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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/06/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3137 R.G. Anno 2022 Affari Civili Contenziosi, promosso da:
nata a [...] il [...], residente a San Marzano di San Giuseppe (TA) Parte_1 alla Via Vittorio Emanuele n. 87, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Montefusco 1/B presso e nello studio dell'Avv. Cataldo Picardi, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- attrice-
CONTRO
; Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: “Divisione di beni non caduti in successione”;
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 24.05.2022, la sig.ra conveniva innanzi all'adito Parte_1
Tribunale di Taranto il coniuge sig. , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_2 concordatario in data 16.07.2014 in Fragagnano (TA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, rappresentando di aver intrapreso procedimento di separazione giudiziale nei confronti delo stesso e che nell'ambito di tale procedimento il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva di separazione, passata in giudicato (sentenza n. 463/2020, pubblicata il 24.02.2020); che la casa coniugale è attualmente nella disponibilità del sig. , avendo lo stesso cambiato la CP_2 serratura della porta di ingresso al fine di impedire l'accesso alla moglie;
che il Tribunale investito della questione attinente all'assegnazione della casa coniugale, nulla ha disposto pur a fronte della richiesta di assegnazione formulata dalla sig.ra , tenuto conto dell'assenza dei figli e del fatto Pt_1 che l'unità immobiliare non fosse di proprietà degli ex coniugi, ma dagli stessi condotta in locazione.
Tanto premesso, l'attrice rilevava che gran parte dei beni di sua esclusiva proprietà sono rimasti nella disponibilità del;
che a nulla era valsa, infatti, la richiesta inoltrata a mezzo pec CP_2 dall'Avv. Picardi, con la quale si chiedeva la restituzione dei beni mobili di proprietà esclusiva della
, specificamente indicati alle pagg.
3-6 dell'atto di citazione), nonché la divisione dei beni Pt_1 mobili comuni, ovvero i mobili della camera da letto, i mobili della cucina, il frigorifero, la lavatrice, la macchina da cucire, il televisore Samsung a schermo piatto 32 pollici, un congelatore a pozzetto, un ipad e l'auto Fiat Bravo targata EG157ZS; che successivamente anche il tentativo di mediazione fissato presso l'organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Taranto in data
07.04.2021 non sortiva effetto positivo, in quanto la controparte non intendeva aderire;
CP che con successiva pec del 20.04.2021, il sig. , tramite il proprio legale avv. Schifone CP
Gianluca del foro di Brindisi, comunicava di essere disposto alla riconsegna dei soli beni indicati ai numeri 5 e 22 (servizi di posate in argento e abito da sposa), mentre in relazione ai restanti beni di esclusiva proprietà della di cui al detto elenco, ne contestava la proprietà in capo alla stessa, Pt_1 ritenendoli di sua esclusiva proprietà, per gli altri affermava di non averli mai visti in casa o che la ne fosse già in possesso, avendoli portati via dalla casa coniugale in altra occasione;
ancora, Pt_1 con riferimento ai predetti beni indicati in comproprietà, il contestava la addotta CP contitolarità, affermando la sua proprietà esclusiva.
