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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1562/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003994059000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320160009798991000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320170006534775000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180006184388000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190008962041000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190021826062000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento nr. 04320229003994059000 dell'importo complessivo di euro 101.812,96 limitatamente alle cartelle di pagamento per le quali sussiste giurisdizione di questa Corte contraddistinte con i nn. che seguono, tutte relative alla tassa automobilistica.
1)04320160009798991000;
2)04320170006534775000;
3)04320180006184388000;
4)04320190008962041000;
5)04320190021826062000.
A fondamento dell'invocato annullamento totale o parziale dell'intimazione opposta, ha eccepito:
a) l'omessa notificazione degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza;
b) il difetto di motivazione;
c) l'estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione in riferimento alle cartelle di cui ai nn. 1), 2) e 3) che precedono.
Ha altresì chiesto la condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in data 14/12/2023 con il deposito di controdeduzioni con le quali ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Foggia in favore di quella di Bari. Ha altresì opposto l'infondatezza del ricorso nel merito, essendo intervenuta la notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione e tra questi, da ultima, l'intimazione di pagamento nr. 04320219001885105000 divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Si è costituita in data 06/3/2023 la Regione Puglia la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di cui al nr. 4 ( relativa all'annualità 2023 ) perché annullata d'ufficio. Ha altresì eccepito l'incompetenza territoriale di questa Corte con riferimento alle restanti cartelle e, comunque, l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto con le conseguenze di legge in ordine alle spese. In data 17/01/2026 il ricorrente ha depositato memorie illustrative contestando la regolarità delle notificazioni ed insistendo per l'accoglimento del ricorso in relazione alle cartelle non oggetto di annullamento di ufficio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla eccepita incompetenza territoriale, la Corte osserva quanto di seguito.
Ai sensi dell'art. 4 del D. l.vo 546/92 “ Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Con sentenza n 44/2016 (GU n.10 del 9-3-2016) la Corte Costituzionale, in relazione all'art.24 Cost., ha dichiarato -in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156 del 2015) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La ratio che ha ispirato la decisione della Corte Costituzionale risiede nella necessità di assicurare effettivo ed agevole esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, il quale sarebbe pregiudicato nel caso quest'ultimo dovesse essere tenuto ad instaurare il giudizio nel luogo, eventualmente diverso da quello di residenza, in cui l'agente della riscossione ha la propria sede.
Nel caso in esame, in cui l'articolazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sede nella stessa provincia di residenza del ricorrente, la proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria della sede dell'ente impositore, finirebbe per frustrare proprio quelle esigenze che la Corte Costituzionale ha tenuto presenti e voluto tutelare, costringendo il contribuente ad adire un Foro diverso da quello del luogo di residenza, rendendo così onerosa e difficoltosa la difesa.
Per queste ragioni si ritiene di affermare la competenza territoriale di questa Corte.
Per quanto attiene, invece, all'esame del merito, si osserva:
-per la cartella 04320190008962041000 ( annullata d'ufficio da parte dell'ente impositore ) deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
-con riferimento alle cartelle restanti, è intervenuta in data 12/7/2022 notificazione a mezzo raccomandata nr. 69502140340-2 spedita il 29/11/2021 dell'intimazione di pagamento nr. 04320219001885105000. Non essendo stata possibile la consegna, il plico è stato depositato presso la Casa Comunale ( nr. elenco
EL000020300-10) e del deposito è stato dato avviso al destinatario con raccomandata nr. 69631140340-9 non ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza. L'intimazione – la quale ha interrotto il decorso della prescrizione - è divenuta definitiva per mancata impugnazione e dalla data della notifica non è maturato il nuovo termine di prescrizione.
Il lamentato vizio di motivazione non è sussistente, contenendo l'atto impugnato -anche con il rinvio alle cartelle già comprese nell'intimazione da ultimo indicata – tutte le indicazioni necessarie per permettere al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come del resto comprovato dalla stessa proposizione di ampio ed articolato ricorso in cui il contribuente ha diffusamente esposto le ragioni che, a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto.
Con riferimento quindi alle cartelle di cui ai nn. 1), 2), 3) 5) il ricorso va dunque rigettato.
La parziale cessazione della materia del contendere e la natura della controversia costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella nr.
