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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4654/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Nicola Serra n. 95, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Piera Conforti che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48 presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare che il Sig. , Parte_1
per le causali e per gli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento di una
percentuale pari o superiore al 40% delle menomazioni psico-fisiche derivanti dalle malattie
professionali, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare,
in subordine, che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di una percentuale superiore al
15% delle menomazioni psico-fisiche derivanti dalle malattie professionali;
c) accertare e
dichiarare, in ulteriore subordine, che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di una
1 percentuale pari o superiore al 12% per le menomazioni psico-fisiche derivanti dalle
malattie professionali;
d) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita da
parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla CP_1
diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin
da adesso si richiede;
e) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo
per le menomazioni psico-fisiche accertate nella misura non inferiore al 12%, previso per
le malattie professionali dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data
risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si
richiede; f) condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede alla
[...]
Via Isonzo n. 48/a, 87100 Cosenza, nonché l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, Sede Legale, P.le Pastore 6, 00144 Roma, al riconoscimento in favore
dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della giusta
percentuale, pari al 40% o, in subordine, pari al 16%, per le menomazioni psico-fisiche
causate dalle malattie professionali di sicura eziopatogenesi lavorativa ed al pagamento
della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data
risultante di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione di ogni singolo
rateo sino al saldo;
g) condannare, in subordine, il medesimo resistente, al CP_1
riconoscimento in favore dell'istante del previsto indennizzo per le menomazioni psico-
fisiche accertate nella misura non inferiore al 12%, previso per gli infortuni/malattie
professionali dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al saldo. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per il rigetto dell'avversa domanda. Con
vittoria di spese e competenze…”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare dal 15.6.2005 alle dipendenze della Maxigel di Spaziante & C. operante nel settore distribuzione merci all'ingrosso; che svolgeva mansioni di magazziniere addetto allo smistamento delle merci surgelate trattate dalla datrice di lavoro;
che, nell'espletamento dell'attività lavorativa,
operava all'interno di celle frigorifere per 10 ore giornaliere nel periodo estivo e per 6 ore giornaliere nel periodo invernale;
che era dunque esposto a notevole sbalzo di temperatura tra ambiente esterno e celle frigorifere;
che le celle frigorifere costituivano ambiente chiuso,
all'interno del quale era esposto anche a forti rumori generati dai motori delle celle;
che, in conseguenza degli sbalzi di temperatura, di ambiente caratterizzato da aria satura di polveri ed esalazioni e dell'esposizione ai rumori, aveva contratto le patologie della broncopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave e della ipoacusia bilaterale;
che la domanda amministrativa presentata all' non aveva avuto esito positivo, atteso che l' aveva CP_1 CP_1
negato il nesso di causalità tra patologie e rischio lavorativo;
che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale;
che residuava danno biologico nella misura complessiva del 40%. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che non vi era stata esposizione al rischio lavorativo indicato in ricorso;
che non sussisteva nesso di causalità tra le patologie oggetto di giudizio e rischio lavorativo affermato e che non sussistevano postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova per testi e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La prova per testi espletata non ha dato conferma dell'esposizione del ricorrente a forti rumori, attesa l'incertezza e contraddittorietà delle testimonianze (il teste riferisce Tes_1
che il rumore del motore all'interno della cella era un pochino fastidioso;
il teste Tes_2
riferisce che all'interno delle celle i motori erano abbastanza rumorosi;
il teste Spaziante,
titolare dell'azienda Maxigel, riferisce che all'interno delle celle non ci sono motori, posti fuori dalle celle e che all'interno delle celle ci sono delle ventole che non fanno rumore fastidioso), sicché il quesito al c.t.u. era relativo solo alla broncopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave.
Deve poi rilevarsi la genericità delle affermazioni di parte ricorrente sull'esposizione ad aria satura di polveri ed esalazioni, non riferita compiutamente a concrete circostanze fattuali.
La c.t.u. espletata ha escluso il nesso di causalità tra patologie oggetto di giudizio (anche per l'ipoacusia, che non era oggetto del quesito) e rischio lavorativo, affermando che la BPCO
di cui soffre il ricorrente non è conseguente a stress climatico, anche severo - potendosi configurare invece un nesso di causalità rispetto al fumo di tabacco -, e che l'ipoacusia è
conseguente all'esposizione quotidiana del lavoratore a rumore superiore ai 80 db, che è
circostanza non prova nel caso in esame.
Tali conclusioni sono motivate in maniera adeguata e condivisibile, anche in riferimento alle contestazioni di parte ricorrente (evidenziandosi la genericità della c.t.p. versata in atti da parte ricorrente), sicché possono porsi a base della decisione.
La domanda deve essere dunque rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti (cfr. Cass. Sez. Lav. 16131/2016).
