Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
Ordinanza collegiale 18 settembre 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2023, proposto da
SCAI S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Raviele e Lodovico Visone, con domicilio eletto in Napoli alla Via Toledo n. 323 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Niceforo dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 22 del 7 febbraio 2023, avente ad oggetto “Decisione Commissione Europea C (2015) 75 final del 19 gennaio 2015. Recupero Aiuto di Stato SA.35843. Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 e ss.mm.ii.”;
b) di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le ordinanze collegiali emanate in corso di causa;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) 16 gennaio 2025 causa C-588/23;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AR ELIO e uditi per le parti i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente SCAI S.r.l., impresa esercente servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico nell’ambito regionale lombardo, riferisce che il Consiglio di Stato, con sentenze n. 4684 del 27 luglio 2009 e n. 5650 del 07 novembre 2012, aveva riconosciuto una compensazione integrativa in favore della NO S.r.l. per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus sulla base di concessioni rilasciate dalla Regione Campania, quantificata in € 1.111.572,00 (€ 838.593,00 a titolo di sorta capitale, più interessi) e corrisposta alla beneficiaria nel dicembre 2012.
Tuttavia, la Commissione Europea, con decisione C (2015) 75 final del 19 gennaio 2015 – notificata alle autorità italiane il giorno successivo – ha dichiarato la compensazione integrativa riconosciuta alla NO non compatibile con il mercato interno, disponendone il recupero a suo carico; da qui l’obbligo per la Regione Campania di intimare a tale impresa la restituzione del beneficio indebitamente concesso.
Nel frattempo, a seguito di atto di scissione d’azienda del 21 luglio 2011 da NO a NO TPL S.r.l., quest’ultima è subentrata nel contratto di affidamento provvisorio n. 14 del 31 marzo 2011 per le autolinee di interesse regionale Salerno-Fisciano-Caserta. In virtù di un ulteriore atto di scissione d’azienda del 21 ottobre 2013 da NO TPL ad Autolinee NO S.r.l., quest’ultima è subentrata nel medesimo contratto di affidamento provvisorio sopra menzionato.
Successivamente, in base ad un contratto di fitto di ramo d’azienda del 10 maggio 2019, attualmente non più in essere in quanto cessato il 1° luglio 2021, la Autolinee NO ha concesso in fitto alla SCAI il ramo d’azienda comprendente, tra l’altro, i contratti di servizio, il personale e gli autobus per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL).
Le società NO, NO TPL e Autolinee NO sono state dichiarate fallite rispettivamente con sentenze n. 1/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 73/2018 del Tribunale di Salerno e n. 95/2020 del Tribunale di Busto Arsizio.
Pertanto, al fine di proseguire il servizio di TPL, la Regione ha affidato lo svolgimento dello stesso alla società partecipata AIR Campania, la quale, non disponendo dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio, li ha acquisiti proprio dalla SCAI.
La Regione Campania ha altresì tentato il recupero della compensazione, agendo nei confronti delle società NO, NO TPL e Autolinee NO, ma le relative azioni sono allo stato risultate infruttuose, in quanto la Regione si è insinuata al passivo fallimentare senza avere percepito alcunché, come risulta dall’istruttoria espletata da questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 955 dell’8 giugno 2023 e dai chiarimenti resi dalla stessa amministrazione regionale.
La NO ha per suo conto, e prima della dichiarazione di fallimento, impugnato la decisione della Commissione del 2015 dinanzi agli organi di giustizia dell’Unione Europea, ma il relativo ricorso in annullamento è stato respinto in primo ed in secondo grado (sentenze Tribunale UE 11 luglio 2018 causa T-185/2015 e CGUE 4 marzo 2020 causa C- 586/18P).
Infine, con il decreto dirigenziale n. 22 del 7 febbraio 2023, la Regione Campania, sulla scorta della decisione di recupero emessa nei confronti di NO e sul presupposto del dedotto accertamento della “continuità economica” tra la Autolinee NO e la SCAI, ne ha esteso l’ambito soggettivo, ingiungendo la restituzione dell’aiuto di Stato a quest’ultima società sotto forma di ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto n. 639/1910.
