Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 230
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notificazione atti presupposti e decadenza

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento, sebbene con modalità di deposito presso la casa comunale e avviso al destinatario, sia avvenuta regolarmente e abbia interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato fosse adeguatamente motivato, anche mediante rinvio alle cartelle presupposte, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Estinzione obbligazione tributaria per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento abbia interrotto la prescrizione e che, dalla data di notifica, non sia maturato il nuovo termine di prescrizione.

  • Altro
    Annullamento d'ufficio

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente a tale cartella.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    La parziale cessazione della materia del contendere e la natura della controversia costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 230
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 230
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo