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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo SCOPSI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Tazzoli 36 – La Spezia attore contro
e CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Virginio ANGELINI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Ugo Bassi 6 – La Spezia convenuti
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 3 giugno 2025:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis rejectis: accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma delle donazioni effettuate dal de cuius a favore della sorella e per CP_3 CP_1
l'effetto condannare la predetta alla restituzione della somma di € 224.780,00, o di quella eventualmente inferiore accertata all'esito dell'espletata istruttoria, a favore della massa ereditaria del predetto de cuius, oltre accessori ex lege. Con vittoria di competenze professionali e spese, oltre accessori ex lege”.
1 Per i convenuti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via preliminare, prendere atto e dichiarare il ha inteso CP_2 rinunciare, come in effetti rinuncia, alla sua quota di spettanza e che, conseguentemente, la pretesa del ricorrente dovrà essere ridotta, in ipotesi di condanna, del 50% spettante in tale ipotesi, a CP_2
, coerede con .
[...] Controparte_4 CP_3
Nel merito, respingere la domanda di nei confronti della signora , Parte_1 CP_1 perché infondata in fatto e in diritto. In subordine, condannare parte resistente alla restituzione della minor somma che risulterà effettivamente dovuta, avuto riguardo alla rinuncia di , all'accredito di Euro 60.000,00 CP_2 effettuato da il 25.6 2010 e al pagamento delle somme di cui alle fatture prodotte. CP_1
Con vittoria nelle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30 gennaio 2020 Pt_1
(inizialmente per il tramite del procuratore generale )
[...] Persona_1 esponeva di essere figlio naturale riconosciuto per sentenza di il quale CP_3 con proprio testamento pubblico aveva nominato unico erede il nipote , CP_2 che aveva riconosciuto quale coerede totalmente preterito. Parte_1
Dall'esame della documentazione bancaria volta a ricostruire il patrimonio ereditario, il ricorrente aveva verificato la presenza di alcune movimentazioni, effettuate nell'arco di tempo di circa un mese tra giugno e luglio 2010, di cui era risultata beneficiaria la sorella del de cuius per complessivi euro 224.780,00. CP_1
Tale ingente trasferimento patrimoniale rappresenterebbe una donazione nulla poiché eseguita in difetto della forma dell'atto pubblico, con conseguente domanda di condanna della beneficiaria di restituzione dell'intera somma percepita in favore della massa ereditaria e successiva divisione della stessa tra l'erede legittimo Parte_1
e l'erede testamentario . CP_2
si costituivano in giudizio, la prima per contestare CP_1 CP_2 le difese attoree, mentre il secondo dichiarava di rinunciare alla quota che gli sarebbe spettata in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria. In particolare, osservava come il ricorrente non avesse dedotto CP_1 alcunché in ordine alla consistenza dell'asse ereditario, con conseguente impossibilità di apprezzare l'eventuale lesione della quota di legittima. Evidenziava inoltre che il conto corrente dal quale erano state effettuate le movimentazioni in suo favore era cointestato ad e (altro CP_3 Persona_2 figlio della convenuta), per cui la pretesa donazione effettuata dal de cuius doveva essere considerata per la metà dell'importo ex adverso allegato, essendo l'altra metà dei versamenti proveniente dal cointestatario del conto. Ancora, dalla somma totale indicata dal ricorrente andava detratto l'importo di euro 60.000,00, immediatamente restituito da al fratello con bonifico effettuato il giorno successivo a CP_1 quello dell'analogo versamento proveniente dal conto cointestato.
2 Quanto alla residua quota dei versamenti effettivamente imputabili al de cuius, riteneva trattarsi di obbligazione naturale non ripetibile, avendo la sorella provveduto, negli anni, a tutte le necessità di vita di tra cui vitto, assistenza, acquisto CP_3 dell'abbigliamento e tutti i beni personali del fratello. Si trattava peraltro di liberalità di modico valore, se rapportata alle movimentazioni del conto corrente nel periodo di riferimento, nonché al complessivo ed ingente patrimonio del de cuius. Infine, sosteneva che parte delle somme corrisposte dal fratello CP_1 fossero state destinate all'esecuzione di interventi di manutenzione e riqualificazione dell'immobile, cointestato tra gli stessi, nel quale entrambi convivevano. Sulla scorta di tali premesse, i convenuti concludevano per il rigetto della domanda del ricorrente, ovvero, in subordine, per la limitazione della somma da restituire al minore importo che fosse risultato dovuto, anche in considerazione della rinuncia di CP_2
alla quota di sua spettanza.
[...]
