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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3178/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3178/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 27.05.2025.
Oggetto: - Restituzione somme di danaro -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. F. Larocca
ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
All'udienza del 27.05.2025 il procuratore di parte attrice rassegnava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto di citazione del 10/08/2021 citava a comparire davanti a Parte_1 questo Tribunale suo figlio, , per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: A) accertare e dichiarare che essa attrice ha prestato al convenuto la complessiva somma di €.55.000,00, con l'intesa e l'espresso accordo che il convenuto avrebbe provveduto alla restituzione mediante pagamento rateale;
B) accertare e dichiarare che il convenuto non ha provveduto alla restituzione mediante rateizzazione del prestito ottenuto dall'istante; C) conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma di €.55.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
D) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. A sostegno delle domande riferiva quanto segue:
“1)- l'istante in data 30/07/1975 contraeva matrimonio con il sig. Per_1
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]alla contrada Don
[...]
PE OL n.120, atto trascritto al n.136 p.II Seria A anno 1975 del Comune di Ostuni, e dall'unione sono nati due figli, , nato il [...] ad [...] ed Controparte_1 ivi residente a[...], e nato il [...] ad [...]
Ostuni ed ivi residente al largo Risorgimento n.17;
2)- il figlio ha convissuto per alcuni anni con la propria compagna, Controparte_1 sig.ra , acquistando in comunione un immobile, da utilizzare come loro CP_3 abitazione;
3)- a seguito della successiva definitiva rottura del loro rapporto di convivenza, si è reso necessario procedere allo scioglimento della comunione e ha Controparte_1 deciso di acquistare la quota parte pari al 50% del predetto immobile, intestata alla sig.ra , per il prezzo concordato di €.44.000,00; CP_3
4)- non avendo la immediata disponibilità economica per procedere a tale acquisto, il sig. ha chiesto all'istante un prestito di €.44.000,00, somma Controparte_1 necessaria per far fronte al pagamento del prezzo della quota parte pari al 50% dell'immobile in favore della sig.ra , e di ulteriori €.11.000,00, somma CP_3 necessaria per provvedere al pagamento delle spese notarili relative all'atto pubblico con il quale la medesima sig.ra effettuava la cessione del 50% dell'immobile CP_3 predetto in favore di , per far fronte alle spese necessarie per il Controparte_1 pagamento della polizza collegata al mutuo e per l'acquisto di alcuni mobili, per complessivi €.55.000,00;
5)- l'istante decideva di concedere il prestito richiesto e, poiché non aveva la disponibilità immediata di quella somma, decideva di richiedere un mutuo al Banco di Napoli, che, dopo le normali attività istruttorie, si dichiarava disponibile alla erogazione;
6)- l'istante concordava espressamente con il sig. che il prestito da Controparte_1 lei concesso sarebbe stato restituito da quest'ultimo mediante una rateizzazione mensile dell'importo corrispondente alla rata di mutuo che l'istante doveva versare al Banco di Napoli ogni primo del mese, pari ad €.361,44, fino alla restituzione dell'intera somma ricevuta in prestito, pari a €.55.000,00;
7)- in data 05/10/2009 il Banco di Napoli concedeva il chiesto mutuo ed erogava all'istante la somma di €.54.462,50, come risulta da accredito riportato sull'estratto conto n.004/2009 al 31/12/2009 c/c n.1000/270, che si deposita in copia (Doc.3);
8)- immediatamente dopo, sempre in data 05/10/2009, l'istante effettuava un bonifico in favore di dell'importo di €.44.000,00, con la causale "per Controparte_1 acquisto casa", come risulta dallo stesso estratto conto, e ancora in data 05/10/2009 effettuava un altro bonifico in favore del Notaio da Ostuni Persona_3 dell'importo di €.1.400,00, per spese notarili relative all'atto di compravendita con cui aveva acquistato da il 50% dell'immobile; Controparte_1 CP_3
9)- in data 07/10/2009 l'istante provvedeva ad effettuare un bonifico di €.2.302,30 a titolo di pagamento del premio assicurativo relativo al mutuo ottenuto dal Banco di Napoli ed un altro bonifico di €.656,74 per premio polizza relativa al medesimo mutuo;