1.1 In dettaglio, si riportano di seguito i punti salienti del percorso motivazionale che ha supportato la determinazione regionale di coinvolgere nell’attività di recupero anche la posizione della SCAI: “a. le norme dell’UE in materia di aiuti di stato prevedono che una nuova impresa che acquisti le attività di un’altra impresa sia responsabile degli aiuti ricevuti in passato dall’impresa venditrice se tra le due imprese è riscontrabile una “continuità economica”; b. ai sensi delle predette norme, la “continuità economica” viene verificata sulla base di una serie di criteri stabiliti dagli organi giurisdizionali dell’Unione, tra cui l’entità delle attività trasferite e la logica economica dell’operazione; c. detta continuità, come è emerso dagli approfondimenti tecnici e documentali condotti dall’Ufficio, è da ritenersi sussistente anche rispetto alla società SCAI Srl per le seguenti motivazioni: - la società Autolinee NO, obbligata in solido alla restituzione dell’aiuto di stato di cui trattasi nel 2020 ha trasferito alla società SCAI, tra gli altri, autobus TPL provenienti dalla società NO S.r.l.; - il contratto di fitto di ramo d’azienda sottoscritto tra Autolinee NO e SCAI Srl ha previsto il trasferimento di n. 62 lavoratori dipendenti di Autolinee NO Srl a SCAI Srl senza soluzione di continuità e ai sensi dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 47 della legge 428/1990, con il mantenimento degli scatti apa intermedi e dell’anzianità di servizio nonché di tutti i diritti giuridici ed economici maturati…con conservazione del trattamento economico complessivo…nonché le condizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale e dagli accordi individuali all’atto del trasferimento. Un numero di 38 dei suddetti lavoratori figuravano tra i dipendenti della società NO Srl; - della compagine societaria di SCAI fanno ed hanno fatto parte soggetti già presenti nella compagine societaria di NO Srl, NO TPL Srl e Autolinee NO Srl; la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 72/2022, pur revocando il fallimento della società di fatto, afferma che la vicenda complessiva presenta coerenza logica con l’ipotesi…della relazione verticale tra le società, dirette e coordinate da un unico centro gestorio (rappresentato da Buonocore GE)…risulta un puro e semplice trasferimento di risorse in maniera unilaterale a beneficio delle altre società (Cfr. pag. 25);”.
2. Ciò premesso, la società ricorrente impugna il suddetto decreto dirigenziale n. 22 del 7 febbraio 2023 per una serie di ragioni attinenti ai profili dell’incompetenza, della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
La Regione Campania ha concluso nella sua memoria di costituzione per la reiezione del gravame.
Parte ricorrente ha controdedotto ed insistito nelle sue tesi con memoria depositata il 7 luglio 2023, nella quale ha formulato anche nuove censure.
2.1 Con ordinanza collegiale n. 5138 del 18 settembre 2023, questo Tribunale ha sollevato innanzi alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione della normativa unionale, sospendendo nelle more il giudizio: “A) Se gli artt. 108 TFUE, 288 TFUE e 16 e 31 del Regolamento UE 1589/2015 ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 , che consente all’Autorità nazionale, nella fase esecutiva del recupero, l’estensione del perimetro dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali, mediante una valutazione di continuità economica tra imprese, senza precludere tale potere quando la Commissione abbia già individuato i diretti destinatari, così escludendo la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato. B) Se gli articoli 263 TFUE, 288 TFUE , 41 e 47 della carta di Nizza, 16 e 31 del Regolamento UE 1589/2015 ostano ad una normativa nazionale quale l’art. 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, in materia di aiuti di Stato, nella parte in cui - nel prevedere che lo Stato , in sede di esecuzione di una decisione di recupero , individua ove necessario i soggetti tenuti alla restituzione - consente la attuazione della decisione anche nei confronti di un soggetto diverso dai destinatari della decisione e dotato di autonomia, il quale non abbia preso parte al procedimento davanti alla Commissione , non abbia avuto le garanzie del contraddittorio e , di conseguenza, non sia legittimato ad impugnare davanti al Tribunale UE la predetta decisione.”.
Con sentenza 16 gennaio 2025 causa C-588/23, la CGUE ha risolto i quesiti interpretativi, chiarendo quanto segue (si riproducono solo le parti della motivazione rilevanti per l’odierno giudizio): “Sulle questioni pregiudiziali 34 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 108 e l'articolo 288, quarto comma, TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento 2015/1589, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una decisione della Commissione ordini il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario da essa identificato, essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità nazionali competenti, nell'ambito del loro compito di esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto presso un'altra impresa in ragione dell'esistenza di una continuità economica tra quest'ultima e il beneficiario dell'aiuto identificato in detta decisione. 35 In primo luogo, occorre rilevare che l'articolo 288, quarto comma, TFUE prevede che una decisione «è obbligatoria in tutti i suoi elementi» e che, se «designa i destinatari», essa è obbligatoria solo per questi ultimi. 36 Inoltre, dall'articolo 31 del regolamento 2015/1589 discende che le decisioni che constatano l'incompatibilità dell'aiuto notificato con il mercato interno («decisioni negative»), adottate in forza dell'articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento, nonché le decisioni che dispongono il recupero dell'aiuto, adottate ai sensi dell'articolo 16 di detto regolamento, sono indirizzate allo Stato membro interessato, circostanza che risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C-74/00 P e C-75/00 P, EU:C:2002:524, punti da 81 a 83). 37 Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel caso di specie, la decisione della Commissione del 19 gennaio 2015 ha come unico destinatario la Repubblica italiana e che la NO, designata in tale decisione come beneficiaria dell'aiuto di Stato di cui trattasi, non è destinataria di tale decisione. 38 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell'articolo 288 TFUE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione [sentenza del 15 settembre 2022, FO (Gibraltar), C-705/20, EU:C:2022:680, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. 