Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento datato 5 febbraio 2025 notificato al datore di lavoro in pari data, n. rep. -OMISSIS-, con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data 12 giugno 2024 su istanza del richiedente -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. NI IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con ricorso notificato in data 3 aprile 2025 e depositato il successivo 30 aprile 2025 il nominato in epigrafe ha impugnato un provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-.
Si è costituita l’Amministrazione per resistere al gravame.
Con ordinanza del 24 maggio 2025, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
In data 22 dicembre 2025 l’Amministrazione ha depositato un provvedimento, assunto in autotutela, di revoca del provvedimento impugnato, chiedendo con successiva memoria dell’8 gennaio 2026 la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente non ha articolato ulteriori difese.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Tanto premesso, al Collegio non rimane che prendere atto della cessata materia del contendere e procedere alla relativa declaratoria.
L’incertezza relativa alla sussistenza della capacità reddituale del datore di lavoro e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe AR, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
NI IL, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NI IL | Giuseppe AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.