ancora in data 30/11/2009 effettuava un altro bonifico in favore di Controparte_1 dell'importo di €.800,00, come risulta sempre dal medesimo estratto conto;
ha versato in contanti al sig. in più riprese la complessiva somma di Controparte_1
€.5.840,00, per l'acquisto di alcuni mobili;
10)- l'istante, in ottemperanza a quanto previsto dal contratto di mutuo stipulato, ha provveduto al versamento in favore del Banco di Napoli della somma di €.361,44 ogni primo del mese, dal mese di novembre 2009 fino al mese di dicembre 2017, momento in cui ha deciso di estinguerlo, grazie al prezzo ricavato dalla vendita di un appartamento in Ostuni;
11)- purtroppo, il sig. , sebbene richiesto, non ha provveduto al Controparte_1 pagamento di nessuna delle rate stabilite nell'accordo raggiunto con l'istante e, quindi, l'istante è stata costretta ad inviare raccomandata AR del 26/10/2020 (Doc.4), chiedendo la restituzione della somma prestata, a il sig. non ha Controparte_1 provveduto alla restituzione della somma di E.55.000,00, ma ha inviato missiva a firma del proprio difensore, Avv. Rossella Cirasino del 16/11/2020 (Doc.5), con la quale ha dichiarato che nulla è dovuto all'istante, poiché trattasi di obbligazione naturale;
12)- purtroppo, l'istante ha assoluta necessità di riottenere la somma di €.55.000,00 consegnata al sig. a titolo di prestito, poiché da alcuni mesi ella Controparte_1 versa in precarie condizioni economiche, a causa del fatto che l'ex marito, con il quale è in corso giudizio di separazione dei coniugi, non provvede al pagamento dell'assegno di mantenimento previsto dal Tribunale e poiché da alcuni mesi è venuta a mancare l'anziana madre pensionata con la quale l'istante conviveva ed alla quale faceva assistenza;
13)- l'istante ha diritto alla restituzione della somma di €.55.000,00 prestata al sig.
, atteso che, agli atti vi è la prova che tale somma sia stata versata Controparte_1 dall'istante al sig. allo scopo di acquistare la quota parte Controparte_1 dell'immobile predetto ed atteso che tale pagamento non potrebbe mai considerarsi una obbligazione naturale per le seguenti ragioni: a)- poiché la somma in questione è sicuramente ingente ed elevata, tanto che l'istante ha dovuto chiedere un mutuo bancario per ottenerla prima di prestarla al sig. ; Controparte_1
b)- poiché all'epoca del prestito, il sig. non conviveva più con la
Controparte_1 sua famiglia di origine ed in particolare non conviveva più con l'istante, avendo già da tempo iniziato una relazione di convivenza con la sig.ra , con la quale CP_3 aveva evidentemente fatto dei progetti per una vita congiunta futura, avendo essi acquistato in comunione un immobile destinato a loro abitazione. c)- poiché all'epoca del prestito il sig. era autonomo,
Controparte_1 economicamente indipendente ed autosufficiente, avendo uno stabile lavoro grazie al quale percepiva una cospicua retribuzione che gli aveva consentito di creare un proprio nucleo familiare, e poiché per le medesime ragioni non aveva alcuna necessità di essere sostenuto economicamente dalla madre;
d)- in ogni caso, il sig. ha chiesto espressamente un prestito
Controparte_1 all'istante e l'istante e il sig. hanno espressamente pattuito che il
Controparte_1 prestito sarebbe stato restituito ratealmente”.
Il convenuto, regolarmente citato a comparire, non si costituiva e restava contumace. Prodotta varia documentazione;
ammesso l'interrogatorio formale, al quale il convenuto – pur regolarmente diffidato a comparire alla fissata udienza – non si presentava, senza rendere alcuna giustificazione;
esperita prova testimoniale;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Dagli estratti conto prodotti dall'attrice risultano i versamenti effettuati - mediante bonifici - a beneficio del figlio nella misura complessiva Controparte_1 di euro 55.000,00. Inoltre, i testimoni escussi hanno confermato di essere a conoscenza che il convenuto si era impegnato a restituire dette somme alla madre In Parte_1 particolare, il teste , cugino dell'attrice, ha dichiarato quanto segue: Tes_1
“Durante alcune conversazioni avute con il sig. lo stesso mi ha Controparte_1 confermato di avere ricevuto delle somme dalla madre per l'acquisto dell'immobile. So che il sig. doveva restituire la somma prestatagli dalla madre Controparte_1 ma non so con che modalità”.
