CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - FILIPPO CASA GI PO EL IO NA NI RA GENOVESE SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE della LIBERTA' di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL IO NA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno – in funzione di riesame - ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di ES LF, avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva disatteso l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari attualmente in vigore nei confronti dello stesso. Il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato adottato a carico del predetto, in quanto ritenuto gravemente indiziato – in concorso con BE SQ e NI BI – del delitto di cui all’art. 416-ter primo e secondo comma cod. pen., perché, nella qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, in vista della consultazione elettorale tenutasi nell’anno 2019, accettava la promessa di SQ (pregiudicato ex art. 416-bis cod. pen.) di procurargli voti avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, promanante dal carisma di SQ stesso e dal ruolo ricoperto da quest’ultimo, quale partecipe di una associazione di stampo ISco attiva nella zona;
tale promessa veniva garantita dalla diretta candidatura – in una delle liste che sostenevano il candidato Sindaco LF – della moglie di SQ, NI BI, la quale consapevolmente partecipava al patto, in cambio della promessa, fatta da LF, dell’utilità consistente, per SQ e BI, nella possibilità di mantenere la disponibilità della struttura “Lido Kennedy”, ubicata in Capaccio Paestum.
2. Ricorre per cassazione ES LF, con atto a firma degli avv.ti Domenicantonio D’ES e NO De AR, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2041 Anno 2026 Presidente: ON CA Relatore: NA EL IO Data Udienza: 27/11/2025 proc. pen., per omessa motivazione quanto al pericolo di reiterazione. La difesa aveva censurato la illogicità della motivazione dell’impugnata ordinanza, laddove si sosteneva che l’attuale maggioranza politica fosse collegata ad LF;
non era stato chiarito, inoltre, quali ulteriori scambi venissero ritenuti possibili, posto che l’unica entità criminale presente in zona era quella capeggiata da SQ e questa era stata ormai disarticolata, grazie all’arresto di quest’ultimo, nonché di EC e NA. Con tali argomentazioni, il Tribunale del riesame non si è confrontato, facendo affidamento su un non riscontrato narrato di SQ, secondo il quale LF intendeva acquisire il controllo della maggioranza e della minoranza consiliare, al fine di ottenere i finanziamenti del PNRR (riscontrerebbe tale ricostruzione, la presenza – nella attuale maggioranza – di un numero notevole di “fedelissimi” di LF). I legami tra LF e SQ, inoltre, non possono essere considerati attuali, in ragione delle minacce rivolte al ricorrente e della programmazione, a danno dello stesso, di attentati dinamitardi. Né si sono valutati gli ulteriori dati, costituiti dalla avvenuta nomina di un nuovo Presidente della Provincia e dalla mancanza – almeno nel breve periodo - di nuove competizioni elettorali.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione degli artt. 310 e 597, in relazione all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen., deducendosi – in via subordinata – l’illogicità della motivazione. Nell’ordinanza genetica non è stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio;
tale aspetto, naturalmente, non è stato devoluto dalla difesa, per mancanza di interesse, in sede di impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta dii revoca o sostituzione del provvedimento cautelare. Si tratta di un profilo che dunque – in virtù dell’effetto devolutivo del gravame – non avrebbe dovuto essere affrontato neanche dal Tribunale del riesame, in sede di appello. Illogico è il riferimento, quindi, al collegamento politico esistente fra LF e alcuni consiglieri di maggioranza, pur trattandosi di un tema che il Tribunale del riesame dichiara di affrontare per mero scrupolo.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata l’omessa motivazione, in punto di ritenuta inadeguatezza di una misura meno afflittiva di quella adottata. Nell’ordinanza impugnata non vengono presi in considerazione diversi elementi, quali il fatto che a guidare la giunta comunale sia ormai una nuova compagine, del tutto scollegata da LF;
