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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2022
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 1244/2022 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cuturello;
Parte_1
- PE - E
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Barretta;
- appellata - CP_1
NONCHE'
CONTRO
; - appellata contumace - Controparte_2
E
. - appellata contumace - Controparte_3
Oggi 13 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'PE l'avv. Antonio Cuturello. Per la compagnia assicuratrice appellata è presente l'avv. Carmela Barretta. Entrambi i difensori insistono nelle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244/2022 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado e allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Antonio Cuturello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicotera Marina, alla via Vittorio Emanuele, n. 1; -PE- E (c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Carmela Barretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla piazza F. e L. Gullo, n. 34; -appellata-
NONCHÉ CONTRO
residente in [...], alla contrada Gidora, n. 44; Controparte_2
-appellata contumace- E
-appellata contumace- Controparte_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1/2022 del giudice di pace di Montalto Uffugo, depositata in data 1/2/2022 e notificata in data 25/2/2022.
Causa decisa all'udienza del 13 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Conclusioni delle parti Per l'PE (conclusioni rassegnate nell'atto d'appello):“Accogliere l'appello del sig. riformando la sentenza n. 01/2022, resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Montalto Uffugo, nel corso del procedimento R.G n. 197/2020, accertando e dichiarando, che il Sig. in data 22/11/2018, viaggiava a bordo, in qualità Parte_1 di terzo trasportato, nell'autovettura Volkswagen Passat, t.g. CL 163 MN, di proprietà della Sig.ra allorquando si è verificato l'incidente; 2) Per l'effetto condannare Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra CP_4 Controparte_2 in solido tra di loro al pagamento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dal Sig. Parte_1
terzo trasportato, che ammontano ad € 4.000,00 per come specificato in narrativa
[...] ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e
Pagina 2 di 9 rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo, e/o nella misura che verrà accertata attraverso C.T.U. medico-legale, per la determinazione e quantificazione delle lesioni patite dal per la individuazione dei conseguenti postumi anatomo-funzionali e Pt_1 dell'incidenza di questi sulla sua vita lavorativa, di relazione e psichica, nonché per l'accertamento del danno non patrimoniale, quali il danno morale e il danno esistenziale;
3) Condannare solidalmente gli odierni appellati al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore costituito.” Per l'appellata (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta):“Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado”. Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1/2022 con la quale il giudice di pace di Montalto Uffugo ha rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti di per CP_1 ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 22/11/2018, verso le ore 20:04, nel Comune di Montalto Uffugo, alla via Campo di Fieno SP 102, allorquando viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Volkswagen Passat, tg. CL163MN, assicurata per la responsabilità civile da di proprietà di Controparte_5 [...]
e condotta nell'occasione da che non rispettando il CP_2 CP_6 segnale di dare precedenza, urtava contro l'autovettura Audi A3, tg. CX494KC, di proprietà e condotta da Persona_1
A seguito dell'impatto, l'attore subiva lesioni personali consistenti in “trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo gomito destro”, per come accertato dai sanitari del Pronto Soccorso dell'A.O. di Cosenza;
pertanto, falliti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia con la compagnia assicurativa e promosso infruttuosamente l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, il conveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del Pt_1
