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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
LI UC, Relatore
SCANU ANGELO, GI
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1042/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T205120 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T205120 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T205120 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TL303T205120/2024 per il 2018, notificato a mezzo P.E.C. in data 18.6.2025, La ricorrente, nel 2017, ha sottoscritto con Società_1 S.p.A. un contratto di agenzia in forza del quale doveva promuovere la conclusione di contratti presso il pubblico dei centri commerciali mediante la collocazione di corner e stand pubblicitari “brandizzati”. negli spazi comuni all'interno di centri commerciali o nei punti vendita della grande distribuzione.
La ricorrente per svolgere questa attività ha dovuto ricorrere all'ausilio di altri soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti. In particolare si è valsa della società Società_2 s.r.l. per una iniziativa di marketing e della società Società_3 s.r.l. per il reperimento degli spazi all'interno dei centri commerciali e dei locali della grande distribuzione nonché le successive attività di allestimento e assistenza tecnica.
Con la prima società la ricorrente ha lanciato una iniziativa di marketing consistente nella consegna al sottoscrittore del piano telefonico di una scheda contenuta in una busta di plastica scheda contenente un codice sconto per l'acquisto di prodotti turistici.
Attraverso la seconda società la ricorrente ha ottenuto la disponibilità degli spazi nei centri commerciali verso il pagamento di corrispettivi.
A seguito di verifica fiscale tali rapporti sono stati esaminati dal Fisco che li ha contestati. Le operazioni di acquisto delle schede con i codici sconto intercorse con Società_2 sono state ritenute oggettivamente inesistenti. Inoltre, ad avviso dell'Ufficio, tali operazioni, sarebbero prive di rilevanza ai fini
IVA, essendo riconducibili, sotto il profilo civilistico, ai titoli di credito regolamentati dall'art. 2002 c.c. e, sotto il profilo fiscale, alle «cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro» di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972. Le operazioni intercorse con Società_3, sarebbero anch'esse inesistenti, tanto sotto il profilo soggettivo quanto dal punto di vista oggettivo, relativamente agli importi riferibili all'attività di acquisizione degli spazi all'interno dei centri commerciali e dei locali della grande distribuzione nonché le successive attività di allestimento e assistenza tecnica. Nello specifico Società_3 si sarebbe interposta fittiziamente tra la ricorrente e i gestori dei centri commerciali al fine di fare aumentare fittiziamente i costi.
In particolare l'Ufficio ha posto a fondamento del proprio assunto i seguenti elementi:
- l'esistenza di elementi di collegamento tra il legale rappresentante della Ricorrente_1 e il legale rappresentante della Società_3; il secondo avrebbe rivestito in passato la qualifica di dipendente in società riconducibili al primo;
- la natura di evasore totale della Società_3 derivante dall'esistenza di numerosi debiti tributari scaduti ed omessi versamenti;
- la violazione da parte di Società_3 del divieto di sublocazione di in relazione ai contratti stipulati con i centri commerciali;
- la presenza di incongruenze contabili, relative a fatture e note di credito tra Ricorrente_1 e Società_3 che, a dire dell'Amministrazione, evidenzierebbe, da un lato, un debito di € 2.000.000 della contribuente verso il fornitore e, da un altro lato, uno stratagemma volto a consentire il saldo di debiti, senza dar luogo ad uscite di denaro.
Le operazioni intercorse tra la ricorrente e Società_3 sarebbero comunque inesistenti oggettivamente.