Successivamente, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e l'attore si costituiva in giudizio in proprio. Parte_1
La domanda attorea è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. Anzitutto, alcun rilievo può assumere la questione relativa alla mancata allegazione della consistenza dell'asse ereditario, dal momento che l'attore (erede per la quota della metà del patrimonio morendo relitto da come da atto di CP_3 integrazione della legittima a rogito notaio in all. 3 ric.) non ha Persona_3 agito nella presente sede quale legittimario per ottenere la riduzione delle donazioni impugnate, bensì per sentire dichiarare la nullità delle stesse per vizio di forma, con condanna della donataria alla restituzione alla massa di quanto ricevuto e con assegnazione ai coeredi delle rispettive quote. Venendo quindi all'esame della domanda di nullità delle donazioni, è pacifico e documentato che, dal conto corrente n. 1000/131, cointestato tra CP_5 CP_6
, sono stati disposti in favore di nel periodo
[...] Persona_2 CP_1 dal 23 giugno al 29 luglio 2010, trasferimenti di denaro per complessivi euro 224.780,00, mediante quattro bonifici bancari (tre da euro 60.000,00 ciascuno ed uno da euro 30.000,00) e tre assegni (rispettivamente per euro 4.960,00, 4.890,00 e 4.930,00) Parte attrice, come visto, sostiene che si tratti di donazioni nulle per difetto di forma. La convenuta per contro, contesta la ripetibilità dei versamenti de CP_1 quibus, sostenendo che:
- il conto corrente dal quale sono state effettuate le predette disposizioni era cointestato tra e , per cui solo la metà della somma CP_3 Persona_2 complessivamente trasferita era di competenza del de cuius; inoltre, andrebbe detratta dall'importo complessivo ex adverso allegato la somma di euro 60.000,00, immediatamente restituita da CP_1
- le attribuzioni patrimoniali in favore della convenuta rappresentavano adempimento di obbligazione naturale non ripetibile;
3 - in subordine, si tratterebbe di donazione di modico valore, avuto riguardo all'entità del complessivo patrimonio del de cuius, con conseguente irrilevanza, ai fini della loro validità, della stipula mediante atto pubblico;
- infine, parte delle somme che aveva corrisposto alla sorella erano CP_3 state destinate ad effettuare lavori di mantenimento e riqualificazione dell'immobile in comproprietà tra i predetti, interventi integralmente pagati da
CP_1
Esaminando partitamente le singole questioni evidenziate dalla convenuta, si osserva che:
- Dall'estratto conto in atti emerge che i primi versamenti in favore di CP_1 ono stati effettuati con assegno bancario del 23 giugno 2010 per euro
[...]
4.960,00, con bonifico bancario del 24 giugno 2010 per euro 60.000,00 e con bonifico bancario del 25 giugno 2010 per euro 60.000,00. In data 24 giugno 2010, subito dopo l'effettuazione del primo bonifico in favore di CP_1 risulta che quest'ultima avesse effettuato un analogo versamento per
[...] euro 60.000,00 sul conto corrente cointestato tra e CP_3 Per_2
, a mezzo bonifico bancario. Poiché quest'ultimo versamento, con tutta
[...] evidenza, va ad elidere il corrispondente versamento effettuato in pari data in favore della convenuta, ne consegue che l'importo complessivo erogato in favore della resistente, al netto della somma restituita nell'immediatezza, ammonta ad euro 164.780,00.
- Quanto alla ricostruzione delle quote di titolarità del conto corrente cointestato tra e , si osserva che, per costante giurisprudenza, CP_3 Persona_2 la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.), sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (ad es., la presunzione di contitolarità può ritenersi superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto: v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008). I saldi si dividono quindi in quote uguali, salvo che non risulti diversamente (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021). A tale proposito, l'odierno attore sostiene che le somme di denaro confluite sul conto corrente provenivano (così come emergerebbe dagli estratti conto) dal patrimonio di (e non dal patrimonio del cointestatario CP_3 Per_2
).
[...]
Senonché, dalla disamina degli unici due estratti conto versati in atti [v. all.ti 5 e 7 ric.] emerge una situazione ben diversa da quella esposta da parte attrice. Ed invero, esaminando la voce “accrediti” degli estratti conto in questione, si evince che la quasi totalità delle somme confluite sul conto corrente cointestato
4 nei periodi in esame provenivano dal riscatto di fondi di investimento intestati a
(si vedano, in particolare, gli accrediti del 28.4.2010, 31.5.2010, Persona_2
9.7.2010, 30.7.2010 e 13.8.2010). Pertanto, in assenza di prove fornite dall'attore circa l'esclusiva o prevalente alimentazione del conto corrente da parte del de cuius (ed in assenza, dall'altra parte, di allegazioni dei convenuti relative all'opposta situazione di titolarità esclusiva dei denari giacenti sul ridetto conto corrente in capo al cointestatario
), non vi sono elementi idonei a ritenere superata la presunzione Persona_2 di suddivisione dei saldi in quote uguali, sicché le somme giacenti sul rapporto possono ritenersi per il 50% di pertinenza di e per il 50% di CP_3 competenza di . Persona_2
Ne consegue che l'oggetto di causa è da intendersi limitato alla quota di metà dei versamenti in favore di che possono essere imputati alla CP_1 quota del correntista dunque per la somma di euro 82.390,00 CP_3
(164.780/2).