39 A tal riguardo, dal considerando 25 e dall'articolo 16, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2015/1589 risulta che il recupero di un aiuto va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine, gli Stati membri interessati, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, ultima frase, del suddetto regolamento, adottano tutte le misure previste dai rispettivi ordinamenti giuridici, comprese quelle provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2010, CO e Kimberly Clark, C-210/09, EU:C:2010:294, punto 28, nonché dell'11 settembre 2014, Commissione/Germania, C-527/12, EU:C:2014:2193, punto 38). Lo Stato membro deve giungere ad un effettivo recupero delle somme dovute (sentenza del 5 maggio 2011, Commissione/Italia, C-305/09, EU:C:2011:274, punto 27). 40 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, poiché il principale obiettivo perseguito dal rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è l'eliminazione della distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall'aiuto illegittimo, un siffatto aiuto deve essere recuperato presso la società che prosegue l'attività economica dell'impresa che ha beneficiato di tale aiuto qualora sia dimostrato che tale società conserva il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio di detto aiuto (sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/Commissione, C-127/16 P, EU:C:2018:165, punti 104 e 106 e giurisprudenza ivi citata). Ciò è peraltro ricordato dal punto 83, prima frase, della comunicazione sul recupero. 41 Le considerazioni esposte ai punti da 38 a 40 della presente sentenza ostano quindi a un'interpretazione dell'articolo 288 TFUE, nel senso che gli Stati membri sarebbero tenuti a recuperare un aiuto di Stato dichiarato illegittimo e incompatibile da una decisione della Commissione unicamente presso il beneficiario dell'aiuto in questione designato in tale decisione. 42 Infatti, per quanto riguarda una decisione di recupero che identifica con precisione, come nel caso di specie, il beneficiario di un aiuto individuale, occorre rilevare che tale identificazione corrisponde soltanto, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni, a una valutazione della situazione effettuata al momento dell'adozione di tale decisione, in funzione delle informazioni di cui tale istituzione dispone in quel preciso momento. 43 Pertanto, detta identificazione fa parte dell'identificazione dell'aiuto oggetto della decisione della Commissione. Di conseguenza, quest'ultima decisione non può essere interpretata nel senso che impedisce allo Stato membro interessato di recuperare l'aiuto di cui trattasi presso un'altra impresa qualora, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza, tale altra impresa prosegua l'attività economica del beneficiario dell'aiuto e conservi il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio dell'aiuto. 44 Infatti, può verificarsi che il vantaggio concorrenziale legato al beneficio di un aiuto individuale sia trasferito ad un'altra impresa successivamente all'adozione della decisione di recupero da parte della Commissione, ad esempio in occasione di una cessione di beni, come ricordano i punti da 89 a 92 della comunicazione sul recupero. 45 Nel caso di un trasferimento di attivi, la continuità economica tra le società parti del trasferimento deve essere valutata in funzione dell'oggetto del trasferimento - ossia gli attivi e i passivi, la forza lavoro mantenuta, gli attivi aggregati -, del prezzo del trasferimento, dell'identità degli azionisti o dei proprietari dell'impresa acquirente e dell'impresa di origine, del momento in cui il trasferimento è realizzato - ossia dopo l'inizio dell'indagine, l'avvio del procedimento o la decisione finale - o anche della logica economica dell'operazione (sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/Commissione, C-127/16 P, EU:C:2018:165, punto 108 e giurisprudenza ivi citata). 46 Di conseguenza, nell'ambito del loro compito di recupero dell'aiuto e al fine di garantire la piena efficacia di una decisione di recupero della Commissione che identifica con precisione il beneficiario dell'aiuto nonché di eliminare effettivamente la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale legato alla percezione dell'aiuto, le autorità e i giudici nazionali sono tenuti a identificare un'impresa diversa da quella identificata in tale decisione di recupero, nell'ipotesi in cui il vantaggio connesso all'aiuto di cui trattasi sia stato effettivamente trasferito a tale altra impresa, successivamente all'adozione di detta decisione di recupero. 47 L'esistenza di tale obbligo a carico delle autorità nazionali è confermato dalla giurisprudenza costante della Corte, la quale ricorda che i giudici nazionali e la Commissione svolgono ruoli complementari e distinti (sentenza del 7 dicembre 2023, RegioJet e STUDENT AGENCY, C-700/22, EU:C:2023:960, punto 13), e che i giudici nazionali, in materia di aiuti di Stato, possono essere investiti di controversie che li obbligano ad interpretare e ad applicare la nozione di «aiuto», di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, poiché quest'ultima valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo del giudice dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2020, NO/Commissione, C-586/18 P, EU:C:2020:152, punto 90 e giurisprudenza ivi citata). 48 Quanto ai dubbi del giudice del rinvio sulla natura decisionale o meno delle note e delle istruzioni informali fornite dai servizi della Commissione alle autorità nazionali per effettuare l'analisi della continuità economica, la Corte ha dichiarato che siffatte prese di posizione non rientrano tra gli atti che possono essere adottati sulla base del regolamento 2015/1589 e non possono essere considerate vincolanti per il giudice nazionale. Infatti, nella misura in cui gli elementi contenuti nelle suddette prese di posizione, nonché nei pareri della Commissione eventualmente richiesti dal giudice nazionale, mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali nell'ambito dell'esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero, e considerato il principio di leale cooperazione, il giudice nazionale deve tenerne conto come elemento di valutazione nell'ambito della controversia di cui è investito e motivare la propria decisione alla luce dell'insieme del contenuto del fascicolo che è stato sottoposto alla sua attenzione (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset, C-69/13, EU:C:2014:71, punti 26, 28 e 31). 