d.lgs. n. 209/2005, ed , proprietaria del veicolo sul CP_1 Controparte_2 quale si trovava a bordo, per sentirli condannare, in solido, al pagamento in suo favore di tutti i danni fisici patiti, quantificati in € 4.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo. Si costituiva per chiedere, preliminarmente, la riunione del CP_1 procedimento con quello recante il n. 197/2020 vertente sullo stesso sinistro ed avente come parte attrice , anche lei in qualità di terza Controparte_3 trasportata, con richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per € 5.000,00. Nel merito, evidenziava la carenza di prova della domanda, sostenendo che non era stato possibile addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, poiché il perito nominato dalla compagnia per la stima dei danni si era trovato nella concreta impossibilità di visionare il veicolo Volkswagen Passat, sul quale si sarebbe dovuto trovare a bordo il in quanto rottamato già alla Pt_1 data del 21/12/2018, pochi giorni dopo la denuncia di sinistro avvenuta in data 3/12/2018 e che, all'esito della visita con il medico legale fiduciario della
Pagina 3 di 9 compagnia, alcun postumo residuava all'attore. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda poiché non provata sia in punto di an che di quantum debeatur. Non si costituiva , benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
Con ordinanza del 19/2/2021, il giudice di pace disponeva la riunione dei due giudizi e la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti;
rigettata la richiesta c.t.u. medico legale avanzata dal all'udienza del Pt_1
7/9/2021, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Con la sentenza n. 1/2022, il giudice di pace rigettava la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori, non ritenendola provata, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese di lite. Con il presente giudizio, ha interposto gravame chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata, deducendo l'erroneità della decisione per errata interpretazione della prova testimoniale da parte del giudice di prime cure che non ha ritenuto provato il verificarsi del sinistro e la qualità di terzo trasportato in capo fondando il proprio convincimento sul fatto che il teste di parte Pt_1 attrice, premettendo di avere problemi di memoria, avrebbe Controparte_7 reso dichiarazioni non coincidenti con la dinamica dell'incidente, arrivando, dunque, alla conclusione, che il teste stesse parlando di altro evento nel quale, probabilmente, era rimasto coinvolto l'PE. Ha dedotto, infine, che nulla poteva essere contestato all'PE in merito alla presunta rottamazione dell'autovettura Volkswagen Passat, non avendo la titolarità del bene e che, ad ogni modo, sul terzo trasportato che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, grava solo l'onere probatorio di aver subito un danno derivante dal sinistro e non anche quella di provare le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei conducenti. Ha insistito nella richiesta di c.t.u. medico-legale, finalizzata all'accertamento dei danni alla persona da lui riportati. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa, per opporsi al gravame e chiedere la conferma della sentenza di primo grado, in quanto immune da vizi, evidenziando che il percorso logico-motivazione del giudice di pace è da ritenersi assolutamente corretto, dal momento che le dichiarazioni rese dal teste escusso,
non hanno fornito alcun supporto probatorio all'attore, in Controparte_7 quanto caratterizzate da incongruenze e incertezze, tanto da non chiarire nemmeno quanti erano i veicoli coinvolti e l'effettiva qualità di terzo trasportato degli istanti. Ha evidenziato, altresì, che alcuna Autorità era intervenuta sul posto per attestare le modalità di accadimento del sinistro e gli eventuali soggetti coinvolti, senza sottacere la circostanza che i due asseriti trasportati, e Pt_1
, nei rispettivi atti introduttivi, avevano prospettato due dinamiche del CP_3 sinistro diverse. In particolare, la aveva fatto riferimento a tre veicoli CP_3 coinvolti, esponendo che l'autovettura Volkswagen Passat, di proprietà della
, procedendo nello stesso senso e nella stessa fila, tamponava una Audi CP_2
A3, tg. CX494KC, che, subita la spinta in avanti, invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso, finendo per collidere con un terzo
Pagina 4 di 9 veicolo, tg. DG577WD. Dal suo canto, invece, il aveva riferito il Pt_1 coinvolgimento di soli due veicoli, la Passat di proprietà della e condotta CP_2 da che non osservava il segnale di dare precedenza e che urtava CP_6 contro l'Audi A3 tg. CX494KC di proprietà e condotta da Alla Persona_1 luce di quanto esposto, l'unica prova offerta dall'PE in primo grado, con l'escussione del teste era assolutamente insufficiente a fondare la CP_7 domanda, pertanto, il gravame andava rigettato.
, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita neppure nel Controparte_2 presente giudizio d'appello. Con provvedimento del 16/9/2022, è stata dichiarata la contumacia della ed è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi Controparte_3 dell'art. 140, comma 4, del codice delle assicurazioni, dato che i due giudizi, riuniti dal giudice di pace e definiti con la sentenza qui impugnata, erano stati proposti nei confronti di da persone che assumono entrambe di avere subito CP_1 danni derivanti dallo stesso sinistro. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/4/2023, è stata disposta la c.t.u. medico legale per accertare il tipo e l'entità delle lesioni lamentate da e la loro compatibilità con la Parte_1 dinamica riferita. Disposti una serie di rinvii a causa del ritardo nel deposito della relazione da parte del c.t.u., la causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, con richiesta da parte dell'PE, nelle note scritte depositate in data 20/1/2025, di riconoscimento di almeno un punto percentuale di invalidità permanente al proprio assistito, discostandosi in parte qua dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella relazione definitiva. Con provvedimento del 27/1/2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 7/11/2025, poi rinviata all'udienza del 13/11/2025, per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di scritti conclusivi sino al 30/9/2025. All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste.
2. L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono. Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l'PE ha espressamente dichiarato di agire ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni), il quale stabilisce che, salva l'ipotesi di caso fortuito, “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge (…) a prescindere dall'accertamento dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” e pone a carico del presunto danneggiato un solo e semplificato onere, vale a dire quello di provare di essersi trovato a bordo del veicolo al momento del sinistro e di aver subito il danno. L'operatività dell'art. 141 pone come presupposto indefettibile che l'attore provi la propria qualità di terzo trasportato. Sul punto, la suprema corte ha affermato
Pagina 5 di 9 che “in tema di onere probatorio, tenendo anche conto dell'art. 2697 c.c., il terzo trasportato che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., se da un lato, può avvantaggiarsi del fatto di non dover attendere che venga accertata la dinamica del sinistro (né su di lui ricade alcun onere probatorio in merito), dall'altro, dovrà provare che il sinistro sia avvenuto e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno da lui patito, e quindi da risarcire” (cfr. cass. n. 20654/2016). La norma indicata, dunque, richiede solo la prova della qualità di terzo trasportato, del danno sofferto e del nesso eziologico con il sinistro, anche se, da ultimo, la corte di cassazione, aderendo ad una lettura minoritaria dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, ha affermato che il conducente del veicolo su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l'obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione (cfr. cass. n. 4147/2019) Tanto premesso, deve ritenersi che l'attore abbia assolto agli oneri probatori su di lui gravanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni. La qualità di terzo trasportato dell'attore, così come riferita nell'atto di citazione, è stata infatti confermata dal teste il quale, all'udienza del Controparte_7
14/5/2021 davanti al giudice di pace, dopo aver riferito di avere personalmente assistito al sinistro che ha coinvolto una Volkswagen Passat, ha dichiarato:
“Ricordo che il sig non era alla guida, ma all'interno della Passat al momento del Pt_1 sinistro”. Non v'è ragione di dubitare in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal testimone, che appaiono compatibili con le lesioni riferite dal ai sanitari Pt_1 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza, che al momento del suo accesso lamentava “cervicobrachialgia destra post trauma. Non trauma cranico né perdita di coscienza”, con riscontro, all'esito, di un “trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo gomito destro”. Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, alle ore 20:45 della stessa giornata del 22/11/2018, il ha riferito che al momento del sinistro viaggiava come Pt_1
“passeggero anteriore”. L'PE ha dunque fornito la prova di essersi trovato sul veicolo vettore e di non essersi reso in nessun modo corresponsabile dell'evento e/o dei danni subiti, in assenza di prova contraria che non è stata fornita.