- Individuata la somma complessivamente erogata dal de cuius in favore della convenuta, non vi sono sufficienti elementi neppure per ritenere che detto importo potesse essere stato corrisposto in adempimento spontaneo di un dovere morale o sociale, ex art. 2034 c.c.. Le allegazioni offerte a tale proposito dalla convenuta (per cui ella avrebbe sempre provveduto personalmente ai bisogni e alle necessità del fratello, provvedendo, in particolare, negli anni, al vitto, all'assistenza, all'acquisto dell'abbigliamento per il fratello e di tutti i beni personali e ad ogni sua necessità) appaiono infatti eccessivamente generiche e, al più, idonee a tratteggiare una liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario, ossia come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti (c.d. donazione rimuneratoria, comunque soggetta agli obblighi di forma di cui all'art. 782 c.c.);
- Né la corresponsione dell'importo complessivo di euro 82.390,00 può essere qualificata come donazione di modico valore (come tale svincolata dalla necessità di forma solenne dell'atto a pena di nullità), non trattandosi di importo inidoneo ad incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, avuto riguardo al valore della massa ereditaria relitta (pari a complessivi euro 294.854,61), come emergente dalla dichiarazione di successione prodotta da parte convenuta. D'altronde, ad escludere il modico valore della donazione appare già sufficiente l'elevata entità della somma donata, per come oggettivamente apprezzabile. L'art. 783 c.c. prevede infatti, in primis, che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata
“anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante, per cui, ove già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva
5 incidenza sul patrimonio del donante medesimo (v. Cass., sez. I, ord., 16 febbraio 2022, n. 5488). Sotto altro profilo, il preteso modico valore della dazione non può apprezzarsi neppure con riferimento al complesso delle ingenti movimentazioni effettuate sul conto corrente cointestato nei periodi di cui agli estratti conto in atti, atteso che, come visto, i trasferimenti di denaro più ingenti riguardavano fondi di investimento di titolarità dell'altro correntista . Persona_2
- Quanto infine agli interventi di ristrutturazione svolti nell'immobile cointestato tra (titolare della quota di comproprietà di 11/20) ed CP_3 CP_1
(comproprietaria per 9/20), la convenuta ha prodotto in giudizio una
[...] serie di fatture a lei intestate, per un esborso complessivo pari ad euro 59.225,59
[v. all. 3 conv.]. A fronte delle contestazioni svolte dall'attore, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e le risultanze dell'istruttoria orale svolta hanno consentito di confermare il collegamento tra i pagamenti effettuati dalla resistente e gli interventi eseguiti sull'immobile nel quale la predetta conviveva con il fratello. Accertato dunque l'avvenuto integrale pagamento da parte di CP_1 degli interventi svolti all'interno dell'immobile in comproprietà tra la stessa ed il de cuius, non può tuttavia ritenersi provato che quest'ultimo avesse anticipatamente trasferito denari alla convenuta mediante le movimentazioni oggetto della domanda di parte attrice, con l'accordo che tale provvista sarebbe stata (almeno parzialmente) utilizzata per l'esecuzione dei ridetti interventi, considerata sia la distanza temporale tra i versamenti in favore della resistente (risalenti all'estate 2010) ed il pagamento delle fatture da parte di quest'ultima (avvenuto per la maggior parte nel 2012), sia per l'assenza di causali nei versamenti contestati, idonee a dimostrare un collegamento con prospettate e future spese per la ristrutturazione dell'immobile. Ne consegue che risulta provata una donazione effettuata dal de cuius CP_3 in favore della sorella per un importo complessivo di euro 82.390,00. CP_1
Donazione che, non potendo essere qualificata come di modico valore ed essendo stata effettuata senza le forme imposte dall'art. 782 c.c., va ritenuta nulla, con conseguente accertamento dell'obbligo della donataria di restituzione di quanto ricevuto in favore della massa ereditaria del donante. Nondimeno, pur in assenza di collegamento tra i versamenti effettuati dal de cuius nel 2010 ed i pagamenti effettuati dalla convenuta nel 2012 per i lavori svolti nell'immobile in comproprietà, sussiste comunque un controcredito di CP_1 er le spese da lei anticipate di spettanza del fratello.
[...]
In particolare, essendo l'immobile intestato per la quota di 11/20 ad la CP_3 convenuta ha diritto di ripetere la somma di euro 32.574,07 (pari, per l'appunto, agli 11/20 dell'esborso complessivo di euro 59.225,59, come emergente dalle fatture prodotte).