Con riferimento ai beni elencati dal n. 1 al n. 29, la specificava esserne proprietaria esclusiva, Pt_1 essendo alcuni di essi stati donati dalla di lei madre, sig.ra diversi anni prima Persona_1 della celebrazione del matrimonio;
mentre con riferimento ai beni elencati dal n. 30 al n. 38, ne asseriva la contitolarità in quanto frutto di regali ricevuti dai coniugi o di acquisti effettuati successivamente al matrimonio con risorse comuni.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: 1) previo accertamento del diritto di proprietà esclusiva della sui beni mobili Parte_1 indicati in premessa (dal n. 1 al n. 29), dichiarare il tenuto alla restituzione Controparte_3 dei beni mobili in questione ed al risarcimento del danno procurato all'attrice per il mancato utilizzo, oltre rivalutazione ed interessi da quando è stata privata del possesso;
2) Limitatamente ai beni mobili in questione (dal n. 1 al n. 29) per cui si dovesse accertare che il convenuto non abbia più il possesso, o non siano rinvenuti in fase di ispezione giudiziale o ctu di stima, voglia il
Tribunale condannare, il al pagamento del corrispondente valore come sarà Controparte_3 stimato nel corso del processo ed al risarcimento dei danni connesso al tempo del mancato utilizzo da parte dell'attrice oltre a rivalutazioni e interessi di legge da quando è stata privata del possesso. 3) In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui l'attrice non dovesse raggiunge la prova della proprietà esclusiva di alcuni dei beni in questione (dal n. 1 al n. 29) ma della sola contitolarità, si domanda che il Tribunale, previa stima del loro valore a mezzo CTU, proceda allo scioglimento della comunione unitamente ai beni indicati dal n. 30 al n. 38. 4) Previo accertamento della contitolarità dei beni in elenco (dal n. 30 al n. 38), ordinare lo scioglimento della comunione dei predetti beni mobili con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante e conseguentemente procedere alla divisione dei beni in comproprietà. 5) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio considerando altresì l'ammissione della sig.ra al beneficio Pt_1 del gratuito patrocinio a spese dello stato.”.
Alla prima udienza del 13.10.2022, l'avv. Picardi rappresentava di non poter documentare il perfezionamento della notifica, non essendo pervenuta la cartolina CAD;
chiedeva pertanto il rinvio della comparizione, fatti salvi i diritti di prima udienza.
L'udienza dell'1.12.2022 veniva rinviata per i medesimi incombenti.
All'udienza del 02.02.2023 il P.I. disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto.
L'udienza del 06.07.2023 veniva rinviata per i medesimi incombenti.
All'udienza del 25.01.2024, il P.I., verificata la regolarità della notifica al convenuto CP
, ne dichiarava la contumacia, non essendosi lo stesso costituito nei termini di legge;
[...] concedeva altresì i termini richiesti da parte attrice di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
Con ordinanza del 15.05.2024, a scioglimento della riserva assunta a seguito della scadenza del termine per note scritte del 9.5.2024, ammetteva le prove orali e documentali richieste dall'attrice, rinviando la causa all'udienza del 20.06.2024 per l'esame dei testimoni.
A detta udienza venivano escusse in qualità di testimoni le sig.re , Persona_1 Testimone_1
e Tes_2
All'udienza del 26.09.2024 veniva escussa la teste sig.ra Tes_3
All'esito, l'avv. Picardi dichiarava di rinunciare all'ascolto dell'ultimo teste, sig. ; Testimone_4 insisteva nelle ulteriori richieste istruttorie, in particolare nell'ammissione di CTU estimativa al fine di accertare il valore dei beni oggetto di causa;
esponeva, altresì, di aver appreso informalmente che il aveva lasciato la casa coniugale, portando con sé tutti i beni per i quali è stato richiesto CP
l'accertamento della proprietà e lo scioglimento della comunione, oltre al risarcimento del danno per equivalente su altri.
Insisteva, infine, sulla richiesta di ispezione giudiziale ai sensi degli artt. 118 e 258, c.p.c., finalizzata ad accertare se detti beni sono ancora presenti presso l'immobile. A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza dell'08.10.2024, il P.I., ritenuto necessario accertare la effettiva attuale esistenza, l'allocazione e il valore dei beni mobili di cui si chiede la restituzione in natura o per equivalente mediante CTU, disponeva consulenza tecnica nominando il geom. ; pertanto, rinviava la causa all'udienza del 14.11.2024 Controparte_4 per il giuramento e la formulazione dei quesiti.
All'udienza del 14.11.2024, preso del giuramento telematico depositato dal CTU nominato, il P.I. formulava il seguente quesito: “accerti il CTU la effettiva attuale esistenza, l'allocazione e il valore dei beni mobili per cui è causa”; rinviava altresì la causa all'udienza del 10.04.2025 per il deposito della perizia.