04320190008962041000. Rigetta il ricorso per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1562/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003994059000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320160009798991000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320170006534775000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180006184388000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190008962041000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190021826062000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento nr. 04320229003994059000 dell'importo complessivo di euro 101.812,96 limitatamente alle cartelle di pagamento per le quali sussiste giurisdizione di questa Corte contraddistinte con i nn. che seguono, tutte relative alla tassa automobilistica.
1)04320160009798991000;
2)04320170006534775000;
3)04320180006184388000;
4)04320190008962041000;
5)04320190021826062000.
A fondamento dell'invocato annullamento totale o parziale dell'intimazione opposta, ha eccepito:
a) l'omessa notificazione degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza;
b) il difetto di motivazione;
c) l'estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione in riferimento alle cartelle di cui ai nn. 1), 2) e 3) che precedono.
Ha altresì chiesto la condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in data 14/12/2023 con il deposito di controdeduzioni con le quali ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Foggia in favore di quella di Bari. Ha altresì opposto l'infondatezza del ricorso nel merito, essendo intervenuta la notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione e tra questi, da ultima, l'intimazione di pagamento nr. 04320219001885105000 divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Si è costituita in data 06/3/2023 la Regione Puglia la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di cui al nr. 4 ( relativa all'annualità 2023 ) perché annullata d'ufficio. Ha altresì eccepito l'incompetenza territoriale di questa Corte con riferimento alle restanti cartelle e, comunque, l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto con le conseguenze di legge in ordine alle spese. In data 17/01/2026 il ricorrente ha depositato memorie illustrative contestando la regolarità delle notificazioni ed insistendo per l'accoglimento del ricorso in relazione alle cartelle non oggetto di annullamento di ufficio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla eccepita incompetenza territoriale, la Corte osserva quanto di seguito.
Ai sensi dell'art. 4 del D. l.vo 546/92 “ Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Con sentenza n 44/2016 (GU n.10 del 9-3-2016) la Corte Costituzionale, in relazione all'art.24 Cost., ha dichiarato -in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156 del 2015) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La ratio che ha ispirato la decisione della Corte Costituzionale risiede nella necessità di assicurare effettivo ed agevole esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, il quale sarebbe pregiudicato nel caso quest'ultimo dovesse essere tenuto ad instaurare il giudizio nel luogo, eventualmente diverso da quello di residenza, in cui l'agente della riscossione ha la propria sede.
Nel caso in esame, in cui l'articolazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sede nella stessa provincia di residenza del ricorrente, la proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria della sede dell'ente impositore, finirebbe per frustrare proprio quelle esigenze che la Corte Costituzionale ha tenuto presenti e voluto tutelare, costringendo il contribuente ad adire un Foro diverso da quello del luogo di residenza, rendendo così onerosa e difficoltosa la difesa.
Per queste ragioni si ritiene di affermare la competenza territoriale di questa Corte.
Per quanto attiene, invece, all'esame del merito, si osserva:
-per la cartella 04320190008962041000 ( annullata d'ufficio da parte dell'ente impositore ) deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
-con riferimento alle cartelle restanti, è intervenuta in data 12/7/2022 notificazione a mezzo raccomandata nr. 69502140340-2 spedita il 29/11/2021 dell'intimazione di pagamento nr. 04320219001885105000. Non essendo stata possibile la consegna, il plico è stato depositato presso la Casa Comunale ( nr. elenco
EL000020300-10) e del deposito è stato dato avviso al destinatario con raccomandata nr. 69631140340-9 non ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza. L'intimazione – la quale ha interrotto il decorso della prescrizione - è divenuta definitiva per mancata impugnazione e dalla data della notifica non è maturato il nuovo termine di prescrizione.
Il lamentato vizio di motivazione non è sussistente, contenendo l'atto impugnato -anche con il rinvio alle cartelle già comprese nell'intimazione da ultimo indicata – tutte le indicazioni necessarie per permettere al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come del resto comprovato dalla stessa proposizione di ampio ed articolato ricorso in cui il contribuente ha diffusamente esposto le ragioni che, a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto.
Con riferimento quindi alle cartelle di cui ai nn. 1), 2), 3) 5) il ricorso va dunque rigettato.
La parziale cessazione della materia del contendere e la natura della controversia costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella nr.
04320190008962041000. Rigetta il ricorso per il resto.
Spese compensate.