3. Quanto all'entità dei danni non patrimoniali subiti dall'PE può farsi integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata c.t.u. medico-legale eseguita dal dott. . Per_2
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie da questo giudice ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Il c.t.u. ha infatti accertato, in conformità peraltro alle risultanze dei referti medici e della documentazione prodotta, che a seguito del sinistro il ha riportato Pt_1 un “trauma distorsivo del rachide cervicale ed un trauma contusivo del gomito destro”, riscontrando, nel corso dell'esame, però, l'assenza di deficit funzionali, per come
Pagina 6 di 9 già annotato dai sanitari del P.S., che riportavano nel referto “lieve dolorabilità nei movimenti articolari del rachide cervicale. Dolore alla palpazione in regione olecranica destra non deficit funzionali”. Le lesioni causalmente collegate al sinistro, dunque, secondo il c.t.u., hanno determinato una I.T.P al 75% valutabile in giorni 7, una I.T.P. al 50% valutabile in giorni 15 e una I.T.P. al 25% valutabile in giorni 14, senza esiti a carattere permanente e tali da determinare un danno biologico permanente, considerando, pertanto, il guarito senza postumi. A tale conclusione, il Pt_1
c.t.u. è pervenuto anche tenendo in considerazione che, successivamente al sinistro, il “non si è sottoposto ad accertamenti specialistici né questi sono stati Pt_1 ritenuti necessari dal medico che ha rilasciato certificati prognostici senza individuare eventuali condizioni patologici meritevoli di accertamenti o cure consigliando esclusivamente riposo ritenendo questo sufficiente per il raggiungimento della guarigione. I segni clinici rilevati in sede di operazioni peritali possono essere correlati anche a fisiologica degenerazione correlata all'età e, comunque, non implicano il riconoscimento di una condizione menomativa di gravità tale da determinare una sofferenza fisica integrante un danno biologico permanente” (cfr. pag.
9-10 della c.t.u. definitiva del 20/1/2025). Pertanto, in base al d.m. 18 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31/7/2025, recante “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2025”, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea va liquidato, sulla base dell'indennità giornaliera stabilita in misura intera in € 56,18, nell'importo di € 912,93 (di cui € 294,95 per inabilità temporanea parziale di giorni 7 al 75%, € 421,35 per inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 50% ed € 196,63 per inabilità temporanea parziale di giorni 14 al 25%). A questa vanno aggiunte le spese mediche sostenute per l'importo di € 97,60 riconosciuto congruo dal C.T.U. Non appare possibile effettuare una c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, poiché alla luce delle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, non risultano sufficientemente provate specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari. Sull'importo totale di € 1.010,53 (= € 912,93 + € 97,60), trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno (cfr. cass. n. 11899/2016). Pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 1712/1995, il predetto importo deve essere maggiorato con interessi compensativi i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (22/11/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della
Pagina 7 di 9 presente sentenza per l'importo di € 109,30 per un totale complessivo di € 1.119,83 (= € 1.010,53 + € 109,30); dalla data di pubblicazione della sentenza (che converte il debito risarcitorio da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma già attualizzata in sentenza. In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va accolta con conseguente condanna di e Parte_1 Controparte_2 in solido al pagamento, in favore dell'PE, della somma CP_1 complessiva di € 1.119,83, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
4. Il sensibile ridimensionamento delle richieste formulate dall'PE giustifica la compensazione per la metà delle spese relative al doppio grado di giudizio che, per la restante metà, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei termini che seguono. Quelle relative al giudizio di primo grado sono liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del menzionato D.M.), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in ragione del valore della controversia. Le spese relative al presente giudizio d'appello sono, invece, liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, da determinarsi ancora una volta sulla base della somma effettivamente attribuita, diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in ragione del valore della controversia. Le spese relative alla c.t.u. espletata nel presente giudizio e liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_1 in solido e nei rapporti interni in ragione del 50%.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 1/2022 del giudice di pace di Montalto Uffugo, condanna e in solido al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore di della somma di € 1.119,83 in moneta attuale e Parte_1 già comprensiva degli interessi compensativi, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna e in solido al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore di della metà delle spese relative al primo grado Parte_1 di giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 633,00 (di cui € per esborsi ed € per compensi professionali), oltre a
Pagina 8 di 9 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà;
- condanna e in solido al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore di della metà delle spese relative al presente Parte_1 grado di giudizio che liquida nella somma di € 1.438,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 147,00 per contributo unificato ed € 1.278,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_1
Cosenza, 13 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 1244/2022 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cuturello;
Parte_1
- PE - E
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Barretta;
- appellata - CP_1
NONCHE'
CONTRO
; - appellata contumace - Controparte_2
E
. - appellata contumace - Controparte_3
Oggi 13 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'PE l'avv. Antonio Cuturello. Per la compagnia assicuratrice appellata è presente l'avv. Carmela Barretta. Entrambi i difensori insistono nelle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244/2022 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado e allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Antonio Cuturello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicotera Marina, alla via Vittorio Emanuele, n. 1; -PE- E (c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Carmela Barretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla piazza F. e L. Gullo, n. 34; -appellata-
NONCHÉ CONTRO
residente in [...], alla contrada Gidora, n. 44; Controparte_2
-appellata contumace- E
-appellata contumace- Controparte_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1/2022 del giudice di pace di Montalto Uffugo, depositata in data 1/2/2022 e notificata in data 25/2/2022.