Alla predetta udienza, il difensore di parte attrice, a tanto autorizzato dal giudice, precisava le proprie conclusioni (che qui si riportano integralmente: preso atto del deposito della relazione peritale definitiva con cui si risponde alle osservazioni di parte, precisazione delle conclusioni riportandosi a quelle rassegnate sin dall'atto introduttivo del giudizio alle quali si riporta integralmente chiedendo la condanna del al pagamento della somma di Controparte_3
€11700 oltre rivalutazione ed interessi al soddisfo) e il P.I. riservava la decisione con concessione alla parte attrice di termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Il merito della controversia.
La attrice agisce nei confronti del coniuge separato sig. avanzando una Controparte_3 duplice domande;
per un verso agisce infatti al fine di ottenere la restituzione, in natura ovvero per equivalente, dei beni che assume di sua esclusiva proprietà, in quanto acquistati prima del matrimonio o comunque oggetto di regalie effettuate in favore della stessa dalla madre sig.ra per altro verso chiede di procedersi alla divisione dei beni comuni. Persona_1
Quanto a questi ultimi, si tratta di parte della mobilia che arredava la casa coniugale, di alcuni elettrodomestici e dell'autovettura Fiat Bravo targata EG157ZS.
I testimoni esaminati nel corso del giudizio, pur essendo legate da stretti vincoli di parentela con la attrice, essendone genitrice, sorelle e zia materna, hanno tuttavia reso deposizioni attendibili e veritiere in ordine all'acquisto da parte della famiglia di origine del corredo della stessa, dell'abito da sposa e di mobilia, nonché del successivo acquisto da parte dei coniugi durante il matrimonio di ulteriori mobili e elettrodomestici, che si trovavano ancora nella casa coniugale nel momento in cui il convenuto sig. aveva inaspettatamente cambiato la serratura della porta Controparte_1 di ingresso, impedendo da quel momento alla moglie di accedervi, e infine che nonostante le richieste della stessa non aveva inteso restituirle alcunché.
La teste , madre della attrice, esaminata all'udienza del 20.06.2024, premesso di Persona_1 riconoscere la lettera di incarico datata 16.02.2018 conferito dalla sig.ra , nonché Parte_2 la relazione, unitamente alle foto e tavole allegate, ha confermato la circostanza n. 1 della seconda memoria istruttoria di parte attrice del 22.03.2024 (che si riporta: vero che i beni indicati dell'elenco in narrativa e precisamente quelli dal n. 1 al numero 29 sono di proprietà esclusiva della CP_5
ed acquistati anni prima del matrimonio) ed ha aggiunto che i beni elencati dal n. 1 al n. 29
[...] del quesito erano stati da lei stessa acquistati e donati alla figlia in data antecedente alla Parte_1 celebrazione del matrimonio con , circa un anno prima;
che l'abito nunziale Controparte_3 era costato circa 6.000,00 euro;
di avere acquistato anche il mobilio del soggiorno per un prezzo di circa 1.500,00 euro;
ha confermato inoltre la circostanza di cui al n. 2 della seconda memoria istruttoria di parte attrice del 22.03.2024 (che qui si riporta: vero che i beni indicati dell'elenco in narrativa e precisamente quelli dal n. 1 al numero 29, in epoca antecedente il matrimonio dei sig.ri
e si trovavano presso l'abitazione dei genitori della e Pt_1 CP Parte_1 successivamente al matrimonio presso la casa coniugale delle parti in causa), precisando che inizialmente i beni di cui all'elenco esaminato erano ricoverati nel garage della famiglia e che successivamente furono portati a casa degli sposi;
ha quindi confermato la circostanza n. 3 della seconda memoria istruttoria di parte attrice del 22.03.2024 (vero che i beni indicati dell'elenco in narrativa e precisamente quelli dal n. 30 al numero 38 sono di proprietà comune dei sig.ri Pt_1
e per essere stati acquistati con denaro comune. In caso di risposta
[...] Controparte_3 affermativa riferisca il teste sulle circostanze del loro acquisto) e ha aggiunto che i beni elencati erano stati acquistati da e dopo il matrimonio;