49 In terzo luogo, alla luce delle indicazioni del giudice del rinvio, riassunte al punto 32 della presente sentenza, occorre, per quanto riguarda gli articoli 41 e 47 della Carta, distinguere tra, da un lato, la possibilità, per un'impresa che si trova in una situazione come quella della ricorrente nel procedimento principale, di partecipare al procedimento di esame di un aiuto di Stato da parte della Commissione e, se del caso, di contestare la decisione di quest'ultima che dichiara tale aiuto illegittimo e incompatibile e, dall'altro lato, la possibilità, per tale impresa, di partecipare al procedimento dinanzi ad un'autorità nazionale idoneo a sfociare in una decisione che constati l'esistenza di una continuità economica tra detta impresa e il beneficiario dell'aiuto identificato nella decisione della Commissione e che obblighi la stessa impresa a restituire l'aiuto di cui trattasi, nonché, se del caso, la possibilità di contestare tale decisione nazionale. 50 In primis, per quanto riguarda il procedimento dinanzi alla Commissione, occorre osservare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, della concessione dell'aiuto. In tale procedimento, le parti interessate diverse dallo Stato membro considerato non possono pretendere direttamente un contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di detto Stato membro. Detto procedimento non è un procedimento avviato contro il beneficiario o i beneficiari degli aiuti che implicherebbe che quest'ultimo o questi ultimi possano far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali (v., in tal senso, sentenza dell'11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C-56/18 P, EU:C:2020:192, punti da 73 a 75). 51 Per quanto riguarda l'ipotesi in cui il beneficiario effettivo di un aiuto, designato come tale in un atto nazionale di recupero a causa dell'esistenza di una continuità economica con il beneficiario precedente, non sarebbe stato legittimato a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione che dichiara tale aiuto illegittimo e incompatibile e ne ordina il recupero, occorre osservare che a un siffatto beneficiario effettivo è tuttavia garantita una tutela giurisdizionale da parte del diritto dell'Unione. 52 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il controllo, da parte del giudice nazionale, di un atto nazionale diretto al recupero di un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile deve essere considerato come la mera emanazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2010, CO e Kimberly Clark, C-210/09, EU:C:2010:294, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 53 In tale contesto, il beneficiario effettivo può altresì contestare dinanzi al giudice nazionale la validità della decisione della Commissione che ha dichiarato l'aiuto illegittimo e incompatibile, qualora tale beneficiario effettivo non fosse senz'altro legittimato a proporre un ricorso diretto, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, avverso tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, Bolton Alimentari, C-494/09, EU:C:2011:87, punti 22 e 23 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a., C-135/16, EU:C:2018:582, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). È vero che il giudice nazionale non è competente a constatare esso stesso l'invalidità di una siffatta decisione, dato che la Corte è la sola competente a dichiarare l'invalidità degli atti dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, EU:C:2007:434, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, qualora un giudice nazionale ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell'Unione dedotti dalle parti o, eventualmente, sollevati d'ufficio, siano fondati, esso deve sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte un procedimento di rinvio pregiudiziale per accertamento di validità, essendo quest'ultima la sola competente a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 96 e giurisprudenza ivi citata). 54 In secundis, per quanto riguarda il rispetto dei diritti del beneficiario effettivo di un aiuto nell'ambito di un procedimento dinanzi a un'autorità nazionale che può sfociare in una decisione che constata l'esistenza di una continuità economica e ordina il recupero dell'aiuto presso tale beneficiario effettivo, occorre anzitutto osservare che, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo cui la constatazione dell'esistenza di una continuità economica rientra nel solo potere discrezionale della Commissione. Orbene, dai punti 41 e 43 di tale sentenza risulta che tale premessa è errata. 55 In ogni caso, se è vero che dal tenore letterale dell'articolo 41 della Carta risulta che quest'ultimo non è rivolto agli Stati membri (sentenza del 17 luglio 2014, YS e a., C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 67), resta il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'obbligo di rispettare i diritti della difesa dei destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi grava anche, in linea di principio, sulle amministrazioni degli Stati membri quando esse adottano misure che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 35). Spetta pertanto all'autorità nazionale che intende adottare una decisione di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo presso il beneficiario effettivo di tale aiuto garantire il rispetto dei diritti della difesa di quest'ultimo. 56 Inoltre, dal punto 52 della presente sentenza risulta che il beneficiario effettivo dell'aiuto deve disporre della possibilità di far controllare una siffatta decisione da un giudice nazionale il quale, qualora nutra dubbi in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione, può o, a seconda dei casi, deve adire la Corte con un procedimento di rinvio pregiudiziale, conformemente all'articolo 267 TFUE. 57 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 108 e l'articolo 288, quarto comma, TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento 2015/1589, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una decisione della Commissione ordini il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario da essa identificato, essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità nazionali competenti, nell'ambito del loro compito di esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto presso un'altra impresa in ragione dell'esistenza di una continuità economica tra quest'ultima e il beneficiario dell'aiuto identificato in detta decisione.”.
2.2 Una volta proseguito il processo all’esito della pronuncia pregiudiziale della CGUE, la ricorrente ha prodotto in data 3 novembre 2025 una memoria conclusiva, nella quale, oltre a ribadire le proprie posizioni, ha prospettato una questione di invalidità della decisione di recupero della Commissione per travisamento del fatto, la quale troverebbe riscontro nella sentenza Tribunale UE 11 luglio 2018 causa T-185/2015, quanto alla mancata considerazione di una delibera dell’assessore regionale ai Trasporti del 20 febbraio 1987 in tema di obblighi tariffari.
