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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 463/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 0P.IVA_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Napoli - V.vic.le S. Maria Del Pianto Torre3 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 156366 99 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7162/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti Ricorrente_1 impugnava l'avviso di irrogazione sanzioni notificato il 14.9.23, per l'omesso versamento del contributo unificato nel procedimento rgr. 7325/2023 presso la Corte di giustizia tributaria di 1° grado Napoli. All'uopo deduceva che l'atto impugnato era relativo alle sanzioni dovute per il mancato pagamento del precedente atto notificatogli il 26.05.23, con il quale era stata richiesta la somma di 30,00 euro, che era stata già corrisposta.
Si costituiva il Ministero delle Finanze e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per tardività. Nel merito, impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di prime cure dichiarava la inammissibilità del ricorso, ritenendo che non fosse provata la data di notifica del provvedimento impugnato, essendo quella indicata dal ricorrente contestata dalla controparte. Condannava, poi, il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il contribuente, producendo specifiche censure e sviluppando gli argomenti già svolti in primo grado.
Si è costituito il Ministero delle Finanze, impugnando l'avverso dedotto e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre osservare che erra il Giudice di prime cure a ritenere che il ricorso di primo grado fosse tardivo, atteso che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, appare pacifico che l'atto in contestazione sia stato notificato in data 14.09.2023.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'appellante lamenta l'illegittimità dell'atto irrogativo delle sanzioni atteso che egli, successivamente all'invito al pagamento notificatogli in data 26.05.2023 e, precisamente, in data 24.06.2023, avrebbe spedito a mezzo posta il modello di avvenuto versamento CU, con in calce il contrassegno AE relativo, e che tale documentazione sarebbe stata ricevuta dall'ufficio in data 27.06.2023.
In definitiva, egli sostiene che solo il deposito dell'originale del contrassegno ne determina la c.d.
“bruciatura”.
Tuttavia, a questo proposito va osservato che, ai fini della cosiddetta “bruciatura” e conseguente inutilizzabilità del contrassegno, è rilevante che lo stesso risulti già inserito in un fascicolo processuale al quale è associato definitivamente in sede di verifica dell'avvenuto pagamento, a prescindere dalla consegna in originale dello stesso. In conclusione, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 200,00 oltre accessori.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 463/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 0P.IVA_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Napoli - V.vic.le S. Maria Del Pianto Torre3 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 156366 99 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7162/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti Ricorrente_1 impugnava l'avviso di irrogazione sanzioni notificato il 14.9.23, per l'omesso versamento del contributo unificato nel procedimento rgr. 7325/2023 presso la Corte di giustizia tributaria di 1° grado Napoli. All'uopo deduceva che l'atto impugnato era relativo alle sanzioni dovute per il mancato pagamento del precedente atto notificatogli il 26.05.23, con il quale era stata richiesta la somma di 30,00 euro, che era stata già corrisposta.
Si costituiva il Ministero delle Finanze e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per tardività. Nel merito, impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di prime cure dichiarava la inammissibilità del ricorso, ritenendo che non fosse provata la data di notifica del provvedimento impugnato, essendo quella indicata dal ricorrente contestata dalla controparte. Condannava, poi, il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il contribuente, producendo specifiche censure e sviluppando gli argomenti già svolti in primo grado.
Si è costituito il Ministero delle Finanze, impugnando l'avverso dedotto e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre osservare che erra il Giudice di prime cure a ritenere che il ricorso di primo grado fosse tardivo, atteso che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, appare pacifico che l'atto in contestazione sia stato notificato in data 14.09.2023.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'appellante lamenta l'illegittimità dell'atto irrogativo delle sanzioni atteso che egli, successivamente all'invito al pagamento notificatogli in data 26.05.2023 e, precisamente, in data 24.06.2023, avrebbe spedito a mezzo posta il modello di avvenuto versamento CU, con in calce il contrassegno AE relativo, e che tale documentazione sarebbe stata ricevuta dall'ufficio in data 27.06.2023.
In definitiva, egli sostiene che solo il deposito dell'originale del contrassegno ne determina la c.d.
“bruciatura”.
Tuttavia, a questo proposito va osservato che, ai fini della cosiddetta “bruciatura” e conseguente inutilizzabilità del contrassegno, è rilevante che lo stesso risulti già inserito in un fascicolo processuale al quale è associato definitivamente in sede di verifica dell'avvenuto pagamento, a prescindere dalla consegna in originale dello stesso. In conclusione, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 200,00 oltre accessori.