quanto alla Parte_1 Controparte_3 circostanza n. 4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice del 22.03.2024 (vero che i beni indicati dell'elenco in narrativa e precisamente quelli dal n. 1 al numero 37 successivamente al matrimonio si trovano nella casa coniugale sita in Via Vittorio Emanuele 150 in San Marzano di
San Giuseppe), nel confermarla ha precisato che l'auto riportata al n. 38 dell'elenco è nell'esclusiva disponibilità del ; ha confermato anche la circostanza n. 5 della seconda CP memoria istruttoria di parte attrice del 22.03.2024 (Vero che il , nel mese di Controparte_1 gennaio del 2019, ha impedito alla di far ritorno nella casa coniugale sostituendo Parte_1 arbitrariamente la serratura e trattenendo con sé tutti i beni indicati in elenco dal n. 1 al 38 rifiutandosi di restituirli) ed ha specificato che quando la figlia ancora conviveva con il marito, questi non le dava neanche da mangiare e che la stessa era costretta ad andare a casa dei genitori per consumare i pasti, che in molte occasioni i genitori l'avevano accompagnata a casa, assicurandosi che entrasse in casa in sicurezza;
che ciò era avvenuto anche a gennaio 2019, allorché insieme al marito aveva accompagnato la figlia a casa e notato che la stessa non riusciva ad Pt_1 aprire la porta di casa con le chiavi in suo possesso, in quanto la serratura era stata cambiata dal marito e che tutti i beni di proprietà della figlia erano rimasti all'interno dell'immobile; che il giorno seguente l'attrice unitamente al proprio marito, padre della attrice, si erano recati dai
Carabinieri per denunciare l'accaduto.
Alla medesima udienza è stata esaminata la teste , sorella di e Testimone_1 Persona_1 quindi zia della attrice, la quale ha confermato le dichiarazioni della prima, precisando che i beni dal n. 1) al n. 29 dell'elenco erano stati acquistati da per la figlia prima del Persona_1 matrimonio, mentre i beni dal n. 30) al n. 38) erano stati acquistati dai coniugi durante il matrimonio e che tutti i beni descritti, ad eccezione dell'autovettura, si trovavano nell'abitazione coniugale, da ella frequentata con assiduità, e che vi erano rimasti quanto il aveva CP cambiato la serratura della parte di ingresso dell'immobile, impedendo alla moglie di farvi ritorno e che nulla era stato dallo stesso restituito.
La teste sorella della attrice, ha confermato tutte le circostanze capitolate in ordine Tes_2 all'acquisto dei beni per cui è causa, alla loro esistenza presso la casa coniugale nel momento in cui il aveva cambiato la serratura, impedendo alla moglie di farvi rientro. CP
All'udienza del 26.9.2024 è stata esaminata la teste altra sorella dell'attrice, la quale Tes_3 nel confermare le circostanze di prova ammesse, ha dichiarato che i beni dal n. 1) al n. 29 dell'elenco in atti erano stati acquistati da per la figlia prima del matrimonio, Persona_1 Pt_1 costituendo il suo corredo, mentre i beni dal n. 30) al n. 38) erano stati acquistati dai coniugi durante il matrimonio e che comunque tutti i beni si trovavano nell'abitazione coniugale al momento della cessazione della convivenza.
Sulla scorta di tali dichiarazioni, può reputarsi accertato che i beni per cui è causa, ad eccezione evidentemente dell'autovettura, fossero effettivamente presenti nell'abitazione coniugale al momento della cessazione della convivenza e che non siano stati mai restituiti alla attrice.
La ricostruzione della vicenda offerta dalla attrice ha peraltro trovato riscontro oltre che nelle deposizioni testimoniali, anche nella sentenza definitiva di separazione (sentenza n. 1640/2020 del
6.6.2024), ove nell'addebitare la separazione al si è ritenuto “provato il Controparte_1 comportamento minaccioso ed arbitrario posto in essere dal nei confronti della predetta CP con particolare riguardo all'episodio in cui quest'ultimo aveva cambiato la serratura di casa impedendo alla ricorrente di farvi rientro, circostanza confermata non solo dagli stessi testi di parte resistente ma anche a mezzo della denuncia- querela presentata dalla in data 19 01 Pt_1
2019 , da cui scaturiva il procedimento penale RGNR 1112/2019 conclusosi con decreto penale di condanna n. 2370-2019 in danno del , emesso dal Gip presso il Tribunale di Taranto per CP
i reati di cui agli art. 392 c.p. e 81 – 612 c.p”.
