (per la maggior parte a Società_1); i margini di ricarico applicati alla vendita di rottami non possono essere gli stessi di quelli applicati alla vendita di gioielli finiti ad altro rivenditore.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
-A) Quanto alla pregiudiziale di cui al punto a): la stessa appare infondata. Al fine della verifica della validità della delega in base alla quale il funzionario D.R.E. ha sottoscritto il 14.12.23 l'atto impugnato, l'Ufficio ha prodotto in giudizio(1° grado) come allegato n. 5 la “Tabella A allegata alla Disposizione di Servizio n.
17/2023” del 3 aprile 2023 avente efficacia -evidenzia parte privata- fino mal 30.09.23. l'Ufficio ha prodotto in giudizio (1° grado) come allegato n. 3 alle controdeduzioni anche la “Disposizione di Servizio n. 54/2023” che dispone “La proroga fino al 31 marzo 2024 delle deleghe di firma in vigore, conferite con la disposizione di servizio n. 17/2023 e successivamente integrate con disposizioni di servizio 22/2023, 29/2023 e 44/2023”.
La società oppone che dette integrazioni (dalle quali risulta che nessuna integrazione ha riguardato la delega in oggetto) sono state depositate irritualmente solo in secondo grado e ne contesta la deducibilità. La Corte osserva che anche a prescindere dalle integrazioni, la produzione della Disposizione di Servizio n. 54 /2023 si palesa come sufficiente per avallare la validità della delega, atteso che dispone la proroga delle deleghe fino al 31.03.2024 e quindi il potere di firma del funzionario dr. Nominativo_2 sottoscrittore dell'avviso era sussistente.
-B) Quanto al motivo di cui al punto b), (Violazione del contraddittorio ex art 5-ter d.lgs. 218/1997) lo stesso appare infondato. La società deduce che i primi giudici (e i verbalizzanti) non hanno tenuto conto del fatto che dopo la proposta di adesione del 15.11.2023 essa ha prodotto nuovi documenti (conto 9.01.222 Ricavi
Vendite Usato e 9.01.000 Ricavi Vendite Italia, dai quali si poteva desumere che beni usati e rottami auriferi erano registrati separatamente, contrariamente a quanto in avviso). Di detta produzione l verbalizzanti hanno preso atto nel verbale del 22.11.23, ma contestualmente hanno preso atto anche del fatto che la società non aderiva alla proposta di cui al verbale 15.11.23. L'Ufficio richiama l'art. 5 ter comma 3 D. Lgs. 218/1997 per il quale -in caso di mancata adesione- l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio (nella fattispecie quello in data 15.11.2023); essendosi conclusa la proposta di adesione con il rifiuto, l'ulteriore documentazione è stata comunque esaminata e valutata in avviso, come risulta dalla lettura dello stesso.
La Corte osserva che tale procedura appare corretta.
insussistenza dei presupposti di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. 600/1973; illegittimità della pretesa) lo stesso appare infondato.
__Quanto alla effettuazione non di televendite, ma solo di passaggi pubblicitari di 30 secondi, la società produce e-mail 01.12.2023 di Società_2, che attesta l'effettuazione di spot di 30 secondi. Va rilevato, però, che in avviso (inciso non contestato in appello) viene riportato il contenuto della memoria di parte privata prodotta in data 07/09/2023, verbalizzato in sede di contraddittorio (verbale del 07/09/2023 prot. Nr.
210745/2023) ove si afferma che “la società effettuava televendite registrate e trasmesse presso la sede delle emittenti Società_2 e Società_5 e la merce venduta tramite televendita veniva affidata al servizio corriere “Società_3 spa” il quale consegnava la merce e saldava tramite bonifico bancario”; Il fatto che fossero trasmesse televendite sulle emittenti locali è altresì confermato dall'oggetto delle fatture passive emesse da diverse emittenti televisive (Società_2: fatture mensili aventi ad oggetto “Televendite mese agosto 2017/ mese luglio 2017/giugno 2017/maggio 2017 ecc…”; Società_6: fatture periodiche aventi ad oggetto
“Televendite della durata di 30 minuti sulla ns emittente Società_4 periodo dal…..dal….”; Società_5
“Televendite messa in onda da 30 minuti nei giorni lun-mar-mer-giov nel periodo dal …. al ….”; Società_7: fatture periodiche aventi ad oggetto “Televendite effettuate nel mese di….”). Televendite peraltro ampiamente pubblicizzate (tuttora) nel sito internet della società; tanto considerato, appare incongruente quanto affermato dalla società in e-mail 12/09/2023 in risposta a richiesta di chiarimenti da parte dei verbalizzanti (trascritta in avviso), laddove afferma che “nel 2017 la società ha effettuato pubblicità presso le emittenti in questione e non televendite”. Va detto che tale condotta non coerente posta in essere dalla parte rende impossibile la tracciabilità dell'iter della merce venduta tramite televendita con conseguente presumibile occultamento di ricavi e inattendibilità della contabilità.
