Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto da
- Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Bellante e Luigi Ammirati e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune Mandello del Lario, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
- ZE ET S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Mandello del Lario, prot. n. 23250/2024DG/df del 5 dicembre 2024, avente a oggetto «Procedimento: Istanza unica per installazione infrastrutture e strutture per le radio comunicazioni (ID. PRATICA SUAP 13264231005-06092024-1237). Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell’art. 14-bis della l. 07/08/1990 n. 241, e art. 44 commi 7, 9 e 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, finalizzata all’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati per il rilascio di autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W in Mandello del Lario, Viale della Costituzione – Fg. 912, mapp. 122»;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e delle relative norme regolamentari, ivi citati e non, con particolare riguardo, ove occorrer possa, dell’art. 30 delle Disposizioni normative del P.G.T. vigente (approvato con D.C.C. n. 31 del 27 luglio 2023) e del parere negativo reso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 2 dicembre 2024, mai comunicato;
- e per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 D. Lgs. n. 259 del 2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Cellnex Italia S.p.A., congiuntamente a ZE ET S.r.l., in data 20 settembre 2024 all’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Mandello del Lario per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni (c.d. Stazione radio Base; in sigla S.R.B.) su una porzione di terreno sita nel medesimo Comune, Via della Costituzione snc, foglio 912, mappale 122 (ID. PRATICA SUAP 13264231005-06092024-1237).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, il consigliere IO De IT e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato il 5 febbraio successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la nota del Comune di Mandello del Lario, prot. n. 23250/2024DG/df del 5 dicembre 2024, avente a oggetto «Procedimento: Istanza unica per installazione infrastrutture e strutture per le radio comunicazioni (ID. PRATICA SUAP 13264231005-06092024-1237). Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell’art. 14-bis della l. 07/08/1990 n. 241, e art. 44 commi 7, 9 e 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, finalizzata all’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati per il rilascio di autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W in Mandello del Lario, Viale della Costituzione – Fg. 912, mapp. 122».
La società ricorrente, in data 20 settembre 2024, ha presentato, insieme a ZE ET S.r.l., al Comune di Mandello del Lario una domanda di autorizzazione per la realizzazione di una Stazione radio base (S.R.B.), posizionata all’esterno della area vincolata boscata e in prossimità della Via della Costituzione. Il Comune, dopo aver convocato l’apposita Conferenza di servizi e aver chiesto (e ottenuto) le integrazioni istruttorie alle parti istanti, con provvedimento del 5 dicembre 2024, ha emesso la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento e l’avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso, la ricorrente ha dedotto la violazione di disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto differenti profili.
Il Comune di Mandello del Lario, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori della parte ricorrente hanno segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, in quanto, a seguito della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione per l’installazione dell’impianto di una stazione radio base, la stessa è stata accolta dal Comune di Mandello del Lario.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, il Collegio, udito il difensore della parte ricorrente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla dichiarazione resa dai difensori della parte ricorrente con la nota del 3 febbraio 2026, secondo la quale nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito del giudizio oggetto di scrutinio – motivata con la circostanza che la parte ricorrente e ZE ET hanno presentato una nuova domanda di autorizzazione per l’installazione dell’impianto di una stazione radio base, che è stata accolta dal Comune di Mandello del Lario –, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Nulla per le spese in mancanza di costituzione dell’Ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IO De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO De IT | AB TA |
IL SEGRETARIO