4 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. CP_1
Cass. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Cosenza, 9.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4654/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Nicola Serra n. 95, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Piera Conforti che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48 presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare che il Sig. , Parte_1
per le causali e per gli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento di una
percentuale pari o superiore al 40% delle menomazioni psico-fisiche derivanti dalle malattie
professionali, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare,
in subordine, che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di una percentuale superiore al
15% delle menomazioni psico-fisiche derivanti dalle malattie professionali;
c) accertare e
dichiarare, in ulteriore subordine, che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di una
1 percentuale pari o superiore al 12% per le menomazioni psico-fisiche derivanti dalle
malattie professionali;
d) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita da
parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla CP_1
diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin
da adesso si richiede;
e) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo
per le menomazioni psico-fisiche accertate nella misura non inferiore al 12%, previso per
le malattie professionali dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data
risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si
richiede; f) condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede alla
[...]
Via Isonzo n. 48/a, 87100 Cosenza, nonché l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, Sede Legale, P.le Pastore 6, 00144 Roma, al riconoscimento in favore
dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della giusta
percentuale, pari al 40% o, in subordine, pari al 16%, per le menomazioni psico-fisiche
causate dalle malattie professionali di sicura eziopatogenesi lavorativa ed al pagamento
della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data
risultante di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione di ogni singolo
rateo sino al saldo;
g) condannare, in subordine, il medesimo resistente, al CP_1
riconoscimento in favore dell'istante del previsto indennizzo per le menomazioni psico-
fisiche accertate nella misura non inferiore al 12%, previso per gli infortuni/malattie
professionali dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al saldo. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per il rigetto dell'avversa domanda. Con
vittoria di spese e competenze…”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare dal 15.6.2005 alle dipendenze della Maxigel di Spaziante & C. operante nel settore distribuzione merci all'ingrosso; che svolgeva mansioni di magazziniere addetto allo smistamento delle merci surgelate trattate dalla datrice di lavoro;
che, nell'espletamento dell'attività lavorativa,
operava all'interno di celle frigorifere per 10 ore giornaliere nel periodo estivo e per 6 ore giornaliere nel periodo invernale;
che era dunque esposto a notevole sbalzo di temperatura tra ambiente esterno e celle frigorifere;
che le celle frigorifere costituivano ambiente chiuso,
all'interno del quale era esposto anche a forti rumori generati dai motori delle celle;
che, in conseguenza degli sbalzi di temperatura, di ambiente caratterizzato da aria satura di polveri ed esalazioni e dell'esposizione ai rumori, aveva contratto le patologie della broncopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave e della ipoacusia bilaterale;
che la domanda amministrativa presentata all' non aveva avuto esito positivo, atteso che l' aveva CP_1 CP_1
negato il nesso di causalità tra patologie e rischio lavorativo;
che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale;
che residuava danno biologico nella misura complessiva del 40%. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che non vi era stata esposizione al rischio lavorativo indicato in ricorso;
che non sussisteva nesso di causalità tra le patologie oggetto di giudizio e rischio lavorativo affermato e che non sussistevano postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova per testi e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La prova per testi espletata non ha dato conferma dell'esposizione del ricorrente a forti rumori, attesa l'incertezza e contraddittorietà delle testimonianze (il teste riferisce Tes_1
che il rumore del motore all'interno della cella era un pochino fastidioso;
il teste Tes_2
riferisce che all'interno delle celle i motori erano abbastanza rumorosi;
il teste Spaziante,
titolare dell'azienda Maxigel, riferisce che all'interno delle celle non ci sono motori, posti fuori dalle celle e che all'interno delle celle ci sono delle ventole che non fanno rumore fastidioso), sicché il quesito al c.t.u. era relativo solo alla broncopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave.
Deve poi rilevarsi la genericità delle affermazioni di parte ricorrente sull'esposizione ad aria satura di polveri ed esalazioni, non riferita compiutamente a concrete circostanze fattuali.
La c.t.u. espletata ha escluso il nesso di causalità tra patologie oggetto di giudizio (anche per l'ipoacusia, che non era oggetto del quesito) e rischio lavorativo, affermando che la BPCO
di cui soffre il ricorrente non è conseguente a stress climatico, anche severo - potendosi configurare invece un nesso di causalità rispetto al fumo di tabacco -, e che l'ipoacusia è
conseguente all'esposizione quotidiana del lavoratore a rumore superiore ai 80 db, che è
circostanza non prova nel caso in esame.
Tali conclusioni sono motivate in maniera adeguata e condivisibile, anche in riferimento alle contestazioni di parte ricorrente (evidenziandosi la genericità della c.t.p. versata in atti da parte ricorrente), sicché possono porsi a base della decisione.
La domanda deve essere dunque rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti (cfr. Cass. Sez. Lav. 16131/2016).
4 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. CP_1
Cass. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Cosenza, 9.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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