6 Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, essa è da ritenere tardiva, siccome svolta solamente in seconda memoria ex art. 183 c.p.c., dunque oltre la prima occasione utile successiva all'allegazione dei relativi crediti, avvenuta in comparsa di costituzione. Ad ogni buon conto, vertendosi in ipotesi di ripetizione d'indebito (soggetta a prescrizione decennale), il controcredito vantato da non CP_1 risultava ancora prescritto al momento della costituzione in giudizio della convenuta, tenuto conto delle date di emissione delle fatture. La sussistenza di tale controcredito giustifica l'operatività della c.d. compensazione atecnica nella ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra la massa ereditaria di ed con quantificazione finale del debito CP_3 CP_1 della convenuta nell'importo di euro 49.815,93 (82.390,00 – 32.574,07), oltre interessi legali dalla data della domanda ex art. 2033 c.c., trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo. Passando all'esame della domanda di divisione, va premesso che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti, ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse (in questi termini Cass., Sez. 2, 08/04/2016, n. 6931). Nella presente fattispecie, parte attrice ha domandato la divisione con esclusivo riferimento alle somme da restituirsi alla massa ereditaria da parte di CP_1 ed il coerede convenuto nulla ha eccepito sul punto. Pertanto, poiché il contegno dei condividenti consente di ritenere raggiunto un accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, si può procedere allo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente al credito restitutorio vantato dalla massa nei confronti di con assegnazione di CP_1 metà dello stesso in favore di ciascun coerede, essendo e Parte_1 CP_2 eredi di per il 50% ciascuno, come da scrittura notarile di integrazione CP_3 della legittima in atti. Quanto infine alla questione relativa alla dichiarazione di rinuncia effettuata da in comparsa di costituzione, essa non può essere intesa come rinuncia al CP_2 credito restitutorio vantato dalla massa nei confronti della convenuta (non essendo possibile nel nostro ordinamento una rinuncia parziale all'eredità), tanto che parte ricorrente, a fronte della ridetta rinuncia, non ha dedotto un (insussistente) diritto all'accrescimento della propria quota, riconoscendo, al contrario e correttamente, che
“il coerede non è libero di “rinunciare” alla sua quota perché le somme di denaro che è tenuta a restituire, dovranno confluire nella comunione ereditaria e CP_1 poi suddivise secondo i diritti e le quote dei condividenti” [v. mem. 183 n. 1 c.p.c. att., pag. 4]. Piuttosto, avendo parte attrice agito per fare dichiarare la nullità di donazioni effettuate in vita dal de cuius, con conseguente accertamento di un obbligo restitutorio del donatario in favore della massa ereditaria, la rinuncia indicata in atti da CP_2
7 va intesa quale mancata proposizione della domanda di condanna di CP_1 al pagamento in suo favore della quota del credito vantato dalla massa nei confronti della predetta, quota a lui assegnata a seguito della domanda di divisione. La dichiarazione di rinuncia effettuata da è quindi effettivamente CP_2 inefficace ai fini della ricostruzione della massa ereditaria del de cuius e dell'assegnazione delle quote ai condividenti, limitandosi alla mancata escussione del credito vantato dal coerede nei confronti della madre. In conclusione, a fronte della domanda attorea di declaratoria di nullità di donazioni effettuate in vita dal de cuius (domanda parzialmente fondata, nei limiti di cui si è detto), di condanna della donataria alla restituzione di quanto ricevuto in favore della massa ereditaria e di divisione tra i coeredi di tali somme restituite alla massa, il procedimento viene definito con l'assegnazione ai coeredi delle rispettive quote del credito vantato dall'eredità nei confronti di (al netto del controcredito CP_1 vantato da quest'ultima nei confronti della massa per spese anticipate per conto del de cuius), con condanna della convenuta al pagamento della quota (50%) di spettanza dell'attore, pari ad euro 24.907,96, oltre accessori. L'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra l'attore ed la frazione residua segue la CP_1 soccombenza della convenuta ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Sussistono invece giusti motivi per la compensazione integrale delle spese nei confronti di , nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) Accerta e dichiara la nullità per difetto di forma della donazione della somma di euro 82.390,00, effettuata da in favore di CP_3 CP_1
2) Per l'effetto, accerta e dichiara che la massa ereditaria di è CP_3 creditrice nei confronti di dell'importo capitale di euro CP_1
82.390,00, a titolo di restituzione della donazione nulla;
3) Accerta e dichiara che è creditrice nei confronti della massa CP_1 ereditaria di della somma capitale di euro 32.574,07, a titolo di CP_3 ripetizione di spese anticipate per conto del de cuius;
4) Effettuata la compensazione tra i contrapposti crediti di cui ai punti 2) e 3), dichiara tenuta TA l pagamento in favore della massa ereditaria CP_1 di della somma di euro 49.815,93, oltre interessi legali dalla data CP_3 della domanda;
5) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes limitatamente al credito vantato dalla massa nei confronti di e, per l'effetto: CP_1
- Assegna ad la quota della metà del credito di cui al punto 4); Parte_1
- Assegna a la restante quota della metà del medesimo credito;
CP_2
8 6) Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 della quota del credito assegnata all'attore, per l'importo di euro
[...]