L'Ufficio ha ritenuto l'inesistenza oggettiva delle fatture sulla base dei seguenti elementi.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e dell'art. 24 della Costituzione, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa del contribuente, derivante dalla mancata consegna di documentazione espressamente richiesta. L'Ufficio non avrebbe consegnato alla ricorrente, che ne aveva fatto espressa richiesta, i contratti di locazione stipulati tra Società_3 e i centri commerciali proprietari degli spazia, documentazione essenziale per verificare la legittimità della contestazione relativa al ricarico applicato a Ricorrente_1 da Società_3, rispetto ai canoni di sublocazione versati a quest'ultima. L'Ufficio non avrebbe inoltre, consegnato copia delle indagini, degli atti e dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di pregresse attività di controllo e di accertamento, nei confronti della Società_3 e della Società_2 nonché nei confronti dei soci, amministratori e referenti della stessa. Tale omissione inficierebbe il successivo avviso di accertamento non avendo consentito alla ricorrente di adeguatamente difendersi;
2) violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 e 7, comma 5-bis del D.lgs. n. 546/92. Le operazioni poste in essere con la società Società_2 s.r.l. non potrebbero essere definite oggettivamente inesistenti in quanto le schede sconto sarebbero state consegnate effettivamente alla ricorrente e da questa ai clienti sottoscrittori dei piani tariffari senza avessero rilievo le circostanze evidenziate dall'amministrazione finanziaria quali l'assenza di valore intrinseco delle schede stesse o la totale assenza di fruizione dei buoni sconto;
3) violazione degli artt. 2, comma 3, lett. a), 19 e 21 del d.P.R. n. 633/72. La cessione delle schede non potrebbe essere assimilata a cessioni di denaro o crediti in denaro né tantomeno a cessione di titoli rappresentativi di denaro quanto piuttosto costituivano prodotti promozionali aventi natura di beni suscettibili di utilizzazione autonoma e come tali non rientranti nella previsione ritenuta dall'Ufficio;
4) violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 e 7, comma 5-bis del D.lgs. 546/92. Non sussisterebbero gli elementi dai quali desumere l'interposizione fittizia della
Società_3 tra la ricorrente e i gestori dei centri commerciali. Da altro punto di vista i ricarichi operati dalla Società_3 sarebbero congrui. Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La prima ripresa dell'Ufficio è fondata.
Il Collegio ritiene che l'inesistenza di tali possa essere ragionevolmente dedotta dalla circostanza che tali buoni sconto fossero privi di valore intrinseco tanto è vero che avevano già circolato due volte a titolo gratuito. In particolare nell'avviso è dimostrato che tali buoni erano stati trasferiti da Società_4 LTD a Società_5 e, a sua volta da Società_5 a Società_2 a titolo gratuito, per poi essere rivenduti a prezzo elevato alla ricorrente.
Né si dica che tale circostanza era ignota alla ricorrente.
La circostanza, pure evidenziata nell'avvio di accertamento, che la ricorrente si affidasse per lo svolgimento di una campagna pubblicitaria così importante ad una società di recentissima costituzione costituisce un elemento indiziario fondamentale.
Nell'avviso di accertamento si legge che la società Società_2 Srl era stata costituita in data 19/12/2017 e che “la sua attività è stata concretamente avviata in data 10/01/2018, dunque un paio di giorni prima dell'inizio delle negoziazioni tra la medesima e la Ricorrente_1 Srl per l'acquisto dei voucher”. Inoltre, la circostanza che la Società_2 s.r.l. non disponesse di un sito internet e di una sede operativa sono tutti elementi che inducono a ritenere che tra le due società intercorressero rapporti riservati e che la ricorrente fosse perfettamente al corrente della circostanza che i buoni sconto non avessero alcun valore. Diversamente opinando per quale ragione una società che doveva lanciare una campagna pubblicitaria importante nel suo rapporto con Società_1 s.p.a. si sarebbe affidata ad una società costituita pochi giorni prima priva di sito internet e di sede operativa. La normale diligenza dell'imprenditore avrebbe indotto chiunque ad evitare il rapporto con la Società_2 s.r.l. ovvero ad approfondire meglio e con altri soggetti più consolidati la tematica della fornitura delle schede rappresentative degli sconti. Ciò esclude la fondatezza della censura di parte ricorrente secondo cui essa era completamente all'oscuro della assenza di valore intrinseco dei buoni. A tal riguardo, come si è detto, una semplice indagine presso eventuali fornitori avrebbe svelato l'inconsistenza del valore dei simili “beni”.