La Teste (moglie dell'altro teste) ha riferito quanto segue: “E' Testimone_2 vero che il sig. , figlio della sig.ra , ha acquistato in Controparte_1 Parte_1 comproprietà con la sig.ra , all'epoca sua compagna, un'abitazione ove CP_3 convivevano. Dopo la rottura del rapporto con il sig. CP_3 Controparte_1 riscattò l'altra metà della proprietà versando un prezzo tra i €.44.000,00 e i
€.50.000,00 se non ricordo male. Ricordo che durante una visita nelle vacanze estive ho sentito la sig.ra parlare con il figlio e questi si impegnava a Parte_1 CP_1 restituire il prestito ricevuto dalla madre per l'acquisto del rimanente 50% della casa. Ricordo che si trattava di una cifra elevata che dopo ho saputo essere circa
€.55.000,00. So che la sig.ra ha dovuto chiedere un prestito in banca per Parte_1 ottenere il denaro che poi ha prestato al figlio. So che la banca iscrisse un'ipoteca su un'abitazione della sig.ra richiesta per garanzia”. Pt_1
Inoltre, il convenuto, regolarmente diffidato a comparire per rendere l'interrogatorio formale, sulle medesime circostanze sulle quali hanno riferito i testimoni innanzi indicati, alla fissata udienza non si presentava né rendeva alcuna giustificazione per la sua assenza. Pertanto, alla luce dell'art. 232 cpc, valutate le risultanze inequivocabili della produzione documentale innanzi richiamata e gli esiti univoci della prova testimoniale, devono ritenersi per ammesse le circostanze di fatto oggetto dell'interrogatorio formale deferito al convenuto.
In conclusione, risulta ampiamento dimostrato che l'attrice aveva concesso in prestito a beneficio del figlio la somma di euro 55.000,00 e che il Controparte_1
pur avendo assunto l'impegno di restituire ratealmente per intero la suddetta CP_1 somma alla madre, non ha mai adempiuto a detto obbligo.
Pertanto, le domande di parte attrice meritano pieno accoglimento e CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1 euro 55.000,00 con gli interessi legali di mora dalla messa in mora, a dedorrere dall'11.10.2020 (avvenuta a mezzo di lettera raccomandata a.r.) fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore di nella misura di complessivi euro 14.933,00 Parte_1 di cui euro 830,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento delle domande proposte da condanna il Parte_1 convenuto al pagamento in favore della stessa della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 55.000,00, oltre agli interessi legali di mora, con decorrenza dall'11.10.2020, fino al soddisfo. Condanna, inoltre, alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali, in favore di nella misura di complessivi euro Parte_1
14.933,00 di cui euro 830,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa. Brindisi, 12.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3178/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 27.05.2025.
Oggetto: - Restituzione somme di danaro -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. F. Larocca
ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
All'udienza del 27.05.2025 il procuratore di parte attrice rassegnava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto di citazione del 10/08/2021 citava a comparire davanti a Parte_1 questo Tribunale suo figlio, , per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: A) accertare e dichiarare che essa attrice ha prestato al convenuto la complessiva somma di €.55.000,00, con l'intesa e l'espresso accordo che il convenuto avrebbe provveduto alla restituzione mediante pagamento rateale;
B) accertare e dichiarare che il convenuto non ha provveduto alla restituzione mediante rateizzazione del prestito ottenuto dall'istante; C) conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma di €.55.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
D) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. A sostegno delle domande riferiva quanto segue:
“1)- l'istante in data 30/07/1975 contraeva matrimonio con il sig. Per_1
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]alla contrada Don
[...]
PE OL n.120, atto trascritto al n.136 p.II Seria A anno 1975 del Comune di Ostuni, e dall'unione sono nati due figli, , nato il [...] ad [...] ed Controparte_1 ivi residente a[...], e nato il [...] ad [...]