24.907,96, oltre interessi legali dalla data della domanda;
7) Compensa per metà le spese di lite tra l'attore e la convenuta CP_1 con condanna di quest'ultima al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 393,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
8) Compensa integralmente le spese nei confronti di . CP_2
La Spezia, 24 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo SCOPSI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Tazzoli 36 – La Spezia attore contro
e CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Virginio ANGELINI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Ugo Bassi 6 – La Spezia convenuti
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 3 giugno 2025:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis rejectis: accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma delle donazioni effettuate dal de cuius a favore della sorella e per CP_3 CP_1
l'effetto condannare la predetta alla restituzione della somma di € 224.780,00, o di quella eventualmente inferiore accertata all'esito dell'espletata istruttoria, a favore della massa ereditaria del predetto de cuius, oltre accessori ex lege. Con vittoria di competenze professionali e spese, oltre accessori ex lege”.
1 Per i convenuti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via preliminare, prendere atto e dichiarare il ha inteso CP_2 rinunciare, come in effetti rinuncia, alla sua quota di spettanza e che, conseguentemente, la pretesa del ricorrente dovrà essere ridotta, in ipotesi di condanna, del 50% spettante in tale ipotesi, a CP_2
, coerede con .
[...] Controparte_4 CP_3
Nel merito, respingere la domanda di nei confronti della signora , Parte_1 CP_1 perché infondata in fatto e in diritto. In subordine, condannare parte resistente alla restituzione della minor somma che risulterà effettivamente dovuta, avuto riguardo alla rinuncia di , all'accredito di Euro 60.000,00 CP_2 effettuato da il 25.6 2010 e al pagamento delle somme di cui alle fatture prodotte. CP_1
Con vittoria nelle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30 gennaio 2020 Pt_1
(inizialmente per il tramite del procuratore generale )
[...] Persona_1 esponeva di essere figlio naturale riconosciuto per sentenza di il quale CP_3 con proprio testamento pubblico aveva nominato unico erede il nipote , CP_2 che aveva riconosciuto quale coerede totalmente preterito. Parte_1
Dall'esame della documentazione bancaria volta a ricostruire il patrimonio ereditario, il ricorrente aveva verificato la presenza di alcune movimentazioni, effettuate nell'arco di tempo di circa un mese tra giugno e luglio 2010, di cui era risultata beneficiaria la sorella del de cuius per complessivi euro 224.780,00. CP_1
Tale ingente trasferimento patrimoniale rappresenterebbe una donazione nulla poiché eseguita in difetto della forma dell'atto pubblico, con conseguente domanda di condanna della beneficiaria di restituzione dell'intera somma percepita in favore della massa ereditaria e successiva divisione della stessa tra l'erede legittimo Parte_1
e l'erede testamentario . CP_2
si costituivano in giudizio, la prima per contestare CP_1 CP_2 le difese attoree, mentre il secondo dichiarava di rinunciare alla quota che gli sarebbe spettata in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria. In particolare, osservava come il ricorrente non avesse dedotto CP_1 alcunché in ordine alla consistenza dell'asse ereditario, con conseguente impossibilità di apprezzare l'eventuale lesione della quota di legittima. Evidenziava inoltre che il conto corrente dal quale erano state effettuate le movimentazioni in suo favore era cointestato ad e (altro CP_3 Persona_2 figlio della convenuta), per cui la pretesa donazione effettuata dal de cuius doveva essere considerata per la metà dell'importo ex adverso allegato, essendo l'altra metà dei versamenti proveniente dal cointestatario del conto. Ancora, dalla somma totale indicata dal ricorrente andava detratto l'importo di euro 60.000,00, immediatamente restituito da al fratello con bonifico effettuato il giorno successivo a CP_1 quello dell'analogo versamento proveniente dal conto cointestato.
2 Quanto alla residua quota dei versamenti effettivamente imputabili al de cuius, riteneva trattarsi di obbligazione naturale non ripetibile, avendo la sorella provveduto, negli anni, a tutte le necessità di vita di tra cui vitto, assistenza, acquisto CP_3 dell'abbigliamento e tutti i beni personali del fratello. Si trattava peraltro di liberalità di modico valore, se rapportata alle movimentazioni del conto corrente nel periodo di riferimento, nonché al complessivo ed ingente patrimonio del de cuius. Infine, sosteneva che parte delle somme corrisposte dal fratello CP_1 fossero state destinate all'esecuzione di interventi di manutenzione e riqualificazione dell'immobile, cointestato tra gli stessi, nel quale entrambi convivevano. Sulla scorta di tali premesse, i convenuti concludevano per il rigetto della domanda del ricorrente, ovvero, in subordine, per la limitazione della somma da restituire al minore importo che fosse risultato dovuto, anche in considerazione della rinuncia di CP_2
alla quota di sua spettanza.
[...]