Causa decisa all'udienza del 13 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Conclusioni delle parti Per l'PE (conclusioni rassegnate nell'atto d'appello):“Accogliere l'appello del sig. riformando la sentenza n. 01/2022, resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Montalto Uffugo, nel corso del procedimento R.G n. 197/2020, accertando e dichiarando, che il Sig. in data 22/11/2018, viaggiava a bordo, in qualità Parte_1 di terzo trasportato, nell'autovettura Volkswagen Passat, t.g. CL 163 MN, di proprietà della Sig.ra allorquando si è verificato l'incidente; 2) Per l'effetto condannare Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra CP_4 Controparte_2 in solido tra di loro al pagamento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dal Sig. Parte_1
terzo trasportato, che ammontano ad € 4.000,00 per come specificato in narrativa
[...] ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e
Pagina 2 di 9 rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo, e/o nella misura che verrà accertata attraverso C.T.U. medico-legale, per la determinazione e quantificazione delle lesioni patite dal per la individuazione dei conseguenti postumi anatomo-funzionali e Pt_1 dell'incidenza di questi sulla sua vita lavorativa, di relazione e psichica, nonché per l'accertamento del danno non patrimoniale, quali il danno morale e il danno esistenziale;
3) Condannare solidalmente gli odierni appellati al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore costituito.” Per l'appellata (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta):“Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado”. Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1/2022 con la quale il giudice di pace di Montalto Uffugo ha rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti di per CP_1 ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 22/11/2018, verso le ore 20:04, nel Comune di Montalto Uffugo, alla via Campo di Fieno SP 102, allorquando viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Volkswagen Passat, tg. CL163MN, assicurata per la responsabilità civile da di proprietà di Controparte_5 [...]
e condotta nell'occasione da che non rispettando il CP_2 CP_6 segnale di dare precedenza, urtava contro l'autovettura Audi A3, tg. CX494KC, di proprietà e condotta da Persona_1
A seguito dell'impatto, l'attore subiva lesioni personali consistenti in “trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo gomito destro”, per come accertato dai sanitari del Pronto Soccorso dell'A.O. di Cosenza;
pertanto, falliti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia con la compagnia assicurativa e promosso infruttuosamente l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, il conveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del Pt_1
d.lgs. n. 209/2005, ed , proprietaria del veicolo sul CP_1 Controparte_2 quale si trovava a bordo, per sentirli condannare, in solido, al pagamento in suo favore di tutti i danni fisici patiti, quantificati in € 4.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo. Si costituiva per chiedere, preliminarmente, la riunione del CP_1 procedimento con quello recante il n. 197/2020 vertente sullo stesso sinistro ed avente come parte attrice , anche lei in qualità di terza Controparte_3 trasportata, con richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per € 5.000,00. Nel merito, evidenziava la carenza di prova della domanda, sostenendo che non era stato possibile addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, poiché il perito nominato dalla compagnia per la stima dei danni si era trovato nella concreta impossibilità di visionare il veicolo Volkswagen Passat, sul quale si sarebbe dovuto trovare a bordo il in quanto rottamato già alla Pt_1 data del 21/12/2018, pochi giorni dopo la denuncia di sinistro avvenuta in data 3/12/2018 e che, all'esito della visita con il medico legale fiduciario della