è stato nominato, inoltre, un nuovo Presidente della Provincia e non sono vi sono imminenti tornate elettorali, in alcuno dei Comuni un tempo amministrati da LF.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha motivato, del tutto correttamente, anche in ordine alle doglianze avanzate dalla difesa in punto di inquinamento probatorio;
alcuna nullità, pertanto, è riscontrabile nell’impugnata ordinanza. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha adeguatamente argomentato il proprio convincimento, in ordine sia alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia quanto alla inadeguatezza di una misura diversa e meno afflittiva, rispetto a quella applicata, a fronteggiare il pericolo di recidivanza. Sono stati richiamati i costanti contatti intercorsi, tramite altre persone, tra SQ e l’odierno ricorrente, secondo quanto emergente anche da intercettazioni eseguite nel novembre 2023, peraltro attestanti l’esistenza non solo di minacce rivolte dal primo al secondo, ma anche di “avvertimenti e velate minacce”, provenienti da LF e destinate a SQ. Analiticamente evidenziata, in termini non illogici, è anche la ininfluenza della nomina di una commissione. Con riferimento alla ritenuta non adeguatezza di misure diverse da quella in atto, il 2 provvedimento impugnato è immune da vizi rilevabili in questa sede, avendo il Tribunale precisato come misure non custodiali sarebbero inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari, attesa la possibilità per l’indagato di mantenere contatti, “anche da remoto” e “tramite soggetti di fiducia”, con testimoni, con altri indagati appartenenti alla criminalità locale o, infine, con soggetti interessati dall’esecuzione di ulteriori indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Integrando brevemente la sintesi contenuta in parte narrativa, può dirsi che viene in rilievo una misura cautelare applicativa degli arresti domiciliari, adottata in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Stando all’impianto accusatorio recepito nell’ordinanza avversata, il ricorrente LF si sarebbe accordato – nella veste di candidato Sindaco e in vista della competizione elettorale svoltasi nel 2019 - con BE SQ, ossia con colui che era, al tempo, al vertice del sodalizio ISco operante sul territorio (trattasi di un soggetto già condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all’art. 416- bis cod. pen.); dietro promessa di voti procurati da quest’ultimo, attraverso l’utilizzo della capacità intimidatoria connessa al vincolo associativo e grazie alla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, LF avrebbeaccettato la candidatura, in una delle liste che lo sostenevano, della moglie di SQ stesso, NI BI, promettendo a entrambi il mantenimento della gestione di un lido balneare. La difesa ha domandato la revoca o la sostituzione della misura restrittiva della libertà personale, attualmente in vigore nei confronti di LF, ricevendo però un provvedimento di diniego;
a fronte della decisione reiettiva adottata dal Giudice per le indagini preliminari, dunque, è stato proposto appello, parimenti disatteso. Il presente ricorso in cassazione – avverso tale ultimo provvedimento - consta di tre motivi, tutti attinenti al tema della sussistenza delle esigenze cautelari.
3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate dalla difesa deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Esso, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: ‹‹In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del 3 provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito››; b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: ‹‹In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa›› (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01); Tanto premesso - al solo fine di inquadrare il perimetro valutativo riservato al giudizio di legittimità - può passarsi all’analisi specifica delle singole doglianze.
4. Il primo motivo, come già delineato in parte espositiva, si compendia nella deduzione cumulativa di un duplice profilo critico. Si lamenta, in primo luogo, non essere ormai più insediato e attivo – nel territorio di riferimento - alcun clan ISco, con il quale possano realisticamente essere stretti ulteriori patti illeciti. Rappresenta la difesa, infatti, come l’unico sodalizio attivo in zona fosse quello capeggiato dal coindagato SQ e come tale compagine debba ritenersi, al momento, definitivamente disarticolata;