Né le mail relative a presunte trattative asseritamente intercorse tra le parti appaiono dirimenti. E' agevole, infatti, simulare lo svolgimento di trattative mediante lo scambio di email.
Da altro punto di vista la circostanza che, come riportato nell'avviso, “a fronte dei 40.000 voucher acquistati dalla Ricorrente_1 Srl, solo 180 utenti si sono registrati sul sito www.simplyvacationstore.com e nessuno di loro ha proceduto all'acquisto di un prodotto turistico”, costituisce un ulteriore indizio dell'inesistenza oggettiva delle prestazioni rappresentate dalle fatture contestate.
In definitiva, tutti gli elementi addotti dall'Ufficio a sostegno della inesistenza oggettiva delle fatture formano un quadro coerente con l'ipotesi di inesistenza oggettiva delle fatture stesse.
Peraltro è fondata, altresì, la tesi dell'Ufficio secondo cui che la circolazione dei voucher non assumerebbe rilevanza Iva, in forza della previsione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/1972, secondo cui non sono considerate cessioni di beni, e pertanto risultano fuori dal campo di applicazione dell'Iva, “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”
L'Ufficio ha sostenuto tale tesi sulla base di alcuni documenti di prassi che appaiono condivisibili (Circolari
n. 30 del 1974 e n. 27 del 1976 Risoluzione n. 21 del 2011).
Le schede contenenti i buoni sconto sono assimilabili ai documenti di legittimazione e conseguentemente sfuggono al campo di applicazione Iva.
Né appare condivisibile la tesi della ricorrente secondo la quale i buoni sconto, le schede avrebbero una loro consistenza di beni.
In realtà il supporto materiale, sia esso cartaceo o elettronico, non assume alcuna autonoma rilevanza rispetto allo sconto in esso incorporato, limitandosi ad indicare l'avente diritto alla prestazione.
La seconda ripresa dell'Ufficio è infondata.
Da un primo punto di vista, il Collegio rileva come l'Ufficio non abbia osteso i documenti relativi ai contratti stipulati dalla Società_3 con i centri commerciali. Tale circostanza sarebbe sufficiente di per sé a condurre all'annullamento dell'avviso per violazione dell'art. 6 – bis l. 212/00.
A tal riguardo appare sufficiente rilevare come tali documenti, relativi a rapporti intercorrenti tra terzi, non fossero nella disponibilità della ricorrente. Tali documenti sono indispensabili ad avviso del Collegio per potere valutare la fondatezza della contestazione dell'Ufficio che ritiene oggettivamente inesistenti le operazioni con la Società_3 e ritiene eccessivo il ricarico operato da quest'ultima nei confronti della ricorrente.
In questa ottica la conoscenza dei rapporti intrattenuti tra la Società_3 e i gestori dei centri commerciali appare indispensabile all'esercizio del diritto di difesa.
Nel merito la ripresa dell'Ufficio non è fondata.
Da un primo punto di vista, gli elementi raccolti non depongono univocamente nel senso della interposizione fittizia della società Società_3 tra la ricorrente e i gestori dei centri commerciali. L'interposizione fittizia può realizzarsi tramite una scatola vuota ovvero tramite una altra società esistente ed operante che, tuttavia, non si intermedia tra le due se non in maniera fittizia.
Nel caso che riguarda il Collegio non ricorre la prima ipotesi. La Società_3 s.r.l., infatti, disponeva di clienti diversi e ulteriori rispetto alla ricorrente e disponeva di una propria dotazione di personale.
Una volta assodato che la Società_3 non era una scatola vuota ma che aveva una propria operatività concreta l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare la totale estraneità della Società_3 s.r.l. ai rapporti intercorrenti tra la ricorrente e i soggetti gestori dei centri commerciali.