Successivamente, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e l'attore si costituiva in giudizio in proprio. Parte_1
La domanda attorea è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. Anzitutto, alcun rilievo può assumere la questione relativa alla mancata allegazione della consistenza dell'asse ereditario, dal momento che l'attore (erede per la quota della metà del patrimonio morendo relitto da come da atto di CP_3 integrazione della legittima a rogito notaio in all. 3 ric.) non ha Persona_3 agito nella presente sede quale legittimario per ottenere la riduzione delle donazioni impugnate, bensì per sentire dichiarare la nullità delle stesse per vizio di forma, con condanna della donataria alla restituzione alla massa di quanto ricevuto e con assegnazione ai coeredi delle rispettive quote. Venendo quindi all'esame della domanda di nullità delle donazioni, è pacifico e documentato che, dal conto corrente n. 1000/131, cointestato tra CP_5 CP_6
, sono stati disposti in favore di nel periodo
[...] Persona_2 CP_1 dal 23 giugno al 29 luglio 2010, trasferimenti di denaro per complessivi euro 224.780,00, mediante quattro bonifici bancari (tre da euro 60.000,00 ciascuno ed uno da euro 30.000,00) e tre assegni (rispettivamente per euro 4.960,00, 4.890,00 e 4.930,00) Parte attrice, come visto, sostiene che si tratti di donazioni nulle per difetto di forma. La convenuta per contro, contesta la ripetibilità dei versamenti de CP_1 quibus, sostenendo che:
- il conto corrente dal quale sono state effettuate le predette disposizioni era cointestato tra e , per cui solo la metà della somma CP_3 Persona_2 complessivamente trasferita era di competenza del de cuius; inoltre, andrebbe detratta dall'importo complessivo ex adverso allegato la somma di euro 60.000,00, immediatamente restituita da CP_1
- le attribuzioni patrimoniali in favore della convenuta rappresentavano adempimento di obbligazione naturale non ripetibile;
3 - in subordine, si tratterebbe di donazione di modico valore, avuto riguardo all'entità del complessivo patrimonio del de cuius, con conseguente irrilevanza, ai fini della loro validità, della stipula mediante atto pubblico;
- infine, parte delle somme che aveva corrisposto alla sorella erano CP_3 state destinate ad effettuare lavori di mantenimento e riqualificazione dell'immobile in comproprietà tra i predetti, interventi integralmente pagati da
CP_1
Esaminando partitamente le singole questioni evidenziate dalla convenuta, si osserva che:
- Dall'estratto conto in atti emerge che i primi versamenti in favore di CP_1 ono stati effettuati con assegno bancario del 23 giugno 2010 per euro
[...]
4.960,00, con bonifico bancario del 24 giugno 2010 per euro 60.000,00 e con bonifico bancario del 25 giugno 2010 per euro 60.000,00. In data 24 giugno 2010, subito dopo l'effettuazione del primo bonifico in favore di CP_1 risulta che quest'ultima avesse effettuato un analogo versamento per
[...] euro 60.000,00 sul conto corrente cointestato tra e CP_3 Per_2
, a mezzo bonifico bancario. Poiché quest'ultimo versamento, con tutta
[...] evidenza, va ad elidere il corrispondente versamento effettuato in pari data in favore della convenuta, ne consegue che l'importo complessivo erogato in favore della resistente, al netto della somma restituita nell'immediatezza, ammonta ad euro 164.780,00.
- Quanto alla ricostruzione delle quote di titolarità del conto corrente cointestato tra e , si osserva che, per costante giurisprudenza, CP_3 Persona_2 la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.), sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (ad es., la presunzione di contitolarità può ritenersi superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto: v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008). I saldi si dividono quindi in quote uguali, salvo che non risulti diversamente (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021). A tale proposito, l'odierno attore sostiene che le somme di denaro confluite sul conto corrente provenivano (così come emergerebbe dagli estratti conto) dal patrimonio di (e non dal patrimonio del cointestatario CP_3 Per_2
).
[...]
Senonché, dalla disamina degli unici due estratti conto versati in atti [v. all.ti 5 e 7 ric.] emerge una situazione ben diversa da quella esposta da parte attrice. Ed invero, esaminando la voce “accrediti” degli estratti conto in questione, si evince che la quasi totalità delle somme confluite sul conto corrente cointestato
4 nei periodi in esame provenivano dal riscatto di fondi di investimento intestati a
(si vedano, in particolare, gli accrediti del 28.4.2010, 31.5.2010, Persona_2
9.7.2010, 30.7.2010 e 13.8.2010). Pertanto, in assenza di prove fornite dall'attore circa l'esclusiva o prevalente alimentazione del conto corrente da parte del de cuius (ed in assenza, dall'altra parte, di allegazioni dei convenuti relative all'opposta situazione di titolarità esclusiva dei denari giacenti sul ridetto conto corrente in capo al cointestatario
), non vi sono elementi idonei a ritenere superata la presunzione Persona_2 di suddivisione dei saldi in quote uguali, sicché le somme giacenti sul rapporto possono ritenersi per il 50% di pertinenza di e per il 50% di CP_3 competenza di . Persona_2
Ne consegue che l'oggetto di causa è da intendersi limitato alla quota di metà dei versamenti in favore di che possono essere imputati alla CP_1 quota del correntista dunque per la somma di euro 82.390,00 CP_3
(164.780/2).