viepiù - ricorda ancora la difesa - lo stesso capoclan SQ ha rivolto chiarissime minacce ad LF, cosa che renderebbe evidentemente inimmaginabile il consolidarsi, tra i due, di future ulteriori intese di natura criminale. Segnala la difesa, inoltre, non sussistere ulteriori concrete possibilità di scambio di tipo politico-mafioso, eventualmente da effettuare, ricordando anche essere completamente mutata la maggioranza politica che siede nel Consiglio comunale. Sono ormai insediati, consequenzialmente, un diverso sindaco ed una giunta di differente composizione politica e soggettiva, nonché un nuovo Presidente della Provincia. 4.1. È sicuramente fondato il primo segmento della censura sopra riassunta, ossia quello che si compendia nella deduzione circa l’attuale assenza di un referente malavitoso, con il quale LF si dovrebbe eventualmente rapportare, in vista della reiterazione della tipologia di reato per cui si procede. Nel corpo dell’ordinanza impugnata, sul punto, vi è il riferimento a minacce rivolte ad LF da SQ, a mezzo del suo sodale NI NA e veicolate al destinatario tramite la EL;
il consigliere Di PP, peraltro, ha dichiarato di esser stato presente, nel momento in cui la EL riportava tale intimidazione ad LF. Da ciò, la difesa argomenta quanto segue. Pure a voler condividere l’assunto secondo il quale LF - in ragione della sua trentennale carriera politica a diversi livelli, plausibilmente foriera del consolidamento di una fitta rete di legami e clientele di variegata matrice - sia ancora in grado di manovrare a piacimento le scelte di vari consiglieri comunali, sebbene ora appartenenti a maggioranze di difforme composizione, comunque resterebbe monco l’ulteriore, fondamentale profilo, costituito dalla possibilità, per LF, di relazionarsi con alcuno in campo mafioso. Anche laddove si ammetta, insomma, che il ricorrente sia a tutt’oggi il deus ex machina di scelte politiche, per aver conservato intonsa la capacità di agire per il tramite di intermediari e fiduciari – comunque rimasti, almeno allo stato, ignoti – dovrebbe poi immaginarsi la sua attitudine a stabilire un “ponte” verso il mondo mafioso, con il quale intessere nuovi accordi di tipo politico ed elettorale. La deduzione difensiva prosegue ricordando come SQ abbia minacciato LF, circostanza che conduce – del tutto ragionevolmente – ad escludere che essi possano nuovamente divenire sodali in ulteriori accordi illeciti.La compagine mafiosa capeggiata da 4 SQ è, secondo la difesa, ormai disgregata, mentre il Tribunale la definisce ancora pienamente vitale in campo criminale. Tale ultimo aspetto, però, non è più rilevante, visto che viene dato per assodato che sia insorto un contrasto, tra SQ e LF, ossia che si sia creata una situazione oggettiva, che logicamente porta ad escludere che il clan capeggiato dal primo possa nuovamente divenire la sponda malavitosa di intese delinquenziali. Né si ha notizia dell’operatività di altri clan sul territorio e, comunque, non sono emersi contatti, tra tali (ignoti) IS e LF. Resta, allora, il tema con il quale l’impugnata ordinanza manca di confrontarsi in maniera compiuta e sostanziale, inerente all’individuazione dell’eventuale referente in campo mafioso, con cui LF possa, nel futuro, stringere ulteriori accordi di tipo politico-mafioso, sebbene per interposta persona. Il Tribunale non si confronta adeguatamente con lo specifico argomento, così mancando di fornire una esaustiva e convincente risposta alle specifiche deduzioni della difesa, incentrate su un profilo essenziale del thema decidendum.
4.2. Giova ricordare, sul punto, come la problematica inerente all’attualità e persistenza dell’eventuale legame di LF con il mondo ISco sia stata oggetto di specifica deduzione, in sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in vigore. In tal sede, infatti, la difesa aveva ricordato la avvenuta disarticolazione del “nuovo gruppo asseritamente subentrato al clan Marandino”, i cui sodali erano stati ormai posti in regime di arresti domiciliari e, nel contempo, aveva sottolineato l’impossibilità, per l’istante, di farsi garante di eventuali esigenze di ulteriori “sostenitori mafiosi”. E che si tratti di un tema dedotto tempestivamente, del resto, si evince già dalla lettura dell’ordinanza ora impugnata, nell’incipit della quale il Tribunale – nel ricapitolare le plurime doglianze difensive, portate all’attenzione del Giudice per le indagini preliminari - menziona espressamente proprio le dichiarazioni di EL e Di PP, ossia dei soggetti che, a vario titolo, avevano riferito in ordine alle minacce rivolte da SQ ad LF.
