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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER260-2025-1376 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Benevento in data 23.10.2025, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo PFER/260-2025-1376 dell'1/10/2025 sull'autovettura targa Targa_1, notificato il 16.10.2025 per l'importo complessivo di €597,86.
Rilevava che, AN TI notificava in data 09.07.2021 l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione della sanzione n. 20354/1 del 29/06/21, per il il pagamento di €. 1.245,00 in favore del Comune di Benevento;
che proponeva ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria e, ne chiedeva la sospensione, avendo aderito alla rottamazione;
che la Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 161/2024 del
08/02/2024, comunicata in data 12/02/2024, dava atto dell'avvenuto regolare pagamento dell'intero importo della rottamazione, ed in assenza di osservazioni da parte di AN Tributi srl, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese;
che, ciò nonostante,
EA, non teneva conto della rottamazione e considerando l'importo pagato di €. 742,83 come somma da sgravare, assumeva l'omesso pagamento della somma di €. 502,17; che, a tale titolo, in data 16/10/2025, notificava alla ricorrente il preavviso di fermo auto PFER/260-2025-1376 dell'1/10/2025 sull'autovettura targa Targa_1 .
Concludeva chiedendo “voglia annullare il preavviso di fermo amministrativo e voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla istante alla AN Tributi srl, ovvero al Comune di Benevento per la causale assunto nel preavviso…. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. “.
EA TI si costituiva rilevando di aver provveduto al discarico totale, aderendo alle argomentazioni di parte ricorrente.
Concludeva chiedendo “dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato;
- Il tutto con integrale compensazione delle spese di lite.
COMUNE DI BENEVENTO, pur regolarmente connveuto in giudizio con PEC in data 22.10.2025, non si costituiva.
Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data
12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
EA TI ha prodotto, unitamente alle controdeduzioni, il provvedimento di discarico totale, con la motivazione di adesione alla procedura agevolata e integrale versamento dei relativi importi.
Ne consegue che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Quanto alle spese, stante la palese soccombenza virtuale, EA dev'essere condannata al relativo pagamento in favore della ricorrente, nella misura minima liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna AN Tributi al pagamento delle spese in favore di Ricorrente_1 che liquida in complessivi euro 278,00 , oltre rimborso forfettario, Iva , Cut e Cpa.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
AN Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER260-2025-1376 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Benevento in data 23.10.2025, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo PFER/260-2025-1376 dell'1/10/2025 sull'autovettura targa Targa_1, notificato il 16.10.2025 per l'importo complessivo di €597,86.
Rilevava che, AN TI notificava in data 09.07.2021 l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione della sanzione n. 20354/1 del 29/06/21, per il il pagamento di €. 1.245,00 in favore del Comune di Benevento;
che proponeva ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria e, ne chiedeva la sospensione, avendo aderito alla rottamazione;
che la Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 161/2024 del
08/02/2024, comunicata in data 12/02/2024, dava atto dell'avvenuto regolare pagamento dell'intero importo della rottamazione, ed in assenza di osservazioni da parte di AN Tributi srl, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese;
che, ciò nonostante,
EA, non teneva conto della rottamazione e considerando l'importo pagato di €. 742,83 come somma da sgravare, assumeva l'omesso pagamento della somma di €. 502,17; che, a tale titolo, in data 16/10/2025, notificava alla ricorrente il preavviso di fermo auto PFER/260-2025-1376 dell'1/10/2025 sull'autovettura targa Targa_1 .
Concludeva chiedendo “voglia annullare il preavviso di fermo amministrativo e voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla istante alla AN Tributi srl, ovvero al Comune di Benevento per la causale assunto nel preavviso…. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. “.
EA TI si costituiva rilevando di aver provveduto al discarico totale, aderendo alle argomentazioni di parte ricorrente.
Concludeva chiedendo “dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato;
- Il tutto con integrale compensazione delle spese di lite.
COMUNE DI BENEVENTO, pur regolarmente connveuto in giudizio con PEC in data 22.10.2025, non si costituiva.
Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data
12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
EA TI ha prodotto, unitamente alle controdeduzioni, il provvedimento di discarico totale, con la motivazione di adesione alla procedura agevolata e integrale versamento dei relativi importi.
Ne consegue che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Quanto alle spese, stante la palese soccombenza virtuale, EA dev'essere condannata al relativo pagamento in favore della ricorrente, nella misura minima liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna AN Tributi al pagamento delle spese in favore di Ricorrente_1 che liquida in complessivi euro 278,00 , oltre rimborso forfettario, Iva , Cut e Cpa.