Pagina 3 di 9 compagnia, alcun postumo residuava all'attore. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda poiché non provata sia in punto di an che di quantum debeatur. Non si costituiva , benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
Con ordinanza del 19/2/2021, il giudice di pace disponeva la riunione dei due giudizi e la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti;
rigettata la richiesta c.t.u. medico legale avanzata dal all'udienza del Pt_1
7/9/2021, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. Con la sentenza n. 1/2022, il giudice di pace rigettava la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori, non ritenendola provata, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese di lite. Con il presente giudizio, ha interposto gravame chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata, deducendo l'erroneità della decisione per errata interpretazione della prova testimoniale da parte del giudice di prime cure che non ha ritenuto provato il verificarsi del sinistro e la qualità di terzo trasportato in capo fondando il proprio convincimento sul fatto che il teste di parte Pt_1 attrice, premettendo di avere problemi di memoria, avrebbe Controparte_7 reso dichiarazioni non coincidenti con la dinamica dell'incidente, arrivando, dunque, alla conclusione, che il teste stesse parlando di altro evento nel quale, probabilmente, era rimasto coinvolto l'PE. Ha dedotto, infine, che nulla poteva essere contestato all'PE in merito alla presunta rottamazione dell'autovettura Volkswagen Passat, non avendo la titolarità del bene e che, ad ogni modo, sul terzo trasportato che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, grava solo l'onere probatorio di aver subito un danno derivante dal sinistro e non anche quella di provare le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei conducenti. Ha insistito nella richiesta di c.t.u. medico-legale, finalizzata all'accertamento dei danni alla persona da lui riportati. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa, per opporsi al gravame e chiedere la conferma della sentenza di primo grado, in quanto immune da vizi, evidenziando che il percorso logico-motivazione del giudice di pace è da ritenersi assolutamente corretto, dal momento che le dichiarazioni rese dal teste escusso,
non hanno fornito alcun supporto probatorio all'attore, in Controparte_7 quanto caratterizzate da incongruenze e incertezze, tanto da non chiarire nemmeno quanti erano i veicoli coinvolti e l'effettiva qualità di terzo trasportato degli istanti. Ha evidenziato, altresì, che alcuna Autorità era intervenuta sul posto per attestare le modalità di accadimento del sinistro e gli eventuali soggetti coinvolti, senza sottacere la circostanza che i due asseriti trasportati, e Pt_1
, nei rispettivi atti introduttivi, avevano prospettato due dinamiche del CP_3 sinistro diverse. In particolare, la aveva fatto riferimento a tre veicoli CP_3 coinvolti, esponendo che l'autovettura Volkswagen Passat, di proprietà della
, procedendo nello stesso senso e nella stessa fila, tamponava una Audi CP_2
A3, tg. CX494KC, che, subita la spinta in avanti, invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso, finendo per collidere con un terzo
Pagina 4 di 9 veicolo, tg. DG577WD. Dal suo canto, invece, il aveva riferito il Pt_1 coinvolgimento di soli due veicoli, la Passat di proprietà della e condotta CP_2 da che non osservava il segnale di dare precedenza e che urtava CP_6 contro l'Audi A3 tg. CX494KC di proprietà e condotta da Alla Persona_1 luce di quanto esposto, l'unica prova offerta dall'PE in primo grado, con l'escussione del teste era assolutamente insufficiente a fondare la CP_7 domanda, pertanto, il gravame andava rigettato.
, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita neppure nel Controparte_2 presente giudizio d'appello. Con provvedimento del 16/9/2022, è stata dichiarata la contumacia della ed è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi Controparte_3 dell'art. 140, comma 4, del codice delle assicurazioni, dato che i due giudizi, riuniti dal giudice di pace e definiti con la sentenza qui impugnata, erano stati proposti nei confronti di da persone che assumono entrambe di avere subito CP_1 danni derivanti dallo stesso sinistro. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/4/2023, è stata disposta la c.t.u. medico legale per accertare il tipo e l'entità delle lesioni lamentate da e la loro compatibilità con la Parte_1 dinamica riferita. Disposti una serie di rinvii a causa del ritardo nel deposito della relazione da parte del c.t.u., la causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, con richiesta da parte dell'PE, nelle note scritte depositate in data 20/1/2025, di riconoscimento di almeno un punto percentuale di invalidità permanente al proprio assistito, discostandosi in parte qua dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella relazione definitiva. Con provvedimento del 27/1/2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 7/11/2025, poi rinviata all'udienza del 13/11/2025, per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di scritti conclusivi sino al 30/9/2025. All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste.
2. L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti che seguono. Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l'PE ha espressamente dichiarato di agire ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni), il quale stabilisce che, salva l'ipotesi di caso fortuito, “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge (…) a prescindere dall'accertamento dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” e pone a carico del presunto danneggiato un solo e semplificato onere, vale a dire quello di provare di essersi trovato a bordo del veicolo al momento del sinistro e di aver subito il danno. L'operatività dell'art. 141 pone come presupposto indefettibile che l'attore provi la propria qualità di terzo trasportato. Sul punto, la suprema corte ha affermato
Pagina 5 di 9 che “in tema di onere probatorio, tenendo anche conto dell'art. 2697 c.c., il terzo trasportato che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., se da un lato, può avvantaggiarsi del fatto di non dover attendere che venga accertata la dinamica del sinistro (né su di lui ricade alcun onere probatorio in merito), dall'altro, dovrà provare che il sinistro sia avvenuto e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno da lui patito, e quindi da risarcire” (cfr. cass. n. 20654/2016). La norma indicata, dunque, richiede solo la prova della qualità di terzo trasportato, del danno sofferto e del nesso eziologico con il sinistro, anche se, da ultimo, la corte di cassazione, aderendo ad una lettura minoritaria dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, ha affermato che il conducente del veicolo su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l'obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione (cfr. cass. n. 4147/2019) Tanto premesso, deve ritenersi che l'attore abbia assolto agli oneri probatori su di lui gravanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni. La qualità di terzo trasportato dell'attore, così come riferita nell'atto di citazione, è stata infatti confermata dal teste il quale, all'udienza del Controparte_7
14/5/2021 davanti al giudice di pace, dopo aver riferito di avere personalmente assistito al sinistro che ha coinvolto una Volkswagen Passat, ha dichiarato:
“Ricordo che il sig non era alla guida, ma all'interno della Passat al momento del Pt_1 sinistro”. Non v'è ragione di dubitare in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal testimone, che appaiono compatibili con le lesioni riferite dal ai sanitari Pt_1 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza, che al momento del suo accesso lamentava “cervicobrachialgia destra post trauma. Non trauma cranico né perdita di coscienza”, con riscontro, all'esito, di un “trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo gomito destro”. Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, alle ore 20:45 della stessa giornata del 22/11/2018, il ha riferito che al momento del sinistro viaggiava come Pt_1
“passeggero anteriore”. L'PE ha dunque fornito la prova di essersi trovato sul veicolo vettore e di non essersi reso in nessun modo corresponsabile dell'evento e/o dei danni subiti, in assenza di prova contraria che non è stata fornita.