Tale dimostrazione non è stata fornita.
Non è stata fornita la dimostrazione che il coinvolgimento della Società_3 s.r.l. fosse solo fittizio. Ne consegue la infondatezza della contestazione relativa all'inesistenza soggettiva delle fatture. Per quanto attiene alla inesistenza oggettiva il Collegio rileva come l'affermazione cardine della impostazione dell'Ufficio secondo cui la Società_3 avrebbe applicato un ricarico eccessivo sia priva di prova. L'Ufficio afferma di avere esaminato oltre 123 contratti e che alcuni di questi presentavano un ricarico che giungeva al 400%.
Orbene in giudizio non sono stati versati i contratti che neppure sono stati oestesi alla parte.
Gli assunti dell'Ufficio sono pertanto privi di prova.
L'Ufficio avrebbe dovuto depositare in giudizio tutti i contratti e consentire in questo modo al Collegio di apprezzare la percentuale di ricarico. Peraltro è la stessa Società_1 s.p.a. ad avere controllato e ritenute congrua le spese sostenute dalla ricorrente. Neppure la circostanza che i contratti prevedessero un divieto di sublocazione o subconcessione appare rilevante al fine di ritenere le operazioni oggettivamente inesistenti.
Infatti, assodato che la ricorrente ha effettivamente utilizzato gli spazi ove ha posti i propri punti vendita, la circostanza che la Società_3 s.r.l. fosse soggetta al divieto di sublocazione e quindi violasse i contratti con i gestori non assume una rilevanza tributaria, trattandosi di mero inadempimento contrattuale.
Simile circostanza avrebbe un significato probatorio se fosse accompagnata dalla presenza e dalla dimostrazione di rapporti diretti tra la ricorrente e i gestori dei centri commerciali. Di tali rapporti diretti, tuttavia, non vi è traccia.
In conclusione il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato.
Le spese possono essere compensate stante la soccombenza parziale.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente al rilievo n. 2; respinge nel resto. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
LI UC, Relatore
SCANU ANGELO, GI
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1042/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T205120 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T205120 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T205120 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TL303T205120/2024 per il 2018, notificato a mezzo P.E.C. in data 18.6.2025, La ricorrente, nel 2017, ha sottoscritto con Società_1 S.p.A. un contratto di agenzia in forza del quale doveva promuovere la conclusione di contratti presso il pubblico dei centri commerciali mediante la collocazione di corner e stand pubblicitari “brandizzati”. negli spazi comuni all'interno di centri commerciali o nei punti vendita della grande distribuzione.
La ricorrente per svolgere questa attività ha dovuto ricorrere all'ausilio di altri soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti. In particolare si è valsa della società Società_2 s.r.l. per una iniziativa di marketing e della società Società_3 s.r.l. per il reperimento degli spazi all'interno dei centri commerciali e dei locali della grande distribuzione nonché le successive attività di allestimento e assistenza tecnica.
Con la prima società la ricorrente ha lanciato una iniziativa di marketing consistente nella consegna al sottoscrittore del piano telefonico di una scheda contenuta in una busta di plastica scheda contenente un codice sconto per l'acquisto di prodotti turistici.
Attraverso la seconda società la ricorrente ha ottenuto la disponibilità degli spazi nei centri commerciali verso il pagamento di corrispettivi.
A seguito di verifica fiscale tali rapporti sono stati esaminati dal Fisco che li ha contestati. Le operazioni di acquisto delle schede con i codici sconto intercorse con Società_2 sono state ritenute oggettivamente inesistenti. Inoltre, ad avviso dell'Ufficio, tali operazioni, sarebbero prive di rilevanza ai fini
IVA, essendo riconducibili, sotto il profilo civilistico, ai titoli di credito regolamentati dall'art. 2002 c.c. e, sotto il profilo fiscale, alle «cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro» di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972. Le operazioni intercorse con Società_3, sarebbero anch'esse inesistenti, tanto sotto il profilo soggettivo quanto dal punto di vista oggettivo, relativamente agli importi riferibili all'attività di acquisizione degli spazi all'interno dei centri commerciali e dei locali della grande distribuzione nonché le successive attività di allestimento e assistenza tecnica. Nello specifico Società_3 si sarebbe interposta fittiziamente tra la ricorrente e i gestori dei centri commerciali al fine di fare aumentare fittiziamente i costi.