In definitiva, l'istruttoria documentale e orale espletata consente di affermare che al momento della cessazione della convivenza, determinata dal comportamento illegittimo e finanche illecito del marito, che aveva sostituito la serratura della porta di ingresso dell'abitazione familiare, impedendo alla moglie di accedervi e di rientrate in possesso dei propri effetti personali e dei beni di sua esclusiva proprietà, nonché appropriandosi di quelli comuni acquistati in costanza di matrimonio.
Tanto premesso, al fine di esaminare le domande di restituzione e di scioglimento della comunione formulate dalla attrice, occorre effettuare una preliminare distinzione tra:
-i beni personali dei coniugi in senso stretto di cui all'art. 179, co. 2 lett. c), ovvero gli effetti personali, ad esempio vestiario e altri oggetti di uso strettamente personale e loro accessori, rispetto ai quali è pacifico il diritto della ad ottenere la restituzione dal marito già all'atto della Pt_1 separazione (il giudice delegato all'esito dell'udienza di prima comparizione dei coniugi autorizza di norma la parte che non ha la disponibilità della casa coniugale a ritirare i propri effetti personali);
-i beni personali, in quanto di esclusiva proprietà di uno dei coniugi, tra i quali i beni di cui era proprietario prima del matrimonio indicati all'art. 179, co. 1 lett. a); devono ritenersi ricompresi in tale categoria quelli tradizionalmente facenti parte del c.d. corredo della sposa, ovvero la dotazione di biancheria e accessori per la casa acquistati da uno di essi o ricevuti in dono dalla famiglia di origine prima del matrimonio, rispetto ai quali deve trovare applicazione il regime patrimoniale prescelto dalla coppia, nella fattispecie la separazione dei beni;
-i beni acquistati in costanza di matrimonio che, stante la vigenza tra le parti del regime di separazione dei beni, si presumono di proprietà indivisa di entrambi i coniugi, se nessuno dei coniugi può di mostrane la proprietà esclusiva, che può essere provata con ogni mezzo, secondo la chiara disposizione dell'art. 219 c.c.
-infine, i beni immobili e mobili registrati intestati a uno dei coniugi, la cui proprietà, salvo i casi di intestazione fittizia, che restano in capo al formale intestatario.
Quanto a questi ultimi, il regime di separazione personale dei beni adottato dalle parti comporta che il bene mobile registrato, nel caso di specie l'autovettura Fiat Bravo targata EG157ZS, intestata in via esclusiva al sig. (come risulta dalla visura PRA depositata in data Controparte_1
24.03.2025), non possa - salva l'ipotesi della simulazione, da provarsi mediante la produzione della controdichiarazione - essere ritenuto di proprietà comune, in quanto dalla scelta operata dai coniugi del regime patrimoniale deriva che i beni immobili e mobili registrati, quale appunto l'autovettura intestata a uno dei coniugi, restino di proprietà del coniuge intestatario anche in caso di scioglimento della comunione per effetto della separazione personale.
Nella vigenza del regime di separazione dei beni, ogni coniuge mantiene, infatti, la proprietà esclusiva dei beni acquistati a proprio nome durante il matrimonio e la domanda di divisione che abbia ad oggetto tali beni non può trovare accoglimento, diversamente che per i beni in comproprietà, soggetti al regime di comunione semplice. Quanto ai beni facenti parte del c.d. corredo della sposa, ovvero degli oggetti e del vestiario che la sposa porta con sé al momento del matrimonio, si ribadisce che si tratta di beni personali, donati alla stessa dalla propria famiglia di origine e spesso acquistati nel corso del tempo indipendentemente dalla previsione delle nozze imminenti, con l'effetto che restano di proprietà della stessa (come anche del marito, nel caso in cui lo stesso sia dotato di corredo personale o di biancheria della casa al momento della celebrazione del matrimonio) anche in caso di scioglimento della comunione per effetto della separazione personale dei coniugi.