- Individuata la somma complessivamente erogata dal de cuius in favore della convenuta, non vi sono sufficienti elementi neppure per ritenere che detto importo potesse essere stato corrisposto in adempimento spontaneo di un dovere morale o sociale, ex art. 2034 c.c.. Le allegazioni offerte a tale proposito dalla convenuta (per cui ella avrebbe sempre provveduto personalmente ai bisogni e alle necessità del fratello, provvedendo, in particolare, negli anni, al vitto, all'assistenza, all'acquisto dell'abbigliamento per il fratello e di tutti i beni personali e ad ogni sua necessità) appaiono infatti eccessivamente generiche e, al più, idonee a tratteggiare una liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario, ossia come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti (c.d. donazione rimuneratoria, comunque soggetta agli obblighi di forma di cui all'art. 782 c.c.);
- Né la corresponsione dell'importo complessivo di euro 82.390,00 può essere qualificata come donazione di modico valore (come tale svincolata dalla necessità di forma solenne dell'atto a pena di nullità), non trattandosi di importo inidoneo ad incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, avuto riguardo al valore della massa ereditaria relitta (pari a complessivi euro 294.854,61), come emergente dalla dichiarazione di successione prodotta da parte convenuta. D'altronde, ad escludere il modico valore della donazione appare già sufficiente l'elevata entità della somma donata, per come oggettivamente apprezzabile. L'art. 783 c.c. prevede infatti, in primis, che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata
“anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante, per cui, ove già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva
5 incidenza sul patrimonio del donante medesimo (v. Cass., sez. I, ord., 16 febbraio 2022, n. 5488). Sotto altro profilo, il preteso modico valore della dazione non può apprezzarsi neppure con riferimento al complesso delle ingenti movimentazioni effettuate sul conto corrente cointestato nei periodi di cui agli estratti conto in atti, atteso che, come visto, i trasferimenti di denaro più ingenti riguardavano fondi di investimento di titolarità dell'altro correntista . Persona_2
- Quanto infine agli interventi di ristrutturazione svolti nell'immobile cointestato tra (titolare della quota di comproprietà di 11/20) ed CP_3 CP_1
(comproprietaria per 9/20), la convenuta ha prodotto in giudizio una
[...] serie di fatture a lei intestate, per un esborso complessivo pari ad euro 59.225,59
[v. all. 3 conv.]. A fronte delle contestazioni svolte dall'attore, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e le risultanze dell'istruttoria orale svolta hanno consentito di confermare il collegamento tra i pagamenti effettuati dalla resistente e gli interventi eseguiti sull'immobile nel quale la predetta conviveva con il fratello. Accertato dunque l'avvenuto integrale pagamento da parte di CP_1 degli interventi svolti all'interno dell'immobile in comproprietà tra la stessa ed il de cuius, non può tuttavia ritenersi provato che quest'ultimo avesse anticipatamente trasferito denari alla convenuta mediante le movimentazioni oggetto della domanda di parte attrice, con l'accordo che tale provvista sarebbe stata (almeno parzialmente) utilizzata per l'esecuzione dei ridetti interventi, considerata sia la distanza temporale tra i versamenti in favore della resistente (risalenti all'estate 2010) ed il pagamento delle fatture da parte di quest'ultima (avvenuto per la maggior parte nel 2012), sia per l'assenza di causali nei versamenti contestati, idonee a dimostrare un collegamento con prospettate e future spese per la ristrutturazione dell'immobile. Ne consegue che risulta provata una donazione effettuata dal de cuius CP_3 in favore della sorella per un importo complessivo di euro 82.390,00. CP_1
Donazione che, non potendo essere qualificata come di modico valore ed essendo stata effettuata senza le forme imposte dall'art. 782 c.c., va ritenuta nulla, con conseguente accertamento dell'obbligo della donataria di restituzione di quanto ricevuto in favore della massa ereditaria del donante. Nondimeno, pur in assenza di collegamento tra i versamenti effettuati dal de cuius nel 2010 ed i pagamenti effettuati dalla convenuta nel 2012 per i lavori svolti nell'immobile in comproprietà, sussiste comunque un controcredito di CP_1 er le spese da lei anticipate di spettanza del fratello.
[...]
In particolare, essendo l'immobile intestato per la quota di 11/20 ad la CP_3 convenuta ha diritto di ripetere la somma di euro 32.574,07 (pari, per l'appunto, agli 11/20 dell'esborso complessivo di euro 59.225,59, come emergente dalle fatture prodotte).