In particolare l'Ufficio ha posto a fondamento del proprio assunto i seguenti elementi:
- l'esistenza di elementi di collegamento tra il legale rappresentante della Ricorrente_1 e il legale rappresentante della Società_3; il secondo avrebbe rivestito in passato la qualifica di dipendente in società riconducibili al primo;
- la natura di evasore totale della Società_3 derivante dall'esistenza di numerosi debiti tributari scaduti ed omessi versamenti;
- la violazione da parte di Società_3 del divieto di sublocazione di in relazione ai contratti stipulati con i centri commerciali;
- la presenza di incongruenze contabili, relative a fatture e note di credito tra Ricorrente_1 e Società_3 che, a dire dell'Amministrazione, evidenzierebbe, da un lato, un debito di € 2.000.000 della contribuente verso il fornitore e, da un altro lato, uno stratagemma volto a consentire il saldo di debiti, senza dar luogo ad uscite di denaro.
Le operazioni intercorse tra la ricorrente e Società_3 sarebbero comunque inesistenti oggettivamente.
L'Ufficio ha ritenuto l'inesistenza oggettiva delle fatture sulla base dei seguenti elementi.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e dell'art. 24 della Costituzione, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa del contribuente, derivante dalla mancata consegna di documentazione espressamente richiesta. L'Ufficio non avrebbe consegnato alla ricorrente, che ne aveva fatto espressa richiesta, i contratti di locazione stipulati tra Società_3 e i centri commerciali proprietari degli spazia, documentazione essenziale per verificare la legittimità della contestazione relativa al ricarico applicato a Ricorrente_1 da Società_3, rispetto ai canoni di sublocazione versati a quest'ultima. L'Ufficio non avrebbe inoltre, consegnato copia delle indagini, degli atti e dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di pregresse attività di controllo e di accertamento, nei confronti della Società_3 e della Società_2 nonché nei confronti dei soci, amministratori e referenti della stessa. Tale omissione inficierebbe il successivo avviso di accertamento non avendo consentito alla ricorrente di adeguatamente difendersi;
2) violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 e 7, comma 5-bis del D.lgs. n. 546/92. Le operazioni poste in essere con la società Società_2 s.r.l. non potrebbero essere definite oggettivamente inesistenti in quanto le schede sconto sarebbero state consegnate effettivamente alla ricorrente e da questa ai clienti sottoscrittori dei piani tariffari senza avessero rilievo le circostanze evidenziate dall'amministrazione finanziaria quali l'assenza di valore intrinseco delle schede stesse o la totale assenza di fruizione dei buoni sconto;
3) violazione degli artt. 2, comma 3, lett. a), 19 e 21 del d.P.R. n. 633/72. La cessione delle schede non potrebbe essere assimilata a cessioni di denaro o crediti in denaro né tantomeno a cessione di titoli rappresentativi di denaro quanto piuttosto costituivano prodotti promozionali aventi natura di beni suscettibili di utilizzazione autonoma e come tali non rientranti nella previsione ritenuta dall'Ufficio;
4) violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 e 7, comma 5-bis del D.lgs. 546/92. Non sussisterebbero gli elementi dai quali desumere l'interposizione fittizia della
Società_3 tra la ricorrente e i gestori dei centri commerciali. Da altro punto di vista i ricarichi operati dalla Società_3 sarebbero congrui. Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La prima ripresa dell'Ufficio è fondata.