Non è superfluo rammentare invero che ai sensi dell'art. 191 codice civile “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.” e che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato.
Nella specie è incontestabile che tale presupposto si sia verificato, essendo intervenuta è sentenza parziale di separazione (sentenza 463/2020), già prima della proposizione della domanda di restituzione e scioglimento della comunione, con la conseguenza che non sussiste nella fattispecie alcun impedimento alla procedibilità della domanda.
Non è superfluo ribadire che la dimostrazione del diritto di proprietà in regime di separazione dei beni richiede la prova di chi abbia acquistato i beni, che può essere fornita con ogni mezzo (art. 219
c.c.), ad esempio attraverso la produzione degli scontrini di acquisto ovvero delle fatture, ma anche attraverso la prova testimoniale, ovvero sulla scorta di elementi presuntivi, e inoltre che il giudice, in mancanza di prova di pagamento, possa statuire sulla stima beni in maniera equitativa, a meno che non si tratti di beni di particolare valore, quali, a titolo esemplificativo, dipinti o oggetti d'arte di particolare pregio.
Tanto premesso, nella fattispecie si è ritenuto di accertare a mezzo di CTU sia l'attuale allocazione dei beni rivendicati dalla attrice, sia il loro valore.
La relazione di consulenza a firma del Geom. , depositata in data 09.04.2025, Controparte_4 ha in effetti fornito utili elementi di valutazione al fine della delibazione delle varie domande formulate dalla attrice.
Quanto alla attuale esistenza e allocazione dei beni, si rileva che nell'espletamento dell'incarico conferito il CTU si è recato in data 21.01.2025, alle ore 15:00, in Taranto (TA) presso il luogo di residenza delle parti prima della separazione al fine di verificare direttamente l'esistenza dei beni oggetto della presente causa, dando atto che giunto in San Marzano di san Giuseppe, alla Via
Vittorio Emanuele 87, piano terra, ha constatato che l'immobile già adibito a casa coniugale delle parti è attualmente occupato dalla sig.ra la quale dichiarava di essere la Parte_3 nuova conduttrice dell'immobile e di averlo ricevuto non ammobiliato.
Le dichiarazioni dei testimoni, in precedenza richiamate, unitamente all'accertamento espletato dal
CTU Geom. , consentono di ritenere provata l'esistenza dei beni mobili al momento della CP_4 separazione, la loro allocazione presso la casa coniugale, il cui accesso era precluso alla attrice a causa della condotta illegittima del marito e infine, in mancanza di elementi di segno contrario, che gli stessi siano stati asportati dal convenuto, che ne aveva l'esclusiva disponibilità.
Poiché i beni personali di proprietà esclusiva della attrice non sono stati rinvenuti e dagli elementi istruttori acquisiti in corso di causa può ragionevolmente affermarsi che degli stessi il convenuto si sia appropriato, ricorre il diritto della di vedersi riconosciuto il diritto a percepirne il relativo Pt_1 valore al momento della cessazione della convivenza coniugale.
