Sentenza 4 aprile 2026
Ordinanza collegiale 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2024, proposto da
IO LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di parte ricorrente al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di un numero di anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea corrispondente alla durata legale del relativo corso di studi;
nonché per l’annullamento
per quanto occorrer possa, del diniego opposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota avente n. protocollo 365780RR/1-2-PRC; nonché del provvedimento n. protocollo 365780RR/1-4-PRC con cui il Centro Nazionale Amministrativo si riserva di decidere sulla seconda istanza inoltrata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026, il pres. NC AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente - arruolato nel Corpo Forestale dello Stato sin dal 1988 come Guardia Forestale, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli studi di Perugia in data 7.7.1989 ed aver superato il concorso pubblico indetto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, transitando nel ruolo di Ufficiale Forestale, a decorrere dal 1.6.1994- con il presente giudizio ha chiesto il riconoscimento del diritto al computo del periodo temporale corrispondente alla durata legale del corso di laurea, necessario per la partecipazione al concorso pubblico per Ufficiale Forestale;
Considerato che, in data 15.5.2025, la PA ha depositato il Decreto n. 44 del 6.5.2025, con cui sono stati riconosciuti al ricorrente 4 anni di servizio - equivalenti all'intera durata legale del corso di laurea in Scienze Agrarie- antecedenti la data del 7.7.1989, di conseguimento del citato Titolo di studio ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 1092/1973, ritenuto necessario per la partecipazione al concorso pubblico, indetto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, all’esito del quale il ricorrente è transitato nel ruolo di Ufficiale Forestale, a decorrere dal 1.6.1994;
Vista la nota depositata in data 30.12.2025, con cui il ricorrente rappresenta che, a seguito dell’emanazione, nelle more del giudizio, del suddetto Decreto n. 44 del 6.5.2025, ha ottenuto il riconoscimento della pretesa dedotta in giudizio, per cui chiede la definizione del presente giudizio con sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere e condanna della P.A. alle spese di lite;
Considerato che nessuna contestazione risulta essere stata svolta al riguardo dalla P.A.;
Ritenuto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V° comma, c.p.a.;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenendo conto dell’incertezza riveniente dal quadro normativo di riferimento -chiarita soltanto a seguito della comunicazione INPS nr. INPS.0013.10/06/2024.0077897- nonchè della celerità con cui la P.A. si è determinata in via di autotutela nel corso del giudizio, ferma restando la ripetizione del contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
Spese compensate, con rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AS, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC AS |
IL SEGRETARIO