Infine, la causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
3. In via preliminare, il Collegio deve pronunciarsi sulla sollevata questione di invalidità della decisione di recupero della Commissione.
Essa è palesemente infondata ed esonera questo Tribunale dal sottoporre alla CGUE un procedimento di rinvio pregiudiziale per accertamento di validità dell’atto unionale, dal momento che è la stessa invocata sentenza del Tribunale UE del 2018, come confermata dalla sentenza della Corte 4 marzo 2020 causa C- 586/18P, ad escludere la portata invalidante della dedotta omissione.
Invero, nella sentenza in commento, al paragrafo 110, è dato leggere il seguente passaggio, di per sé idoneo a sconfessare in radice la prospettazione attorea: “In terzo luogo, per quanto concerne la delibera dell'assessore ai Trasporti, occorre rilevare che quest’ultima sembra effettivamente far riferimento a un obbligo per tutte le imprese di esercizio di trasporto di rispettare le tariffe stabilite nella tabella ad essa allegata. Tuttavia, una tale delibera, poiché non è stata prodotta dinanzi alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, non poteva essere presa in considerazione da quest’ultima in sede di esame e pertanto non può costituire un elemento in grado di produrre un vizio di legittimità della decisione impugnata. Infatti, si evince dalla giurisprudenza che non si può rimproverare alla Commissione di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto e di diritto che avrebbero potuto esserle presentati durante il procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, in quanto la Commissione non è tenuta ad esaminare d’ufficio e per presunzione quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Wam Industriale/Commissione, T-303/10, non pubblicata, EU:T:2012:505, punto 119 e giurisprudenza citata).”.
3.1 Sempre in via preliminare, il Collegio deve dichiarare inammissibili le censure, inserite nella parte in fatto del ricorso introduttivo, alle pagine 5 e 6, con cui la SCAI denuncia la sussistenza di vari vizi ascrivibili alle categorie della violazione del giudicato e dell’eccesso di potere per sviamento, per difetto di istruttoria e per illogicità.
Invero, l’inammissibilità delle censure o dei motivi di ricorso può conseguire non solo al difetto di specificità ma anche alla loro mancata indicazione, in maniera distinta, in apposita parte dell’atto processuale dedicata all’esposizione in diritto, della quale essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale. Infatti, l’art. 40 c.p.a., nello stabilire al comma 1 che il ricorso deve contenere partitamente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici su cui si fonda il ricorso e, al comma 2, che i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili, ha lo scopo di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei gravami non strutturati secondo un’esatta suddivisione tra fatto e motivi di diritto, con il conseguente rischio che trovino ingresso i cd. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che ingenerano a loro volta il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo palese ed univoco. Ne discende che laddove il ricorso sia stato articolato, come avvenuto nella specie, in elementi di fatto ed elementi di diritto, i motivi di censura devono essere contenuti nella parte in diritto e, per l’effetto, vanno dichiarati inammissibili i motivi di censura intrusi, contenuti invece nella parte in fatto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2024 n. 1076; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 settembre 2024 n. 7509 e 18 dicembre 2023 n. 10981; Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2022 n. 3964; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 gennaio 2022 n. 113; TAR Campania Napoli, Sez. III, 25 luglio 2024 n. 4378 e 14 marzo 2024 n. 1714).
3.2 Infine, non va dato corso all’esame delle nuove censure articolate nella memoria difensiva depositata il 7 luglio 2023, consistenti in profili di doglianza inerenti alla posizione assunta nella vicenda da AIR Campania e alla dedotta inesistenza di un gruppo imprenditoriale riconducibile alla famiglia Buonocore, al quale farebbero riferimento le compagini sociali della NO, della NO TPL, della Autolinee NO e della SCAI.
Infatti, le prefate censure sono tutte inammissibili essendo state introdotte con un mero atto difensivo non notificato alla parte resistente, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale. Invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2023 n. 188; Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715).