Esaminando partitamente i beni di proprietà esclusiva della attrice in quanto donati prima del matrimonio, tra cui quelli costituenti il c.d. corredo della sposa nonché quelli strettamente personali, nei termini in precedenza specificati, possono condividersi, in quanto derivate da un corretto procedimento metodologico, le valutazioni in merito operate dal CTU, salva la riduzione in via equitativa di alcuni beni, dato che trattasi in ogni caso di capi di abbigliamento, biancheria, mobilia e complementi di arredo non nuovi:
1. Pentole a 8 pezzi in acciaio con relativi coperchi (manici in acciaio), marca Bavaria, regalate dalla anni prima del matrimonio per il corredo per un valore di circa € Persona_1
200/300,00, sono state stimate dal CTU in 80 euro;
2. Servizio di bicchieri 12 (acqua) +12 (vino) in cristallo + 12 (spumante) in cristallo + 12 (dessert), marca . regalate dalla anni prima del matrimonio per il Controparte_6 Persona_1 corredo per un valore di circa € 320,00, stimato dal CTU 186,58 euro;
3. N. 6 Servizi di bicchieri in vetro (sia trasparente che colorati) da 12 completi da vino (a calice) e acqua, marca Tognana del valore di circa € 216,00, stimati dal CTU in € 172,50;
4. Servizio da 12 di bicchieri di liquore in cristallo marca . regalate dalla Controparte_6
anni prima del matrimonio per il corredo di circa € 80,00, stimato dal CTU in € Persona_1
41,40;
5. Servizio d'argento di posate 24 pezzi marca Bavaria, regalate dalla anni prima Persona_1 del matrimonio per il corredo per un valore di circa € 500,00, stimato dal CTU in € 40,00; 6. N. 3 Completo letto matrimoniale colore bianco + 2 copriletto in cotone ricamato colore rosa antico stile veneziano regalate dalla anni prima del matrimonio per il corredo per Persona_1 un valore di circa € 1500,00, stimabili in € 1.000,00;
7. quattro piumoni matrimoniali, regalate dalla anni prima del matrimonio per il Persona_1 corredo per un valore di circa € 200,00, stimabili in € 127,56;
8. Dieci completi da letto in cotone, regalate dalla anni prima del matrimonio per Persona_1 il corredo per un valore di circa € 700,00, stimati dal CTU in € 374,95;
9. 8 tovaglie rettangolari a intaglio da 12 per un valore di circa € 700,00, stimate dal CTU in €
480,00.
10. 10 tovaglie in cotone da 6, regalate dalla anni prima del matrimonio per il Persona_1 corredo, stimate dal CTU in € 95,40;
11. 10 tovaglie in cotone da 12 regalate dalla anni prima del matrimonio per il Persona_1 corredo, stimate dal CTU in € 218,45.
12. 3 pacchi completi da bagno a intaglio di lino regalate dalla anni prima del Persona_1 matrimonio per il corredo pe un valore di circa 300,00, stimabili in € 89,70;
13. Varie asciugamani in spugna regalate dalla anni prima del matrimonio per il Persona_1 corredo per un valore di circa € 100,00, stimate dal CTU in € 91,60;
14. Un giubbotto marca IC scuro trapuntato, taglia S, stimate dal CTU in € 200,00 in quanto usato;
15. 10 pigiami completi con vestaglia e camicie da notte e pantofole marca Serenella e Farfallina, regalate dalla anni prima del matrimonio per il corredo, stimati dal CTU in € Persona_1
200,00;
16. Servizio di piatti da 12 completo in cristallo trasparente, marca . Controparte_6 regalate dalla anni prima del matrimonio per il corredo, stimato dal CTU in € Persona_1
500,00;
17. 2 servizi di piatti completi da 12 marca GN (uno bianco e il secondo di vario colore) regalate dalla anni prima del matrimonio per il corredo, stimati dal CTU in € Persona_1
151,09;
18. Macchina del caffè GA KA (a chiazze bianche e nere), stimata in € 35,00;
19. Servizio da 12 tazzine da caffè completo + zuccheriera, più due tazze cappuccino con relativo piattino marca in ceramica bianca con scritta rossa, regalate dalla anni Pt_4 Persona_1 prima del matrimonio per il corredo, stimato dal CTU in € 132,00;
20. Robot aspirapolvere marca ED regalato prima del matrimonio dal (sorella) in Persona_2 data antecedente il matrimonio, stimato dal CTU in € 115,00. 21. N. 3 paia di scarpe da ginnastica numero 37 di cui due paia marca Air max di cui un paio color rosa e bianco l'altro bianco, ed un paio marca Nike color bianco, stimate dal CTU in € 225,00;
22. Abito da sposa, acquistato presso il negozio “Sposa Bella” di San Giorgio Jonico dai genitori dell'attrice, modello principesco, colore bianco e brillantinato, con sette metri di coda. Prezzo 6000
€ con scarpe colore bianco con pizzo regalate dai genitori al prezzo di € 150,00, stimati in € 800,00;
23. Secondo abito utilizzato il giorno del matrimonio in pizzo bianco, regalate dalla Per_1
stimano in € 350;
[...]
