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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3474/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubbliservizi S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 19212500016123 TARI 2023
- AVVISO PAGAMENT n. 19212500020868 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5394/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni per la ricorrente: cessata materia del contendere;
condanna alle spese di giudizio per soccombenza virtuale con attribuzione.
Conclusioni per VI SP: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso notificato in data 16/06/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di VI S.r.l. e del Comune di Caserta, gli Avvisi di pagamento TARI, anno 2023, n. 19212500016123 di euro 354,00 e TARI, anno 2024, n. 19212500020868 di € 356,00, entrambi notificati in data 03/06/2025. Eccepiva l'avvenuto pagamento.
Si costituiva la VI Srl deducendo di aver emesso provvedimento di annullamento in autotutela a seguito della notifica del ricorso. allegava tale provvedimento alla comparsa di costituzione.
Replicava la ricorrente insistendo sulla condanna alle spese di giudizio per soccombenza virtuale tenuto conto che il provvedimento di annullamento degli avvisi impugnati era stato emesso dopo la notifica del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice prende atto della richiesta di VI SP e del provvedimento di annullamento depositato.
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Vanno liquidate in favore della ricorrente le spese di giudizio per soccombenza virtuale poiché, come dedotto dalla resistente, il provvedimento di sgravio è stato emesso a seguito della notifica del ricorso.
La Corte
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. ON , in solido, la VI
Srl ed il comune di Caserta, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 350, oltre C. U. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3474/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubbliservizi S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 19212500016123 TARI 2023
- AVVISO PAGAMENT n. 19212500020868 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5394/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni per la ricorrente: cessata materia del contendere;
condanna alle spese di giudizio per soccombenza virtuale con attribuzione.
Conclusioni per VI SP: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso notificato in data 16/06/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di VI S.r.l. e del Comune di Caserta, gli Avvisi di pagamento TARI, anno 2023, n. 19212500016123 di euro 354,00 e TARI, anno 2024, n. 19212500020868 di € 356,00, entrambi notificati in data 03/06/2025. Eccepiva l'avvenuto pagamento.
Si costituiva la VI Srl deducendo di aver emesso provvedimento di annullamento in autotutela a seguito della notifica del ricorso. allegava tale provvedimento alla comparsa di costituzione.
Replicava la ricorrente insistendo sulla condanna alle spese di giudizio per soccombenza virtuale tenuto conto che il provvedimento di annullamento degli avvisi impugnati era stato emesso dopo la notifica del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice prende atto della richiesta di VI SP e del provvedimento di annullamento depositato.
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Vanno liquidate in favore della ricorrente le spese di giudizio per soccombenza virtuale poiché, come dedotto dalla resistente, il provvedimento di sgravio è stato emesso a seguito della notifica del ricorso.
La Corte
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. ON , in solido, la VI
Srl ed il comune di Caserta, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 350, oltre C. U. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.