Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2022, proposto da
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomatà con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lisa Pecora e Gloria Valeria Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione e sgombero opere abusive prot. n. 135596 del 30.06.2022, adottata dal Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria
- dell'ordinanza di demolizione e sgombero opere abusive prot. n. 135626 del 30.06.2022, adottata dal Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti qui impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e dell’Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Viste le note di richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione da remoto depositate dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria e dall’Anas s.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa PI RA DO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 ottobre 2022 e depositato il successivo 10 novembre, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ricorrente, ha impugnato le ordinanze meglio indicate in epigrafe, adottate dal Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria, notificate alla deducente in data 13 luglio 2022, nella parte in cui ordinano alla Città Metropolitana, quale intestataria catastale della particella di interesse (part. n. 1100 fg n. 90), di provvedere alla demolizione e sgombero delle opere abusive ivi indicate.
Nelle ordinanze indicate, viene rilevato che i manufatti abusivi ricadrebbero parzialmente sulla particella n. 1100 del foglio di mappa n. 90, intestata catastalmente alla Provincia di Reggio Calabria, ora Città Metropolitana, su area interessata da procedure espropriative per la costruzione della strada di circonvallazione di Reggio Calabria – Viadotto Calopinace, di pertinenza dell’ANAS, a cui la strada è stata consegnata.
Avverso i detti atti, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione di legge e/o eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà .
Sostiene parte ricorrente che la particella su cui si trovano le opere abusive in questione (n. 1100 del fg. 90), come ricavabile dalle stesse ordinanze impugnate, sarebbe di pertinenza dell’ANAS, ancorché catastalmente intestata alla provincia di Reggio Calabria, sicché le ordinanze di demolizione non avrebbero dovuto essere emesse nei confronti della ricorrente, che non sarebbe la proprietaria dell’area.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del DPR 380/2001.
Ai sensi dell’art. 35 d.p.r. n. 380 del 2001, il Comune avrebbe dovuto ordinare la demolizione al responsabile dell’abuso, dandone poi comunicazione all’ente metropolitano, e, comunque, avrebbe dovuto eseguire la demolizione a spese del responsabile dell’abuso, unico legittimato passivo.
2. Si è costituita l’ANAS, la quale, con memoria, ha evidenziato: i) l’omessa notifica delle ordinanze di demolizione ad Anas, con conseguente inefficacia di esse nei suoi confronti; ii) la manifesta infondatezza del ricorso; iii) l’illegittimità delle ordinanze in questione.
3. In vista della pubblica udienza l’ANAS, la Città metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria hanno depositato memorie e l’ANAS e la Città metropolitana anche memoria di replica, a sostegno delle rispettive posizioni. In particolare, quest’ultima ha eccepito la tardività, ai sensi dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., della memoria difensiva e della documentazione da ultimo depositate dal Comune.
4. Alla pubblica udienza straordinaria del giorno 1 aprile 2026, il Collegio ha preso atto delle note di passaggio in decisione delle parti costituite e il ricorso è stato posto in decisione.
5. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, e ciò rende superfluo esaminare l’eccezione, sollevata dalla Città Metropolitana, sulla tardività del deposito effettuato, in data 2 marzo 2026, dal Comune resistente.
6. L’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, disciplinante gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, dispone che “ Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso .”.
7. Come chiarito in giurisprudenza (cfr., ex multis , T.a.r. Puglia Bari sez. III n. 63 del 2026; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, sez. I, 28 settembre 2018, n. 308; T.A.R. Umbria, Perugia, 14 ottobre 2019 n. 515), tale disciplina presenta diverse peculiarità rispetto a quella per così dire “ordinaria” di cui all’art. 31 del medesimo d.lgs. n. 380/2001, in ragione della singolare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. Legittimato passivo della sanzione di cui all’art. 35 cit. è unicamente il responsabile dell’abuso, a differenza di quanto previsto dal succitato art. 31, in base al quale la demolizione può essere legittimamente comminata anche al proprietario non responsabile dell’abuso.
In particolare, l’art. 35 d. lgs. n. 380 del 2001 pone la speciale regula iuris secondo cui, nel caso di opere abusive realizzate sul demanio o sul patrimonio pubblico, il Comune può diffidare alla rimozione soltanto, ove sia individuato, il responsabile dell'abuso, informando di ciò il proprietario pubblico del bene, danneggiato dall'abuso commesso da terzi; alla rimozione deve provvedere direttamente il Comune, e non l’ente pubblico proprietario, a spese del responsabile dell’abuso.
8. Venendo al caso di specie, le ordinanze in questione emesse dal Comune di Reggio Calabria, non indicano la città Metropolitana quale responsabile dell’abuso ma quale proprietario catastale delle opere e non risulta alcuna circostanza in ordine al fatto che gli stessi siano stati realizzati o a vario titolo assentiti dall’amministrazione provinciale.
Ciò posto, dal chiaro contenuto precettivo dell’art. 35 cit. deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ingiunge la demolizione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di proprietaria catastale dell’area ove risultano ubicati detti manufatti, avendo l’art. 35 del d.P.R. 380/2001 previsto come unico legittimato passivo il responsabile dell’abuso (quale non risulta essere la Città Metropolitana di Reggio Calabria) e non anche l’ente pubblico proprietario dell’area medesima.
9. Per quanto precede, le ordinanze gravate vanno annullate nella parte in cui ingiungono la demolizione delle opere abusive in questione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, restando assorbite le ulteriori censure proposte.
10. Tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI RA DO, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI RA DO |
IL SEGRETARIO