4. Venendo al merito della controversia, la società ricorrente formula nei quattro motivi di gravame un primo catalogo di censure con cui, nel ritenere ingiusto il recupero dell’aiuto di Stato disposto nei suoi confronti, attacca il decreto dirigenziale n. 22 del 7 febbraio 2023 sotto i seguenti aspetti:
a) il provvedimento di recupero è stato adottato da un’autorità incompetente, rientrando nelle prerogative della Commissione Europea la decisione circa l’estensione soggettiva dei destinatari dell’obbligo di restituzione dell’aiuto di Stato illegittimo;
b) la pretesa avanzata dall’amministrazione regionale deve intendersi prescritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento unionale di procedura n. 1589/2015, essendo decorso il previsto termine prescrizionale di dieci anni, computabile dalla data di erogazione dell’aiuto al soggetto beneficiario NO (dicembre 2012);
c) il titolo incorporato nell’ordinanza-ingiunzione di pagamento è privo della formula esecutiva prescritta dal combinato disposto dell’art. 299 del TFUE e del “d.P.R. n. 1824/1960” sulle prerogative del Ministro degli Esteri, con conseguente nullità della relativa procedura esecutiva in sede civile;
d) manca il presupposto soggettivo per operare l’estensione del recupero nei confronti della SCAI, dal momento che quest’ultima non può essere qualificata, sotto il profilo civilistico in quanto mera affittuaria di azienda, successore della NO, della NO TPL o della Autolinee NO;
e) è carente anche il presupposto oggettivo dell’estensione, giacché “una volta cessato il (brevissimo) frangente dell’affitto di ramo d’azienda, SCAI non ha conservato alcun asset della cedente”, con la conseguenza che “può serenamente escludersi che la ricorrente possa aver incamerato un vantaggio così considerevole (€ 1.200.000,00), dal mero svolgimento, per poco più di un anno, del servizio acquisito (in affitto), nemmeno da NO ma da Autolinee BT”;
f) l’amministrazione regionale è incorsa in carenza di istruttoria, avendo trascurato “di indagare l’effettiva sussistenza del vantaggio anticoncorrenziale ed il suo transito nei bilanci di SCAI”, avendo escluso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 72/2022 e l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 23 maggio 2022 l’esistenza di una supersocietà di fatto esistente tra la NO, la NO TPL, la Autolinee NO e la SCAI, con conseguente confusione delle rispettive situazioni patrimoniali (in particolare, nella sentenza salernitana si dà atto del trasferimento alla NO TPL della somma di € 1.111.572,00 incassata dalla Regione Campania).
Le suddette censure non convincono e vanno disattese.
4.1 Sulla pretesa incompetenza dell’autorità regionale ad adottare l’estensione soggettiva dei destinatari della decisione unionale di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo, si è espressa la CGUE nella sentenza 16 gennaio 2025 causa C-588/23 intervenuta sulle questioni pregiudiziali poste da questo Tribunale, chiarendo, al paragrafo 57, che “occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 108 e l'articolo 288, quarto comma, TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento 2015/1589, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una decisione della Commissione ordini il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario da essa identificato, essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità nazionali competenti, nell'ambito del loro compito di esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto presso un'altra impresa in ragione dell'esistenza di una continuità economica tra quest'ultima e il beneficiario dell'aiuto identificato in detta decisione.”.
Ne discende, nel caso di specie, che il gravato provvedimento di recupero rientra a pieno titolo nelle prerogative dell’amministrazione regionale, la quale, se non può mettere in discussione la decisione in ordine alla natura di aiuto di Stato illegittimo di una determinata provvidenza economica, decisione istituzionalmente riservata in base ai trattati alla Commissione Europea, può certamente intervenire, in qualità di autorità competente sulla materia, nella successiva fase esecutiva al fine di rendere effettivo il recupero dell’aiuto erogato indebitamente, individuando, in aggiunta al beneficiario già indicato nella decisione della Commissione, altri coobbligati solidali in base all’applicazione del principio unionale della continuità economica dell’originaria attività di impresa (paragrafi da 40 a 45 della succitata sentenza della CGUE).
4.2 Va rigettata anche la formulata eccezione di prescrizione, poiché, come già evidenziato nell’ordinanza collegiale di rimessione alla CGUE n. 5138 del 18 settembre 2023, “nei confronti di soggetti in estensione, la prescrizione inizia a decorrere dal momento della pretesa traslazione, che reitera l’illecito, e non dal momento della decisione della Commissione; pertanto l’eccezione risulta infondata, atteso che nella specie la traslazione sarebbe avvenuta con l’atto di affitto di ramo di azienda del 2019”.
Vale solo aggiungere, in questa sede, che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la decorrenza del termine prescrizionale principia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che, nel caso specifico, il diritto al recupero, ancora non prescritto nel 2019, non poteva essere opposto alla SCAI prima della stipula del contratto di fitto di ramo d’azienda intercorsa con la Autolinee NO.
4.3 Si profila inconferente la doglianza sulla mancanza della formula esecutiva, dal momento che si tratta nella specie di una procedura di recupero attivata in sede amministrativa, e non in sede di esecuzione civile. Essa, peraltro e come ben osservato dalla difesa regionale, si colora anche di infondatezza, in quanto l’art. 48, commi 2 e 3, della legge n. 234/2012 riconosce ai provvedimenti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi, adottati dalle autorità italiane, la natura di titoli esecutivi immediatamente operativi, senza che sia necessaria l’apposizione di alcuna formula ad hoc.
Tanto non si pone in conflitto nemmeno con l’invocato art. 299 TFUE, che contempla l’apposizione della formula esecutiva solo per gli atti emessi dagli organi dell’Unione Europea, ma giammai per i provvedimenti esecutivi delle autorità nazionali.
4.4 Secondo la giurisprudenza unionale, diffusamente richiamata nella succitata sentenza della CGUE, non è necessario che l’impresa nei cui confronti sia effettuata l’estensione del recupero sia un’emanazione dell’impresa beneficiaria in qualità di successore a seguito di eventuali operazioni di scissione o di incorporazione (come avvenuto nei casi della NO, della NO TPL e delle Autolinee NO), ma è sufficiente anche un collegamento negoziale, derivante da un atto di cessione o di affitto aziendale, che possa dar luogo al proseguimento dell’attività economica con la conservazione del godimento effettivo del vantaggio concorrenziale, connesso alla concessione dell’aiuto illegittimo. Infatti, l’affitto di azienda, pur comportando una modifica dell’identità giuridica del titolare dell’azienda, assicura comunque una continuità sostanziale dell’impresa, consentendo all’affittuario di proseguire ininterrottamente l’attività economica avvalendosi dell’insieme coordinato di mezzi già organizzato a tali fini dall’affittante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2021 n. 8081; TAR Campania Napoli, Sez. I, 5 luglio 2023 n. 4011).