Il Collegio ritiene che l'inesistenza di tali possa essere ragionevolmente dedotta dalla circostanza che tali buoni sconto fossero privi di valore intrinseco tanto è vero che avevano già circolato due volte a titolo gratuito. In particolare nell'avviso è dimostrato che tali buoni erano stati trasferiti da Società_4 LTD a Società_5 e, a sua volta da Società_5 a Società_2 a titolo gratuito, per poi essere rivenduti a prezzo elevato alla ricorrente.
Né si dica che tale circostanza era ignota alla ricorrente.
La circostanza, pure evidenziata nell'avvio di accertamento, che la ricorrente si affidasse per lo svolgimento di una campagna pubblicitaria così importante ad una società di recentissima costituzione costituisce un elemento indiziario fondamentale.
Nell'avviso di accertamento si legge che la società Società_2 Srl era stata costituita in data 19/12/2017 e che “la sua attività è stata concretamente avviata in data 10/01/2018, dunque un paio di giorni prima dell'inizio delle negoziazioni tra la medesima e la Ricorrente_1 Srl per l'acquisto dei voucher”. Inoltre, la circostanza che la Società_2 s.r.l. non disponesse di un sito internet e di una sede operativa sono tutti elementi che inducono a ritenere che tra le due società intercorressero rapporti riservati e che la ricorrente fosse perfettamente al corrente della circostanza che i buoni sconto non avessero alcun valore. Diversamente opinando per quale ragione una società che doveva lanciare una campagna pubblicitaria importante nel suo rapporto con Società_1 s.p.a. si sarebbe affidata ad una società costituita pochi giorni prima priva di sito internet e di sede operativa. La normale diligenza dell'imprenditore avrebbe indotto chiunque ad evitare il rapporto con la Società_2 s.r.l. ovvero ad approfondire meglio e con altri soggetti più consolidati la tematica della fornitura delle schede rappresentative degli sconti. Ciò esclude la fondatezza della censura di parte ricorrente secondo cui essa era completamente all'oscuro della assenza di valore intrinseco dei buoni. A tal riguardo, come si è detto, una semplice indagine presso eventuali fornitori avrebbe svelato l'inconsistenza del valore dei simili “beni”.
Né le mail relative a presunte trattative asseritamente intercorse tra le parti appaiono dirimenti. E' agevole, infatti, simulare lo svolgimento di trattative mediante lo scambio di email.
Da altro punto di vista la circostanza che, come riportato nell'avviso, “a fronte dei 40.000 voucher acquistati dalla Ricorrente_1 Srl, solo 180 utenti si sono registrati sul sito www.simplyvacationstore.com e nessuno di loro ha proceduto all'acquisto di un prodotto turistico”, costituisce un ulteriore indizio dell'inesistenza oggettiva delle prestazioni rappresentate dalle fatture contestate.
In definitiva, tutti gli elementi addotti dall'Ufficio a sostegno della inesistenza oggettiva delle fatture formano un quadro coerente con l'ipotesi di inesistenza oggettiva delle fatture stesse.
Peraltro è fondata, altresì, la tesi dell'Ufficio secondo cui che la circolazione dei voucher non assumerebbe rilevanza Iva, in forza della previsione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/1972, secondo cui non sono considerate cessioni di beni, e pertanto risultano fuori dal campo di applicazione dell'Iva, “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”
L'Ufficio ha sostenuto tale tesi sulla base di alcuni documenti di prassi che appaiono condivisibili (Circolari
n. 30 del 1974 e n. 27 del 1976 Risoluzione n. 21 del 2011).
Le schede contenenti i buoni sconto sono assimilabili ai documenti di legittimazione e conseguentemente sfuggono al campo di applicazione Iva.
Né appare condivisibile la tesi della ricorrente secondo la quale i buoni sconto, le schede avrebbero una loro consistenza di beni.
In realtà il supporto materiale, sia esso cartaceo o elettronico, non assume alcuna autonoma rilevanza rispetto allo sconto in esso incorporato, limitandosi ad indicare l'avente diritto alla prestazione.