3. Quanto all'entità dei danni non patrimoniali subiti dall'PE può farsi integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata c.t.u. medico-legale eseguita dal dott. . Per_2
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie da questo giudice ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Il c.t.u. ha infatti accertato, in conformità peraltro alle risultanze dei referti medici e della documentazione prodotta, che a seguito del sinistro il ha riportato Pt_1 un “trauma distorsivo del rachide cervicale ed un trauma contusivo del gomito destro”, riscontrando, nel corso dell'esame, però, l'assenza di deficit funzionali, per come
Pagina 6 di 9 già annotato dai sanitari del P.S., che riportavano nel referto “lieve dolorabilità nei movimenti articolari del rachide cervicale. Dolore alla palpazione in regione olecranica destra non deficit funzionali”. Le lesioni causalmente collegate al sinistro, dunque, secondo il c.t.u., hanno determinato una I.T.P al 75% valutabile in giorni 7, una I.T.P. al 50% valutabile in giorni 15 e una I.T.P. al 25% valutabile in giorni 14, senza esiti a carattere permanente e tali da determinare un danno biologico permanente, considerando, pertanto, il guarito senza postumi. A tale conclusione, il Pt_1
c.t.u. è pervenuto anche tenendo in considerazione che, successivamente al sinistro, il “non si è sottoposto ad accertamenti specialistici né questi sono stati Pt_1 ritenuti necessari dal medico che ha rilasciato certificati prognostici senza individuare eventuali condizioni patologici meritevoli di accertamenti o cure consigliando esclusivamente riposo ritenendo questo sufficiente per il raggiungimento della guarigione. I segni clinici rilevati in sede di operazioni peritali possono essere correlati anche a fisiologica degenerazione correlata all'età e, comunque, non implicano il riconoscimento di una condizione menomativa di gravità tale da determinare una sofferenza fisica integrante un danno biologico permanente” (cfr. pag.
9-10 della c.t.u. definitiva del 20/1/2025). Pertanto, in base al d.m. 18 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31/7/2025, recante “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2025”, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea va liquidato, sulla base dell'indennità giornaliera stabilita in misura intera in € 56,18, nell'importo di € 912,93 (di cui € 294,95 per inabilità temporanea parziale di giorni 7 al 75%, € 421,35 per inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 50% ed € 196,63 per inabilità temporanea parziale di giorni 14 al 25%). A questa vanno aggiunte le spese mediche sostenute per l'importo di € 97,60 riconosciuto congruo dal C.T.U. Non appare possibile effettuare una c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, poiché alla luce delle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, non risultano sufficientemente provate specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari. Sull'importo totale di € 1.010,53 (= € 912,93 + € 97,60), trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno (cfr. cass. n. 11899/2016). Pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 1712/1995, il predetto importo deve essere maggiorato con interessi compensativi i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (22/11/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della
Pagina 7 di 9 presente sentenza per l'importo di € 109,30 per un totale complessivo di € 1.119,83 (= € 1.010,53 + € 109,30); dalla data di pubblicazione della sentenza (che converte il debito risarcitorio da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma già attualizzata in sentenza. In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va accolta con conseguente condanna di e Parte_1 Controparte_2 in solido al pagamento, in favore dell'PE, della somma CP_1 complessiva di € 1.119,83, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
4. Il sensibile ridimensionamento delle richieste formulate dall'PE giustifica la compensazione per la metà delle spese relative al doppio grado di giudizio che, per la restante metà, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei termini che seguono. Quelle relative al giudizio di primo grado sono liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del menzionato D.M.), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in ragione del valore della controversia. Le spese relative al presente giudizio d'appello sono, invece, liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, da determinarsi ancora una volta sulla base della somma effettivamente attribuita, diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in ragione del valore della controversia. Le spese relative alla c.t.u. espletata nel presente giudizio e liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_1 in solido e nei rapporti interni in ragione del 50%.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 1/2022 del giudice di pace di Montalto Uffugo, condanna e in solido al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore di della somma di € 1.119,83 in moneta attuale e Parte_1 già comprensiva degli interessi compensativi, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna e in solido al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore di della metà delle spese relative al primo grado Parte_1 di giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 633,00 (di cui € per esborsi ed € per compensi professionali), oltre a
Pagina 8 di 9 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà;
- condanna e in solido al pagamento in Controparte_2 CP_1 favore di della metà delle spese relative al presente Parte_1 grado di giudizio che liquida nella somma di € 1.438,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 147,00 per contributo unificato ed € 1.278,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_1
Cosenza, 13 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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