Ebbene, siccome nel caso di specie è pacifica la posizione della SCAI quale affittuaria di ramo d’azienda della Autolinee NO, deve ritenersi integrato il presupposto soggettivo dell’estensione del recupero.
4.5 Parimenti, va reputato sussistente pure il presupposto oggettivo dell’estensione, essendosi svolto il rapporto di affitto aziendale intestato alla SCAI per poco più un biennio (dal maggio 2019 al luglio 2021), ossia in un periodo non breve nel quale non può dirsi escluso il mantenimento del vantaggio concorrenziale già detenuto dalla Autolinee NO.
4.6 Infine, non era necessario, da parte dell’amministrazione regionale, appurare l’eventuale effettivo transito, nel bilancio della SCAI, della posta attiva rappresentata dal beneficio in questione, alla luce dell’insussistenza, appurata in sede giurisdizionale civile, di una supersocietà di fatto, giacché bastava accertare il godimento indiretto della stessa, attraverso il vantaggio concorrenziale offerto dallo svolgimento dell’attività di impresa in stato di continuità economica con l’originaria beneficiaria, in ossequio ai principi fissati dalla giurisprudenza unionale.
5. Con altra articolata censura sviluppata nel primo motivo, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria da cui sarebbe affetto il gravato decreto dirigenziale con riguardo all’applicazione dei suddetti principi unionali in tema di continuità economica fra imprese, essendosi l’amministrazione regionale riferita ad indici non allineati a tali principi: in particolare, assume la ricorrente che nel decreto dirigenziale non si farebbe alcun cenno sul trasferimento integrale degli asset attivi da Autolinee NO a SCAI, sulla congruità del prezzo contrattualmente fissato per l’affitto aziendale in termini di coerenza con il valore di mercato e sulla logica economica dell’operazione.
La censura, questa volta, è fondata e merita accoglimento.
Va premesso, facendo tesoro delle statuizioni contenute nella succitata sentenza della CGUE, che l’esistenza di una continuità economica tra due società – al fine dell’estensione soggettiva del recupero dell’aiuto di Stato illegittimo – può essere ricavata dalla valutazione dei seguenti elementi: i) l’oggetto del trasferimento, se riguardi o meno gli attivi e passivi, con l’aggregazione degli attivi e il mantenimento della forza lavoro; ii) il prezzo del trasferimento, se sia o meno in linea con il prezzo di mercato, in modo da sterilizzare il vantaggio concorrenziale offerto dall’aiuto illegittimo; iii) la logica economica dell’operazione, in modo da verificare se l’acquirente delle attività le utilizzerà con le stesse finalità del precedente titolare oppure per implementare un’attività o una strategia differente; iv) l’identità degli azionisti o dei titolari dell’impresa subentrante e di quella originaria; v) il momento in cui il trasferimento è realizzato, ossia dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale.
Più in dettaglio, dai precedenti giurisprudenziali unionali si evince la regola che, sebbene non sia richiesta la sussistenza cumulativa di tutti e cinque i suddetti indici per integrare un’ipotesi di continuità economica in caso di cessione/affitto di azienda, è tuttavia almeno necessaria la concomitante convergenza dei primi tre indici in parola, ossia quelli relativi all’oggetto del trasferimento, al prezzo e alla logica economica dell’operazione, affinché si possa ragionevolmente inferire la trasmissione sull’impresa subentrante del vantaggio concorrenziale connesso all’aiuto illegittimo, avendo gli ultimi due indici funzione essenzialmente ancillare e di completamento (cfr. in tal senso CGUE 7 marzo 2018 causa C-127/19 P e 8 maggio 2003 cause riunite C-328/99 e C-399/00; Tribunale UE 28 marzo 2012 causa T-123/09).
5.1 Ciò chiarito in punto di inquadramento generale, il Collegio rileva che, come emerge dalla superiore ricostruzione fattuale, l’amministrazione regionale, nell’estendere la decisione di recupero nei confronti della SCAI, ha tratto la sussistenza del requisito della continuità economica con la cedente Autolinee NO da un apprezzamento parziale ed incompleto degli elementi significativi individuati dalla giurisprudenza unionale.