La seconda ripresa dell'Ufficio è infondata.
Da un primo punto di vista, il Collegio rileva come l'Ufficio non abbia osteso i documenti relativi ai contratti stipulati dalla Società_3 con i centri commerciali. Tale circostanza sarebbe sufficiente di per sé a condurre all'annullamento dell'avviso per violazione dell'art. 6 – bis l. 212/00.
A tal riguardo appare sufficiente rilevare come tali documenti, relativi a rapporti intercorrenti tra terzi, non fossero nella disponibilità della ricorrente. Tali documenti sono indispensabili ad avviso del Collegio per potere valutare la fondatezza della contestazione dell'Ufficio che ritiene oggettivamente inesistenti le operazioni con la Società_3 e ritiene eccessivo il ricarico operato da quest'ultima nei confronti della ricorrente.
In questa ottica la conoscenza dei rapporti intrattenuti tra la Società_3 e i gestori dei centri commerciali appare indispensabile all'esercizio del diritto di difesa.
Nel merito la ripresa dell'Ufficio non è fondata.
Da un primo punto di vista, gli elementi raccolti non depongono univocamente nel senso della interposizione fittizia della società Società_3 tra la ricorrente e i gestori dei centri commerciali. L'interposizione fittizia può realizzarsi tramite una scatola vuota ovvero tramite una altra società esistente ed operante che, tuttavia, non si intermedia tra le due se non in maniera fittizia.
Nel caso che riguarda il Collegio non ricorre la prima ipotesi. La Società_3 s.r.l., infatti, disponeva di clienti diversi e ulteriori rispetto alla ricorrente e disponeva di una propria dotazione di personale.
Una volta assodato che la Società_3 non era una scatola vuota ma che aveva una propria operatività concreta l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare la totale estraneità della Società_3 s.r.l. ai rapporti intercorrenti tra la ricorrente e i soggetti gestori dei centri commerciali.
Tale dimostrazione non è stata fornita.
Non è stata fornita la dimostrazione che il coinvolgimento della Società_3 s.r.l. fosse solo fittizio. Ne consegue la infondatezza della contestazione relativa all'inesistenza soggettiva delle fatture. Per quanto attiene alla inesistenza oggettiva il Collegio rileva come l'affermazione cardine della impostazione dell'Ufficio secondo cui la Società_3 avrebbe applicato un ricarico eccessivo sia priva di prova. L'Ufficio afferma di avere esaminato oltre 123 contratti e che alcuni di questi presentavano un ricarico che giungeva al 400%.
Orbene in giudizio non sono stati versati i contratti che neppure sono stati oestesi alla parte.
Gli assunti dell'Ufficio sono pertanto privi di prova.
L'Ufficio avrebbe dovuto depositare in giudizio tutti i contratti e consentire in questo modo al Collegio di apprezzare la percentuale di ricarico. Peraltro è la stessa Società_1 s.p.a. ad avere controllato e ritenute congrua le spese sostenute dalla ricorrente. Neppure la circostanza che i contratti prevedessero un divieto di sublocazione o subconcessione appare rilevante al fine di ritenere le operazioni oggettivamente inesistenti.
Infatti, assodato che la ricorrente ha effettivamente utilizzato gli spazi ove ha posti i propri punti vendita, la circostanza che la Società_3 s.r.l. fosse soggetta al divieto di sublocazione e quindi violasse i contratti con i gestori non assume una rilevanza tributaria, trattandosi di mero inadempimento contrattuale.
Simile circostanza avrebbe un significato probatorio se fosse accompagnata dalla presenza e dalla dimostrazione di rapporti diretti tra la ricorrente e i gestori dei centri commerciali. Di tali rapporti diretti, tuttavia, non vi è traccia.
In conclusione il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato.
Le spese possono essere compensate stante la soccombenza parziale.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente al rilievo n. 2; respinge nel resto. Spese compensate.