6 Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, essa è da ritenere tardiva, siccome svolta solamente in seconda memoria ex art. 183 c.p.c., dunque oltre la prima occasione utile successiva all'allegazione dei relativi crediti, avvenuta in comparsa di costituzione. Ad ogni buon conto, vertendosi in ipotesi di ripetizione d'indebito (soggetta a prescrizione decennale), il controcredito vantato da non CP_1 risultava ancora prescritto al momento della costituzione in giudizio della convenuta, tenuto conto delle date di emissione delle fatture. La sussistenza di tale controcredito giustifica l'operatività della c.d. compensazione atecnica nella ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra la massa ereditaria di ed con quantificazione finale del debito CP_3 CP_1 della convenuta nell'importo di euro 49.815,93 (82.390,00 – 32.574,07), oltre interessi legali dalla data della domanda ex art. 2033 c.c., trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo. Passando all'esame della domanda di divisione, va premesso che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti, ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse (in questi termini Cass., Sez. 2, 08/04/2016, n. 6931). Nella presente fattispecie, parte attrice ha domandato la divisione con esclusivo riferimento alle somme da restituirsi alla massa ereditaria da parte di CP_1 ed il coerede convenuto nulla ha eccepito sul punto. Pertanto, poiché il contegno dei condividenti consente di ritenere raggiunto un accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, si può procedere allo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente al credito restitutorio vantato dalla massa nei confronti di con assegnazione di CP_1 metà dello stesso in favore di ciascun coerede, essendo e Parte_1 CP_2 eredi di per il 50% ciascuno, come da scrittura notarile di integrazione CP_3 della legittima in atti. Quanto infine alla questione relativa alla dichiarazione di rinuncia effettuata da in comparsa di costituzione, essa non può essere intesa come rinuncia al CP_2 credito restitutorio vantato dalla massa nei confronti della convenuta (non essendo possibile nel nostro ordinamento una rinuncia parziale all'eredità), tanto che parte ricorrente, a fronte della ridetta rinuncia, non ha dedotto un (insussistente) diritto all'accrescimento della propria quota, riconoscendo, al contrario e correttamente, che
“il coerede non è libero di “rinunciare” alla sua quota perché le somme di denaro che è tenuta a restituire, dovranno confluire nella comunione ereditaria e CP_1 poi suddivise secondo i diritti e le quote dei condividenti” [v. mem. 183 n. 1 c.p.c. att., pag. 4]. Piuttosto, avendo parte attrice agito per fare dichiarare la nullità di donazioni effettuate in vita dal de cuius, con conseguente accertamento di un obbligo restitutorio del donatario in favore della massa ereditaria, la rinuncia indicata in atti da CP_2
7 va intesa quale mancata proposizione della domanda di condanna di CP_1 al pagamento in suo favore della quota del credito vantato dalla massa nei confronti della predetta, quota a lui assegnata a seguito della domanda di divisione. La dichiarazione di rinuncia effettuata da è quindi effettivamente CP_2 inefficace ai fini della ricostruzione della massa ereditaria del de cuius e dell'assegnazione delle quote ai condividenti, limitandosi alla mancata escussione del credito vantato dal coerede nei confronti della madre. In conclusione, a fronte della domanda attorea di declaratoria di nullità di donazioni effettuate in vita dal de cuius (domanda parzialmente fondata, nei limiti di cui si è detto), di condanna della donataria alla restituzione di quanto ricevuto in favore della massa ereditaria e di divisione tra i coeredi di tali somme restituite alla massa, il procedimento viene definito con l'assegnazione ai coeredi delle rispettive quote del credito vantato dall'eredità nei confronti di (al netto del controcredito CP_1 vantato da quest'ultima nei confronti della massa per spese anticipate per conto del de cuius), con condanna della convenuta al pagamento della quota (50%) di spettanza dell'attore, pari ad euro 24.907,96, oltre accessori. L'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra l'attore ed la frazione residua segue la CP_1 soccombenza della convenuta ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Sussistono invece giusti motivi per la compensazione integrale delle spese nei confronti di , nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) Accerta e dichiara la nullità per difetto di forma della donazione della somma di euro 82.390,00, effettuata da in favore di CP_3 CP_1
2) Per l'effetto, accerta e dichiara che la massa ereditaria di è CP_3 creditrice nei confronti di dell'importo capitale di euro CP_1
82.390,00, a titolo di restituzione della donazione nulla;
3) Accerta e dichiara che è creditrice nei confronti della massa CP_1 ereditaria di della somma capitale di euro 32.574,07, a titolo di CP_3 ripetizione di spese anticipate per conto del de cuius;
4) Effettuata la compensazione tra i contrapposti crediti di cui ai punti 2) e 3), dichiara tenuta TA l pagamento in favore della massa ereditaria CP_1 di della somma di euro 49.815,93, oltre interessi legali dalla data CP_3 della domanda;
5) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes limitatamente al credito vantato dalla massa nei confronti di e, per l'effetto: CP_1
- Assegna ad la quota della metà del credito di cui al punto 4); Parte_1
- Assegna a la restante quota della metà del medesimo credito;
CP_2
8 6) Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 della quota del credito assegnata all'attore, per l'importo di euro
[...]
24.907,96, oltre interessi legali dalla data della domanda;
7) Compensa per metà le spese di lite tra l'attore e la convenuta CP_1 con condanna di quest'ultima al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 393,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
8) Compensa integralmente le spese nei confronti di . CP_2
La Spezia, 24 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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