In particolare, si osserva che nel provvedimento di recupero: 1) quanto all’oggetto del trasferimento, non ci si sofferma sulla portata del contratto di affitto di ramo di azienda in termini di passaggio da un’impresa all’altra degli attivi in forma aggregata o meno, ma si fa riferimento solo alla trasmissione delle passività costituite dalla presa in carico, senza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 2112 c.c., di 62 dipendenti provenienti dalle fila di Autolinee NO. L’unico accenno alla cessione di attivi aziendali riguarda il trasferimento in proprietà alla SCAI, avvenuto nell’anno 2020, di alcuni autobus TPL provenienti dalla NO, dei quali però non viene precisata l’entità in rapporto al parco automezzi complessivo trasferito mediante l’affitto aziendale; 2) manca una qualsiasi ponderazione dell’elemento prezzo del trasferimento, ossia del valore economico dell’affitto aziendale indicato nel relativo contratto del 2019, da cui eventualmente poter dedurre la trasmissione del vantaggio concorrenziale in capo alla SCAI. D’altronde, era stata la stessa Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, con la richiesta di informazioni alle autorità italiane del 26 maggio 2020 (in atti), a suggerire di approfondire l’aspetto del prezzo, quando ha ritenuto plausibile il trasferimento alla SCAI di “parte del vantaggio, a meno che non possa essere stabilito che il contratto di affitto d’azienda sia stato concluso a condizioni di mercato”: evidentemente, tuttavia, il suggerimento non è stato sufficientemente colto dall’amministrazione regionale. Insomma, si profila carente la valutazione di congruità del prezzo dell’affitto di azienda esposto nel contratto stipulato nel 2019, se coerente o meno con i valori di mercato esistenti all’epoca, dal momento che un prezzo coerente sarebbe capace di azzerare il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso all’aiuto illegittimo, facendo permanere tale vantaggio nel patrimonio dell’impresa originariamente beneficiaria; 3) la logica economica dell’operazione è stata superficialmente desunta dalla mera relazione verticale – accertata in sede giudiziale civile – esistente tra le società, tra cui la SCAI, riferibili all’unico centro gestorio rappresentato dal Sig. GE Buonocore, che comprova esclusivamente la sussistenza di un rapporto di direzione e coordinamento di più realtà aziendali, ma non dà conto del necessario perseguimento di una strategia imprenditoriale in linea di continuità con quella coltivata dalla cedente Autolinee NO. Per completezza, si rivela erronea anche la contestualizzazione del richiamo al trasferimento di risorse a beneficio delle altre società, che riguarda, ad un’attenta lettura dei passaggi motivazionali contenuti a pagina 25 della sentenza n. 72/2022 della Corte di Appello di Salerno, solo i rapporti intercorsi tra la NO e le società NO TPL ed Eurobooking; 4) non riesce, da ultimo, a sopperire alle rappresentate carenze istruttorie la rilevata comunanza delle compagini societarie riferibili alle imprese in questione, compresa la SCAI, in quanto si è sopra illustrato che l’elemento dell’identità degli azionisti o dei titolari dell’impresa subentrante e di quella originaria costituisce solo un indizio “ad colorandum”, di per sé non decisivo ai fini della dimostrazione del requisito della continuità economica.
5.2 Contrariamente a quanto opinato dalla difesa regionale, l’istruttoria posta alla base del provvedimento impugnato nemmeno potrebbe trovare sostegno nell’ulteriore richiesta di informazioni alle autorità italiane del 22 febbraio 2023 (in atti), avanzata dalla Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, con la quale si ipotizzava, sebbene in forma alquanto dubitativa (mediante l’utilizzo delle forme verbali “pare” e “sembrano”), che il contratto di affitto di ramo d’azienda del 2019 avesse consentito alla SCAI di perpetuare il vantaggio concorrenziale usufruito dalla Autolinee NO, e ciò sulla scorta della valorizzazione di indici quali la portata del trasferimento, l’identità dei proprietari, il prezzo, la tempistica e la logica dell’operazione.
Infatti, detta richiesta di informazioni è successiva al gravato decreto dirigenziale, che porta la data del 7 febbraio 2023, e, evidentemente, non poteva rientrare, nemmeno implicitamente, nel corredo degli atti endoprocedimentali finalizzati all’emissione dell’atto di recupero. Per l’occasione, va rimarcato che la legittimità di un provvedimento impugnato in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6190; TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786).
Sotto concorrente angolo visuale, l’obiezione della difesa regionale si atteggia anche ad inammissibile integrazione postuma della motivazione del decreto dirigenziale in parola. Al riguardo, giova precisare che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata attraverso gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida; è invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata, come nella specie, in sede di giudizio, mediante atti processuali o comunque scritti difensivi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2023 n. 1703; Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023 n. 1096; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2022 n. 10448; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 1° agosto 2023 n. 4691; TAR Campania Napoli, Sez. I, 1° dicembre 2022 n. 7502).
6. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, posto che il gravato decreto dirigenziale n. 22 del 7 febbraio 2023 si palesa illegittimo per eccesso di potere da difetto di istruttoria con riguardo all’estensione del recupero nei confronti della SCAI, lo stesso deve essere annullato con assorbimento delle rimanenti censure meno invasive qui non esaminate, dovendo la Regione Campania rideterminarsi in merito secondo le indicazioni contenute nella presente sentenza, rinnovando, se del caso, le interlocuzioni intervenute con la società interessata e la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, nell’ottica del principio di leale collaborazione con le istituzioni unionali.
6.1 In conclusione, il ricorso va accolto nei termini e limiti sopra precisati, mentre sussistono i presupposti di legge, in virtù della peculiarità e della complessità della vicenda contenziosa, per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura della Regione Campania.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il gravato decreto dirigenziale n. 22 del 7 febbraio 2023.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura della Regione Campania.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2025 e 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CH RI UO, Presidente
AR ELIO, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ELIO | CH RI UO |
IL SEGRETARIO