4.3. La critica difensiva, inoltre, si dipana anche su una concorrente direttrice, costituita dalla natura generica e indefinita della affermazione contenuta nell’avversata decisione, nella parte in cui si sostiene la capacità di LF di “manovrare”, a suo piacimento, parti anche considerevoli della attuale maggioranza consiliare. Come sopra già accennato, il ricorrente avrebbe – in ragione della lunghissima militanza politica – intessuto una rete di legami e cointeressenze, di tipo affaristico e clientelare, atta a consentirgli di influenzare incisivamente le scelte degli attuali consiglieri. A sostegno di tale affermazione, il Tribunale pone le dichiarazioni rese da SQ nel corso dell’interrogatorio del 29/05/2025, incentrate sul fatto che LF abbia – nel corso delle elezioni tenutesi nel 2025 – schierato consiglieri comunali a lui vicini, “collocandoli nella lista a sostegno della coalizione di Paolino”; ciò, secondo l’ordinanza impugnata, avrebbe comportato la presenza – in seno all’attuale Consiglio comunale – di “almeno tre soggetti, storicamente di fiducia di LF”. Inoltre, prosegue il Tribunale, emerge la presenza – all’interno della coalizione Paolino – di cinque eletti, che nel 2024 avevano fatto invece parte della alleanza che sosteneva il candidato Sindaco LF. Tali affermazioni, però, restano al momento prive di un apprezzabile substrato contenutistico e si connotano per una marcata vaghezza, atteso che non vengono maggiormente dettagliate, mediante l’indicazione di fatti specifici e concreti, ovvero per il tramite della indicazione nominativa dei soggetti asseritamente disposti a divenire strumento della volontà di LF e, così, a veicolarne le scelte e le esigenze nel campo amministrativo, politico e gestionale.
4.4. Con i sopra sviscerati profili, dunque, il Tribunale si dovrà confrontare e fornire una 5 risposta alle argomentazioni poste a sostegno della richiesta de libertate;
il tutto, naturalmente, dovrà avvenire con piena libertà negli esiti.
5. Il secondo motivo è inammissibile. Stando alla prospettazione difensiva, dunque, il provvedimento impugnato avrebbe impropriamente affrontato anche il tema della possibilità di inquinamento probatorio;
ciò ad onta del fatto che si trattasse di un aspetto non ricompreso nell’effetto devolutivo del gravame, in quanto non oggetto di specifica impugnazione ad opera della difesa. Tale mancata impugnazione - prosegue il ricorrente – costituirebbe niente altro, se non una ovvia conseguenza del non esser stato ritenuto sussistente, il suddetto pericolo, nell’ordinanza di rigetto impugnata.
5.1. Il principio di diritto al quale attenersi, nella specifica materia, è nel senso che la cognizione riservata al giudice dell’appello cautelare è circoscritta ai punti interessati dai motivi di gravame, nonché a quelli strettamente connessi a questi ultimi, senza restare, però, condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto, poste a fondamento della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712 – 01; si veda anche Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544 – 01, a mente della quale: ‹‹La cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti››; sulla medesima linea interpretativa si sono posizionate Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484 – 01 e Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135 – 01).
5.2. Ciò che resta non chiarito, nella presente doglianza, è però l’aspetto dell’eventuale riflesso negativo, sul provvedimento reiettivo adottato dal Tribunale di riesame di Salerno, dell’esame di una tematica non oggetto di devoluzione: non viene chiarito in che modo, nell’ottica difensiva, l’esame di un profilo non devoluto alla conoscenza del giudice del gravame cautelare si possa ipso facto riverberare sfavorevolmente sul provvedimento nella sua interezza, finendo per “inquinare” anche l’aspetto sicuramente devoluto, ossia quello della possibilità di reiterazione del reato. Non viene spiegato in che modo, dunque, quest’ultimo ne dovrebbe mai risultare disarticolato. La generale regola ermeneutica che governa la materia, invece, è nel senso che la possibile emersione di una criticità, inerente a una delle molteplici valutazioni contenute in un dato provvedimento, non possa determinare – con effetto automatico e necessitato - la immediata destrutturazione completa della stessa, potendo tale criticità assumere rilevanza esclusivamente allorquando, per effetto della stessa, risulti disarticolato il nucleo fondante, che sorregge l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01). Tale profilo critico, come detto, è totalmente assente dall’ambito delle argomentazioni sussunte nella presente impugnazione.