Ostuni ed ivi residente al largo Risorgimento n.17;
2)- il figlio ha convissuto per alcuni anni con la propria compagna, Controparte_1 sig.ra , acquistando in comunione un immobile, da utilizzare come loro CP_3 abitazione;
3)- a seguito della successiva definitiva rottura del loro rapporto di convivenza, si è reso necessario procedere allo scioglimento della comunione e ha Controparte_1 deciso di acquistare la quota parte pari al 50% del predetto immobile, intestata alla sig.ra , per il prezzo concordato di €.44.000,00; CP_3
4)- non avendo la immediata disponibilità economica per procedere a tale acquisto, il sig. ha chiesto all'istante un prestito di €.44.000,00, somma Controparte_1 necessaria per far fronte al pagamento del prezzo della quota parte pari al 50% dell'immobile in favore della sig.ra , e di ulteriori €.11.000,00, somma CP_3 necessaria per provvedere al pagamento delle spese notarili relative all'atto pubblico con il quale la medesima sig.ra effettuava la cessione del 50% dell'immobile CP_3 predetto in favore di , per far fronte alle spese necessarie per il Controparte_1 pagamento della polizza collegata al mutuo e per l'acquisto di alcuni mobili, per complessivi €.55.000,00;
5)- l'istante decideva di concedere il prestito richiesto e, poiché non aveva la disponibilità immediata di quella somma, decideva di richiedere un mutuo al Banco di Napoli, che, dopo le normali attività istruttorie, si dichiarava disponibile alla erogazione;
6)- l'istante concordava espressamente con il sig. che il prestito da Controparte_1 lei concesso sarebbe stato restituito da quest'ultimo mediante una rateizzazione mensile dell'importo corrispondente alla rata di mutuo che l'istante doveva versare al Banco di Napoli ogni primo del mese, pari ad €.361,44, fino alla restituzione dell'intera somma ricevuta in prestito, pari a €.55.000,00;
7)- in data 05/10/2009 il Banco di Napoli concedeva il chiesto mutuo ed erogava all'istante la somma di €.54.462,50, come risulta da accredito riportato sull'estratto conto n.004/2009 al 31/12/2009 c/c n.1000/270, che si deposita in copia (Doc.3);
8)- immediatamente dopo, sempre in data 05/10/2009, l'istante effettuava un bonifico in favore di dell'importo di €.44.000,00, con la causale "per Controparte_1 acquisto casa", come risulta dallo stesso estratto conto, e ancora in data 05/10/2009 effettuava un altro bonifico in favore del Notaio da Ostuni Persona_3 dell'importo di €.1.400,00, per spese notarili relative all'atto di compravendita con cui aveva acquistato da il 50% dell'immobile; Controparte_1 CP_3
9)- in data 07/10/2009 l'istante provvedeva ad effettuare un bonifico di €.2.302,30 a titolo di pagamento del premio assicurativo relativo al mutuo ottenuto dal Banco di Napoli ed un altro bonifico di €.656,74 per premio polizza relativa al medesimo mutuo;
ancora in data 30/11/2009 effettuava un altro bonifico in favore di Controparte_1 dell'importo di €.800,00, come risulta sempre dal medesimo estratto conto;
ha versato in contanti al sig. in più riprese la complessiva somma di Controparte_1
€.5.840,00, per l'acquisto di alcuni mobili;
10)- l'istante, in ottemperanza a quanto previsto dal contratto di mutuo stipulato, ha provveduto al versamento in favore del Banco di Napoli della somma di €.361,44 ogni primo del mese, dal mese di novembre 2009 fino al mese di dicembre 2017, momento in cui ha deciso di estinguerlo, grazie al prezzo ricavato dalla vendita di un appartamento in Ostuni;
11)- purtroppo, il sig. , sebbene richiesto, non ha provveduto al Controparte_1 pagamento di nessuna delle rate stabilite nell'accordo raggiunto con l'istante e, quindi, l'istante è stata costretta ad inviare raccomandata AR del 26/10/2020 (Doc.4), chiedendo la restituzione della somma prestata, a il sig. non ha Controparte_1 provveduto alla restituzione della somma di E.55.000,00, ma ha inviato missiva a firma del proprio difensore, Avv. Rossella Cirasino del 16/11/2020 (Doc.5), con la quale ha dichiarato che nulla è dovuto all'istante, poiché trattasi di obbligazione naturale;
12)- purtroppo, l'istante ha assoluta necessità di riottenere la somma di €.55.000,00 consegnata al sig. a titolo di prestito, poiché da alcuni mesi ella Controparte_1 versa in precarie condizioni economiche, a causa del fatto che l'ex marito, con il quale è in corso giudizio di separazione dei coniugi, non provvede al pagamento dell'assegno di mantenimento previsto dal Tribunale e poiché da alcuni mesi è venuta a mancare l'anziana madre pensionata con la quale l'istante conviveva ed alla quale faceva assistenza;
13)- l'istante ha diritto alla restituzione della somma di €.55.000,00 prestata al sig.