__Quanto al fatto che la società Società_1 srl sia stata indubitabilmente il maggiore cliente della società accertata, l'Ufficio rileva che essa esercita commercio all'ingrosso di metalli preziosi;
la società accertata evidenzia come da visura camerale storica (prodotta) risulta che la Società_1 esercitasse anche attività di fonderia, per cui l'assunto dell'Ufficio secondo il quale le vendite sarebbero state all'ingrosso di preziosi non è fondato. Inoltre rileva come la Società_1 abbia emesso fatture in regime di reverse charge, tipico dell'acquisto di oro usato per fonderia. Pertanto, la contabilità non sarebbe da ritenere inattendibile e non ricorrerebbero i presupposti per per procedere ad accertamento analitico-induttivo ex art.39 c.1 lett.d
DPR 600/1973. Per contro, l'Ufficio rileva come lo svolgimento in prevalenza di attività di commercio all'ingrosso di preziosi, sia dimostrato dal fatto che principale cliente della società appellante è Società_1, la quale svolge attività di commercio all'ingrosso di gioielli e orologeria ed ha acquistato dalla società accertata per Euro 390.555,00 (a fronte di ricavi totali pari ad Euro 535.987,00). A ciò aggiunge che dal materiale fotografico della Società_1 risultano vendite di preziosi in ottimo stato e non rottami. La sproporzione è evidente. La contabilità che attesta un reddito societario di € 1.739,00 a fronte di ricavi dichiarati pari a
€ 535.989,00 non pare credibile.
__Quanto all'apporto (€ 40.000) alla società effettuato dalla signora Rappr_1 che non avrebbe giustificato, secondo l'Uffficio, la provenienza di tale somma, va osservato che il rilievo appare fondato;
ella -unica socia e legale rappresentante della società accertata- non ha presentato dichiarazioni e non risulta aver percepito redditi;
gli ultimi redditi dichiarati con Mod. 730, per € 4.423,00, risalgono all'anno di imposta 2006 dopodiché non risultano più presentate dichiarazioni. Parte privata afferma che la signora ha percepito rediti prima e pensione poi in conseguanza di lavoro prestato all'estero, ma non è stato prodotto alcun documento attestate l'ammontare dei risparmi della stessa, se non un documento in lingua tedesca, recante la data del 2011, attestante probabilmente l'esistenza di una pensione di non meglio specificata entità.
__Quanto alle percentuali di ricarico applicate dall'Ufficio, considerato che pressoché tutto il volumedi affari non è dato dalla vendita al dettaglio, correttamente l'Ufficio ha proceduto alla rielaborazione e ricalcolo dello studio di settore utilizzando il modello WM31U (che pare rispecchiare la reale attività della società accertata) che ha dato esito di non coerenza ivi compresa la percentuale di ricarico. Il ricarico applicato al costo del venduto della merce usata è stato applicato nella misura minima del 1,15%; il ricarico applicato al costo del venduto della merce nuova -ovviamente diverso rispetto alla merce usata- è stato individuato e calcolato nella media (2,465) tra il ricarico massimo, 3,78, ed il ricarico minimo, 1,15 contemplati nello studio di settore ricalcolato WM31U. Le percentuali applicate -contenute sostanzialmente nei minimi- sembrano appropriate.
-D) Tanto ritenuto e considerato, l'appello è infondato. La sentenza di primo grado va confermata. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza;
calcolate al minimo di scaglione di cui al D.M. 147/2022 vanno liquidate in € 2.796,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello; conferma la sentenza di primo grado;
condanna parte appellante alla rifusione delle spese all'appellato nella misura di € 2.796,00 oltre accessori di legge ove dovuti.