6. Con il terzo motivo, si deduce l’omessa motivazione, in ordine alla auspicata possibilità di applicazione di misura cautelare meno rigorosa, rispetto a quella in esecuzione. La fondatezza del primo motivo, peròà, esplica un effetto di assorbimento, rispetto a tale censura, esimendo questo Collegio dall’onere di procedere a un esame specifico.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato viene annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. 6 Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL IO NA CA ON 7
udita la relazione svolta dal Consigliere EL IO NA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno – in funzione di riesame - ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di ES LF, avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva disatteso l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari attualmente in vigore nei confronti dello stesso. Il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato adottato a carico del predetto, in quanto ritenuto gravemente indiziato – in concorso con BE SQ e NI BI – del delitto di cui all’art. 416-ter primo e secondo comma cod. pen., perché, nella qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, in vista della consultazione elettorale tenutasi nell’anno 2019, accettava la promessa di SQ (pregiudicato ex art. 416-bis cod. pen.) di procurargli voti avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, promanante dal carisma di SQ stesso e dal ruolo ricoperto da quest’ultimo, quale partecipe di una associazione di stampo ISco attiva nella zona;
tale promessa veniva garantita dalla diretta candidatura – in una delle liste che sostenevano il candidato Sindaco LF – della moglie di SQ, NI BI, la quale consapevolmente partecipava al patto, in cambio della promessa, fatta da LF, dell’utilità consistente, per SQ e BI, nella possibilità di mantenere la disponibilità della struttura “Lido Kennedy”, ubicata in Capaccio Paestum.
2. Ricorre per cassazione ES LF, con atto a firma degli avv.ti Domenicantonio D’ES e NO De AR, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2041 Anno 2026 Presidente: ON CA Relatore: NA EL IO Data Udienza: 27/11/2025 proc. pen., per omessa motivazione quanto al pericolo di reiterazione. La difesa aveva censurato la illogicità della motivazione dell’impugnata ordinanza, laddove si sosteneva che l’attuale maggioranza politica fosse collegata ad LF;
non era stato chiarito, inoltre, quali ulteriori scambi venissero ritenuti possibili, posto che l’unica entità criminale presente in zona era quella capeggiata da SQ e questa era stata ormai disarticolata, grazie all’arresto di quest’ultimo, nonché di EC e NA. Con tali argomentazioni, il Tribunale del riesame non si è confrontato, facendo affidamento su un non riscontrato narrato di SQ, secondo il quale LF intendeva acquisire il controllo della maggioranza e della minoranza consiliare, al fine di ottenere i finanziamenti del PNRR (riscontrerebbe tale ricostruzione, la presenza – nella attuale maggioranza – di un numero notevole di “fedelissimi” di LF). I legami tra LF e SQ, inoltre, non possono essere considerati attuali, in ragione delle minacce rivolte al ricorrente e della programmazione, a danno dello stesso, di attentati dinamitardi. Né si sono valutati gli ulteriori dati, costituiti dalla avvenuta nomina di un nuovo Presidente della Provincia e dalla mancanza – almeno nel breve periodo - di nuove competizioni elettorali.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione degli artt. 310 e 597, in relazione all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen., deducendosi – in via subordinata – l’illogicità della motivazione. Nell’ordinanza genetica non è stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio;
tale aspetto, naturalmente, non è stato devoluto dalla difesa, per mancanza di interesse, in sede di impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta dii revoca o sostituzione del provvedimento cautelare. Si tratta di un profilo che dunque – in virtù dell’effetto devolutivo del gravame – non avrebbe dovuto essere affrontato neanche dal Tribunale del riesame, in sede di appello. Illogico è il riferimento, quindi, al collegamento politico esistente fra LF e alcuni consiglieri di maggioranza, pur trattandosi di un tema che il Tribunale del riesame dichiara di affrontare per mero scrupolo.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata l’omessa motivazione, in punto di ritenuta inadeguatezza di una misura meno afflittiva di quella adottata. Nell’ordinanza impugnata non vengono presi in considerazione diversi elementi, quali il fatto che a guidare la giunta comunale sia ormai una nuova compagine, del tutto scollegata da LF;