, atteso che, agli atti vi è la prova che tale somma sia stata versata Controparte_1 dall'istante al sig. allo scopo di acquistare la quota parte Controparte_1 dell'immobile predetto ed atteso che tale pagamento non potrebbe mai considerarsi una obbligazione naturale per le seguenti ragioni: a)- poiché la somma in questione è sicuramente ingente ed elevata, tanto che l'istante ha dovuto chiedere un mutuo bancario per ottenerla prima di prestarla al sig. ; Controparte_1
b)- poiché all'epoca del prestito, il sig. non conviveva più con la
Controparte_1 sua famiglia di origine ed in particolare non conviveva più con l'istante, avendo già da tempo iniziato una relazione di convivenza con la sig.ra , con la quale CP_3 aveva evidentemente fatto dei progetti per una vita congiunta futura, avendo essi acquistato in comunione un immobile destinato a loro abitazione. c)- poiché all'epoca del prestito il sig. era autonomo,
Controparte_1 economicamente indipendente ed autosufficiente, avendo uno stabile lavoro grazie al quale percepiva una cospicua retribuzione che gli aveva consentito di creare un proprio nucleo familiare, e poiché per le medesime ragioni non aveva alcuna necessità di essere sostenuto economicamente dalla madre;
d)- in ogni caso, il sig. ha chiesto espressamente un prestito
Controparte_1 all'istante e l'istante e il sig. hanno espressamente pattuito che il
Controparte_1 prestito sarebbe stato restituito ratealmente”.
Il convenuto, regolarmente citato a comparire, non si costituiva e restava contumace. Prodotta varia documentazione;
ammesso l'interrogatorio formale, al quale il convenuto – pur regolarmente diffidato a comparire alla fissata udienza – non si presentava, senza rendere alcuna giustificazione;
esperita prova testimoniale;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Dagli estratti conto prodotti dall'attrice risultano i versamenti effettuati - mediante bonifici - a beneficio del figlio nella misura complessiva Controparte_1 di euro 55.000,00. Inoltre, i testimoni escussi hanno confermato di essere a conoscenza che il convenuto si era impegnato a restituire dette somme alla madre In Parte_1 particolare, il teste , cugino dell'attrice, ha dichiarato quanto segue: Tes_1
“Durante alcune conversazioni avute con il sig. lo stesso mi ha Controparte_1 confermato di avere ricevuto delle somme dalla madre per l'acquisto dell'immobile. So che il sig. doveva restituire la somma prestatagli dalla madre Controparte_1 ma non so con che modalità”.
La Teste (moglie dell'altro teste) ha riferito quanto segue: “E' Testimone_2 vero che il sig. , figlio della sig.ra , ha acquistato in Controparte_1 Parte_1 comproprietà con la sig.ra , all'epoca sua compagna, un'abitazione ove CP_3 convivevano. Dopo la rottura del rapporto con il sig. CP_3 Controparte_1 riscattò l'altra metà della proprietà versando un prezzo tra i €.44.000,00 e i
€.50.000,00 se non ricordo male. Ricordo che durante una visita nelle vacanze estive ho sentito la sig.ra parlare con il figlio e questi si impegnava a Parte_1 CP_1 restituire il prestito ricevuto dalla madre per l'acquisto del rimanente 50% della casa. Ricordo che si trattava di una cifra elevata che dopo ho saputo essere circa
€.55.000,00. So che la sig.ra ha dovuto chiedere un prestito in banca per Parte_1 ottenere il denaro che poi ha prestato al figlio. So che la banca iscrisse un'ipoteca su un'abitazione della sig.ra richiesta per garanzia”. Pt_1
Inoltre, il convenuto, regolarmente diffidato a comparire per rendere l'interrogatorio formale, sulle medesime circostanze sulle quali hanno riferito i testimoni innanzi indicati, alla fissata udienza non si presentava né rendeva alcuna giustificazione per la sua assenza. Pertanto, alla luce dell'art. 232 cpc, valutate le risultanze inequivocabili della produzione documentale innanzi richiamata e gli esiti univoci della prova testimoniale, devono ritenersi per ammesse le circostanze di fatto oggetto dell'interrogatorio formale deferito al convenuto.
In conclusione, risulta ampiamento dimostrato che l'attrice aveva concesso in prestito a beneficio del figlio la somma di euro 55.000,00 e che il Controparte_1
pur avendo assunto l'impegno di restituire ratealmente per intero la suddetta CP_1 somma alla madre, non ha mai adempiuto a detto obbligo.
Pertanto, le domande di parte attrice meritano pieno accoglimento e CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1 euro 55.000,00 con gli interessi legali di mora dalla messa in mora, a dedorrere dall'11.10.2020 (avvenuta a mezzo di lettera raccomandata a.r.) fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore di nella misura di complessivi euro 14.933,00 Parte_1 di cui euro 830,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento delle domande proposte da condanna il Parte_1 convenuto al pagamento in favore della stessa della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 55.000,00, oltre agli interessi legali di mora, con decorrenza dall'11.10.2020, fino al soddisfo. Condanna, inoltre, alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali, in favore di nella misura di complessivi euro Parte_1
14.933,00 di cui euro 830,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa. Brindisi, 12.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo