Art. 74.
Il disoccupato non ha diritto alla indennita' giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.
I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio.
L'indennita' giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 48 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione.
L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' giornaliera per il periodo di 90 giornate, puo' entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennita' per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti gia' eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.
L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' per il periodo massimo di 120 giorni, non puo' esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.
Il disoccupato non ha diritto alla indennita' giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.
I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio.
L'indennita' giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 48 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione.
L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' giornaliera per il periodo di 90 giornate, puo' entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennita' per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti gia' eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.
L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' per il periodo massimo di 120 giorni, non puo' esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.