è stato nominato, inoltre, un nuovo Presidente della Provincia e non sono vi sono imminenti tornate elettorali, in alcuno dei Comuni un tempo amministrati da LF.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha motivato, del tutto correttamente, anche in ordine alle doglianze avanzate dalla difesa in punto di inquinamento probatorio;
alcuna nullità, pertanto, è riscontrabile nell’impugnata ordinanza. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha adeguatamente argomentato il proprio convincimento, in ordine sia alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia quanto alla inadeguatezza di una misura diversa e meno afflittiva, rispetto a quella applicata, a fronteggiare il pericolo di recidivanza. Sono stati richiamati i costanti contatti intercorsi, tramite altre persone, tra SQ e l’odierno ricorrente, secondo quanto emergente anche da intercettazioni eseguite nel novembre 2023, peraltro attestanti l’esistenza non solo di minacce rivolte dal primo al secondo, ma anche di “avvertimenti e velate minacce”, provenienti da LF e destinate a SQ. Analiticamente evidenziata, in termini non illogici, è anche la ininfluenza della nomina di una commissione. Con riferimento alla ritenuta non adeguatezza di misure diverse da quella in atto, il 2 provvedimento impugnato è immune da vizi rilevabili in questa sede, avendo il Tribunale precisato come misure non custodiali sarebbero inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari, attesa la possibilità per l’indagato di mantenere contatti, “anche da remoto” e “tramite soggetti di fiducia”, con testimoni, con altri indagati appartenenti alla criminalità locale o, infine, con soggetti interessati dall’esecuzione di ulteriori indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Integrando brevemente la sintesi contenuta in parte narrativa, può dirsi che viene in rilievo una misura cautelare applicativa degli arresti domiciliari, adottata in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Stando all’impianto accusatorio recepito nell’ordinanza avversata, il ricorrente LF si sarebbe accordato – nella veste di candidato Sindaco e in vista della competizione elettorale svoltasi nel 2019 - con BE SQ, ossia con colui che era, al tempo, al vertice del sodalizio ISco operante sul territorio (trattasi di un soggetto già condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all’art. 416- bis cod. pen.); dietro promessa di voti procurati da quest’ultimo, attraverso l’utilizzo della capacità intimidatoria connessa al vincolo associativo e grazie alla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, LF avrebbeaccettato la candidatura, in una delle liste che lo sostenevano, della moglie di SQ stesso, NI BI, promettendo a entrambi il mantenimento della gestione di un lido balneare. La difesa ha domandato la revoca o la sostituzione della misura restrittiva della libertà personale, attualmente in vigore nei confronti di LF, ricevendo però un provvedimento di diniego;
a fronte della decisione reiettiva adottata dal Giudice per le indagini preliminari, dunque, è stato proposto appello, parimenti disatteso. Il presente ricorso in cassazione – avverso tale ultimo provvedimento - consta di tre motivi, tutti attinenti al tema della sussistenza delle esigenze cautelari.
3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate dalla difesa deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Esso, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: ‹‹In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del 3 provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito››; b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: ‹‹In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa›› (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01); Tanto premesso - al solo fine di inquadrare il perimetro valutativo riservato al giudizio di legittimità - può passarsi all’analisi specifica delle singole doglianze.
4. Il primo motivo, come già delineato in parte espositiva, si compendia nella deduzione cumulativa di un duplice profilo critico. Si lamenta, in primo luogo, non essere ormai più insediato e attivo – nel territorio di riferimento - alcun clan ISco, con il quale possano realisticamente essere stretti ulteriori patti illeciti. Rappresenta la difesa, infatti, come l’unico sodalizio attivo in zona fosse quello capeggiato dal coindagato SQ e come tale compagine debba ritenersi, al momento, definitivamente disarticolata;
viepiù - ricorda ancora la difesa - lo stesso capoclan SQ ha rivolto chiarissime minacce ad LF, cosa che renderebbe evidentemente inimmaginabile il consolidarsi, tra i due, di future ulteriori intese di natura criminale. Segnala la difesa, inoltre, non sussistere ulteriori concrete possibilità di scambio di tipo politico-mafioso, eventualmente da effettuare, ricordando anche essere completamente mutata la maggioranza politica che siede nel Consiglio comunale. Sono ormai insediati, consequenzialmente, un diverso sindaco ed una giunta di differente composizione politica e soggettiva, nonché un nuovo Presidente della Provincia. 4.1. È sicuramente fondato il primo segmento della censura sopra riassunta, ossia quello che si compendia nella deduzione circa l’attuale assenza di un referente malavitoso, con il quale LF si dovrebbe eventualmente rapportare, in vista della reiterazione della tipologia di reato per cui si procede. Nel corpo dell’ordinanza impugnata, sul punto, vi è il riferimento a minacce rivolte ad LF da SQ, a mezzo del suo sodale NI NA e veicolate al destinatario tramite la EL;
il consigliere Di PP, peraltro, ha dichiarato di esser stato presente, nel momento in cui la EL riportava tale intimidazione ad LF. Da ciò, la difesa argomenta quanto segue. Pure a voler condividere l’assunto secondo il quale LF - in ragione della sua trentennale carriera politica a diversi livelli, plausibilmente foriera del consolidamento di una fitta rete di legami e clientele di variegata matrice - sia ancora in grado di manovrare a piacimento le scelte di vari consiglieri comunali, sebbene ora appartenenti a maggioranze di difforme composizione, comunque resterebbe monco l’ulteriore, fondamentale profilo, costituito dalla possibilità, per LF, di relazionarsi con alcuno in campo mafioso. Anche laddove si ammetta, insomma, che il ricorrente sia a tutt’oggi il deus ex machina di scelte politiche, per aver conservato intonsa la capacità di agire per il tramite di intermediari e fiduciari – comunque rimasti, almeno allo stato, ignoti – dovrebbe poi immaginarsi la sua attitudine a stabilire un “ponte” verso il mondo mafioso, con il quale intessere nuovi accordi di tipo politico ed elettorale. La deduzione difensiva prosegue ricordando come SQ abbia minacciato LF, circostanza che conduce – del tutto ragionevolmente – ad escludere che essi possano nuovamente divenire sodali in ulteriori accordi illeciti.La compagine mafiosa capeggiata da 4 SQ è, secondo la difesa, ormai disgregata, mentre il Tribunale la definisce ancora pienamente vitale in campo criminale. Tale ultimo aspetto, però, non è più rilevante, visto che viene dato per assodato che sia insorto un contrasto, tra SQ e LF, ossia che si sia creata una situazione oggettiva, che logicamente porta ad escludere che il clan capeggiato dal primo possa nuovamente divenire la sponda malavitosa di intese delinquenziali. Né si ha notizia dell’operatività di altri clan sul territorio e, comunque, non sono emersi contatti, tra tali (ignoti) IS e LF. Resta, allora, il tema con il quale l’impugnata ordinanza manca di confrontarsi in maniera compiuta e sostanziale, inerente all’individuazione dell’eventuale referente in campo mafioso, con cui LF possa, nel futuro, stringere ulteriori accordi di tipo politico-mafioso, sebbene per interposta persona. Il Tribunale non si confronta adeguatamente con lo specifico argomento, così mancando di fornire una esaustiva e convincente risposta alle specifiche deduzioni della difesa, incentrate su un profilo essenziale del thema decidendum.
4.2. Giova ricordare, sul punto, come la problematica inerente all’attualità e persistenza dell’eventuale legame di LF con il mondo ISco sia stata oggetto di specifica deduzione, in sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in vigore. In tal sede, infatti, la difesa aveva ricordato la avvenuta disarticolazione del “nuovo gruppo asseritamente subentrato al clan Marandino”, i cui sodali erano stati ormai posti in regime di arresti domiciliari e, nel contempo, aveva sottolineato l’impossibilità, per l’istante, di farsi garante di eventuali esigenze di ulteriori “sostenitori mafiosi”. E che si tratti di un tema dedotto tempestivamente, del resto, si evince già dalla lettura dell’ordinanza ora impugnata, nell’incipit della quale il Tribunale – nel ricapitolare le plurime doglianze difensive, portate all’attenzione del Giudice per le indagini preliminari - menziona espressamente proprio le dichiarazioni di EL e Di PP, ossia dei soggetti che, a vario titolo, avevano riferito in ordine alle minacce rivolte da SQ ad LF.