24. Set per l'estetica/trucchi, quantificato in € 100,00;
25. Mobili soggiorno (parete attrezzata, tavolo e quattro sedie) regalate dalla Persona_1
l'anno prima del matrimonio, Del valore di € 1500,00, stimabili in € 1.000,00;
26. Vetrinetta / madia, (in legno dorato e vetro) 150 cm circa donata dalla in data Persona_1 antecedente il matrimonio, stimata in € 800,00;
27. (con un lettino, armadio a quattro ante, cassettiera), stimati in € 430,00; Controparte_7
28. Servizio da 12 di bicchieri bassi con manico (classici per Vodka) di liquore in cristallo trasparente in cristalleria italiana, stimati in € 30,00;
29. Due cuscini da letto (guanciali) di lana merinos color beige regalate dalla anni Persona_1 prima del matrimonio per il corredo, stimati in € 110,00.
Il convenuto va, pertanto, condannato alla restituzione di tali beni in favore della , che Parte_1 ne è esclusiva proprietaria, e in caso contrario al pagamento in favore della attrice del relativo valore, che ammonta complessivamente ad € 8.176,23, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla domanda di scioglimento dei beni acquistati dai coniugi in costanza di convivenza matrimoniale, rinviando a quanto sopra osservato in relazione all'autovettura, è stato accertato per mezzo della prova testimoniale che tali beni furono acquistati da entrambi i coniugi in costanza di convivenza matrimoniale, che erano presenti presso la casa coniugale al momento della cessazione della convivenza e che sono rimasti nella esclusiva disponibilità del convenuto.
In assenza di qualsiasi elemento utile a provarne la proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 219 c.c., se ne ritiene accertata la proprietà comune indivisa.
Si tratta dei seguenti beni:
30 e 31. Mobili della camera da letto, stimati in € 3.000,00.
32. , stimato tenuto conto di un deprezzamento d'uso, in € 182,00; CP_8
33. Lavatrice Indesit 8 kg stimata in € 150,00;
34. Macchina da cucire il cui valore è stato stimato in € 100,00;
35. Televisore piatto Samsung 32 pollici stimato al valore deprezzato per l'uso pari a € 95,00. 36. Congelatore a pozzetto stimato al valore deprezzato per l'uso pari a € 100,00.
37. iPad del valore stimato pari a € 150,00.
Rispetto a tali beni, che non sono stati reperiti dal CTU nel luogo ove si trovavano, ovvero all'interno dell'immobile adibito a casa familiare, non può evidentemente procedersi alla divisione in natura, pertanto il sig. , che ne aveva la disponibilità esclusiva, è tenuto a rimborsarne il CP valore alla moglie separata nella misura della metà.
Per l'effetto, il dovrà a tale titolo versare all'attrice l'importo di € 1.888,00 (3.777,00/2), CP oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo pagamento.
3. Le spese.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del convenuto in applicazione del principio generale della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dell'Erario dello Stato, atteso che l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto - Prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa S. D'Errico, definitivamente decidendo sulla domanda, statuisce quanto segue;
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
2) accerta e dichiara la proprietà esclusiva in capo alla attrice sig.ra nata a Parte_1
Grottaglie il 27.05.1993, dei beni mobili di cui ai nn. da 1) a 29) della motivazione;
3) condanna il convenuto sig. a restituire alla sig.ra i Controparte_1 Parte_1 beni mobili di cui al capo 2) entro 30 gg. dalla notifica della presente sentenza e, in mancanza, a corrisponderne alla stessa la somma di 8.176,23, oltre interessi come da motivazione;
4) dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti in relazione ai beni di cui ai nn. da 30) a 37) della motivazione;
5) condanna del sig. a corrispondere alla attrice sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.888,00, pari al valore della metà del compendio mobiliare di cui al capo 4);
6) rigetta ogni altra domanda;
7) condanna il sig. al pagamento di spese e onorari del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in € 3.000,00, comprensivi di compenso professionale e spese esenti, da aumentarsi per spese generali, IVA e CAP, se dovuti, nella misura di legge, in favore dell'Erario dello Stato.
Taranto, lì 16.06.2025.
Il Giudice (dott.ssa Stefania D'ERRICO)