4.3. La critica difensiva, inoltre, si dipana anche su una concorrente direttrice, costituita dalla natura generica e indefinita della affermazione contenuta nell’avversata decisione, nella parte in cui si sostiene la capacità di LF di “manovrare”, a suo piacimento, parti anche considerevoli della attuale maggioranza consiliare. Come sopra già accennato, il ricorrente avrebbe – in ragione della lunghissima militanza politica – intessuto una rete di legami e cointeressenze, di tipo affaristico e clientelare, atta a consentirgli di influenzare incisivamente le scelte degli attuali consiglieri. A sostegno di tale affermazione, il Tribunale pone le dichiarazioni rese da SQ nel corso dell’interrogatorio del 29/05/2025, incentrate sul fatto che LF abbia – nel corso delle elezioni tenutesi nel 2025 – schierato consiglieri comunali a lui vicini, “collocandoli nella lista a sostegno della coalizione di Paolino”; ciò, secondo l’ordinanza impugnata, avrebbe comportato la presenza – in seno all’attuale Consiglio comunale – di “almeno tre soggetti, storicamente di fiducia di LF”. Inoltre, prosegue il Tribunale, emerge la presenza – all’interno della coalizione Paolino – di cinque eletti, che nel 2024 avevano fatto invece parte della alleanza che sosteneva il candidato Sindaco LF. Tali affermazioni, però, restano al momento prive di un apprezzabile substrato contenutistico e si connotano per una marcata vaghezza, atteso che non vengono maggiormente dettagliate, mediante l’indicazione di fatti specifici e concreti, ovvero per il tramite della indicazione nominativa dei soggetti asseritamente disposti a divenire strumento della volontà di LF e, così, a veicolarne le scelte e le esigenze nel campo amministrativo, politico e gestionale.
4.4. Con i sopra sviscerati profili, dunque, il Tribunale si dovrà confrontare e fornire una 5 risposta alle argomentazioni poste a sostegno della richiesta de libertate;
il tutto, naturalmente, dovrà avvenire con piena libertà negli esiti.
5. Il secondo motivo è inammissibile. Stando alla prospettazione difensiva, dunque, il provvedimento impugnato avrebbe impropriamente affrontato anche il tema della possibilità di inquinamento probatorio;
ciò ad onta del fatto che si trattasse di un aspetto non ricompreso nell’effetto devolutivo del gravame, in quanto non oggetto di specifica impugnazione ad opera della difesa. Tale mancata impugnazione - prosegue il ricorrente – costituirebbe niente altro, se non una ovvia conseguenza del non esser stato ritenuto sussistente, il suddetto pericolo, nell’ordinanza di rigetto impugnata.
5.1. Il principio di diritto al quale attenersi, nella specifica materia, è nel senso che la cognizione riservata al giudice dell’appello cautelare è circoscritta ai punti interessati dai motivi di gravame, nonché a quelli strettamente connessi a questi ultimi, senza restare, però, condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto, poste a fondamento della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712 – 01; si veda anche Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544 – 01, a mente della quale: ‹‹La cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti››; sulla medesima linea interpretativa si sono posizionate Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484 – 01 e Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135 – 01).
5.2. Ciò che resta non chiarito, nella presente doglianza, è però l’aspetto dell’eventuale riflesso negativo, sul provvedimento reiettivo adottato dal Tribunale di riesame di Salerno, dell’esame di una tematica non oggetto di devoluzione: non viene chiarito in che modo, nell’ottica difensiva, l’esame di un profilo non devoluto alla conoscenza del giudice del gravame cautelare si possa ipso facto riverberare sfavorevolmente sul provvedimento nella sua interezza, finendo per “inquinare” anche l’aspetto sicuramente devoluto, ossia quello della possibilità di reiterazione del reato. Non viene spiegato in che modo, dunque, quest’ultimo ne dovrebbe mai risultare disarticolato. La generale regola ermeneutica che governa la materia, invece, è nel senso che la possibile emersione di una criticità, inerente a una delle molteplici valutazioni contenute in un dato provvedimento, non possa determinare – con effetto automatico e necessitato - la immediata destrutturazione completa della stessa, potendo tale criticità assumere rilevanza esclusivamente allorquando, per effetto della stessa, risulti disarticolato il nucleo fondante, che sorregge l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01). Tale profilo critico, come detto, è totalmente assente dall’ambito delle argomentazioni sussunte nella presente impugnazione.
6. Con il terzo motivo, si deduce l’omessa motivazione, in ordine alla auspicata possibilità di applicazione di misura cautelare meno rigorosa, rispetto a quella in esecuzione. La fondatezza del primo motivo, peròà, esplica un effetto di assorbimento, rispetto a tale censura, esimendo questo Collegio dall’onere di procedere a un esame specifico.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato viene annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. 6 Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL IO NA CA ON 7